2003/3

RPW/DPC

??

Affinage für Hartkäse

??

Vertrieb für Hartkäse

??

Vertrieb von Schmelzkäse

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95. Aufgrund der von der Weko durchgeführten Prüfung gemäss Artikel 10 KG sowie relevanter Veränderungen des Marktes nach dem Beschluss der Weko, das geplante Zusammenschlussvorhaben einer Prüfung zu unterziehen, gelangte die Weko zur Auffassung, dass die Voraussetzungen des Rechtfertigungseinwandes der Failing Company Defence im vorliegenden Fall erfüllt sind und somit das geplante Zusammenschlussvorhaben ohne Auflagen und Bedingungen genehmigt werden kann.

VI. Kosten 96. Die Kosten aus diesem Verfahren werden separat in einer Verfügung festgesetzt.

B 2.3

2.

Zürich Invest Bank AG/AIG Privat Bank AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Mitteilung nach Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 23. Juni 2003 1.

Sachverhalt

1. Am 14. Juni 2003 ist beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (im Folgenden: Sekretariat) die vollständige Meldung betreffend das Zusammenschlussvorhaben zwischen der Zürich Invest Bank AG (im Folgenden: ZIB) und der AIG Privat Bank AG (im Folgenden: AIGPB) eingegangen. Danach beabsichtigt die AIGPB die Übernahme gewisser Unternehmensteile der ZIB. Im Speziellen ist die Übertragung von Sparkonten inklusive den dazugehörigen Kunden- und Kontoinformationen sowie von Aktien- und Anlagesparplänen vorgesehen.

2. Unter der Firma AIGPB besteht eine unter schweizerischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in Zürich. Die AIGPB ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der American International Group inc.

mit Sitz in New York. Die AIGPB verfügt über eine Bewilligung gemäss Artikel 3 des Bankengesetzes und ist als Bank hauptsächlich im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für private und institutionelle Kunden weltweit tätig.

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3. Die AIGPB verfügt über Filialen in Genf und Lugano sowie über Vertretungen in Hongkong, Singapur und Sao Paulo. Des Weiteren besitzt die AIGPB im Wesentlichen sechs Tochtergesellschaften: ??

AIG Fondsleitung (Schweiz) AG, Dübendorf

??

AIG Global Investment Corp. (Schweiz) AG, Zürich

??

AIG Private Equity Management Ltd., Bermuda

??

AIG Financial Services AG, Wien

??

AIG Real Property Advisors Ltd., Bermuda

??

IFS Independent Financial Services AG, Zürich

4. Unter der veräussernden Firma, der ZIB, besteht eine nach schweizerischem Recht konstituierte Gesellschaft mit Sitz in Illnau-Effretikon.

Die ZIB verfügt über eine Bewilligung im Sinne von Artikel 3 des Bankengesetzes und erbringt als Bank verschiedene Dienstleistungen im Finanzbereich für Privatpersonen. Im Speziellen bietet die ZIB ihren Kunden die folgenden Produktelinien an: Sparkonten, Aktien- und Anlagesparpläne, Vorsorgekonten 3a, Freizügigkeitskonten und Hypotheken.

5. Im vorliegenden Zusammenschlussvorhaben beabsichtigt die AIGPB die Übernahme von Kunden der ZIB mit Sparkonten und Aktien- beziehungsweise Anlagesparplänen, nicht jedoch der übrigen Geschäftsbereiche. Konkret bilden die folgenden Konten den Gegenstand der Transaktion: Kontoart

Anzahl Konten

Gesamtbestand (Mio.)

Sparkonten

[...]

CHF [...]

Aktiensparpläne

[...]

CHF [...]

Anlagesparpläne

[...]

CHF [...]

6. Zum Wesen der Sparkonten bedarf es keiner weiteren Erörterung.

Bei den Aktien- beziehungsweise Anlagesparplänen handelt es sich um zwei Subfonds des SICAV Zürich Invest (Lux) nach luxemburgischem Recht. Im Falle der Aktiensparpläne besteht ein reiner AktienSubfonds (Zürich Invest [Lux] - Selected Equity) und im Falle der Anlagesparpläne einen aus Obligationen- und Aktienanlagen gemischten Subfonds (Zürich Invest [Lux] - Selected Portfolio).

7. Die Wettbewerbskommission geht davon aus, dass es sich bei der vorliegenden Übernahme von Sparkonten sowie Anlage- und Aktiensparplänen um den Kontrollerwerb eines Unternehmensteils im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
KG handelt.

RPW/DPC

2.

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551

Meldepflicht

8. Die Bilanzsumme der American International Group inc. beläuft sich weltweit auf über US$ [...] Mia. Bei Anwendung der 10%-Regel nach Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG wird die erforderliche Aufgreifschwelle von CHF 2 Mia. bei weitem übertroffen. Die konsolidierte Bilanzsumme der AIGPB in der Schweiz beläuft sich auf CHF [...] Mia. Folglich ist auch die Aufgreifschwelle von CHF 500 Mio. gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG erreicht.

9. Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG müssen beide der beteiligten Unternehmen einen Umsatz von mindestens CHF 100 Mio. in der Schweiz erzielen. Im vorliegenden Fall betragen die von der ZIB zu transferierenden Vermögenswerte zirka CHF [...] Mia. Daraus folgt, dass die Aufgreifschwelle nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
KG auch für die ZIB erreicht ist.

Der geplante Unternehmenszusammenschluss ist folglich meldepflichtig.

10. Meldepflichtig ist gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b die AIGPB als übernehmende Gesellschaft.

3.

Zuständigkeit

11. Zur Abklärung der Zuständigkeit informiert das Sekretariat, gemäss Artikel 10 der Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU), die Eidgenössische Bankenkommission über die Meldung von Zusammenschlussvorhaben von Banken. Dies geschah am 13. Juni 2003. Mit Schreiben vom 16. Juni 2003 bestätigte die Eidgenössische Bankenkommission, dass sie keine kartellrechtliche Prüfungskompetenz aus Gründen des Gläubigerschutzes beansprucht.

4.

Erwägungen

12. Gemäss Praxis der WEKO (vgl. Valiant Holding, IRB Interregio Bank und Luzerner Regiobank AG, RPW 2002/4, S. 609) können im Bereich des Retail-Banking folgende sachlichen Märkte unterschieden werden: Markt für traditionelles Banksparen (Sparhefte und Kassenobligationen), Private Banking (Vermögensverwaltung und Anlageberatung, Treuhandanlagen etc.), Hypothekarkredite, Firmenkredite unter CHF 2 Mio. und Depotgeschäft. Was die von der ZIB zu übernehmenden Konten anbelangt, ist zweifellos der Markt für traditionelles Banksparen betroffen. Die Aktien- und Anlagesparpläne müssen hingegen gemäss den oben definierten sachlichen Märkten dem Bereich Vermögensverwaltung und Anlageberatung zugeor dnet werden.

13. Der räumlich relevante Markt für den Bereich des traditionellen Banksparens umfasst mindestens die Schweiz (vgl. Valiant Holding, IRB Interregio Bank und Luzerner Regiobank AG, RPW 2002/4, S. 610).

Ebenfalls ist für den Bereich Vermögensverwaltung und Anlagebera-

2003/3

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tung von einem nationalen, allenfalls sogar von einem internationalen Markt auszugehen. Wie die folgenden Ausführungen zeigen, sind in diesen räumlichen Märkten die Marktanteile der beteiligten Unternehmen marginal.

14. Nach Angaben der jüngsten SNB-Bankenstatistik (Die Banken der Schweiz, 2001) betragen die Verbindlichkeiten der Schweizer Banken gegenüber inländischen Kunden in Form von Sparkonten über CHF 200 Mia. Da die AIGPB bis anhin keine reinen Sparkonten angeboten hat, ist die geplante Übernahme von rund [...] Sparkonten im Wert von knapp CHF [...] unbedenklich.

15. Nach Angabe der Swiss Funds Association SFA (vgl. Jahresbericht 2002) summierte sich das in der Schweiz verwaltete Fondsvermögen Ende 2002 auf CHF [...] Mia. Nach einer Berechnung der "Finanz und Wirtschaft" (Samstag 1. Februar 2003, Nr. 9) verfügte die AIGPB Ende 2002 in diesem Bereich über einen Marktanteil von deutlich unter 1%.

Die Übernahme von zirka [...] Aktiensparplänen im Wert von CHF [...]

sowie von rund [...] Anlagesparplänen im Wert von CHF [...] wird den Marktanteil der AIGPB nur unwesentlich erhöhen und kann deshalb als unbedenklich eingestuft werden.

5.

Ergebnis

16. Die Wettbewerbskommission ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen der Meinung, dass der Zusammenschluss zwischen der ZIB und der AIGPB aus kartellrechtlicher Sicht unproblematisch ist. Es kann deshalb auf die Eröffnung einer vertieften Prüfung verzichtet werden.

B 2.3

3.

Schlachtbetrieb St. Gallen AG

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, Art. 10 und 32 Abs. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Stellungnahme vom 28. Mai 2003 I.

ZUSAMMENSCHLUSSVORHABEN

1. Am 9. Mai 2003 ist beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (nachfolgend Sekretariat) die vollständige Meldung der Micarna SA, Bazenheid (nachfolgend Micarna), der Fenaco Genossenschaft, Bern (nachfolgend Fenaco), und der Ernst Sutter AG, Gossau (nachfolgend Sutter AG), eingegangen. Fenaco und die Sutter AG sind die bisherigen Hauptaktionäre der Schlachtbetrieb St. Gallen AG, Gossau (nachfolgend SBAG). Das Zusammenschlussvorhaben umfasst (nach vorhergehender Kapitalerhöhung) eine Beteiligung von Micarna, Fenaco und

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2003-3-B-2.3.2
Data : 23. giugno 2003
Pubblicato : 30. settembre 2003
Sorgente : DPC-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto e politica della concorrenza (DPC; COMCO)
Oggetto : 2. Zürich Invest Bank AG/AIG Privat Bank AG Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable;...


Registro di legislazione
LCart: 4 
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
9 
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
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SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
carattere • commissione della concorrenza • obbligo d'annunciare • consulente d'investimento • valore • affiliata • bermuda • diritto svizzero • privato • concentrazione di imprese • azienda • esame • dichiarazione • decisione • management • direzione del fondo d'investimento • società cooperativa • credito ipotecario • ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese • hong kong
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DPC
2002/4