SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
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a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 1 Scopo e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell'accreditamento.2 |
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1 | La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell'accreditamento.2 |
2 | Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 1 Scopo e campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell'accreditamento.2 |
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1 | La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) o del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) nel campo dell'accreditamento.2 |
2 | Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 4 Preventivo - La SECO informa anticipatamente la persona assoggettata circa l'ammontare delle spese presumibili. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 4 Preventivo - La SECO informa anticipatamente la persona assoggettata circa l'ammontare delle spese presumibili. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 10 |
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1 | Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d'accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure. |
2 | In particolare, esso: |
a | designa l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento; |
b | stabilisce le esigenze e la procedura per l'accreditamento; |
c | definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività. |
3 | In vista dell'elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un'applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell'accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l'autorità da esso designata può: |
a | decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi; |
b | incaricare l'autorità competente per il rilascio dell'accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.20 |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 946.513.7 Ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) Oemo-Acc Art. 5 Fatture parziali - 1 Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
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1 | Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali. |
2 | Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili aella persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento. |
3 | In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |