SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 29 Restrizioni del diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi - 1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010777 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 15 Obblighi del rappresentante - 1 Il rappresentante tiene un registro delle attività di trattamento del titolare del trattamento; il registro contiene le indicazioni di cui all'articolo 12 capoverso 2. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 35 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 29 Restrizioni del diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi - 1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194764 di procedura civile federale. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 73 - 1 La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
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1 | La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
2 | La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benché estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo. |
3 | Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è inesigibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'attore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto. |
4 | La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 79 - 1 Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
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1 | Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza: |
a | per tutelare il possessore contro ogni atto d'usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta; |
b | per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l'azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente. |
2 | Non possono essere presi provvedimenti d'urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell'11 aprile 188936 sull'esecuzione e sul fallimento. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 85 - Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 44 - 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3-73 e 79-85 della legge del 4 dicembre 194764 di procedura civile federale. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 3 - 1 Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
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1 | Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali. |
2 | Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 3 Uffici del registro di commercio - L'organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d'interesse. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 29 Restrizioni del diritto di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi - 1 Il titolare del trattamento può rifiutare, limitare o differire la consegna o la trasmissione dei dati personali per i motivi di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 2. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica - 1 La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
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1 | La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
2 | Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati. |
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SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 119 Dati personali - 1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
|
1 | Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: |
a | il cognome; |
b | almeno un nome scritto per esteso; |
c | su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d'arte, cognomi d'affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell'unione domestica registrata; |
d | il Comune politico del luogo d'origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza; |
e | il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all'estero, la località e lo Stato; |
f | i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati; |
g | la funzione che la persona riveste in seno all'ente giuridico; |
h | il tipo di diritto di firma o l'indicazione che la persona non è autorizzata a firmare; |
i | il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone. |
2 | La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b) |
3 | L'iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti: |
a | se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio: |
a1 | la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio, |
a2 | il numero d'identificazione delle imprese, |
a3 | la sede, |
a4 | la funzione; |
b | se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio: |
b1 | il nome o la designazione, |
b2 | se del caso, il numero d'identificazione delle imprese, |
b3 | l'indicazione che l'ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio, |
b4 | la sede, |
b5 | la funzione. |
4 | Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l'iscrizione deve indicare le persone di cui è composta. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 927 - 1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro di commercio; |
b | la struttura e il contenuto del registro di commercio; |
c | la comunicazione elettronica con le autorità del registro di commercio; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di enti giuridici; |
e | la comunicazione di informazioni e la consultazione del registro di commercio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 927 - 1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 3 Uffici del registro di commercio - L'organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitti d'interesse. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 6 Struttura del registro di commercio - 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
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1 | Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
2 | Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo. |
3 | Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 6 Struttura del registro di commercio - 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
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1 | Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
2 | Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo. |
3 | Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 6 Struttura del registro di commercio - 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
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1 | Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. |
2 | Il registro giornaliero è l'elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progressivo. |
3 | Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridicamente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 7 Contenuto del registro di commercio - Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti: |
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a | gli enti giuridici; |
b | le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO); |
c | il capo di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 932 - 1 Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 9 Registro principale - 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
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1 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
2 | Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti: |
a | tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b; |
b | la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio; |
c | il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero; |
d | il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; |
e | il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte; |
f | la data della cancellazione nel registro di commercio. |
3 | La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. |
4 | Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. |
5 | Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 933 - 1 Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 933 - 1 Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 8 Registro giornaliero - 1 Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. |
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1 | Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. |
2 | L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d'ufficio. |
3 | Il registro giornaliero contiene: |
a | le iscrizioni; |
b | il numero e la data dell'iscrizione; |
c | la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione o l'ha ordinata e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio; |
d | gli emolumenti per l'iscrizione; |
e | l'elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione. |
4 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile. |
5 | Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 9 Registro principale - 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
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1 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
2 | Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti: |
a | tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b; |
b | la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio; |
c | il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero; |
d | il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; |
e | il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte; |
f | la data della cancellazione nel registro di commercio. |
3 | La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. |
4 | Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. |
5 | Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 9 Registro principale - 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
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1 | Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 |
2 | Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti: |
a | tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettere a e b; |
b | la data della prima iscrizione dell'ente giuridico nel registro di commercio; |
c | il numero dell'iscrizione nel registro giornaliero; |
d | il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; |
e | il rinvio a un'eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell'indice alfabetico delle ditte; |
f | la data della cancellazione nel registro di commercio. |
3 | La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. |
4 | Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. |
5 | Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 27 Rettificazione - L'ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d'ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010777 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010777 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 12 Offerta elettronica - Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
|
1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 9 Consultazione - Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all'articolo 18 della legge del 18 giugno 200413 sulle pubblicazioni ufficiali. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 28 - 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge - 1 Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all'allegato 1. |
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1 | Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all'allegato 1. |
2 | Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell'economia e della società. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubb Art. 16 Versione stampata - 1 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata. |
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1 | I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione. |
3 | Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie - 1 La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
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1 | La SECO pubblica il FUSC in Internet. |
2 | L'accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l'accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. |
3 | Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. |
4 | La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. |
5 | Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010777 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 12 Offerta elettronica - Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 13 Protezione della sfera privata - 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 12 Registro delle attività di trattamento - 1 I titolari e i responsabili del trattamento tengono ognuno un registro delle rispettive attività di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 930 - Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010777 sul numero d'identificazione delle imprese. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 12 Offerta elettronica - Gli statuti, gli atti di fondazione, gli altri documenti giustificativi e le notificazioni, resi gratuitamente accessibili in Internet non devono essere legalizzati dall'ufficio del registro di commercio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 35 Pubblicazione - 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
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1 | Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |
2 | L'UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione. |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 12 Abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC in forma elettronica - 1 La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
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1 | La SECO offre abbonamenti per l'ottenimento dei dati del FUSC elaborati in forma elettronica e strutturata. |
2 | Permette di scegliere le rubriche comprese nell'abbonamento come pure la frequenza e il formato dei dati. |
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SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 221.415 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) - Ordinanza FUSC OFUSC Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati - 1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
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1 | La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l'utilizzo dei dati FUSC mediante contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. |
2 | La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condizioni generali (CG). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 13 Certificazione - 1 I fornitori di programmi o sistemi di trattamento di dati personali come pure i titolari e i responsabili del trattamento possono sottoporre i loro sistemi, prodotti e servizi a una valutazione da parte di organismi di certificazione indipendenti riconosciuti. |