(Auszug aus dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission EVD vom 6. Oktober 1995 in Sachen A., V AG, W AG, X AG, Y AG und Z AG gegen Bundesamt für Landwirtschaft; 93/6H-001)
Höchstbestände in der Fleisch- und Eierproduktion; Bewirtschaftungsverhältnisse mehrerer Betriebe, welche eng zusammenhängen; Feststellungsverfügung.
1. Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
- Ergeht eine Feststellungsverfügung von Amtes wegen, ist abzuklären, ob ein spezifisches öffentliches Interesse an deren Erlass angenommen werden kann. Im Rahmen der Höchstbestandesverordnung besteht ein solches Interesse darin, dass das Bundesamt für Landwirtschaft aufgrund des Vollzugsauftrages unklare Betriebsverhältnisse klärt (E. 3.1).
- Strittige Rechtsfrage ist, ob die durch Aktiengesellschaften betriebenen Schweinezuchtbetriebe und -mästereien aufgrund der Kapitalbeteiligungen als Einheit zu erfassen sind. Da das Bundesamt diese Frage ebensogut als Vorfrage im Rahmen einer Leistungsverfügung hätte klären können, bleibt für den Erlass einer ausschliesslichen Feststellungsverfügung kein Raum (E. 3.2 und 3.3).
2. Art. 2 Abs. 2
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 2 Effettivi massimi - 1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
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1 | Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
a | per animali della specie suina: |
a1 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione, |
a2 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti, |
a3 | rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, |
a4 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, |
a5 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini, |
a6 | suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi; |
b | per pollame da reddito: |
b1 | polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso, |
b2 | polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso, |
b3 | polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso, |
b4 | polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso, |
b5 | galline ovaiole di oltre 18 settimane, |
b6 | tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare), |
b7 | tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio); |
c | per animali della specie bovina: |
c300 | vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). |
2 | Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
Frage offen gelassen, ob in Fällen, wo mehrere Unternehmen rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch eng zusammenhängen, eine wirtschaftliche Betrachtungsweise Platz zu greifen hat (E. 5).
Effectifs maximums pour la production de viande et d'oeufs; exploitation de plusieurs domaines collaborant de manière étroite; décision de constatation.
1. Art. 5 al. 1 let. c, art. 25 al. 1 PA. Décision en constatation prise d'office.
- Lorsqu'une décision en constatation est prise d'office, il faut examiner s'il existe un intérêt public spécial à prendre une telle décision. L'Office fédéral de l'agriculture, chargé de l'exécution de l'ordonnance sur les effectifs maximums, dispose d'un tel intérêt dès lors qu'il est appelé à éclaircir des relations confuses entre exploitations (consid. 3.1).
- La question litigieuse est de savoir si les entreprises d'élevage et d'engraissement de porcs, qui ont la forme de sociétés anonymes, doivent être considérées comme une entité en raison de la participation au capital social. Du moment que cette question aurait pu être examinée par l'Office fédéral à titre préjudiciel dans une décision comportant l'octroi d'une prestation, elle ne peut pas faire l'objet d'une seule décision en constatation (consid. 3.2 et 3.3).
2. Art. 2 al. 2, 12 al. 1 Ordonnance sur les effectifs maximums. Exploitant et exploitation de plusieurs domaines.
Est laissée ouverte la question de savoir si, dans le cas où plusieurs entreprises coopèrent étroitement tant au niveau juridique, économique qu'organisationnel, il y a lieu de considérer une telle situation sous l'angle économique (consid. 5).
Effettivi massimi per la produzione di carne e di uova; gestione di più aziende in stretta collaborazione; decisione d'accertamento.
1. Art. 5 cpv. 1 lett. c, art. 25 cpv. 1 PA. Decisione d'accertamento presa d'ufficio.
- Quando una decisione d'accertamento viene presa d'ufficio, occorre esaminare se sussiste un interesse pubblico specifico per il suo rilascio. Nell'ambito dell'ordinanza sugli effettivi massimi, tale interesse consiste nel compito per l'Ufficio federale dell'agricoltura, incaricato dell'esecuzione dell'ordinanza, di chiarire rapporti aziendali confusi (consid. 3.1).
- La questione di diritto contenziosa consiste nel sapere se le aziende di allevamento e d'ingrasso di maiali gestite da società anonime possono venir considerate un'unità in virtù della partecipazione al capitale sociale. Dal momento che l'Ufficio federale avrebbe anche potuto chiarire la questione a titolo pregiudiziale nel contesto di una decisione comportante l'assegnazione di una prestazione, non resta alcuno spazio per il rilascio di una mera decisione d'accertamento (consid. 3.2 e 3.3).
2. Art. 2 cpv. 2, 12 cpv. 1 Ordinanza sugli effettivi massimi. Titolare dell'azienda e rapporti aziendali fra più aziende.
Resta indecisa la questione a sapere se, nel caso in cui più imprese siano strettamente legate dal profilo giuridico, economico ed organizzativo, occorra valutare tale situazione dal punto di vista economico (consid. 5).
Aus dem Sachverhalt:
A. betreibt als Eigentümer eine Schweinezucht und -mast. Darüber hinaus ist er Alleinaktionär und einziger Verwaltungsrat der Firma V AG sowie Verwaltungsrat und zu einem Drittel am Aktienkapital der Firma W AG beteiligt. Das restliche Aktienkapital ist im Besitz des Verwaltungsrates B., dem Sohn des A., welcher zusätzlich Alleinaktionär und einziger Verwaltungsrat der Firmen X AG und Y AG ist. Zudem zeichnet B. als Verwaltungsrat der Firma Z AG, deren Alleinaktionärin die Firma X AG ist. Den Firmen V AG, W AG, Y AG und Z AG ist gemeinsam, dass sie an verschiedenen Orten in der Schweiz als jeweilige Eigentümerinnen von Schweinestallungen Schweinezucht und -mast betreiben. Die X AG betreibt nach eigenen Angaben Schweinehandel, nicht aber Schweinemast.
Im Anschluss an einen längeren Schriftenwechsel legte das Bundesamt für Landwirtschaft (hiernach: Bundesamt) mit Verfügung vom 11. Juni 1993 für die Schweinemaststallungen des A., der V AG und eines Drittels der W AG einerseits sowie der X AG, Y AG, Z AG und zwei Drittel der W AG anderseits aufgrund einer jeweiligen wirtschaftlichen Identität die Summe des «bewilligungspflichtigen Tierbestandes» fest. Weiter wies es darauf hin, dass vier Monate nach Rechtskraft der Verfügung bei Missachtung der darin verfügten Höchstbestände eine Abgabe nach der Höchstbestandesverordnung erhoben werde.
Gegen diesen Entscheid erhoben A. sowie die fünf Aktiengesellschaften am 14. Juli 1993 Verwaltungsbeschwerde beim EVD und beantragten die Aufhebung der Verfügung des Bundesamtes. Die Rekurskommission EVD übernahm das Verfahren mit Zwischenverfügung vom 7. Februar 1994 als zuständige Behörde.
Aus den Erwägungen:
1.-2. (...)
Materielle Kernfrage im vorliegenden Verfahren ist (...), ob die Feststellung des Bundesamtes zutrifft, wonach im Sinne von Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
a. der Schweinezucht- und -mastbetrieb des A. zusammen mit dem Schweinezucht- und -mastbetrieb der V AG sowie einem Drittel des Schweinemastbetriebs der W AG;
b. die Schweinemastbetriebe der X AG, der Y AG, der Z AG sowie zwei Drittel des Schweinemastbetriebs der W AG.
Bevor eine materielle Prüfung der aufgeworfenen Frage erfolgen kann, ist vorweg zu untersuchen, ob das Bundesamt überhaupt befugt war, die strittige Rechtsfrage mittels Feststellungsverfügung zu klären.
3. Die Feststellungsverfügung erlaubt es, über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlich-rechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren Klarheit zu schaffen (Art. 25 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
«Die Feststellungsverfügung hat die Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder des Umfanges von Rechten und Pflichten zum Gegenstand (Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
Weiter wird vorausgesetzt, dass dieses schutzwürdige Interesse nicht ebenso gut durch eine Leistungs- oder Gestaltungsverfügung gewahrt werden kann. Denn nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Feststellungsverfügung insoweit subsidiärer Natur (vgl. Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, Rz. 92). In Betracht fällt namentlich, ob der Private bei Verweigerung der nachgesuchten Feststellungsverfügung Gefahr laufen würde, Massnahmen zu treffen oder zu unterlassen mit der Folge, dass ihm dadurch Nachteile entständen (Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Nr. 36 B III b).
Das Feststellungsinteresse muss überdies konkrete Rechtsfolgen und nicht nur theoretische Rechtsfragen oder bloss tatbeständliche Feststellungen zum Gegenstand haben (BGE 114 V 201, E. 2c; vgl. auch VPB 57.19). Die künftigen öffentlichrechtlichen Rechte und Pflichten, um deren Feststellung es geht, müssen im Zeitpunkt der Feststellung schon hinreichend bestimmt sein. Der Gegenstand der Feststellungsverfügung bezieht sich - dem Verfügungscharakter entsprechend - auf zweifelsfrei bestimmbare sowie eindeutige individuelle und konkrete Pflichten. Für die Feststellung bloss abstrakter Rechtsfragen bleibt kein Raum (Kölz / Häner, a. a. O., Rz. 92, mit Hinweisen).
Sodann ist insbesondere im vorliegenden Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit von Belang, ob das Bundesamt in vergleichbaren Fällen vorgängig einer Abgabenverfügung ebenfalls zunächst eine Feststellungsverfügung erlassen hat.
Im folgenden ist zu prüfen, ob diese Anforderungen erfüllt sind.
3.1. Die angefochtene Feststellungsverfügung ist nicht auf Begehren der Beschwerdeführer, sondern vom Bundesamt von Amtes wegen getroffen worden. Hiezu ist es als in der Sachfrage kompetente Behörde (Art. 12
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
Das Bundesamt hat seine Verfügung im Rahmen des Vollzuges der HBV erlassen. Die Vollzugsaufgabe, die in diesem Zusammenhang interessiert, besteht darin, bei Feststellung eines Tierbestandes, welcher über den gesetzlich vorgeschriebenen höchstzulässigen Gesamtbestand hinaus geht, eine Abgabe zu erheben (Art. 13
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 13 Effettivo complessivo consentito - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
2 | Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 19 Riscossione della tassa - 1 L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
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1 | L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
2 | Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 14 Domanda - La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione, in particolare delle conferme scritte di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a e f o all'articolo 12 capoverso 2. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 15 Durata dell'autorizzazione - L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione. |
Das vom Bundesamt zu regelnde Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit dem Vollzug der HBV beinhaltet demnach die Feststellung, ob ein Betrieb den höchstzulässigen Gesamtbestand einhält. Falls nicht, sind im Sinne einer individuellen und konkreten Pflichtauferlegung die von der HBV vorgesehenen Abgaben zu erheben. Im Rahmen dieser Abklärungen hat das Bundesamt allenfalls als Vorfrage zu untersuchen, ob mehrere Betriebe durch den gleichen Betriebsinhaber bewirtschaftet werden.
Gestützt auf die dargestellten gesetzlichen Grundlagen in der HBV kann zweifelsfrei festgehalten werden, dass ein spezifisches öffentliches Interesse daran besteht, dass das Bundesamt dem Vollzugsauftrag nachkommt und im Rahmen dieses gesetzlichen Auftrages unklare Betriebsverhältnisse klärt.
3.2. Damit stellt sich als nächstes die zentrale Frage, ob die Rechtsfrage, welche Gegenstand der Feststellungsverfügung bildet, nicht ebenso gut in einer Leistungs- oder Gestaltungsverfügung geklärt werden könnte, womit für den Erlass einer Feststellungsverfügung kein Raum bleiben würde. Zwar gilt dieses Subsidiaritätsprinzip nicht uneingeschränkt. Davon kann insbesondere abgesehen werden, wenn mit der Feststellungsverfügung gewisse grundlegende Rechtsfragen vorweg gelöst werden können und damit auf die Einleitung eines unter Umständen aufwendigen Verfahrens verzichtet werden kann (Kölz / Häner, a. a. O., Rz. 92).
Das Bundesamt hätte, seinen Vollzugsaufgaben entsprechend, ohnehin die Bewirtschaftungsverhältnisse erheben müssen (Art. 19
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 19 Riscossione della tassa - 1 L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
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1 | L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
2 | Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 15 Durata dell'autorizzazione - L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 25 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. |
Auch ist nicht einzusehen, inwiefern durch eine vorweggenommene Klärung der Frage, ob die durch Aktiengesellschaften betriebenen Schweinezuchtbetriebe und -mästereien aufgrund der Kapitalbeteiligungen als Einheit zu erfassen sind, ein aufwendiges Verfahren hätte vermieden werden können. Die Klärung dieser Frage, losgelöst von der eigentlichen Vollzugsaufgabe, könnte im Gegenteil zur Folge haben, dass sich im Zeitpunkt einer allfälligen Abgabenerhebung die Bewirtschaftungsverhältnisse erneut geändert hätten und eine erneute vorfrageweise Feststellung erforderlich wäre.
Daher hätte das Bundesamt vor allem unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität der Feststellungsverfügung die angefochtene Verfügung nicht in feststellender Form erlassen dürfen.
3.3. Es ist daher schwer verständlich, weshalb das Bundesamt den Weg einer Feststellungsverfügung gewählt hat, um eine Rechtsfrage zu klären, die aufgrund der Vollzugsaufgaben im Rahmen einer Leistungsverfügung hätte geprüft werden müssen. Seitens des Bundesamtes bestand nach Ablauf der Übergangsfrist keine Veranlassung, den Vollzug der HBV (Art. 23
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo - L'ordinanza del 26 novembre 20038 sugli effettivi massimi è abrogata. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 13 Effettivo complessivo consentito - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
2 | Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 15 Durata dell'autorizzazione - L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione. |
Das Vorgehen des Bundesamtes hat vielmehr zur Folge, dass, soweit dies ersichtlich ist, auch nach Ablauf der Übergangsfrist noch keine Abgaben erhoben worden sind. Sollte sich der Rechtsstandpunkt des Bundesamtes schlussendlich als richtig erweisen, hätten der oder die verantwortlichen Betriebsinhaber während Jahren ohne entsprechende Sanktionen Tiere über dem höchstzulässigen Gesamtbestand halten können. Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass das vom Bundesamt gewählte Vorgehen unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit eine ungerechtfertigte Bevorzugung der am vorliegenden Verfahren beteiligten Betriebsinhaber bewirkt.
3.4. Überdies ist anzufügen, dass das Bundesamt die Feststellung über die Betriebsverhältnisse zwar zum Gegenstand einer eigenständigen (Feststellungs-)Verfügung gemacht hat und dadurch individuelle Rechte und Pflichten geregelt wurden. Zweifel bestehen jedoch darüber, ob diese Feststellung im Hinblick auf den Vollzug der HBV tatsächlich in konkreter Weise oder nicht lediglich in mittelbarer, beziehungsweise in abstrakter Weise erfolgt ist. Denn erst durch die allfällige Auferlegung der Abgaben würde das festgestellte Rechtsverhältnis an sich konkretisiert. Da aber bereits das Kriterium der Subsidiarität gegen den Erlass einer Feststellungsverfügung spricht, kann diese Frage offen bleiben.
4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus Gründen der Rechtsgleichheit und wegen des Vollzugsauftrags des Bundesamtes es sich geradezu aufgedrängt hätte, die Rechtsfrage zum Gegenstand einer allfälligen Abgabenverfügung zu machen. Die Beschwerdeführer hätten dadurch keinen Nachteil erlitten, könnten sie doch ihren Rechtsstandpunkt ebenso gut in einer Beschwerde gegen eine Abgabenverfügung vertreten. Demzufolge hätte das Bundesamt die strittige Rechtsfrage im Rahmen einer Leistungsverfügung klären müssen.
Die Beschwerdeführer rügen zwar in erster Linie, dass das Bundesamt sie zu Unrecht als Betriebseinheit zusammengefasst und der Höchstbestandeslimite unterstellt habe. Die Frage der Rechtsgrundlage für den Erlass der angefochtenen Verfügung haben sie nicht aufgeworfen. Dies wirkt sich indessen nicht zu ihren Lasten aus. Denn nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
Somit erweist sich, dass das Bundesamt zu Unrecht die hier strittige Frage in Form einer Feststellungsverfügung geklärt hat. Deshalb ist die Beschwerde gutzuheissen und die angefochtene Verfügung aufzuheben.
5. Unter diesen Umständen kann die Frage nach dem richtigen Sinn des massgebenden Rechtssatzes (Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
Unbeantwortet bleibt damit namentlich die Frage, ob mit der Regelung des Bundesrates in Art. 12 Abs. 1
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi - 1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
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1 | Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
2 | Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. |
3 | Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. |
4 | Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi - 1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
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1 | Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
2 | Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. |
3 | Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. |
4 | Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 2 Effettivi massimi - 1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
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1 | Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
a | per animali della specie suina: |
a1 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione, |
a2 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti, |
a3 | rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, |
a4 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, |
a5 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini, |
a6 | suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi; |
b | per pollame da reddito: |
b1 | polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso, |
b2 | polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso, |
b3 | polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso, |
b4 | polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso, |
b5 | galline ovaiole di oltre 18 settimane, |
b6 | tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare), |
b7 | tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio); |
c | per animali della specie bovina: |
c300 | vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). |
2 | Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso. |
Unternehmen rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch eng zusammenhängen, eine wirtschaftliche Betrachtungsweise weiter hilft, bleibt im gegebenen Fall zu prüfen (vgl. Hans Michael Riemer, «Wirtschaftliche Betrachtungsweise» bei der Auslegung im Privatrecht [Gesetze und Rechtsgeschäfte?], in: Aspekte des Wirtschaftsrechts, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1994, Zürich 1994, S. 129 ff.; vgl. auch BGE 100 Ib 310, E. 3b).
(Die Rekurskommission EVD heisst die Beschwerde gut und hebt die Verfügung auf)
Dokumente der REKO/EVD