SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
|
1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
|
a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 91 Decisioni parziali - Il ricorso è ammissibile contro una decisione che: |
|
a | concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre; |
b | pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
|
1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 15 Procedura - 1 La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalla legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. |
|
1 | La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalla legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. |
2 | Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 35 Protezione giuridica - 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | Se l'autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analoghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 10 Partecipazione politica a livello federale - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per l'attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei giovani a livello federale. |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per l'attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei giovani a livello federale. |
2 | L'istituzione privata si adopera affinché i fanciulli e i giovani con un particolare bisogno di promozione partecipino adeguatamente alla preparazione e all'attuazione di simili progetti. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 12 Principi - 1 Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati. |
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1 | Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati. |
2 | Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari all'adempimento di criteri di qualità. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 1 Oggetto - La presente legge disciplina: |
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a | il sostegno alle istituzioni private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani; |
b | il sostegno ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata nel settore delle attività extrascolastiche; |
c | la collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù; |
d | la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
|
a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
|
a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
c1 | attuati a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, oppure |
c2 | trasferibili localmente e attuabili indipendentemente dalla relativa struttura amministrativa cantonale o comunale. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti - 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
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1 | I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. |
2 | Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
|
1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 11 |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 24 Valutazione - L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e delle misure adottate in virtù della presente legge. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 17 Rifiuto e restituzione di aiuti finanziari - 1 Gli aiuti finanziari sono negati o vanno restituiti se: |
|
1 | Gli aiuti finanziari sono negati o vanno restituiti se: |
a | sono stati ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci; |
b | le condizioni non sono adempiute o gli oneri non sono rispettati; |
c | non sono impiegati per attività extrascolastiche di fanciulli e giovani; |
d | gli obiettivi concordati nei contratti di prestazioni non sono raggiunti. |
2 | L'istituzione privata o pubblica in colpa può essere esclusa da ulteriori misure di promozione previste dalla presente legge. |
3 | Se un'istituzione privata si scioglie, è chiesta per l'anno in corso la restituzione pro rata temporis degli aiuti finanziari accordati per la gestione delle strutture e per le attività regolari di cui all'articolo 7. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 3 Ripartizione delle risorse finanziarie - 1 Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell'infanzia e della gioventù sono ripartite come segue: |
|
1 | Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell'infanzia e della gioventù sono ripartite come segue: |
a | per aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 LPAG) e aiuti finanziari per la formazione e il perfezionamento (art. 9 LPAG): 75-90 per cento; |
b | per aiuti finanziari per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 LPAG), aiuti finanziari per progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG) e aiuti finanziari per progetti cantonali e comunali di durata limitata che fungono da modello (art. 11 LPAG): 10-25 per cento. |
2 | Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali volti a sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG) sono gestiti dall'UFAS con un credito separato. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 4 Spese computabili - 1 Sono computabili (art. 13 LPAG) le spese effettive derivanti dalle attività statutarie regolari dell'istituzione responsabile o dall'attuazione di un progetto. |
|
1 | Sono computabili (art. 13 LPAG) le spese effettive derivanti dalle attività statutarie regolari dell'istituzione responsabile o dall'attuazione di un progetto. |
2 | Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle risultanti da un errore commesso dall'istituzione responsabile, quali indennizzi, multe e ammortamenti di prestiti. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 5 Inoltro e trattamento delle richieste - 1 L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste. |
|
1 | L'UFAS può fornire dei moduli di richiesta o predisporre un sistema informatico per l'inoltro e il trattamento delle richieste. |
2 | Emana direttive per precisare le modalità di inoltro delle richieste. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
|
a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
|
a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 24 Valutazione - L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e delle misure adottate in virtù della presente legge. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
|
1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 6 Richieste - 1 Associazioni mantello, piattaforme di coordinamento e singole organizzazioni possono inoltrare all'UFAS entro fine aprile richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LPAG. |
|
1 | Associazioni mantello, piattaforme di coordinamento e singole organizzazioni possono inoltrare all'UFAS entro fine aprile richieste di aiuti finanziari secondo l'articolo 7 LPAG. |
2 | Le richieste devono contenere almeno le seguenti indicazioni sull'organizzazione richiedente: |
a | struttura e grandezza; |
b | presenza sul territorio e raggio d'azione; |
c | offerta e attività; |
d | collaborazione con altre organizzazioni; |
e | finanziamento e budget. |
SR 446.11 Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) - Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche OPAG Art. 7 Esame e decisione - 1 L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
|
1 | L'UFAS esamina le richieste. Rinvia al mittente le richieste incomplete, chiedendone la rielaborazione. |
2 | I contratti di prestazioni con associazioni mantello e piattaforme di coordinamento sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di tre anni. |
3 | In merito alle richieste di singole organizzazioni, l'UFAS emana una decisione al più tardi quattro mesi dopo la scadenza del termine di inoltro. |
4 | L'UFAS può anche concludere contratti di prestazioni con singole organizzazioni. I contratti sono conclusi al 1° gennaio dell'anno successivo, per una durata di tre anni. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 24 Valutazione - L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e delle misure adottate in virtù della presente legge. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 6 Condizioni generali - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che: |
a | operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore; |
b | non perseguono uno scopo lucrativo; e |
c | tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale. |
2 | Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
|
a | attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia; |
b | istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche; |
c | progetti d'importanza nazionale: |
c1 | attuati a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, oppure |
c2 | trasferibili localmente e attuabili indipendentemente dalla relativa struttura amministrativa cantonale o comunale. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
|
a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 24 Valutazione - L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e delle misure adottate in virtù della presente legge. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 2 Scopo - Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di: |
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a | favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani; |
b | aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale; |
c | promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 15 Libertà di credo e di coscienza - 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
|
1 | La libertà di credo e di coscienza è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. |
3 | Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. |
4 | Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
|
1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 9 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua - 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
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1 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza. |
2 | L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua. |
SR 446.1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG) - Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche LPAG Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari - 1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
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1 | La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che: |
a | rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche; |
b | assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e |
c | si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità. |
2 | La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che: |
a | operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica; |
b | esistono da almeno tre anni; |
c | svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori: |
c1 | organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche, |
c2 | scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse, |
c3 | informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù, |
c4 | collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e |
d | a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni: |
d1 | quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani, |
d2 | quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti, |
d3 | quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse. |