2008/16
Auszug aus dem Urteil der Abteilung I i. S. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter gegen itonex AG
A-4086/2007 vom 26. Februar 2008
Regeste Deutsch
Datenschutz. Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Klageverfahren. Zugänglich machen von Handelsregisterdaten im Internet durch Private. Suchzeitraum. Löschbegehren.
Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 29 Restrizioni del diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi - 1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
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1 | Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
2 | Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce la consegna o la trasmissione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010763 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
1. Bedeutung der Dispositionsmaxime im Klageverfahren (E. 2.2 und 2.3).
2. Der Zweck des Handelsregisters verlangt einen möglichst leichten Zugang zu den Registerinformationen (E. 5.2.3). Private Datensammlungen, mit denen die amtlichen Informationen im Internet unverändert zugänglich gemacht werden, tragen wesentlich zur Verwirklichung des Teilzwecks der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs bei. Damit besteht auch an der privaten Weitergabe der Handelsregisterdaten ein öffentliches Interesse (E. 5.2.4).
3. Das öffentliche Weiterverbreitungsinteresse ist zeitlich unbeschränkt (E. 5.2.5). Ein « Recht auf Vergessen » oder eine Befristung des Suchzeitraums widerspricht dem Zweck des Handelsregisters. Aus der zeitlichen Beschränkung des Suchzeitraums im Online-Archiv des Schweizerischen Handelsamtsblatts lässt sich keine Verhältnismässigkeitsvorgabe für private Veröffentlichungen ableiten (E. 5.2.6 und 5.2.7).
4. Die private und zeitlich unbeschränkte Weiterverbreitung von Handelsregisterdaten verstösst nicht gegen das Zweckbindungsgebot nach Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5. Frage offen gelassen, ob eine spezifische Personensuche, die erlaubt, eine natürliche Person in einem Zusammenhang zu zeigen, der über den Informationsgehalt der Ursprungsdaten im Handelsregister - Eintragungen über Rechtseinheiten - hinausgeht, mit dem Gebot der Zweckbindung der Datenbearbeitung vereinbar ist (E. 5.2.8).
6. Mangels quantitativer Ausdehnung des staatlichen Informationsangebots liegt keine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips im Sinne von Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
7. Die private Datenbearbeitung ist vorliegend durch Gesetz im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
Regeste en français
Protection des données. Recommandations du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Procédure par voie d'action. Données du registre du commerce rendues accessibles sur Internet par des personnes privées. Fonction de recherche limitée dans le temps. Demande de suppression.
Art. 4 al. 2 et art. 3, art. 12 al. 2 let. a et b, art. 13 al. 1 et art. 29 LPD. Art. 930 CO. Art. 11 ss ordonnance FOSC.
1. Portée de la maxime de disposition dans la procédure par voie d'action (consid. 2.2 et 2.3).
2. Vu la fonction d'un registre du commerce, l'accès aux informations qu'il contient doit être aussi aisé que possible (consid. 5.2.3). Des collectes privées de données par lesquelles les informations officielles sont rendues accessibles sur Internet sans aucune modification contribuent de manière importante à réaliser le but de promouvoir les activités économiques au moyen d'une bonne information. Il existe donc un intérêt public à une diffusion des données du registre du commerce même par des personnes privées (consid. 5.2.4).
3. L'intérêt public à la diffusion de ces données n'est pas limité dans le temps (consid. 5.2.5). Un « droit à l'oubli » ou une limitation dans le temps de la possibilité de recherche sont contraires au but du registre du commerce. Le fait que la possibilité de recherche dans les archives en ligne de la Feuille officielle suisse du commerce soit limitée dans le temps ne constitue pas un critère de proportionnalité pour les publications privées (consid. 5.2.6 et 5.2.7).
4. La diffusion privée et sans limite dans le temps de données du registre du commerce n'est pas contraire au principe de l'usage défini de l'art. 4 al. 3 LPD et ne cause pas d'atteinte à la personnalité au sens de l'art. 12 al. 2 let. a LPD (consid. 5.2.9).
5. Question laissée ouverte de savoir si une recherche spécifique par personne, permettant de montrer une personne physique dans un contexte dépassant les informations originelles données dans le registre du commerce (inscriptions se rapportant aux entités juridiques), est compatible avec le principe du traitement de données pour un usage défini (consid. 5.2.8).
6. L'offre étatique d'informations n'ayant pas été élargie quantitativement, il n'y a pas de violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 4 al. 2 en corrélation avec l'art. 12 al. 2 let. a LPD (consid. 5.3).
7. Le traitement de données par des personnes privées est justifié en l'espèce par la loi, au sens de l'art. 13 al. 1 LPD. Le devoir d'assurer le caractère complet des données s'oppose aux éventuelles demandes d'effacement de données (consid. 7.2 et 7.2.1).
Regesto in italiano
Protezione dei dati. Raccomandazioni dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Procedimento promosso mediante azione. Dati del Registro di commercio resi accessibili da privati. Funzione di ricerca limitata nel tempo. Domanda di cancellazione.
Art. 4 cpv. 2 e art. 3, art. 12 cpv. 2 lett. a e b, art. 13 cpv. 1 e art. 29 LPD. Art. 930 CO. Art. 11 segg. ordinanza FUSC.
1. Importanza del principio dispositivo nei procedimenti promossi mediante azione (consid. 2.2 e 2.3).
2. Lo scopo del Registro di commercio richiede di facilitare il più possibile l'accesso alle informazioni che contiene (consid. 5.2.3). Le collezioni di dati privati, con le quali le informazioni ufficiali sono rese accessibili in Internet senza essere modificate, contribuiscono notevolmente a realizzare uno degli scopi del Registro di commercio: l'agevolazione della trasmissione delle informazioni in ambito commerciale. Esiste pertanto anche un interesse pubblico per la trasmissione dei dati del Registro di commercio da parte di privati (consid. 5.2.4).
3. L'interesse pubblico a trasmettere i dati non è limitato nel tempo (consid. 5.2.5). Un « diritto all'oblío » o una limitazione nel tempo della funzione di ricerca è contraria allo scopo del Registro di commercio. Dalla limitazione temporale della ricerca nell'archivio on-line del Foglio ufficiale svizzero di commercio non può essere fatto derivare l'obbligo di rispettare il principio della proporzionalità nell'ambito delle pubblicazioni private (consid. 5.2.6 e 5.2.7).
4. La trasmissione privata e illimitata nel tempo di dati del Registro di commercio non infrange il principio della destinazione vincolata di cui all'art. 4 cpv. 3 LPD e non vi è pertanto alcuna lesione della personalità ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett. a LPD (consid. 5.2.9).
5. Rimane aperta la questione relativa alla conformità al principio della destinazione vincolata del trattamento dei dati, qualora una ricerca specifica di una persona permetta di mostrare una persona fisica in un contesto che esula dalle informazioni originarie del Registro di commercio (iscrizione di entità giuridiche) (consid. 5.2.8).
6. In difetto di un'estensione quantitativa dell'offerta informativa pubblica, non vi è violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 2 lett. a LPD (consid. 5.2.9).
7. Nel presente caso il trattamento privato di dati è giustificato dalla legge, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPD. Le domande di cancellazione sono in contrasto con l'obbligo di garantire la completezza dei dati (consid. 7.2 e 7.2.1).
Sachverhalt
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) publiziert mittels Online-Publikation des Schweizerischen Handelsamtsblatts (SHAB, http://www.shab.ch, nachstehend: shab.ch) unter anderem Handelsregisterdaten. Die itonex AG bezieht diese Daten in elektronischer Form vom SECO und « veredelt » sie mit verschiedenen Suchfunktionen - insbesondere einer Personensuche mit den Parametern Name, Vorname und Heimatort. Sodann publiziert sie diese Daten auf http://www.moneyhouse.ch (nachstehend: moneyhouse.ch). In zeitlicher Hinsicht sind die auf dieser Seite (seit 1995) einmal veröffentlichten Handelsregistermeldungen der natürlichen wie auch der juristischen Personen unbeschränkt verfügbar. Dieser Dienst ist für das Publikum kostenlos. Im Vergleich dazu sind über die Online-Publikation des SHAB nur Handelsregistereinträge der letzten drei Jahre abrufbar. Eine direkte personenbezogene Suche ist auf shab.ch nicht möglich, jedoch besteht eine Volltextsuche, mit der auch nach Vor- und Nachnamen gesucht werden kann; die jeweilige Trefferliste lässt jedoch zumindest bei häufig vorkommenden Namen keine eindeutige Identifikation einer natürlichen Person zu. Handelsregistermeldungen sind ebenfalls auf der vom Eidgenössischen Amt für das Handelsregister
(EHRA) zur Verfügung gestellten Seite http://www.zefix.ch (nachstehend: zefix.ch) abrufbar. Der Zentrale Firmenindex stellt eine Suche nach Firmen und Namen von aktuellen und seit dem 1. Januar 2000 gelöschten juristischen Personen, Personengesellschaften und Einzelfirmen zur Verfügung. Die einzelnen Rechtseinheiten sind auch mit den Handelsregistermeldungen der jeweils letzten 24 Monate hinterlegt. Auf zefix.ch finden sich auf der Eingangsseite Links zu den Handelsregisterämtern der Kantone, die teilweise bereits heute ein Online-Register zur Verfügung stellen. Vereinzelt sind diese Register auch mit der Möglichkeit einer spezifischen Personensuche ausgestattet (z. B. Handelsregister des Kantons Zürich, http://www. hraz. ch).
Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) erliess nach Durchführung eines Schriftenwechsels am 2. Mai 2007 eine Empfehlung an die Adresse der itonex AG.
Nachdem die itonex AG die Empfehlung mit Schreiben vom 5. Juni 2007 abgelehnt hat, legt der EDÖB (nachstehend: Kläger) die Angelegenheit mit Klageeinreichung vom 14. Juni 2007 dem Bundesverwaltungsgericht (BVGer) zum Entscheid vor. Er beantragt Folgendes:
1. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, die Weitergabe von Personendaten natürlicher Personen künftig gemäss den Vorgaben von Art. 11 der VO über das schweizerische Handelsamtsblatt (SR 221.415) zeitlich zu limitieren, wenn zwischen der betroffenen natürlichen Person und einer bestimmten im Handelsregister eingetragenen juristischen Person kein Zusammenhang mehr besteht, der dem entsprechenden aktuellen Handelsregistereintrag entspricht.
2. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, das in Ziff. 1 genannte Begehren auch hinsichtlich ihres bereits bestehenden Informationsangebotes umzusetzen.
3. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, die in Ziff. 2 anbegehrte Anpassung ihres Informationsangebotes innert einer Frist von 6 Monaten vorzunehmen.
4. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, den Begehren natürlicher und juristischer Personen künftig ausnahmslos stattzugeben, wenn sich diese gegen eine Weitergabe ihrer Daten durch die Empfehlungsadressatin ausdrücklich aussprechen (Art. 12 Abs. 2 lit. b
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 15 Obblighi del rappresentante - 1 Il rappresentante tiene un registro delle attività di trattamento del titolare del trattamento; il registro contiene le indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 2. |
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1 | Il rappresentante tiene un registro delle attività di trattamento del titolare del trattamento; il registro contiene le indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 2. |
2 | Su richiesta, il rappresentante trasmette all'IFPDT le indicazioni contenute nel registro. |
3 | Su richiesta, il rappresentante fornisce alle persone interessate informazioni su come esercitare i loro diritti. |
5. Die Empfehlungsadressatin sei aufzufordern, die in Ziff. 4 geforderte Löschung jeweils innert dreier Arbeitstage ab Erhalt des Begehrens der betroffenen Person vorzunehmen."
Der Kläger begründet seine Anträge 1-3 zusammengefasst damit, dass die Tätigkeit der itonex AG (nachstehend: Beklagte), d. h. die Weitergabe der im SHAB auf der Internetseite moneyhouse.ch publizierten Handelsregisterdaten, eine widerrechtliche persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung darstelle, soweit es dabei um Daten von natürlichen Personen gehe, die im Zusammenhang mit obsolet gewordenen Wirtschaftsverbindungen zu juristischen Personen genannt werden. Zu den Anträgen 4 und 5 macht der Kläger sinngemäss geltend, es stelle in jedem Fall einen Verstoss gegen das Datenschutzgesetz dar, wenn sich eine natürliche oder eine juristische Person gegen die Datenbearbeitung durch die Beklagte ausspreche, diese aber die entsprechenden Löschungsbegehren ablehne.
Die Beklagte beantragt mit Klageantwort vom 11. Juli 2007 Abweisung der klägerischen Anträge. Unter anderem macht sie im Sinne einer Ergänzung zum Sachverhalt darauf aufmerksam, dass sie beim EHRA wie auch beim SECO als Datenprovider registriert sei. Ausserdem stelle sie im Gegensatz zu anderen Anbietern und verschiedenen kantonalen Handelsregisterämtern sämtliche Handelsregisterdaten kostenlos zur Verfügung.
Das SECO, das für die Publikation des SHAB verantwortlich ist, hat auf Einladung hin am 14. September 2007 zur Klage des EDÖB Stellung genommen. Es bringt Alternativvorschläge zu den Anträgen des Klägers zur Diskussion: Einerseits sei die Datenweitergabe befristet allenfalls auf 10 Jahre denkbar. Andererseits könnte die Auffindbarkeit der Daten auf moneyhouse.ch über gängige Suchmaschinen analog zu Vorkehrungen bei shab.ch technisch eingeschränkt werden.
Das BVGer weist die Klage ab.
Aus den Erwägungen:
1. Das BVGer beurteilt gemäss Art. 35 Bst. b
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 35 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: |
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a | le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizzazioni ai sensi dell'articolo 33 lettera h; |
b | ... |
c | le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell'utile; |
d | le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 18 dicembre 201552 sui valori patrimoniali di provenienza illecita. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 29 Restrizioni del diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi - 1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
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1 | Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
2 | Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce la consegna o la trasmissione. |
2. Das Verfahren richtet sich gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
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1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 73 - 1 La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
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1 | La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
2 | La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benché estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo. |
3 | Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è inesigibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'attore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto. |
4 | La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 79 - 1 Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
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1 | Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
a | per tutelare il possessore contro ogni atto d'usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta; |
b | per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l'azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente. |
2 | Non possono essere presi provvedimenti d'urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell'11 aprile 188936 sull'esecuzione e sul fallimento. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
2.1 Obwohl im Bundeszivilprozess der Richter sein Urteil grundsätzlich nur auf Tatsachen gründen darf, die im Verfahren geltend gemacht worden sind (Art. 3 Abs. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
|
1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
|
1 | Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194760 di procedura civile federale. |
2 | Il Tribunale amministrativo federale accerta d'ufficio i fatti. |
3 | Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63-65 PA61.62 |
2.2 Art. 3 Abs. 2
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
|
1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
2.3 Die hier zu beurteilenden Anträge des Klägers beziehen sich bei genauerer Betrachtung allesamt auf eine Verpflichtung zur Datenlöschung: Die Anträge 1-3 betreffen die Befristung der Weitergabe von ganz bestimmten - aus der Sicht des Klägers - nicht mehr aktuellen Handelsregisterdaten auf drei Jahre. Nach dieser Zeit dürften diese Daten für das Publikum also nicht mehr über Internet verfügbar sein und müssten als Folge davon in der Datenbank der Beklagten gelöscht werden. Die Anträge 4 und 5 bezwecken ebenfalls eine Löschung von Handelsregisterdaten in der Datenbank der Beklagten, und zwar immer dann, wenn eine natürliche oder eine juristische Person dies verlangt, d. h. unabhängig davon, ob es sich dabei - in der Terminologie des Klägers - um aktuelle oder obsolet gewordene Handelsregisterdaten handelt.
Das BVGer beurteilt im Sinne von E. 2.2 im Folgenden nur die beantragten Datenlöschungen aufgrund einer zeitlichen Befristung (Anträge 1, 2 und 3) oder aufgrund eines Begehrens (Anträge 4 und 5). Allfällige weitere Fragen, wie z. B. die Einschränkung der Personensuche oder der Auffindbarkeit über Internetsuchmaschinen, sind nicht Gegenstand der gestellten Anträge, weshalb auch nicht darüber zu entscheiden ist. Überlegungen zu diesen Themen können aber in die Erwägungen einfliessen, sofern dies für den Entscheid in der vorliegenden Sache relevant ist.
3. Als Nächstes ist zu klären, ob und inwieweit das DSG auf den vorliegenden Sachverhalt Anwendung findet.
3.1 Weil die Beklagte Handelsregistereinträge vom SECO in elektronischer Form übernimmt und auf der Seite moneyhouse.ch veröffentlicht, stellt sich die Frage, ob hier Art. 2 Abs. 2 Bst. d
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
|
1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
3.1.1 Aus der Botschaft zum DSG geht hervor, dass Art. 2 Abs. 2 Bst. d
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
|
1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
3.1.2 Auf die von den Kantonen geführten Handelsregister (vgl. Art. 3
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 3 Uffici del registro di commercio - L'organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d'interesse. |
werden (Art. 13 Abs. 1 Bst. b
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
|
1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
3.2 Aus der Anwendbarkeit des DSG ergeben sich folgende Feststellungen: Bei den Handelsregisterdaten, die auf moneyhouse.ch veröffentlicht werden, handelt es sich um Personendaten gemäss Art. 3 Bst. a
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
|
1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 29 Restrizioni del diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi - 1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
|
1 | Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
2 | Il titolare del trattamento indica il motivo per cui rifiuta, limita o differisce la consegna o la trasmissione. |
4. Die Kernfrage für den Entscheid über die einander bedingenden Anträge 1-3 ist, ob die Bearbeitung und Bekanntgabe von Handelsregistereinträgen durch die Beklagte eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 12
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
|
1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
|
1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
4.1 Der Kläger ist der Ansicht, dass die Weitergabe von Handelsregistereinträgen im Zusammenhang mit obsolet gewordenen Wirtschaftsverbindungen zwischen natürlichen und juristischen Personen eine persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung darstellt. Dies gelte namentlich - aber nicht ausschliesslich - dann, wenn die juristische Person zwischenzeitlich aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschieden sei. Die Handelsregisterdaten seien nicht allgemein zugänglich gemacht im Sinne von Art. 12 Abs. 3
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
|
1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
Wirtschaftsdaten um einen Verstoss gegen das Gebot der Zweckbindung bei der Datenbearbeitung (Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
|
1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
Es bestehe namentlich im Zusammenhang mit den (gesellschaftlich stigmatisierenden) Firmenkonkursen ein « Recht auf Vergessen » bezogen auf die wirtschaftliche Biographie einer Person. Aus dem öffentlichen Glauben des Handelsregisters ergebe sich, dass nur die aktuell im Handelsregister eingetragenen Informationen publik sein müssten; dem Publikum sei aber bei der Änderung von Handelsregistereinträgen eine angemessene Möglichkeit zur Kenntnisnahme einzuräumen. Dafür habe der Gesetzgeber mit Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
|
1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
|
1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
Gesamtausgabe des SHAB seit 1998 unter zefix.ch ebenfalls nicht. Der staatliche Referenzdatenbestand sei jener, der unter shab.ch abrufbar sei.
Im Fall von aktuellen Wirtschaftsbindungen zwischen natürlichen und juristischen Personen stelle die Datenbearbeitung der Beklagten zwar ebenfalls eine datenschutzrelevante Übersteigerung des staatlichen Informationsangebots dar, weil hier eine schweizweite, personenbezogene Suche ohne zeitliche Limitierung zur Verfügung stehe. Die Interessenabwägung ergebe aber, dass das private Interesse der Beklagten stärker zu gewichten sei, da ein staatliches Weiterverbreitungsinteresse wie auch ein Interesse des privaten Publikums an einem möglichst leichten Zugang zu den aktuellen Handelsregisterdaten bestehe. Die persönlichkeitsverletzende Weitergabe der Daten natürlicher Personen in Bezug auf aktuelle Wirtschaftsbeziehungen sei daher nicht widerrechtlich.
Die Weitergabe von (aktuellen oder obsolet gewordenen) Handelsregisterdaten über juristische Personen sei auch eine persönlichkeitsverletzende Datenbearbeitung, soweit das staatliche Informationsangebot übersteigert werde. Das Privatheitsinteresse der betroffenen juristischen Personen sei aber regelmässig gering, während das Interesse des Publikums einzelfallweise beträchtlich sein könne. Die Weitergabe von Daten juristischer Personen sei daher als nicht widerrechtlich zu taxieren.
4.2 Die Beklagte macht geltend, dass die Publikation von Handelsregisterdaten auf moneyhouse.ch keine quantitative Ausweitung des staatlichen Informationsangebots darstelle, weil die von ihr publizierten Daten jederzeit auch bei den kantonalen Handelsregisterämtern ersichtlich seien. Art. 11
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
4.3 Das SECO als für die Publikation des SHAB zuständige Stelle vertritt die Haltung, dass die neue Verordnung SHAB vom 15. Februar 2006 Rahmenbedingungen für die Publikation der Meldungen geschaffen habe und die Weitergabe der elektronischen SHAB-Daten an Abonnenten regle. Mit der Gesamtheit dieser Neuregelung solle die weite Verbreitung und Kenntnis der SHAB-Daten sowohl bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wie auch bei den Partnern in Wirtschaft und Verwaltung gewährleistet werden. In Art. 12
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica - 1 La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
|
1 | La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
2 | Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati. |
3 | ...17 |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
sichergestellt. Dies entspreche dem Rechtsinformationskonzept des Bundesrates. So sei etwa auch im Publikationsgesetz vom 18. Juni 2004 (PublG, SR 170.512) für die elektronischen Publikationen des Bundesrechts vorgesehen, dass sich der Staat auf die Grundversorgung beschränke und die Veredelung der Privatwirtschaft überlasse. Die Veredelung von SHAB-Meldungen erfolge durch die Anreicherung von Zusatzinformationen und anderen Meldungen zu Unternehmen oder natürlichen Personen. Weitere Suchfunktionalitäten und längere Suchzeiträume in den Datenbanken der Anbieter seien ebenfalls ein Mehrwert.
Zur Beschränkung des Suchzeitraums auf shab.ch erklärt das SECO, dass beim Erlass von Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
|
1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
5. Bei der Beurteilung dieser Vorbringen stellt sich zunächst die Frage, ob die private Bearbeitung und Bekanntgabe von Handelsregisterdaten, die sich auf « obsolet gewordene » Wirtschaftsbeziehungen zwischen natürlichen und juristischen Personen beziehen, eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 12
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
|
1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5.1 Nach der gesetzlichen Vermutung von Art. 12 Abs. 3
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5.1.1 Welche Angaben natürliche Personen für Handelsregistereinträge gegenüber der Handelsregisterbehörde zu machen haben, ist in Art. 119 Abs. 1 Bst. a
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 119 Dati personali - 1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
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1 | Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
a | il cognome; |
b | almeno un nome scritto per esteso; |
c | su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata; |
d | il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza; |
e | il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato; |
f | i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati; |
g | la funzione che la persona riveste in seno all'ente giuridico; |
h | il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare; |
i | il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone. |
2 | La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b) |
3 | L'iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti: |
a | se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio: |
a1 | la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio, |
a2 | il numero d'identificazione delle imprese, |
a3 | la sede, |
a4 | la funzione; |
b | se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio: |
b1 | il nome o la designazione, |
b2 | se del caso, il numero d'identificazione delle imprese, |
b3 | l'indicazione che l'ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio, |
b4 | la sede, |
b5 | la funzione. |
4 | Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l'iscrizione deve indicare le persone di cui è composta. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5.1.2 Hingegen erstreckt sich die Eintragungspflicht nach der HRegV nicht auf die Weiterverwendung der Handelsregistereinträge (bzw. der SHAB-Publikationen) durch Private. Macht eine private Organisation wie die Beklagte die Handelsregisterdaten bzw. die SHAB-Einträge ebenfalls einem breiten Publikum über Internet zugänglich, liegt dieser Vorgang daher im Anwendungsbereich von Art. 12 Abs. 3
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5.2 Es ist gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
|
1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
5.2.1 Das Handelsregister hat die zentrale Funktion, die für den Handel wissenswerten, rechtlich erheblichen Verhältnisse und Tatsachen von privaten Rechtssubjekten amtlich festzustellen, festzuhalten und zu veröffentlichen, damit diese im Rechtsverkehr als bekannt vorausgesetzt werden können. Dadurch wird eine sichere Auskunft über Namen und Firmen, über die Zusammensetzung und die Verhältnisse der verschiedenen Rechtseinheiten zuhanden des Publikums und der Geschäftswelt gewährleistet. Im allgemeinen Interesse der Geschäftswelt und des Publikums werden im Handelsregister die rechtserheblichen Daten wie die Haftungs- und Vertretungsverhältnisse eingetragen und der Gesellschaft durch die Öffentlichkeit dieses Registers sowie der Publikation im SHAB kundgetan (Siffert, a.a.O., S. 2; vgl. auch Manfred Küng, Berner Kommentar, Bd. VIII, 1. Abteilung, 1. Teilband, Das Handelsregister, Bern 2001, N. 7 zu Art. 927
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 927 - 1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. |
|
1 | Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. |
2 | Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s'intendono: |
1 | le imprese individuali; |
10 | le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; |
11 | le società di investimento a capitale fisso; |
12 | le società di investimento a capitale variabile; |
13 | gli istituti di diritto pubblico; |
14 | le succursali. |
2 | le società in nome collettivo; |
3 | le società in accomandita; |
4 | le società anonime; |
5 | le società in accomandita per azioni; |
6 | le società a garanzia limitata; |
7 | le società cooperative; |
8 | le associazioni; |
9 | le fondazioni; |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro di commercio; |
b | la struttura e il contenuto del registro di commercio; |
c | la comunicazione elettronica con le autorità del registro di commercio; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di enti giuridici; |
e | la comunicazione di informazioni e la consultazione del registro di commercio. |
Tatsachen und gewährleistet die Rechtssicherheit sowie den Schutz Dritter im Rahmen zwingender Vorschriften des Zivilrechts. »
5.2.2 Jeder Kanton führt ein Handelsregister (Art. 927
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 927 - 1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. |
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1 | Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. |
2 | Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s'intendono: |
1 | le imprese individuali; |
10 | le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; |
11 | le società di investimento a capitale fisso; |
12 | le società di investimento a capitale variabile; |
13 | gli istituti di diritto pubblico; |
14 | le succursali. |
2 | le società in nome collettivo; |
3 | le società in accomandita; |
4 | le società anonime; |
5 | le società in accomandita per azioni; |
6 | le società a garanzia limitata; |
7 | le società cooperative; |
8 | le associazioni; |
9 | le fondazioni; |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 3 Uffici del registro di commercio - L'organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d'interesse. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 6 Struttura del registro di commercio - 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
|
1 | Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
2 | Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo. |
3 | Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 6 Struttura del registro di commercio - 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
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1 | Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
2 | Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo. |
3 | Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 6 Struttura del registro di commercio - 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
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1 | Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
2 | Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo. |
3 | Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 7 Contenuto del registro di commercio - Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti: |
|
a | gli enti giuridici; |
b | le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO); |
c | il capo di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 932 - 1 Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. |
|
1 | Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. |
2 | Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 9 Registro principale - 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
|
1 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
2 | Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti: |
a | tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b; |
b | la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio; |
c | il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero; |
d | il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; |
e | il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte; |
f | la data della cancellazione nel registro di commercio. |
3 | La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. |
4 | Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. |
5 | Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 933 - 1 Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. |
|
1 | Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. |
2 | Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L'ordinanza disciplina i dettagli. |
gegenüber wirksam gewordene Tatsache nicht gekannt habe, ausgeschlossen ist (sogenannter Publizitätszweck mit beschränkter Richtigkeitsgewähr, siehe dazu VOGT, a.a.O., Rz. 31 ff. zu § 3; vgl. auch BGE 123 III 220 E. 3a, BGE 117 II 575 E. 5b.aa). Diese gesetzliche Fiktion wird an die schweizweite Publikation der Tagesregistereinträge aus den kantonalen Handelsregistern im SHAB geknüpft. Ihre Wirkung steht sodann in engem Zusammenhang mit dem Begriff des « Öffentlichen Glaubens des Handelsregisters ». Kurz gefasst ist darunter die Tatsache zu verstehen, dass das Vertrauen Dritter auf eine unrichtige Eintragung im Handelsregister geschützt wird. Für Dritte ohne Kenntnis einer abweichenden tatsächlichen Rechtslage gilt dasjenige Rechtsverhältnis, das sich aus dem Handelsregistereintrag ergibt, und zwar im positiven Sinn (Bestehen einer Tatsache bei entsprechendem Eintrag) wie auch im negativen Sinn (Nichtbestehen einer Tatsache bei Fehlen eines entsprechenden Eintrags). Dies ergibt sich unter anderem aus Art. 933 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 933 - 1 Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. |
|
1 | Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. |
2 | Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L'ordinanza disciplina i dettagli. |
müssen (Art. 8 Abs. 5
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 8 Registro giornaliero - 1 Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. |
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1 | Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. |
2 | L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d'ufficio. |
3 | Il registro giornaliero contiene: |
a | le iscrizioni; |
b | il numero e la data dell'iscrizione; |
c | la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione o l'ha ordinata e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio; |
d | gli emolumenti per l'iscrizione; |
e | l'elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione. |
4 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile. |
5 | Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 9 Registro principale - 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
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1 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
2 | Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti: |
a | tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b; |
b | la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio; |
c | il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero; |
d | il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; |
e | il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte; |
f | la data della cancellazione nel registro di commercio. |
3 | La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. |
4 | Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. |
5 | Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 9 Registro principale - 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
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1 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
2 | Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti: |
a | tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b; |
b | la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio; |
c | il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero; |
d | il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; |
e | il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte; |
f | la data della cancellazione nel registro di commercio. |
3 | La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. |
4 | Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. |
5 | Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 27 Rettificazione - L'ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d'ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero. |
5.2.3 Das Handelsregister ist öffentlich, und zwar mit Einschluss der Anmeldungen und Belege (Art. 930
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010763 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010763 sul numero d'identificazione delle imprese. |
Aus der Öffentlichkeit des Handelsregisters, dem Zweck der Publizität und insbesondere jenem der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs ergibt sich also, dass ein generelles öffentliches Interesse an einer möglichst leichten Zugänglichkeit der Handelsregisterdaten besteht. Die konsequente Öffentlichkeit ist nun mit der per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen revidierten HRegV weiter ausgebaut worden, indem die Kantone verpflichtet sind, die Einträge im Hauptregister für Einzelabfragen im Internet unentgeltlich zur Verfügung zu stellen (Art. 12 Abs. 1
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 12 Offerta elettronica - Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
5.2.4 Die Tagesregistereinträge im SHAB, das ursprünglich nur in gedruckter Form existierte, werden heute nach Art. 11
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
|
1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 9 Consultazione - Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 200413 sulle pubblicazioni ufficiali. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
eine möglichst breite Streuung der Handelsregisterinformationen.
Dasselbe muss auch für private Publikationen von Handelsregisterdaten gelten, wenn sie die amtlichen Daten unverändert wiedergeben (vgl. dazu Art. 13
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
|
1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
5.2.5 Auch der Kläger anerkennt, dass die Duplizierung von Handelsregisterdaten und deren Weitergabe durch Private immerhin einem Teilzweck des Handelsregisters entspricht. In diesem Zusammenhang unterscheidet der Kläger nun aber zwischen « aktuellen » und « obsolet gewordenen » Handelsregisterdaten. Nur bezüglich der ersteren entspreche die Tätigkeit der Beklagten dem Handelsregisterzweck. Diese begriffliche Differenzierung ist im vorliegenden Zusammenhang allerdings nicht sachgerecht: Wie oben erwähnt, müssen die Informationen des Handelsregisters zeitlich unbeschränkt bestehen bleiben und jederzeit zugänglich sein (E. 5.2.2 in fine). Aus Handelsregistereinträgen können unter Umständen auch Jahre nach ihrer Publikation noch Rechtsansprüche abgeleitet werden. Dies gilt zunächst immer dann, wenn sich die Rechtsverhältnisse über lange Zeit nicht verändern und Informationen über die Rechtseinheiten nur zeitlich weit zurückliegenden Eintragungen entnommen werden können. Aber auch mit dem Erlöschen von Rechtseinheiten (etwa infolge der Aufgabe der Geschäftstätigkeit) oder mit Austritten von natürlichen Personen aus einer solchen (z. B. als Organ oder als Zeichnungsberechtigte) sind Rechtswirkungen verbunden, die für Dritte und auch
für die betroffene Rechtseinheit selber noch lange nach dem entsprechenden Eintrag im Handelsregister von rechtlicher und tatsächlicher Bedeutung sind (insbesondere im Zusammenhang mit Verjährungsfristen für Forderungen).
Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass ein Löschungseintrag im Handelsregister nicht mit der Durchstreichung im Betreibungsregister zu vergleichen ist, wie dies der Kläger vorbringt. Anders als eine erledigte Betreibung können im Bereich des Handelsregisters allen Arten von Eintragungen Rechtswirkungen zukommen. Auch wenn das Interesse des Publikums an der Kenntnis von gewissen Handelsregisterinformationen mit zunehmendem Zeitablauf wohl abnimmt, gilt weiterhin die gesetzliche Fiktion der Kenntnis der entsprechenden Handelsregistereinträge. Im Geschäftsverkehr wiederum bleiben die Daten je nach deren Inhalt ebenfalls von (tatsächlicher) Bedeutung; auch ausserhalb der Geltendmachung von konkreten Rechtswirkungen verlangt der Zweck der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs demnach die jederzeitige Verfügbarkeit von Daten. Handelsregisterdaten sind aus diesen Gründen jederzeit aktuell bzw. müssen dies bleiben können. Das öffentliche Weiterverbreitungsinteresse an Handelsregisterinformationen ist deshalb zeitlich unbeschränkt und, wie bereits gesagt, unabhängig davon, ob die Datenquelle öffentlichen oder privaten Ursprungs ist, solange die Daten inhaltlich nicht verändert werden.
5.2.6 Es stellt sich gemäss den Vorbringen des Klägers noch die Frage, wie sich die unbeschränkte Aktualität der Handelsregistereinträge mit dem Umstand verträgt, dass natürliche Personen - im Gegensatz zu juristischen Personen - durch ihre Nennung im Zusammenhang mit Rechtseinheiten nicht zu öffentlichen Personen werden (Botschaft DSG, S. 461; eventuell anderer Meinung: Siffert, a.a.O., S. 8 f.). Der Begriff der « öffentlichen Person » ist rechtlich nicht klar definiert, nimmt aber Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Persönlichkeitsschutz nach Art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
|
1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
Sportler, Wissenschaftler oder Künstler zutrifft. Bei relativen Personen der Zeitgeschichte besteht ein legitimes Informationsinteresse demgegenüber nur aufgrund und im Zusammenhang mit einem bestimmten aussergewöhnlichen Ereignis (zum Ganzen BGE 127 III 481 E. 2c.aa mit weiteren Hinweisen; ANDREAS MEILI, in Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel/Frankfurt am Main 1996, Rz. 52 zu Art. 28
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
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1 | Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
2 | La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. |
In diesem Rahmen wird in der Lehre und Rechtsprechung auch das vom Kläger angerufene « Recht auf Vergessen » diskutiert. In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde beispielsweise im Zusammenhang mit einem Medienbericht über vergangene Straftaten einer Person das öffentliche Informationsinteresse dem Ziel der Resozialisierung dieser Person gegenübergestellt; dabei wurde erwogen, dass die Presseäusserung verhindern könnte, dass das dem normalen Lauf der Dinge entsprechende Vergessen eintrete (BGE 122 III 449 E. 3b, BGE 109 II 353 E. 3). In einem Fall, in dem es um die in der Presse thematisierte frühere politische Haltung einer Person der Zeitgeschichte ging, wurde ein Recht auf Vergessen ausdrücklich abgelehnt (BGE 111 II 209 E. 3c; vgl. dazu auch MEILI, a.a.O.). Insgesamt ist also kein Recht auf Vergessen anerkannt, zumindest nicht in einem absoluten Sinn.
Ein Recht auf Vergessen kann auch im Bereich der öffentlichen Handelsregisterdaten nicht anerkannt werden. Die natürlichen Personen, die im Handelsregister mit ihrem Namen und weiteren Angaben erwähnt sind, werden zwar durch den Eintrag nicht zu absoluten oder relativen Personen der Zeitgeschichte, so dass an ihnen kein legitimes öffentliches Informationsinteresse im Sinne der oben genannten Rechtsprechung besteht. Das bedeutet aber nur, dass nicht automatisch jede Information über diese Personen frei verfügbar wird. Es besteht beispielsweise kein überwiegendes öffentliches Interesse an den privaten Lebensumständen, den Verwandtschaftsverhältnissen, der Ausbildung, der politischen Überzeugung, etc. dieser Person, auch wenn sie im Zusammenhang mit einer Rechtseinheit im Handelsregister eingetragen ist. Der Status als « nicht öffentliche Person » kann hingegen nicht gleichzeitig zur Folge haben, dass die öffentliche Zugänglichkeit zu denjenigen Daten, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen öffentlich sind und dies auch sein müssen, eingeschränkt werden dürfte. Bei den Handelsregisterdaten, die die Beklagte auf ihrer Internetseite unentgeltlich verbreitet, handelt es sich ausschliesslich um Informationen, die bereits vor der
Weitergabe öffentlich gewesen sind. Sie berühren zudem nur diejenigen Teilaspekte der wirtschaftlichen Persönlichkeit (SIFFERT, a.a.O., S. 10), die aufgrund des Publizitätszwecks und des Zwecks der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs öffentlich sein müssen. Ein « Recht auf Vergessen » an diesen Informationen würde daher den Gesetzeszweck des Handelsregisters unterlaufen.
5.2.7 Aus den bisherigen Erwägungen ergibt sich, dass für alle Arten der Publikation von Handelsregisterdaten kein Raum für eine zeitliche Befristung besteht. Daran ändert auch Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
Vorab ist zu anzumerken, dass die in dieser Bestimmung ebenfalls erwähnte Befristung von einem Jahr sich auf Privatkonkurse bezieht und damit nicht auf im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten. Diese Bemerkung leitet zur Feststellung über, dass das SHAB nebst dem zuvor erörterten Publizitätszweck im Bereich Handelsregister auch Publikationsorgan ist für weitere amtliche Informationen, gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen und andere (private) Publikationen (Unternehmensanzeigen und Mitteilungen zu Handel, Gewerbe und Industrie). Die Rubrik « Handelsregister » ist folglich nur eine von zehn in Art. 2
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge - 1 Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all'allegato 1. |
|
1 | Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all'allegato 1. |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell'economia e della società. |
An der Veröffentlichung dieser Informationen besteht aus verschiedenen, hier nicht näher zu erörternden Gründen zwar wie beim Handelsregister ebenfalls ein öffentliches Interesse. Aufgrund des Inhalts der Informationen (z. B. die Bekanntgabe einer Frist zur Anmeldung von Forderungen) ist es in diesen Bereichen hingegen einerseits gar nicht notwendig, dass die Daten unbeschränkt verfügbar sind. Andererseits wird hier die Abwägung des öffentlichen Interesses gegenüber dem Persönlichkeitsschutz anders ausfallen müssen, als es im Bereich der Handelsregisterdaten der Fall ist. Daraus folgt, dass es bei den meisten Rubriken des SHAB ausreichend Gründe für eine zeitliche Beschränkung der Verfügbarkeit der Daten auf shab.ch gibt.
In diesem Zusammenhang steht die Aussage des SECO, wenn es erklärt, die dreijährige (bzw. einjährige) Veröffentlichungsfrist sei auch aus datenschützerischen Überlegungen festgelegt worden, bzw. man habe betreffend Zugänglichkeit der Meldungen im Online-Archiv des SHAB in erhöhtem Masse auf die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen Rücksicht genommen. Bei den Handelsregisterdaten widerspricht eine zeitliche Beschränkung, wie ausführlich erörtert, an sich dem Zweck des Handelsregisters. Weil aber das SHAB hauptsächlich dem Teilzweck der Publizität mit dem damit verbundenen Eintritt der Rechtswirkung gegenüber Dritten dienen muss, und jener der informellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs auch mittels anderer Informationsmittel erfüllt wird, ist diese zeitliche Einschränkung für shab.ch vertretbar, auch wenn es um grundsätzlich öffentliche Handelsregisterdaten geht. Deshalb hat es zumindest teilweise auch seine Berechtigung, wenn das SECO vorbringt, auf shab.ch werde ein staatliches Grundangebot zur Verfügung gestellt, das durch Private weiter veredelt werden solle.
Art. 11 Abs. 2
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
Auch aus Art. 16 Abs. 3
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 16 Versione stampata - 1 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata. |
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1 | I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione. |
3 | Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
Wenn Handelsregisterdaten zeitlich unbeschränkt öffentlich verfügbar sein müssen, besteht im Übrigen auch kein Grund für die vom SECO ins Spiel gebrachte generelle zeitliche Limitierung der Datenverfügbarkeit auf zehn Jahre: Der Zweck des Handelsregisters würde dadurch ebenfalls unterlaufen.
5.2.8 Als besonders problematisch erachtet der Kläger die auf der Seite moneyhouse.ch ermöglichte Personensuche. In der Tat stellt sich die Frage, welche konkreten Suchmodalitäten in Handelsregisterdatensammlungen mit dem Persönlichkeits- bzw. Datenschutz vereinbar sind: Je nach Ausgestaltung des Angebots können mittels eigentlicher Personensuchfelder Recherchen über natürliche Personen durchgeführt werden. Auf diese Weise erlaubt eine Personensuche die Verknüpfung von Datensätzen, womit eine natürliche Person in einem bestimmten Zusammenhang gezeigt wird, der über den Informationsgehalt der Ursprungsdaten im Handelsregister - Eintragungen über Rechtseinheiten (E. 5.2.2) - hinausgeht. Daher ist es denkbar, dass solche Suchmöglichkeiten nicht vom handelsregisterlichen Zweck der Publizität und der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs gedeckt sind und sie daher dem Gebot der Zweckbindung der Datenbearbeitung widersprechen könnten (vgl. aber SIFFERT, a.a.O., S. 13 f., der für eine wohlwollende Auslegung von Art. 930
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010763 sul numero d'identificazione delle imprese. |
Informationsangebote beziehen müssten.
Der Kläger verlangt jedoch nicht eine Einschränkung der Suchmodalitäten, sondern er stellt Anträge zur zeitlichen Einschränkung der Verfügbarkeit der Daten auf moneyhouse.ch, was die Löschung von bestimmten Datensätzen nach 3 Jahren nach dem Handelsregistereintrag bedingen würde (vgl. E. 2.2). Weil es bei der Einschränkung von Suchmodalitäten um etwas anderes geht als bei der Löschung von Daten, ist Ersteres nicht durch den Streitgegenstand abgedeckt und das BVGer hat darüber nicht zu befinden.
Auch die Frage, ob die Beklagte allenfalls zu verpflichten wäre, die technischen Möglichkeiten zur Einschränkung der Auffindbarkeit über gängige Internetsuchmaschinen zu nutzen, ist nicht Teil der klägerischen Anträge. Entsprechende Überlegungen sind für den vorliegenden Entscheid infolgedessen ebenfalls nicht von Bedeutung.
5.2.9 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich die private, zeitlich unbeschränkte Weiterverbreitung von Handelsregisterinformationen über Rechtseinheiten aus dem Konzept der zu Grunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen ergibt. An deren Umsetzung besteht ein öffentliches Interesse. Diese Schlussfolgerung ist nicht spekulativ, wie dies der Kläger dem SECO vorwirft. Die vorliegend zu beurteilende Übernahme von Handelsregisterdaten von shab.ch und die zeitlich unbeschränkte Weiterverbreitung durch moneyhouse.ch bewegen sich daher nicht ausserhalb des gesetzlich vorgesehenen Zwecks im Sinne von Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
|
1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
|
1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5.3 Der Kläger bringt weiter vor, eine Persönlichkeitsverletzung sei auch darin zu sehen, dass die Tätigkeit der Beklagten gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip im Sinne von Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
Das Internetangebot der Beklagten ist, wie erörtert, lediglich einer der möglichen Weiterverbreitungskanäle handelsregisterlicher Informationen und dient der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs. Es werden von der Beklagten grundsätzlich dieselben Handelsregisterdaten weiterverbreitet, die bereits über andere, ebenfalls leicht über Internet zugängliche amtliche Publikationen öffentlich verfügbar sind. Deshalb liegt hier keine quantitative Ausdehnung des staatlichen Informationsangebots vor. Eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips im Sinne von Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
5.4 Weil die zeitlich unbeschränkte Veröffentlichung von Handelsregisterinformationen nach den obigen Erwägungen gar keine Persönlichkeitsverletzung darstellt, ist die Frage der Rechtfertigungsgründe im Sinne von Art. 13
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
6. Für die Beurteilung der Anträge 4 und 5 ist zu untersuchen, ob der Tatbestand von Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
6.1 Der Kläger führt aus, dass ein besonderer Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art. 13 Abs. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 12 Offerta elettronica - Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
|
1 | Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
2 | Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. |
verfassungsrechtlicher Natur.
6.2 Die Beklagte beantragt die Abweisung der Anträge 4 und 5, weil für sie die Vollständigkeit und Verlässlichkeit der angebotenen Dienstleistung im Vordergrund steht. Ein Eintreten auf die Löschungsbegehren würde ihrer Meinung nach zwangsläufig dazu führen, dass die Aussagekraft privater Handelsregisterdatenbanken verloren ginge.
6.3 Aus der Sicht des SECO besteht ein öffentliches Interesse an der Vollständigkeit und Korrektheit der SHAB-Meldungen, die im Internet abrufbar sind. Ein Lösch- oder Berichtigungsrecht erachtet das SECO dort als falsch, wo private Datenanbieter SHAB- und Handelsregisterdaten unverändert der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Private Datenbanken hätten im Falle der Gutheissung der Anträge 4 und 5 keine korrekte Aussagekraft und damit keine eigentliche Berechtigung mehr.
7. Gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. b
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
7.1 Ein besonderer Rechtfertigungsgrund nach Art. 13 Abs. 2
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
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1 | I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
2 | Il registro del titolare del trattamento contiene almeno: |
a | l'identità del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati; |
d | le categorie di destinatari; |
e | se possibile, la durata di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare tale durata; |
f | se possibile, una descrizione generale dei provvedimenti tesi a garantire la sicurezza dei dati personali secondo l'articolo 8; |
g | se i dati personali sono comunicati all'estero, le indicazioni relative allo Stato destinatario e le garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2. |
3 | Il registro del responsabile del trattamento contiene indicazioni in merito alla sua identità e a quella del titolare del trattamento, alle categorie dei trattamenti eseguiti su incarico del titolare del trattamento, come pure le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere f e g. |
4 | Gli organi federali notificano i loro registri all'IFPDT. |
5 | Il Consiglio federale prevede eccezioni per le imprese con meno di 250 collaboratori i cui trattamenti di dati personali comportano soltanto un rischio esiguo di violazione della personalità delle persone interessate. |
7.2 Nicht widerrechtlich ist eine Datenbearbeitung dann, wenn das Gesetz die Bearbeitung von Personendaten ausdrücklich vorschreibt, erlaubt oder implizit voraussetzt. Mit dem Begriff « durch Gesetz » wird dabei kein formelles Gesetz als rechtfertigende Grundlage verlangt (RAMPINI, a.a.O., Rz. 15 und 17 zu Art. 13
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |
7.2.1 Die Erwägungen zu den Anträgen auf zeitliche Einschränkung des Datenangebots der Beklagten haben gezeigt, dass die private Weiterverbreitung der - öffentlichen und ohne besonderes Interesse zugänglichen - Handelsregisterdaten dem Zweck der informationellen Erleichterung des Geschäftsverkehrs dient, solange die Daten unverändert von einem staatlichen Referenzdatenbestand übernommen und (unentgeltlich) weiterverbreitet werden. Dies ergibt sich aus der Konzeption der Öffentlichkeit des Handelsregisters gemäss Art. 930
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010763 sul numero d'identificazione delle imprese. |
Besonders zu erwähnen sind dabei die folgenden Bestimmungen: Art. 12 Abs. 1
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 12 Offerta elettronica - Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica - 1 La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
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1 | La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
2 | Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati. |
3 | ...17 |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
7.2.2 Die Datenbearbeitung durch die Beklagte ist demnach durch Gesetz im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
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1 | I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
2 | Il Consiglio federale emana disposizioni sul riconoscimento delle procedure di certificazione e sull'introduzione di un marchio di qualità inerente alla protezione dei dati. Tiene conto del diritto internazionale e delle norme tecniche riconosciute a livello internazionale. |