Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BP.2011.39 (Procedura principale: BB.2011.90)

Decisione del 4 ottobre 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Matteo Quadranti, Richiedente

Oggetto

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost.)

Fatti:

A. Il 24 marzo 2010 A. è stato arrestato nell’ambito di un procedimento penale cantonale e posto in detenzione preventiva. Il 16 agosto 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha assunto il procedimento e disposto la carcerazione preventiva del richiedente, il quale, dal 29 settembre 2010, è stato posto in esecuzione anticipata di pena (v. act. 1 dell’incarto BB.2011.90).

B. Con reclamo per ritardata giustizia dell’8 settembre 2011, A. ha chiesto all’Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi di impartire al MPC un termine scadente al più tardi il 30 settembre 2011 per allestire il rapporto finale nei suoi confronti. A suo parere, ritenuto che già a fine marzo 2011 le indagini erano ad uno stadio avanzato e che si sarebbe potuto procedere al suo interrogatorio finale appena conclusa l’attività rogatoriale in Bolivia (terminata verso metà giugno 2011), un periodo di quasi tre mesi per l’allestimento di un rapporto finale da parte della Polizia giudiziaria federale, limitato alla sua posizione, sarebbe eccessivo (act. 1 dell’incarto BB.2011.90).

C. Il 16 settembre 2011 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha trasmesso per competenza l’impugnativa in questione alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 2 dell’incarto BB.2011.90).

D. Il 19 settembre 2011 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha chiesto ad A. il versamento di un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (act. 3 dell’incarto BB.2011.90). Il 20 settembre 2011 il legale di A. ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, trasmettendo a sostegno della medesima il “Decreto sulla nomina di un difensore d’ufficio e sulla concessione del gratuito patrocinio” emesso dal MPC il 4 aprile 2011 (act. 1 e act. 1.1). Il 21 settembre 2011 è stato inviato al legale di A. il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, ritornato il 23 settembre 2011 compilato solo parzialmente; dando seguito all’invito a compilare compiutamente il formulario, questo è stato ritrasmesso alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con invio del 27 settembre 2011 (act. 2, 3, 4, 5).

Diritto:

1.

1.1. Giusta l’art. 29 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), l’art. 132 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 132 Difensore d'ufficio - 1 Chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se:
1    Chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se:
a  in caso di difesa obbligatoria:
a1  nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un difensore di fiducia,
a2  il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b  l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi.
2    Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo.
3    Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere.64
(per rinvio dell’art. 379
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 379 Norme applicabili - Se il presente titolo non prevede norme specifiche in merito, la procedura di ricorso è retta per analogia dalle disposizioni generali del presente Codice.
CPP per la procedura di ricorso) precisa che una difesa d’ufficio viene disposta se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi; non viene invece definita l’assistenza giudiziaria gratuita (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 379 Norme applicabili - Se il presente titolo non prevede norme specifiche in merito, la procedura di ricorso è retta per analogia dalle disposizioni generali del presente Codice.
), per la quale è necessario fare riferimento all’art. 136
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 136 Presupposti - 1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio:
1    Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio:
a  all'accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l'azione civile non appare priva di probabilità di successo;
b  alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l'azione penale non appare priva di probabilità di successo.71
2    Il gratuito patrocinio comprende:
a  l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
b  l'esonero dalle spese procedurali;
c  la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato o della vittima.
3    In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta.73
CPP nella sezione riservata al gratuito patrocinio per l’accusatore privato. Questa disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l’esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; Harari/Aliberti, op. cit., n. 21 ad art. 132).

1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

1.3. L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
1    La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.
2    I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3    Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; Alfred Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; Stefan Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

1.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; Alfred Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

2. In concreto, dal formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria e dalla documentazione trasmessa risulta che il richiedente possiede un appartamento a Z., in Provincia di Torino, del valore di € 66'150.--, sul quale grava un’ipoteca legale per € 7'240.54 (act. 5.1); in merito alle entrate, A. ha dichiarato che né egli né la sua compagna percepirebbero alcun reddito da attività lucrativa, ma unicamente una rendita mensile da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) di complessivi € 5'378.--; sempre secondo i dati forniti dal richiedente, né lui – attualmente in detenzione – né la sua compagna o i suoi due figli dovrebbero sopportare spese mensili, ed in particolare non dovrebbero far fronte a premi di assicurazione malattia (sarebbero affiliati alla Mutua Italiana Assistenza Sanitaria) o a spese di affitto. La famiglia, inoltre, sarebbe anche aiutata finanziariamente dalla sorella della compagna di A.

3. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene che le informazioni trasmesse non siano sufficienti a fornire un’immagine completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente ed in particolare a sostanziare un suo stato di indigenza e dunque un suo diritto all’assistenza giudiziaria. In effetti, dalla documentazione presentata non emerge in alcun modo quali possano essere le uscite a cui il richiedente (attualmente in detenzione) e la sua famiglia non riuscirebbero a far fronte nonostante beneficino di un’entrata mensile di € 5'378.-- e malgrado non abbiano alcuna spesa mensile. Sulla base delle informazioni fornite appare pure incomprensibile la necessità di un aiuto da parte della sorella della compagna di A.

Nessuna rilevanza per l’esito della presente decisione riveste poi la decisione del MPC del 4 aprile 2011, con cui l’autorità ha accolto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio e di concessione del gratuito patrocinio al richiedente. In effetti, il gratuito patrocinio da parte del MPC è stato accordato nell’ambito di una procedura indipendente da quella avviata con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che dispone di un libero potere di apprezzamento e che non è legata alle constatazioni dell’autorità precedente.

4. In definitiva, ritenuto che già i documenti forniti da A. non permettono di determinare sufficientemente e con certezza la sua reale ed attuale situazione finanziaria e dunque il suo eventuale stato d’indigenza, non si giustifica di analizzare ulteriormente le condizioni per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, la quale deve, nel caso concreto, essere respinta. Il richiedente è pertanto invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro il 13 ottobre 2011, un anticipo delle spese di fr. 1'500.--.

5. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 13 ottobre 2011 un anticipo delle spese di fr. 1'500.-.

3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, il 5 ottobre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Matteo Quadranti

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.