Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I
A-6956/2008
{T 0/2}

Sentenza del 3 giugno 2010

Composizione
Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Pascal Mollard, Daniel de Vries Reilingh,
cancelliere Manuel Borla.

Parti
X._______ SA, ...,
patrocinata da ...,
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto
Sdoganamento preferenziale, certificati d'origine delle merci, esazione posticipata dei contributi.

Fatti:

A.
Su incarico della X._______ SA, la ditta Y._______ SA, in data 29 marzo 2006, e la ditta Z._______ SA, in data 29 luglio 2006, hanno dichiarato presso gli ispettorati doganali di Chiasso-Strada e Chiasso-Ferrovia, all'aliquota preferenziale nell'ambito del Sistema generale delle preferenze a favore dei Paesi in sviluppo, apparecchi per la videoregistrazione provenienti dalla Cina.

B.
In data 25 e 26 ottobre 2006 la Direzione generale delle dogane (in seguito DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di verificare posticipatamente l'autenticità e l'esattezza dei certificati di origine Form. A nos. ... del 28 marzo 2006 e ... del 5 luglio 2006.

C.
Con scritti del 8 maggio 2007 la DGD ha trasmesso una lettera di sollecito alla autorità cinesi. Lo stesso giorno, la medesima autorità, ha provveduto a informare l'importatore (destinatario), X._______ SA, in merito al controllo a posteriori.

D.
Il 4 ottobre 2007, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte delle autorità cinesi, la DGD ha trasmesso gli incarti alla Direzione di circondario delle dogane di Lugano (in seguito DCD) per evasione della pratica.

E.
Con scritti del 24 gennaio 2008 la DCD ha informato la X._______ SA che le autorità cinesi non avevano comunicato il risultato del controllo posticipato. L'autorità doganale ha inoltre informato che la merce aveva beneficiato a torto del trattamento preferenziale all'atto di sdoganamento, di voler procedere con l'esazione posticipata nei confronti di X._______ SA per l'importo di fr. 1'678.40 e di fr. 1'555.45, e di assegnare un termine di 10 giorni per prendere posizione in ossequio del diritto di essere sentito.

F.
Il 30 gennaio 2008 X._______ SA ha invitato la DCD a comunicare i motivi atti a far nascere il sospetto che le merci non erano di origine preferenziale come pure copia della documentazione comprovante l'invio e la ricezione delle richieste di informazione giunte all'autorità cinese.

G.
Con scritto del 4 aprile 2008 la DGD ha comunicato alla DCD che la ricerca positiva effettuata da LaPosta non concerneva la merce in esame, bensì altri prodotti anch'essi stati oggetto di controllo a posteriori.

H.
Il 7 maggio 2008, con riferimento ai quesiti posti dalla X._______ SA il 30 gennaio 2008, la DCD ha indicato che LaPosta per prassi non effettui ricerche di avvenuta consegna all'estero per raccomandate la cui spedizione è avvenuta oltre 6 mesi prima della richiesta.

I.
In data 13 maggio 2008 la X._______ SA, sottolineando come fosse impossibile stabilire se le richieste di controllo a posteriori siano giunte effettivamente a destinazione, ha richiesto la soppressione della decisione di riscossione a posteriori.

J.
Il 20 giugno 2008 la DCD ha emanato la decisione di esazione posticipata nei confronti della X._______ SA per l'importo complessivo di fr. 3'233.85.

K.
Con ricorso del 30 luglio 2008 la X._______ SA ha interposto ricorso alla DGD contro la decisione della DCD relativa all'importo di fr. 3'233.85.

L.
Con decisione del 3 ottobre 2008 la DGD ha statuito sul ricorso respingendolo.

M.
Con atto del 3 novembre 2008 la X._______ SA (in seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese ripetibili.

N.
Con risposta del 26 novembre 2008 la DGD ha rinunciato ad una presa di posizione e rinviato alle considerazioni espresse nella decisione del 3 ottobre 2008.
Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4).

2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.

Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]), del principio della buona fede (art. 9 Cost.), rispettivamente come la stessa sia stata resa in violazione dell'art. 38 dell'Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39).

3.
Nel suo gravame la ricorrente ritiene che la DGD, non spiegando minimamente quali siano i "dubbi fondati" ai sensi dell'art. 38 OROPT, che autorizzerebbero il controllo a posteriori, è caduta in una carenza di motivazione con conseguente violazione del diritto di essere sentito.

3.1 Il diritto di essere sentito è di natura formale. Ciò significa che una sua violazione ha per principio come conseguenza l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Ne consegue che la denuncia della sua violazione dev'essere trattata prioritariamente (DTF 124 I 49 consid. 1).

3.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.). Esso ha tra l'altro quale conseguenza l'obbligo da parte di un'autorità di motivare, almeno in modo succinto, le decisioni rese (DTF 130 II 530 consid. 4.3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1). Tale obbligo non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate (DTF 126 I 97 consid. 2b); tuttavia è necessario che l'autorità citi i motivi su cui fonda il suo ragionamento e che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve infatti permettere all'interessato ed a un'eventuale autorità di ricorso di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che lo concerne (DTF 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2 segg.; 126 I 97 consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1752/2006 del 22 novembre 2007, consid. 3.3; A-1591-2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1; Giovanni Biaggini, Kommentar BV, Zurigo 2007, ad art. 29 no. 6 e no. 25; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 94 segg.).

3.3 Alla luce di quanto sopra esposto la decisione della DGD di respingere il ricorso presentato dalla ricorrente e mantenere la decisione di esazione posticipata è motivata e sviluppata in maniera più che esaustiva ai considerandi 5, 6, 7 e 8.
In particolare dopo enunciazione dei requisiti posti dalla legge applicabile, segnatamente gli articoli 38 e 39 OROPT, l'autorità inferiore ne ha sottolineato l'ottemperanza con riferimento alla duplice richiesta di informazioni da parte delle autorità doganali svizzere all'indirizzo dell'autorità cinese.
In questo contesto l'allegazione della ricorrente, relativa alla violazione del diritto di essere sentito per mancanza di motivazione della decisione in esame, non può trovare conferma.

4.
Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della DCD.

4.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4; decisione del Tribunale amministrativo federale A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 5.1).
Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 28).

Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; Beatrice Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).

4.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo di essersi fidata della documentazione ufficiale rilasciata dall'autorità cinese.

Sennonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma.
Infatti dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento. A questo proposito si ricorda inoltre come i documenti relativi alle merci importate, segnatamente i certificati di origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti dall'autorità cinese.

5.
La ricorrente si prevale inoltre di un'errata applicazione dell'art. 38 cpv. 1 OROPT, sottolineando che la DGD non avrebbe indicato minimamente quali erano i "dubbi fondati" che avrebbero autorizzato il controllo a posteriori.

5.1 Giusta l'art. 38 cpv. 1 OROPT il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione.

5.2 Con scritti del 25 e 26 ottobre 2008 la DGD, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, ha trasmesso i certificati di origine Form. A nos. ... e ... alle autorità cinesi, al fine di controllarne l'autenticità e l'esattezza.

Per quanto attiene la censura inerente la mancanza dei presupposti alla base dell'art. 38 OROPT ed in particolare il requisito dei "dubbi fondati" lo scrivente Tribunale non può condividere le adduzioni della ricorrente. Infatti il tenore dell'art. 38 cpv. 1 OROPT è chiaro ed indica che il controllo a posteriori presuppone quale condizione alternativa i "dubbi fondati" o il semplice controllo per campionatura.
Dalle emergenze di causa si evince che il caso in esame contempla questa seconda fattispecie. Infatti da corrispondenza interna delle autorità doganali (cfr. Messaggio di posta elettronica del 30 aprile 2008) si comprende che non vi era l'intenzione specifica di controllare una determinata fattispecie quanto piuttosto l'intenzione di procedere con un controllo per campionatura.

6.
La ricorrente adduce inoltre che la DGD, non avendo comprovato la ricezione da parte delle autorità doganali cinesi delle richieste di verifica, abbia assunto un comportamento arbitrario.
6.1
6.1.1 Ai sensi dell'art. 9 Cost. ognuno ha il diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

Giusta l'art. 39 cpv. 1 OROPT se entro sei mesi o, qualora si tratti di certificati d'origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o circa l'origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all'organo governativo competente del Paese beneficiario, rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito.
Se dopo quattro mesi dall'invio della seconda lettera le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette di decidere circa l'autenticità del documento in questione o sull'origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non sono concesse (art. 39 cpv. 2 OROPT).
6.1.2 Giusta i combinati disposti degli articoli 19 PA e 40 della Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile (PC; RS 273), nel procedimento davanti al Tribunale amministrativo federale vale il principio del libero apprezzamento delle prove (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 163 no. 3.140). Il sopracitato Tribunale non è di conseguenza legato a rigide e determinate regole, che gli impongono come analizzare un mezzo di prova e quale valore probatorio dare ai singoli mezzi di prova (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., pag. 164 no. 3.140; DTF 130 II 482 consid. 3.2).
La prova è fornita allorquando il tribunale, a seguito della ponderazione delle prove addotte, raggiunge il convincimento sulla scorta di elementi oggettivi che una determinata fattispecie si è realizzata. Si rileva in particolare come la certezza assoluta non può essere pretesa. È sufficiente infatti che il tribunale non abbia seri dubbi sui fatti adotti e rilevanti o perlomeno che i rimanenti dubbi si presentino come lievi (DTF 130 III 321 consid. 3.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., pag. 164 no. 3.142).
6.1.3 Per costante giurisprudenza, una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma essa deve risultare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Non basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 585 consid. 2; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 585 consid. 2).

Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, si incorre nell'arbitrio se si misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se si omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se si ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (decisione del Tribunale federale 4A_228/2008 del 27 marzo 2009 consid. 3.1).
Incombe alla parte ricorrente il compito di allegare e dimostrare, con un'argomentazione dettagliata e precisa, che queste condizioni sono realizzate nella fattispecie che la concerne.

6.2 Nella fattispecie in esame l'accertamento di fatto contestato nell'allegato ricorsuale è quello secondo il quale le autorità doganali cinesi abbiano effettivamente ricevuto la richiesta di verifica circa l'autenticità e l'esattezza dei certificati d'origine.

A mente della ricorrente questo fatto non è comprovato dalla documentazione agli atti presa in considerazione dall'autorità di prima istanza, la quale sarebbe dunque giunta ad una conclusione errata.

Dagli atti di causa si evince che, dietro richiesta della DGD, LaPosta ha effettuato le ricerche delle tracce di ricezione inerenti gli invii eseguiti all'indirizzo delle autorità doganali cinesi. Tali ricerche non hanno dato esito positivo, fatta eccezione per un'altra richiesta di verifica di certificati di origine indirizzata al medesimo recapito di suddette autorità il 4 ottobre 2007, ma inerente i Form A nos. ... e ....
La DGD sulla scorta di questa constatazione, ovvero sia che l'indirizzo al quale gli invii sono stati effettuati era corretto, ha ritenuto pacifico considerare e desumere che anche tutte le altre missive ivi indirizzate siano giunte alla destinazione indicata, tra le quali le richieste qui in esame per le quali però nessuna risposta è giunta. A questo proposito vedasi in particolare le affermazioni della DGD "[n]ous pouvons logiquement en dedéduire, que toutes nos lettres sont bien arrivées à destination" e ancora "[e]n conclusion, il n'y a pour l'istant pas de problématique liée à la bonne réception de nos courriers [...]".

Sennonché il presente Tribunale, in considerazione del principio del libero apprezzamento delle prove, non può condividere quanto menzionato dall'autorità inferiore.
In particolare ammettere, come fa quest'ultima, che gli scritti trasmessi all'indirizzo corretto delle autorità doganali cinesi siano necessariamente da considerare giunti a destinazione, è un'interpretazione non sostenibile; infatti ammettere il contrario come ritenuto dall'autorità inferiore equivale a rendere priva di senso ogni ricerca di traccia postale.
Del resto dagli atti di causa, si evince che già la DCD, con scritto del 7 marzo 2008 aveva espresso seri dubbi in merito, indicando segnatamente "[q]ualora non dovessimo essere in grado di comprovare che le nostre lettere sono arrivate a destino siamo dell'avviso che l'esazione posticipata non sia legalmente sostenibile". E ancora, "[l]a certezza che l'indirizzo al quale abbiamo trasmesso le nostre richieste è quello giusto, non è sufficiente".

Abbondanzialmente lo scrivente Tribunale rileva che l'invio alla ricorrente, in data 8 maggio 2007, di due lettere informative (non risultanti agli atti) segnalanti il controllo a posteriori non hanno alcuna valenza in merito.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il presente Tribunale rileva che la DGD non ha sostanziato in modo sufficiente la ricezione degli scritti del 25 e 26 ottobre 2006 e del 8 maggio 2007 inerenti le richieste di verifica dei certificati di origine alle autorità doganali cinesi ed ha dunque fondato la propria decisione su un fatto non provato.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta irrilevante analizzare la censura inerente l'arbitrio.
7. Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate nonché ai documenti di causa presentati, il presente Tribunale, sulla scorta del principio del libero apprezzamento delle prove, considera che la ricezione delle richieste di verifica inerenti i certificati di origine non è comprovata. Ne consegue che la decisione dell'autorità inferiore del 3 ottobre 2008, è annullata e dunque la qui ricorrente non è tenuta al pagamento dell'importo di fr. 3'233.85.

8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 2 PA, non vengono prelevate spese.

9.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Con riferimento all'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità inferiore verserà alla ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 3 ottobre 2008 della Direzione generale delle dogane annullata. Conseguentemente, lo scrivente Tribunale constata ai sensi dei considerandi che l'importo di fr. 3'233.85, posto a carico della ricorrente, non è da essa dovuto.

2.
Non si prelevano spese. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'anticipo spese di complessivi fr. 1'000.- versato dalla ricorrente le verrà restituito.

3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità inferiore corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

4.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ... + ...; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Markus Metz Manuel Borla

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: