IR 0.631.252.934.951.1 Scambio di note 1o dicembre 1971 tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione, a Châtelard (Vallese), di un ufficio a controlli nazionali abbinati Vallese Art. 6 - Gli agenti francesi delle dogane e della polizia, uniformati e con le armi regolamentari, sono autorizzati a impiegare la ferrovia in provenienza da Vallorcine fino alla stazione di Châtelard e viceversa, per recarsi nella zona relativa al traffico stradale e per il ritorno. Essi devono passare lungo la via più corta per recarsi dalla Stazione alla zona di cui si tratta e viceversa. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 4 Principi per la rilevazione dei dati - 1 Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
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1 | Si rinuncia a rilevazioni particolari per la statistica federale (rilevazioni dirette, indirette o mediante osservazioni e misurazioni) nella misura in cui la Confederazione dispone già dei dati necessari o questi siano stati ottenuti nell'esecuzione del diritto federale da un'organizzazione sottoposta alla presente legge (dati amministrativi della Confederazione). |
1bis | La Confederazione e le organizzazioni di cui al capoverso 1 permettono all'Ufficio federale di statistica di accedere mediante una procedura elettronica di richiamo ai dati di cui necessita per adempiere i suoi compiti statistici, sempre che altri atti normativi della Confederazione non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale stabilisce per ogni ambito l'estensione dell'accesso e le organizzazioni tenute a fornirlo.9 |
2 | Se i dati riguardanti terzi, necessari alla statistica federale, sono disponibili presso servizi cantonali o comunali o presso altre persone giuridiche di diritto pubblico, essi devono essere rilevati presso di loro (rilevazione indiretta). |
3 | Per rilevazione diretta s'intende la raccolta di nuovi dati alla fonte mediante interrogazione di persone fisiche e giuridiche ai fini esclusivi della presente legge. Il numero e i modi d'interrogazione devono essere limitati allo stretto necessario. |
4 | La Confederazione indica, per le rilevazioni eseguite nell'ambito della presente legge, lo scopo e il fondamento giuridico, le categorie dei partecipanti alla rilevazione e i destinatari dei dati. |
5 | Le organizzazioni, i servizi o le altre persone giuridiche di diritto pubblico di cui ai capoversi 1 e 2 devono fornire gratuitamente i dati all'Ufficio federale di statistica.10 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 19 - 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 18 - Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 16 - È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 16 - È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 23 - Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 30 - 1 Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 6 Obblighi delle persone interrogate - 1 La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
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1 | La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 200713 sul censimento.14 |
1bis | La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.15 |
2 | La rilevazione avviene in una forma tale da ridurre quanto possibile l'onere amministrativo per gli obbligati. |
3 | Chiunque rilascia volontariamente informazioni per una rilevazione statistica, deve fornirle secondo verità e secondo scienza e coscienza. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per informazioni volontarie che comportano da parte degli interessati un dispendio eccezionale. |
4 | Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.16 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 21 - 1 Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 21 - 1 Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 21 - 1 Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. |