SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 2 Effettivi massimi - 1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
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1 | Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
a | per animali della specie suina: |
a1 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione, |
a2 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti, |
a3 | rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, |
a4 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, |
a5 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini, |
a6 | suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi; |
b | per pollame da reddito: |
b1 | polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso, |
b2 | polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso, |
b3 | polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso, |
b4 | polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso, |
b5 | galline ovaiole di oltre 18 settimane, |
b6 | tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare), |
b7 | tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio); |
c | per animali della specie bovina: |
c300 | vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). |
2 | Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 13 Effettivo complessivo consentito - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
2 | Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 19 Riscossione della tassa - 1 L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
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1 | L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
2 | Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 14 Domanda - La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione, in particolare delle conferme scritte di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a e f o all'articolo 12 capoverso 2. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 15 Durata dell'autorizzazione - L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 19 Riscossione della tassa - 1 L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
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1 | L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti. |
2 | Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 15 Durata dell'autorizzazione - L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 25 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo - L'ordinanza del 26 novembre 20038 sugli effettivi massimi è abrogata. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 13 Effettivo complessivo consentito - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2. |
2 | Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 15 Durata dell'autorizzazione - L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca - 1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
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1 | L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove. |
2 | L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che: |
a | con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e |
b | gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi - 1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
|
1 | Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
2 | Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. |
3 | Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. |
4 | Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi - 1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
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1 | Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC. |
2 | Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura. |
3 | Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari. |
4 | Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata. |
SR 916.344 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) - Ordinanza sugli effettivi massimi OEMas Art. 2 Effettivi massimi - 1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
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1 | Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: |
a | per animali della specie suina: |
a1 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione, |
a2 | scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti, |
a3 | rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, |
a4 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, |
a5 | suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini, |
a6 | suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi; |
b | per pollame da reddito: |
b1 | polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso, |
b2 | polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso, |
b3 | polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso, |
b4 | polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso, |
b5 | galline ovaiole di oltre 18 settimane, |
b6 | tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare), |
b7 | tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio); |
c | per animali della specie bovina: |
c300 | vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). |
2 | Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso. |