Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2012.3-8/BV.2012.9

Decisione del 4 dicembre 2013 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

1. A., 2. B. SA, 3. C. SA, 4. D. SA, 5. E. SA, 6. F. SA,

tutti rappresentati dall’avv. Fiorenzo Cotti, Reclamanti

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
1    Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
a  gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b  gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c  i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2    Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3    Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54
DPA)

Fatti:

A. Dal 20 febbraio 2012 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
1    Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
a  gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b  gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c  i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2    Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3    Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54
segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A. e G., sospettati di aver personalmente commesso gravi reati fiscali, come pure di aver partecipato ai reati fiscali commessi dalle società H. SA, I. SA, J. SA, K. SA, L. SA, M. SA, N. SA e O. SA, società che si sarebbero avvicendate nella gestione di diversi postriboli del Cantone Ticino. I reati contemplati nell’inchiesta sono la grave sottrazione di imposta ai sensi degli art. 175 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
1    Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
a  gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b  gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c  i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2    Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3    Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54
segg. LIFD nonché la frode fiscale giusta l'art. 186
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD. Nell'ambito di tale inchiesta, l'AFC ha emanato, in data 7 marzo 2012, diverse decisioni di sequestro aventi per oggetto conti bancari riconducibili a A. (quale titolare, avente diritto economico o avente diritto di firma) nonché alle cinque società ricorrenti delle quali egli è amministratore, presso diversi istituti bancari (v act. 2.2 inc. BV.2012.3-8). Nel contesto della medesima procedura, l'AFC, in data 7 marzo 2012, ha inoltre emanato una decisione di sequestro concernente i seguenti immobili (sotto forma di blocco a registro fondiario) di proprietà di A. (v. act. 2.2 inc. BV.2012.9):

"Comune di Fondo PPP Proprietario

Gudo 1 1a A.

Gudo 1 1b A.

Gudo 1 1c A.

Gudo 1 1d A.

Gudo 1 1e A.

Cadenazzo 2 A.

Cadenazzo 3 A.

Cadenazzo 4 A.

Cadenazzo 5 5a A.

Cadenazzo 5 5b A.

Cadenazzo 6 6a A.

Cadenazzo 6 6b A.

Cadenazzo 6 6c A.

Cadenazzo 7 A.

Gordola 8 8a A.(14/76)

Gordola 8 8b A.

Agno 9 9a A.

Agno 9 9b A.

Agno 9 9c A.

Agno 9 9d A.

Agno 9 9e A.

Agno 9 9f A.

Agno 9 9g A.

Agno 9 9h A.

Agno 9 9i A.

Agno 9 9j A.

Agno 9 9k A.

Agno 9 9l A.

Agno 9 9m A.

Agno 9 9n A.

Balerna 10 10a A.

Chiasso 11 A. (1/2) e G. (1/2)

Minusio 12 A.

[…] "

B. Con due distinti reclami datati 12 marzo 2012, A. e cinque società a lui riconducibili e di cui è amministratore unico (B. SA, C. SA, D. SA, E. SA e F. SA) sono insorti contro le menzionate decisioni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando in via principale l’annullamento di tutti i sequestri e, in via subordinata - per quanto attiene ai sequestri bancari (nonché a titolo cautelare), lo sblocco di fr. 200'000.- dal conto P. intestato a A. (v. act. 1 inc. BV.2012.3-8 e act. 1 inc. BV.2012.9). I reclamanti sostengono in primo luogo che le decisioni impugnate violano il loro diritto di essere sentiti, posto che la DAPI non avrebbe sufficientemente circoscritto la fattispecie, né presentato particolari indizi a sostegno dei sospetti di gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 cpv. 2
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 190 Presupposti - 1 Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
1    Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
2    Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).
LIFD. I reclamanti contestano poi la proporzionalità delle misure impugnate, nella misura in cui l’autorità inquirente non sarebbe stata in grado di precisare l’ammontare della (presunta) imposta sottratta. Relativamente alla domanda di informazioni inviata dall’AFC agli istituti bancari oggetto della misura di sequestro, i reclamanti censurano infine una violazione del segreto bancario (v. act. 1 inc. BV.2012.3-8).

C. Il 16 marzo 2012 il Direttore dell’AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale i gravami con le proprie osservazioni. Egli ha chiesto, in sostanza, di respingere le impugnative in misura della loro ammissibilità, in via principale, subordinata e cautelare (v. act. 2 inc. BV.2012.3-8 e act. 2 inc. BV.2012.9).

D. Mediante decreto del 26 aprile 2012 il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di misure supercautelari e cautelari formulata dai reclamanti volta ad ottenere il dissequestro dell'importo di fr. 200'000.-- (v. act. 11 inc. BV.2012.3-8).

E. Con replica del 27 aprile 2012 i reclamanti si sono sostanzialmente riconfermati delle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12 inc. BV.2012.3-8 e act. 13 inc. BV.2012.9), così come l'AFC mediante duplica del 16 maggio 2012 (v. act. 14 inc. BV.2012.3-8 e act. 15 inc. BV.2012.9).

F. In data 11 giugno 2012 i reclamanti, d'intesa con l'autorità inquirente, hanno richiesto la sospensione delle procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ritenuta l'esistenza di una trattativa con l'AFC volta alla definizione stragiudiziale della vertenza (v. act. 20 inc. BV.2012.3-8 e act. 19 inc. BV.2012.9).

G. Con decreto del 13 giugno 2012 il Presidente della Corte dei reclami penali ha accolto la suddetta richiesta di sospensione, invitando le parti ad informare la Corte sul prosieguo delle trattative entro un termine inizialmente fissato al 30 agosto 2012 (v. act. 21 inc. BV.2012.3-8 e act. 20 inc. BV.2012.9). Successivamente, sempre su istanza delle parti, tale termine è stato prorogato - mantenendo sospese le procedure - al 31 dicembre 2012 (v. act. 23 inc. BV.2012.3-8 e act. 22 inc. BV.2012.9), al 28 febbraio 2013 (v. act. 25 inc. BV.2012.3-8 e act. 24 inc. BV.2012.9), al 30 aprile 2013 (v. act. 28 inc. BV.2012.3-8 e act. 27 inc. BV.2012.9) e, infine, al 15 giugno 2013 (v. act. 32 inc. BV.2012.3-8 e act. 31 inc. BV.2012.9). Con scritto del 17 giugno 2013 A. ha comunicato di non ritirare le procedure pendenti presso il Tribunale penale federale (v. act. 33 inc. BV.2012.3-8 e act. 32 inc. BV.2012.9), ciò che ha comportato la riattivazione delle stesse.

H. Nel contempo, in data 8 marzo 2013, l'AFC ha inoltrato alla scrivente Corte (con copia ai reclamanti) un aggiornamento del valore complessivo dei beni sotto sequestro (sia delle liquidità che dei beni immobili) per rapporto al presunto profitto illecito risultante dalle imposte sottratte, concludendo che il principio della proporzionalità sarebbe dunque rispettato (v. act. 29 inc. BV.2012.3-8 e act. 28 inc. BV.2012.9). Sulla base delle nuove risultanze, l'autorità inquirente ha dunque proceduto al dissequestro di taluni beni immobili.

I. In data 15 luglio 2013 i reclamanti hanno inoltrato alla scrivente Corte ulteriori documenti, e meglio dei verbali d'interrogatorio effettuati dalla DAPI nell'ambito dell'inchiesta in parola, dai quali emergerebbe l'estraneità di A. rispetto alle società che gestivano i postriboli e oggetto della presente procedura (v. act. 36 inc. BV.2012.3-8 e act. 35 inc. BV.2012.9).

J. In data 19 luglio 2013, i reclamanti hanno inoltrato alla scrivente Corte uno scritto mediante il quale mettono in evidenza asseriti errori nell'allestimento delle perizie da parte dell'Ufficio cantonale di stima (su mandato dell'AFC) - in particolare per quanto attiene al fondo no. 12 RFD di Minusio - in conseguenza dei quali essi postulano l'allestimento di una perizia giudiziaria sul valore di tutti gli immobili posti sotto sequestro (v. act. 37 inc. BV.2012.3-8 e act. 36 inc. BV.2012.9).

K. Invitata a prendere posizione in merito, l'AFC, con osservazioni del 30 luglio 2013, rileva che sarebbe inutile procedere ad effettuare nuove perizie, ritenuto che le asserite divergenze poste in risalto dai reclamanti concernono un fondo non più sotto sequestro, e che quindi, in sostanza, non sarebbe possibile generalizzare la questione ai fondi sequestrati (v. act. 39 inc. BV.2012.3-8 e act. 38 inc. BV.2012.9).

L. In data 29 agosto 2013 (v. act. 42 inc. BV.2012.3-8 e act. 41 inc. BV.2012.9), 30 agosto 2013 (v. act. 44 inc. BV.2012.3-8 e act. 43 inc. BV.2012.9) e 4 settembre 2013 (v. act. 46 inc. BV.2012.3-8 e act. 45 inc. BV.2012.9), i reclamanti hanno nuovamente indirizzato alla Corte ulteriori considerazioni circa le perizie agli atti dell'Ufficio stima, reiterando la richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria sull'insieme de fondi sotto sequestro.

M. Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1. Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 190 Presupposti - 1 Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
1    Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
2    Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).
segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Il reclamo deve essere presentato:
a  alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b  al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.
3    Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF; RS 173.713.161]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.
3    Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.
4    Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.
5    In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.
DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.
3    Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.
4    Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.
5    In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.
DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Il reclamo deve essere presentato:
a  alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b  al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.
3    Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Il reclamo deve essere presentato:
a  alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b  al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.
3    Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
DPA).

1.2. Nel caso di specie, le decisioni impugnate emanano da un funzionario subordinato all'AFC e sono giunte a conoscenza dei destinatari in data 9 marzo 2012 (v. act 1 n. 6). Pertanto, presentati correttamente al direttore dell'AFC (art. 26 cpv. 2 lett. b
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Il reclamo deve essere presentato:
a  alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b  al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.
3    Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.
DPA), entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 28 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.
3    Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.
4    Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.
5    In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.
DPA, i reclami sono tempestivi.

1.3. I reclamanti, nelle loro rispettive vesti di titolari dei conti correnti oggetto delle impugnate decisioni di sequestro e di proprietario (o comproprietario) dei beni immobili sotto sequestro, hanno senza dubbio un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica delle stesse. La loro legittimazione ad agire è dunque data (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
1    Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.
2    Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.
3    Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.
4    Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.
5    In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.
DPA).

1.4. I reclamanti impugnano, con gravami distinti ma invocando argomenti sostanzialmente analoghi, decisioni di sequestro rese nell'ambito del medesimo procedimento condotto dall'AFC. Per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause BV.2012.3-8 e BV.2012.9 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A.60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a).

2.

2.1. I reclamanti sollevano in primo luogo la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui l'autorità inquirente non avrebbe circostanziato la fattispecie in modo sufficientemente preciso, né presentato particolari indizi in ordine ai sospetti di realizzazione di un'infrazione grave alla LIFD. A dire dei reclamanti, inoltre, i dati e le informazioni in possesso dell'AFC sarebbero stati ottenuti in maniera illecita.

2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.1; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati).

2.3. Nell'evenienza concreta, le avversate decisioni di sequestro soddisfano le esigenze di motivazione sopraesposte. Le decisioni impugnate contengono infatti - seppur in maniera sintetica stante la natura incidentale e provvisionale delle stesse - un esposto del contesto fattuale all'interno del quale si inscrive l'indagine condotta dalla DAPI e i motivi che hanno portato all'emanazione dei suddetti provvedimenti. Inoltre, come emerge dagli atti, le decisioni di sequestro sono state emesse pochi giorni dopo l'avvio della procedura penale amministrativa da parte dell'AFC, motivo per il quale, quanto all'esposizione dei fatti e dei motivi alla base delle stesse, non ci si può mostrare eccessivamente severi. Intervenendo nelle battute iniziali dell'inchiesta, entrambi i provvedimenti contengono nondimeno tutte le indicazioni necessarie e resistono alla censura di carente motivazione mossa dai reclamanti.

Inoltre, visto il lungo articolarsi della presente procedura - durante la quale le parti hanno avuto ampia possibilità di esprimersi - e avuto particolare riguardo alle dettagliate esposizioni dei fatti ad opera dell'AFC, nonché della ricostruzione del presunto modus operandi di commissione delle infrazioni fiscali, v'è da concludere che la fattispecie è stata circoscritta in modo adeguato anche per ciò che attiene ai sospetti di reato gravanti sugli indagati e giustificanti i provvedimenti in parola.

Da quanto esposto dall'autorità inquirente, infatti, emerge che A., per il tramite di società a lui riconducibili, avrebbe gestito un esercizio pubblico adibito a postribolo, omettendo di contabilizzare la totalità degli incassi realizzati e di conseguenza di dichiarare al fisco la totalità del reddito conseguito mediante tale attività. Sulla scorta delle indagini condotte, la DAPI ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione degli importi sottratti, sulla base di dati e documenti raccolti durante l'inchiesta.

Ne segue che, in siffatte circostanze, i reclamanti sono stati correttamente posti nella condizione di comprendere la portata delle decisioni, nonché del contesto generale nel quale esse si iscrivono, e di impugnarle con piena cognizione - come peraltro effettivamente avvenuto - dinanzi alla scrivente Corte. Cosi facendo, e disponendo questa autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57), un'eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata comunque sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3). L'asserita violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti deve dunque essere respinta.

I reclamanti non possono nemmeno essere seguiti laddove lamentano una violazione delle regole vigenti in ambito di assistenza amministrativa fra autorità, in riferimento a presunti dati e informazioni che l'AFC avrebbe ottenuto dalla Polizia cantonale ticinese. Si tratta, in particolare, di dati relativi al numero di prostitute ritrovate dalla Polizia cantonale in occasione dei controlli effettuati presso il postribolo in questione, dati che hanno permesso all'autorità inquirente di stimare (facendo delle medie di frequenze), sia pure approssimativamente, la cifra d'affari conseguita dall'affittacamere (v. act. 2 inc. BV.2012.3-8, pag. 4 in alto). Cosi facendo, l'AFC non ha fatto altro che avvalersi delle prerogative dell'art. 112
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 112 Assistenza di altre autorità - 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.
1    Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.
2    Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.
3    Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.213
LIFD, per il quale "le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta". La giurisprudenza citata dai reclamanti a sostegno della presunta violazione della procedura di assistenza amministrativa tra autorità (DTF 134 II 318) non trova qui applicazione, perché contrariamente al caso trattato in quella decisione, in concreto non si è trattato di accedere ad un incarto penale aperto nei confronti di uno specifico contribuente presso il Ministero pubblico (incarto che conteneva pure documentazione estera ottenuta per via rogatoriale) – e per il quale il Tribunale federale ha giudicato necessario il preventivo avvallo da parte della Corte dei reclami penali cantonale - ma di utilizzare semplici dati emersi da controlli di polizia "di routine" relativi al numero di prostitute presenti in un certo locale in un determinato momento, dati che non erano in nessuna connessione con eventuali procedure penali avviate nei confronti dei soggetti fisici e giuridici oggetto della presente indagine dell'AFC (né gli insorgenti lo pretendono). Dagli esami degli atti non traspare invero alcun elemento per ritenere che l'assistenza sia stata fornita in maniera illegale, né del resto si tratta dei soli elementi indiziari a disposizione dell'autorità inquirente. Anche questa censura deve quindi essere respinta.

3.

3.1. I reclamanti contestano l'esistenza di indizi a sostegno di gravi infrazioni alla LIFD, sostenendo che l'autorità inquirente non avrebbe sufficientemente dimostrato la connessione tra il sequestro dei beni mobili e immobili di proprietà di A. e i reati ipotizzati. Essi censurano inoltre una violazione del principio della proporzionalità, poiché il valore complessivo degli immobili posti sotto sequestro - sommato agli averi bancari bloccati - sarebbe di gran lunga superiore, e pertanto del tutto fuori misura, rispetto al presunto ammontare dell'imposta sottratta.

3.2. Il sequestro previsto all’art. 46
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
1    Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
a  gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b  gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c  i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2    Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3    Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54
DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati. In una sentenza del 26 settembre 2005 l’Alta Corte ha espressamente ammesso che i risparmi d’imposta illegali possono essere oggetto di confisca (sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi che permettano di sospettare che i valori patrimoniali sono serviti a commettere l’infrazione, che ne sono il prodotto oppure che questi serviranno a garantire il pagamento di un risarcimento (art. 46 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
1    Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
a  gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b  gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c  i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2    Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3    Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54
e b DPA in relazione con l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP per rinvio dell'art. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 2 - Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.
DPA; DTF 124 IV 313, consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 1B_419/2010 del 1° aprile 2011; 1S.9/2005 e 1S.10/2005 del 6 ottobre 2005, consid. 6; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.22 del 13 luglio 2006, consid. 3.2 e rinvii). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell’11 ottobre 2004, consid. 2; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 340 n.. 1); la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005, consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005, consid. 2.1 e rinvii). In quanto semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 2 e rinvii). Per costante giurisprudenza, fintanto che persiste una possibilità di
confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005, consid. 2). I valori patrimoniali che sottostanno a confisca giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP sono tutti i vantaggi patrimoniali che derivano direttamente o indirettamente dal reato; a norma dell’art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
1    Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.
2    Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3    ...117
CP, se detti valori patrimoniali non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente. In caso di sottrazione fiscale, il vantaggio patrimoniale consiste nel controvalore dell’imposta sottratta (DTF 126 I 97, consid. 3c e 3d; 120 IV 365; sentenza del Tribunale penale federale BV.2009.8 del 30 marzo 2009, consid. 2.1 e rinvii).

3.3. Giusta l'art. 175 cpv. 1
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 175 Sottrazione consumata - 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
1    Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
2    La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.
3    Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a  la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b  egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
c  si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.265
4    Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.266
LIFD (titolo: "sottrazione di imposta"), il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con la multa. Commette invece una frode fiscale ai sensi dell'art. 186
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD colui che, per commettere una sottrazione d'imposta a' sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. Questi è punito con la detenzione o con la multa sino a 30'000 franchi (art. 186 cpv. 1
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD). Ai sensi dell'art. 190 cpv. 2
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 190 Presupposti - 1 Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
1    Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
2    Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).
LIFD, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
1    Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:
a  gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b  gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c  i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2    Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.
3    Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54
176) e i delitti fiscali (art. 186 e
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 190 Presupposti - 1 Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
1    Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.
2    Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).
187).

Gli elementi costitutivi della sottrazione d'imposta giusta l'art. 175
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 175 Sottrazione consumata - 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
1    Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
2    La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.
3    Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a  la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b  egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
c  si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.265
4    Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.266
LIFD, comunemente ammessa come infrazione di natura penale, sono il comportamento illecito del contribuente, la perdita finanziaria per la collettività e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il risultato. Per le persone esercitanti un'attività commerciale, o per le persone giuridiche, il caso tipico di sottrazione di imposta consiste nella tenuta irregolare della contabilità, con omissione di redditi imponibili (Pietro Sansonetti, in Yersin – Noel (ed.), Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3, n. 7 e n. 18 ad art. 175
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 175 Sottrazione consumata - 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
1    Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
2    La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.
3    Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a  la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b  egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
c  si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.265
4    Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.266
LIFD, pagg. 1495 e 1497). La frode fiscale ai sensi dell'art. 186
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD costituisce un delitto qualificato di sottrazione, e come tale, passibile di pene più gravi che la sottrazione d'imposta (fino alla detenzione). Questa infrazione presuppone, a differenza della sottrazione di imposta, un comportamento intenzionale a livello soggettivo (Sansonetti, op. cit., n. 4, 37-38 ad art. 186
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD, pagg. 1549 e 1555).

3.4. L'inchiesta condotta dalla DAPI ha fatto emergere un complesso susseguirsi di società riconducibili a A. (e al suo "socio" G., oggetto di un parallelo procedimento penale-amministrativo) che si sarebbero avvicendate nella gestione del bar/postribolo "BB." di Z., omettendo però di contabilizzare - e quindi di dichiarare al fisco - l'integralità degli incassi effettuati, e questo sia per quel che riguarda l'attività del bar propriamente detto, sia per l'affittacamere. L'inchiesta ha sinora permesso, grazie al ritrovamento in alcune cassette di sicurezza appartenenti agli indagati di parte dei certificati azionari relativi alle numerose società succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico di cui è questione, di ricondurre allo stesso A. (o a G.) la proprietà delle stesse, con conseguente responsabilità nella presunta attività illecita posta in essere. In particolare, come si evince dallo schema riassuntivo prodotto dall'AFC in allegato alla duplica (v. act. 15.1 dell'incarto BV.2012.9), sono state ritrovate 22 azioni appartenenti a A. della società J. SA e 50 azioni della Q. SA (le altre 50 azioni di quest'ultima società appartenevano invece a G.). Parimenti, anche da diversi verbali di interrogatorio, emerge la qualità di azionista del reclamante A., unitamente a G., indicati come coloro i quali amministravano le società gerenti (v. interrogatorio del 27 giugno 2013 di R., act. 36.4 dell'inc. BV.2012.3-8).

Sui comportamenti sospetti degli indagati nella gestione degli esercizi pubblici in questione, S., responsabile della gestione del BB. a partire dall'anno 2002 e sentito in qualità di persona informata sui fatti, ha dichiarato nel suo verbale di interrogatorio dell'8 marzo 2012:

"[…]

Gli incassi venivano portati in ufficio del signor R. e li consegnava ai signori R., G. e A. […]

Domanda: Lei è sorpreso del nostro arrivo, rispettivamente aveva dei dubbi d'irregolarità in una delle società?

Risposta: Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso G. e A.) mi chiedevano continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso G. e A., presumo sono i due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ho le prove sono sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti […]

Domanda: Da chi riceveva gli ordini per la gestione della società"

Risposta: G. e A. […]

[…] Per gli incassi delle camere li facevo io, mettevo nella busta e consegnavo in ufficio (che era in via Y.) a R., G. e A."

Nel successivo verbale di interrogatorio del 27 giugno 2013 (act. 36.2 inc. BV.2012.3-8), lo stesso S. fa inoltre stato di fatture per i fornitori (fatture cosiddette "passanti") pagate in nero per un ammontare di 2'000 - 3'500.- fr. ogni due settimane, utilizzando denaro contante proveniente direttamente dalla cassa del bar (v. act. 36.2 pag. 2 in basso, pag. 3 in alto).

Già da queste dichiarazioni traspare in modo abbastanza evidente il meccanismo utilizzato dagli indagati per diminuire illegalmente il loro carico fiscale: sia nella gestione del bar che in quella dell'affittacamere, veniva contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita, e per questo scopo ci si avvaleva sia di fatture pagate in nero, con contante prelevato direttamente dalla cassa del bar - contribuendo con ciò a dissimulare almeno una parte dell'incasso di quest'ultimo - sia della manipolazione, se non addirittura della distruzione fisica di documentazione contabile concernente le società di gestione del postribolo. La relativa società di gestione veniva utilizzata solo per qualche tempo, e poi svuotata di ogni attivo, e ne venivano costituite regolarmente delle altre (da qui l'avvicendarsi, per certi versi frenetico, delle numerose società di gestione menzionate nel già citato documento act. 15.1 inc. BV.2012.9). La differenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti dagli esercizi pubblici in questione veniva poi versata ai relativi azionisti (in primis, a A. e G.), anche se l'AFC non è stata finora in grado di stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le somme sottratte al fisco.

Da quanto precedentemente esposto, risulta che vi sono sufficienti e concordanti indizi per ritenere il qui reclamante A. - benché sempre schermato da persone giuridiche all'uopo costituite - come il gestore di fatto (insieme a G.) dell'esercizio pubblico in parola, e che in questa veste egli possa essere tenuto responsabile dei reati contestatigli dalla DAPI, ossia la sottrazione di imposta ai sensi dell'art. 175
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 175 Sottrazione consumata - 1 Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
1    Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
2    La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.
3    Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a  la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b  egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
c  si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.265
4    Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.266
LIFD (tramite pagamenti in nero e relativa diminuzione di redditi imponibili al fisco) o la frode fiscale giusta l'art. 186
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD, di cui la tenuta e la presentazione alle autorità fiscali di contabilità inesatta, incompleta o falsificata è uno degli elementi costitutivi (Sansonetti, op. cit., n. 29 ad art. 186
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)
LIFD Art. 186 Frode fiscale - 1 Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
1    Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175-177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.283
2    È salva la pena per sottrazione d'imposta.
3    In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.284
LIFD, pag. 1553).

Per quanto attiene alle infrazioni testè indicate, avuto particolare riguardo anche alle dettagliate ricostruzioni effettuate dall'autorità inquirente (cfr. act. 28 e relativo allegato), devesi quindi ritenere adempiuto il presupposto dell'esistenza di sufficienti indizi di reato, con la conseguenza che l'emanazione di decisioni di sequestro è di per sé legittima. Accertata la presenza di sufficienti indizi di reato, l'asserita violazione del segreto bancario, invocata dai reclamanti con mente alle richieste di informazioni indirizzate alla banche da parte dell'AFC, cade anch'essa nel vuoto, posto come il segreto bancario non sia opponibile nel quadro di un procedimento penale come quello qui in esame (v. Paolo Bernasconi, Banche e imprese nel procedimento penale, Basilea 2011, n. 820, pag. 215, con riferimento all'art. 47 cpv. 5
SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche
LBCR Art. 47 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
1    È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
a  rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;
b  ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;
c  divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.
1bis    È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.202
2    Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
3    ...203
4    La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.
5    Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.
6    Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale204.
della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, LBCR; RS 952.0).

Resta ora da verificare se i provvedimenti di sequestro ordinati dall'AFC sono proporzionali per rapporto al presunto ammontare delle infrazioni alla LIFD.

3.5. Occorre preliminarmente osservare che i reclamanti, a più riprese, contestano le perizie immobiliari allestite dall'Ufficio cantonale di stima su mandato dell'AFC, poiché a loro dire, e in raffronto alle perizie di parte da essi prodotte, gli immobili sarebbero stati sottostimati. A questo proposito essi postulano l'allestimento di una perizia giudiziaria indipendente avente quale oggetto tutti gli immobili attualmente sotto sequestro. A loro dire, solo l'allestimento di una simile perizia potrebbe garantire il controllo del rispetto del principio della proporzionalità nel caso concreto.

Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. comprende anche la facoltà per l’interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Nel diritto penale amministrativo questa garanzia è concretizzata agli art. 37 cpv. 2 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 37 - 1 Il funzionario inquirente dell'amministrazione in causa accerta i fatti e assicura le prove.
1    Il funzionario inquirente dell'amministrazione in causa accerta i fatti e assicura le prove.
2    L'imputato può chiedere in ogni momento che si proceda a determinate operazioni d'inchiesta.
3    Se non è necessario procedere a particolari operazioni di inchiesta, è steso immediatamente il processo verbale finale secondo l'articolo 61.
4    Sono riservati i disposti dell'articolo 65 sul decreto penale in procedura abbreviata.
61 cpv. 2 DPA. Tale garanzia non impedisce tuttavia all’autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 203 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b).

Dagli atti si evince che la DAPI ha conferito mandato, ad inizio aprile 2012, all'Ufficio cantonale di stima di peritare le varie proprietà immobiliari poste sotto sequestro cautelare, e questo al fine di stabilire la proporzionalità della misura coercitiva in rapporto alle somme presunte sottratte al fisco. Giova anzitutto osservare che tale mandato non aveva sollevato, all'epoca, nessuna reazione da parte dei reclamanti; risulta invece agli atti che questi non hanno mostrato la necessaria collaborazione nell'allestimento delle citate perizie, ostacolando o dilazionando l'accesso alle proprietà interessate da parte dei funzionari dell'Ufficio stima (v. allegati alla duplica act. 15.4 e 15.5 dell'inc. BV.2012.9).

3.5.1. Sul suo sito internet (www.ti.ch/stime), l'Ufficio cantonale di stima include espressamente le perizie immobiliari come una delle sue mansioni principali, precisando che tale attività è rivolta essenzialmente ai servizi dell'amministrazione (contribuzioni, azione sociale, tassazione fondi agricoli, ecc.). L'Ufficio stima precisa che tali "perizie sono eseguite al valore commerciale del momento della richiesta. Esse devono quindi essere più dettagliate delle stime determinate con la revisione generale" (pagina internet, "chi siamo/presentazione"). Nella prefazione di ogni perizia (normalmente alla pagina 2) l'Ufficio stima ha elencato i criteri di valutazione generali utilizzati per determinare il valore commerciale (venale) e attuale dell'immobile in esame (v. act. 47.1-47.5 inc. BV.2012.9; act. 37.2 inc. BV.2012.3-8). Essi sono :

a) "l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c) il valore di reddito accertato sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetto paragonabili;

d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e) le norme pianificatorie dettate dal Piano regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado di urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi e negativi che incidono sul valore commerciale".

Il perito cantonale ha proceduto ad un sopralluogo per ogni immobile peritato, esaminando attentamente la situazione del terreno e tenendo in considerazione tutti i fattori che potevano influenzare, in modo positivo o negativo, la valutazione dell'immobile (posizione, dimensione, stato attuale, destinazione, vicinanze, ecc.). Per determinare il valore venale dell'immobile - ossia, per definizione, il prezzo di vendita che si potrebbe ottenere normalmente in una libera contrattazione di compravendita - il perito cantonale ha poi applicato il metodo tradizionale, consistente nella ponderazione tra il valore reale del fondo e il suo valore di reddito. A tale proposito, egli ha precisato che la ponderazione del valore reale con il valore a reddito cambia secondo il genere di costruzione, la caratteristica dell'immobile, il volume, la richiesta di mercato, ecc.: in funzione della situazione economica lo stesso può infatti basarsi sul solo valore reale o viceversa sul solo valore di reddito (v. a titolo di esempio il punto 12.1 della perizia act. 41.1, inc. BV.2012.9).

Da queste considerazioni si evince come l'Ufficio cantonale di stima non ha proceduto ad un semplice quanto generico adattamento temporale delle stime ufficiali già determinate in occasione dell'ultima revisione generale, fissata in maniera standard per tutti i comuni ticinesi al 1° gennaio 2005, applicando i soli criteri di valutazione validi per le stime ufficiali, ossia quelli di schematicità e prudenzialità previsti all'art. 20 della legge cantonale sulla stima della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (RL cantonale, 10.2.9.1). Al contrario, pur non perdendo di vista i due criteri menzionati - e logicamente scartando valori che potrebbero essere determinati da punte speculative e contrattazioni basate su condizioni particolari - ha cercato di determinare, con un più ampio esame di dettaglio, il valore venale di ogni singolo fondo sotto sequestro, ponderando attentamente valore reale e valore di reddito aggiornati al momento della richiesta da parte dell'AFC. L'attendibilità e l'attualità delle perizie eseguite dall'Ufficio cantonale di stima, già per questi motivi, non può essere messa in discussione da questa Corte.

3.5.2. I reclamanti contestano, come detto, le risultanze delle perizie eseguite dall'Ufficio stime, sostenendo che gli importi esposti sono troppo bassi, e non riflettono il pieno valore degli immobili in questione; a sostegno delle loro allegazioni producono una serie di perizie di parte commissionate a vari architetti che mostrano valutazioni ben superiori degli stessi (v. act. 13.1 a 13.10 inc. BV.2012.9). Le loro perplessità si concentrano in particolare sulla part. no. 12 RFD di Minusio (di proprietà di A.), rilevando che tra la valutazione esposta nel referto peritale del 5 giugno 2013 dell'Ufficio cantonale di stima (valore venale di fr. 3'450'000.--; v. act. 36.2 inc. BV.2012.9) e quella calcolata nella perizia del 15 aprile 2013 dall'arch. T. (valore venale di fr. 5'540'000.--; v. act. 36.1 inc. BV.2012.9) risulta una differenza di ben 2'090'000.- fr., ossia del 60% espressa in termini percentuali. I reclamanti argomentano che applicando tale coefficiente percentuale anche a tutte le altre proprietà sotto sequestro, il valore totale dei fondi risulterebbe – al netto delle ipoteche – ben superiore al presunto profitto illecito derivante dalle infrazioni alla LIFD a loro contestate.

Con riferimento ai fondi di proprietà del reclamante A. tuttora sotto sequestro e oggetto della presente decisione in materia di infrazioni alla LIFD (il sopracitato fondo n. 12 RFD Minusio, unitamente ad altri, è infatti stato infatti dissequestrato con decisione dell'8 marzo 2013 dell'AFC; v. act. 28 inc. BV.2012.28), le risultanze peritali dell'Ufficio cantonale di stima e degli esperti di parte - sempre riferite al valore venale degli immobili - sono invece le seguenti:

a) part. n. 10 RFD Balerna:

- Ufficio stima: fr. 450'000.--. (v. perizia del 26 aprile 2012, act. 47.1 dell'inc. BV.2012.9);

- arch. AA.: fr. 580'000.-- (v. perizia del 24 aprile 2012, act. 13.6 dell'inc. BV.2012.9).

b) part. n. 2, 3, 4 e 7 RFD Cadenazzo:

- Ufficio stima: complessivi fr. 3'218'000.-- risultanti dalla somma dei valori del fondo part. n. 2 (fr. 1'675'000.--), part. n. 3 (fr. 1'160'000.--), part. n. 4 (fr. 38'000.--) e part. n. 7 (fr. 345'000.--) (v. perizie dell'11 settembre 2012, act. 47.2-47-5 dell'inc. BV.2012.9);

- arch. AA.: complessivi fr. 4'920'000.-- per i quattro fondi in esame (v. perizia del 16 aprile 2012, act. 13.2 dell'inc. BV.2012.9).

Sommate, la valutazione effettuata dall'Ufficio cantonale di stima relativa ai fondi oggetto della presente decisione ammonta a complessivi fr. 3'668'000.-mentre quella desumibile dalle perizie di parte (arch. AA.) risulta di fr. 5'500'000.-, con una differenza nominale di fr. 1'832'000.-- e in termini percentuali del 50%.

Per completezza, va accennato che in relazione ai fondi n. 2, 3, 4 e 7 RFD Cadenazzo (costituenti in pratica il complesso immobiliare del postribolo "BB." di Z.), i reclamanti hanno prodotto una seconda perizia privata, redatta dall'arch. CC., risalente al 14 settembre 2001. Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso questo referto non può tuttavia essere ragionevolmente preso in considerazione per una valutazione del valore commerciale attuale di tali fondi (v. act. 43.1 dell'inc. BV.2012.9).

3.5.3. Su invito della presente Corte, il 30 luglio 2013 l'autorità inquirente ha preso posizione sulle differenze di valutazione tra le perizie eseguite dall'Ufficio cantonale di stima e quelle private prodotte dagli insorgenti (v. act. 38 inc. BV.2012.38). Questa presa di posizione riguarda, è vero, la sola (e già citata) part. n. 12 RFD Minusio; tuttavia le considerazioni espresse possono valere – a titolo esemplificativo e con variazioni di poco significato - anche per gli altri fondi oggetti di valutazione.

Dal documento in esame si desume che i criteri di valutazione utilizzati da entrambi i periti sono sostanzialmente gli stessi: calcolo del valore reale, calcolo del valore reddito del fondo, e ponderazione dei valori ottenuti per giungere al valore venale dell'immobile. Decisamente diversi sono invece i parametri applicati dai periti per la determinazione di questi valori. Nel calcolo del valore reale, ad esempio, l'Ufficio stima ha applicato un valore cubimetrico diverso per il fabbricato principale (480 fr/mc), per il fabbricato sotterraneo (190 fr/mc) e per il fabbricato accessorio (320 fr/mc), mentre il perito di parte arch. T. ha calcolato un unico valore di 650 fr/mc per l'intera costruzione, riducendo poi in parte il valore ottenuto in funzione della vetustà tecnica dell'edificio. Anche il terreno è stato valutato diversamente dai periti: l'Ufficio stima, fondandosi sulla media delle compravendite delle zone limitrofe, ha considerato per il terreno residuo un valore di 650 fr/mq, e per il terreno complementare un valore (ponderato) di 570 fr/mq; il perito di parte ha invece applicato un valore di 850 fr/mq per il primo e 700 fr/mq per il secondo (v. act. 38, pagg. 2 in basso, 3 in alto). Per quanto attiene il calcolo del valore di reddito le differenze maggiori riguardano il tasso di capitalizzazione (calcolato al 6,4% dall'Ufficio stima e al 4,4-4,9% dal perito di parte) e l'aggiunta, fatta dal solo perito di parte, del valore presunto del terreno al reddito annuo capitalizzato. Infine, nel calcolo del valore ponderato, l'Ufficio stima ha considerato 2,5 volte il valore di reddito e una volta il valore reale, aggiungendo alla media, in un secondo tempo, i terreni non considerati nel calcolo ponderato, mentre l'arch. T. ha considerato 2 volte il valore di reddito (già con l'aggiunta del terreno residuo) e una volta il valore reale, giungendo alla differenza di valutazione di cui si è detto al considerando precedente (v. act. 38, pag. 3).

Ora, va constatato che anche se tutte le perizie sono state elaborate seguendo criteri piuttosto simili, appare evidente che l'Ufficio stima ha applicato per le sue perizie dei parametri di calcolo più prudenti rispetto a quelli dei vari periti di parte, sia per quel che riguarda il valore reale (valori al metro cubo dei fabbricati e al metro quadrato dei terreni), sia per qual che riguarda il calcolo del valore di reddito dei vari immobili (tasso di capitalizzazione). Ferma restando la serietà e la fondatezza delle perizie di parte prodotte agli atti, la scrivente Corte reputa, tenuto conto degli estremi di questo caso, più attendibili i parametri – prudenziali – utilizzati dall'Ufficio stima, e questo per due sostanziali motivi:

- l'effettiva realizzazione dei fondi sotto sequestro ed eventualmente confiscati, data la natura coatta della procedura e la presumibile realizzazione degli stessi tramite aggiudicazione in un asta pubblica, difficilmente potrà se del caso essere fatta al loro valore effettivo di mercato, ossia a quello perseguibile in una libera contrattazione di compravendita tra privati (valore venale);

- per quanto attiene segnatamente i fondi n. 2, 3, 4 e 7 RFD di Cadenazzo (oggetto della presente decisione) non sarà possibile, in caso di confisca e di successiva rivendita – e questo pure nell'ipotesi di trattative private - ottenere il pieno valore venale, poiché questi immobili sono stati per lungo tempo adibiti a ritrovi pubblici legati al mondo della prostituzione e un loro possibile utilizzo per altre attività dovrà tener conto di ingenti spese di trasformazione e ristrutturazione.

In definitiva, questa Corte baserà l'esame del rispetto del principio della proporzionalità sulla scorta dei valori risultanti dalle perizie agli atti effettuate dal competente Ufficio cantonale di stima (act. 47.1 - 47.5 inc. BV.2012.9). Per le medesime ragioni suesposte, la richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria ai sensi dell'art. 43
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 43 - 1 Si possono assumere periti qualora l'accertamento o l'apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali.
1    Si possono assumere periti qualora l'accertamento o l'apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali.
2    All'imputato dev'essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.49 Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183-185, 187, 189 e 191 CPP50, nonché l'articolo 61 della legge del 4 dicembre 194751 di procedura civile federale.52
DPA sul valore complessivo dei fondi sotto sequestro non merita accoglimento.

3.6. In concreto, sulla base delle risultanze dell'inchiesta, viene contestato a A. (e alle società a lui riconducibili e succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico) un presunto profitto illecito derivante dalle infrazioni alla LIFD pari a complessivi fr. 4'267'000.-- (cfr. act. 28). A fronte di questo importo, di cui non v'è motivo di scostarsi stando alle ricostruzioni effettuate dalle indagini della DAPI (cfr. act. 28), l'ammontare dei beni tuttora sotto sequestro si attesta a:

- fr. 1'970'000.-- relativo alla somma dei valori patrimoniali depositati sui conti correnti dei reclamanti (cifra incontestata);

- fr. 91'800.-- per il foglio PPP n. 10a, quota di 204/1000 del fondo base no. 10 RFD di Balerna, il cui valore stimato è di fr. 450'000.- (la DAPI, nell'act. 28, ha erroneamente attribuito al reclamante A. l'intera proprietà del fondo, mentre in realtà egli dispone della sola PPP n. 10a; v. perizia Ufficio stima pag. 9, act. 47.1 inc. BV.2012.9);

- fr. 835'000.-- (pari al valore stimato complessivo di fr. 2'020'000.- delle part. no. 2 e no. 7 RFD di Cadenazzo, dedotta la quota parte ipotecaria di A. di fr. 1'185'000 gravante il fondo n. 2, v. doc. M in act. 13.10 inc. BV.2012.9);

- fr. 975'000.-- (pari al valore stimato complessivo di fr. 1'198'000.- delle part. no. 3 e no. 4 RFD di Cadenazzo, dedotta la quota parte ipotecaria di A. di fr. 223'000.- gravante il fondo n. 3, v. doc. M ad act. 13.10 inc. BV.2012.9).

Il valore totale dei beni sotto sequestro ammonta pertanto a fr. 3'871'800.--. A fronte del presunto profitto illecito calcolato limitatamente alla LIFD di fr. 4'267'000.--, il principio della proporzionalità è, in concreto, ossequiato. Giova a tale proposito rammentare che nel corso dell'ultimo anno, l'AFC ha proceduto a diversi dissequestri di immobili di proprietà del reclamante A. (tra cui il contestato fondo n. 12 RFD di Minusio, v. consid. 3.5.2 supra), man mano che la cifra relativa al presunto credito fiscale veniva definita con maggior precisione in seguito all'avanzamento dell'inchiesta e all'assunzione di mezzi probatori (v. act. 28). Inoltre, in caso di plusvalenza nella realizzazione forzata dei fondi, questa spetterà al proprietario dei fondi, in ossequio alla garanzia della proprietà. In simili evenienze, anche la censura di violazione del principio di proporzionalità deve essere respinta siccome infondata.

4. Alla luce di tutto quanto esposto, i gravami presentati devono essere integralmente respinti. Conformemente all’art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
1    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.
2    In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.
3    Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.
4    L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32
DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP. L’art. 73
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP rinvia al Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peraltro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.79 del 10 dicembre 2010). In quanto parti soccombenti, i reclamanti devono sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--, coperta in misura di fr. 3'000.-- dagli anticipi delle spese già prelevati. Il saldo è posto a carico dei reclamanti con vincolo di solidarietà.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le cause BV.2012.3-8 e BV.2012.9 sono congiunte.

2. I reclami sono respinti.

3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed è coperta, in misura di fr. 3'000.--, dagli anticipi delle spese già prelevati.

Bellinzona, 5 dicembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Fiorenzo Cotti

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).