VPB 60.120

(Déc. rendue en anglais1 par la Comm. eur. DH le 28 juin 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23269/94, Edgar et Anita von Arx-Derungs c / Suisse)

Gemeindepolizeivorschriften und Hundehaltung.

Art. 2 Prot. Nr. 7 zur EMRK. Rechtsmittel in Strafsachen.

Die Auferlegung einer Busse von Fr. 200.- wegen Ruhestörung durch Hunde betrifft eine Handlung geringfügiger Art im Sinne von § 2 dieser Bestimmung, weshalb keine zweite Gerichtsinstanz erforderlich ist.

Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatlebens.

Das Halten von Haustieren fällt nicht unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung (Bestätigung der Rechtsprechung, Verweis auf Unzulässigkeitsentscheid der Kommission vom 18. Mai 1976, X gegen Irland, DR 5, S. 86). Frage offen gelassen, ob es sich in bezug auf Hunde mit besonderen Betreuungsaufgaben anders verhielte.

Prescriptions communales de police et détention de chiens.

Art. 2 Prot. N° 7 à la CEDH. Voies de droit en matière pénale.

L'imposition d'une amende de Fr. 200.- pour atteinte à la tranquillité causée par des chiens concerne une infraction mineure au sens du § 2 de cette disposition, raison pour laquelle un double degré de juridiction n'est pas nécessaire.

Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.

La détention d'animaux domestiques ne tombe pas dans le champ d'application de cette disposition (confirmation de la jurisprudence; renvoi à la décision de la Commission du 18 mai 1976 déclarant irrecevable la requête N° 6825/74, X c / Irlande, DR 5, p. 86). Question laissée ouverte de savoir s'il en irait autrement pour des chiens ayant des fonctions d'assistance spéciales.

Prescrizioni comunali di polizia e detenzione di cani.

Art. 2
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 2 Recht auf Leben - (1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, ausser durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.
a  jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b  jemanden rechtmässig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c  einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen.
Prot. n. 7 alla CEDU. Rimedi di diritto nelle cause penali.

L'imposizione di una multa di fr. 200.- per disturbo della quiete pubblica causato da cani concerne un'infrazione minore ai sensi del § 2 della presente disposizione; non è quindi necessaria un'istanza giudiziaria di secondo grado.

Art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

La detenzione di animali domestici non rientra nel campo d'applicazione di questa disposizione (conferma della giurisprudenza; rinvio alla decisione della Commissione che dichiara inammissibile la pratica, dell'8 maggio 1976, X contro l'Irlanda, DR 5, p. 86). Rimane irrisolta la questione di sapere se si procederebbe diversamente nel caso di cani con funzioni particolari d'assistenza.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-60.120
Data : 28. Juli 1995
Pubblicato : 28. Juli 1995
Sorgente : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Stato : Publiziert als VPB-60.120
Ramo giuridico : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Oggetto : Prescrizioni comunali di polizia e detenzione di cani.
Classificazione : Bestätigung der Rechtsprechung


Registro di legislazione
CEDU: 2 
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 2 Diritto alla vita - 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
1    Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2    La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a  per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b  per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;
c  per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Parole chiave
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cedu • rispetto della vita privata • detenzione di animali • azione • tomba • questio • campo d'applicazione • 1995