SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio - 1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che: |
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1 | All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che: |
a | è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati; |
b | ha facoltà di non rispondere e di non collaborare; |
c | ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio; |
d | può esigere la presenza di un traduttore o interprete. |
2 | Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 260 Rilevamenti segnaletici - 1 Il rilevamento segnaletico consiste nell'accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo. |
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1 | Il rilevamento segnaletico consiste nell'accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo. |
2 | Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giudice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio. |
3 | Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato e motivato per scritto. |
4 | Se l'interessato rifiuta di sottomettersi all'ordine della polizia, decide il pubblico ministero. |