VPB 69.115

Stellungnahme der Direktion für Völkerrecht vom 21. Oktober 2004

Art. 60, Art. 65 und Art. 66 Wiener Übereink. über das Recht der Verträge. Suspendierung eines bilateralen Abkommens. Verfahren.

Art. 60, art. 65 et art. 66 Conv. de Vienne sur le droit des traités. Suspension d'un traité bilatéral. Procédure.

Art. 60, art. 65 e art. 66 Conv. di Vienna sul diritto dei trattati. Sospensione di un trattato bilaterale. Procedura.

Die Direktion für Völkerrecht (DV/EDA) wurde gebeten, zur Frage des Verfahrens für die Suspendierung eines bilateralen Abkommens mit einem Staat (im Folgenden: X.), dem eine mangelhafte Befolgung des Abkommens vorgeworfen wurde, Stellung zu nehmen.

Rechtlich stellt die Suspendierung eine mögliche Reaktion auf die mangelhafte Befolgung des Abkommens durch X. dar. In dieser Hinsicht ist die DV/EDA einverstanden mit der Idee, das Abkommen mit X. wegen Vertragsverletzung gestützt auf Art. 60 Abs. 1
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione - 1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione.
1    Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione.
2    Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza:
a  le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi termine:
ai  sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della violazione;
aii  che fra tutte le parti;
b  una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell'applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione;
c  qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione dei trattato completamente o parzialmente per quanto la riguarda, se detto trattato è di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri obblighi in base al trattato.
3    Ai fini dei presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende:
a  un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione; o
b  la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.
4    I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna delle disposizioni del trattato che si possa applicare in caso di violazione.
5    I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni riguardanti la protezione della persona umana che sono contenute nei trattati di carattere umanitario ed in particolare non si applicano alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata nei confronti di persone che sono protette dai summenzionati trattati.
des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge[1] zu suspendieren. Das von der VRK für solche Fälle vorgesehene Verfahren bestimmt, dass die andere Vertragspartei innert einer Frist gegen die Suspendierung Einspruch erheben kann (Art. 65 Abs. 2
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 65 Procedura da seguire per la nullità di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato - 1. La parte che, in base alle disposizioni della presente convenzione invochi sia un vizio del proprio consenso ad essere vincolata da un trattato, che un motivo per contestare la validità di un trattato, di porvi termine, di ritirarsi da questo o di sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria pretesa alle altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto nei confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato.
1    La parte che, in base alle disposizioni della presente convenzione invochi sia un vizio del proprio consenso ad essere vincolata da un trattato, che un motivo per contestare la validità di un trattato, di porvi termine, di ritirarsi da questo o di sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria pretesa alle altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto nei confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato.
2    Se, dopo un periodo di tempo che, salvo il caso di particolare urgenza non deve essere inferiore a tre mesi dal ricevimento della notifica, nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha fatto la notifica può adottare nelle forme previste dall'articolo 67 il provvedimento che ha deciso di adottare.
3    Qualora tuttavia un'altra parte avesse sollevato obiezione, le parti dovranno cercare una soluzione facendo uso dei mezzi indicati nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
4    Nulla di quanto contenuto nei precedenti paragrafi è suscettibile di ledere i diritti o gli obblighi delle parti che derivino da qualsiasi disposizione in vigore tra di loro circa la composizione delle controversie.
5    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, il fatto che uno Stato non abbia inviato la notifica prescritta dal paragrafo 1 non impedisce di redigere detta notifica in risposta ad un'altra parte che chieda l'esecuzione del trattato o che ne adduca la violazione.
VRK). Wird ein solcher Einspruch gemacht, sind die Parteien verpflichtet, unter Verwendung der in Art. 33 der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945[2] genannten Mittel («Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel eigener Wahl») eine Lösung des Konflikts anzustreben. Wenn auf diesem Weg innerhalb von 12 Monaten keine Einigung gefunden werden kann, ist die Angelegenheit einer Vergleichskommission vorzulegen (Art. 66 Bst. b
IR 0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)
CV Art. 66 Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione - Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui è stata sollevata l'obiezione, non sarà stato possibile giungere ad una soluzione in base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le seguenti procedure:
a  ogni parte di una controversia che riguardi l'applicazione o l'interpretazione degli articoli 53 o 64 può, qualora ne faccia richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;
b  ogni parte di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte V della presente convenzione, può porre in atto la procedura indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo, una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
und Anhang der VRK).

Sofern X. von seinem Recht auf Einspruch gegen die Suspendierung des Vertrags Gebrauch macht, kann die Suspendierung somit nicht durchgeführt werden, sondern wäre das oben geschilderte Verfahren durchzuführen. Die DV/EDA ist der Ansicht, dass eine Suspendierung nur dann sinnvoll ist, wenn seitens der Schweiz auch die Bereitschaft bestünde, bei einem allfälligen Einspruch von X. weitere Schritte zu unternehmen.

Die Zuständigkeit des Bundesrates zum Beschluss über die Suspendierung des Abkommens ergibt sich aus Art. 184 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999[3], welcher dem Bundesrat die Zuständigkeit zur Wahrung der auswärtigen Angelegenheiten überträgt.

[1] VRK, SR 0.111.
[2] SR 0.120.
[3] BV, SR 101.

Dokumente der DV/EDA
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-69.115
Data : 21. ottobre 2004
Pubblicato : 21. ottobre 2004
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-69.115
Ramo giuridico : Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP/DFAE)
Oggetto : Art. 60, Art. 65 und Art. 66 Wiener Übereink. über das Recht der Verträge. Suspendierung eines bilateralen Abkommens. Verfahren....


Registro di legislazione
SR 0.111: 60  65  66
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
dfae • consiglio federale • convenzione di vienna sul diritto dei trattati • costituzione federale • parte contraente • utilizzazione • decisione • termine • quesito • carta delle nazioni unite • mese • intermediario • all'interno