99 IV 36
8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1973 i.S. Kumschick gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):
- Art. 20 Tierseuchengesetz, Art. 17.7 Tierseuchenverordnung.
- Die Viehhandelskontrolle ist auf amtlichem Formular gemäss Musterbeispiel des Eidg. Veterinäramtes zu führen; bei Kauf oder Verkauf von ganzen Tierherden genügen Angaben über den gesamthaften Tierzuwachs bzw. -abgang.
Regeste (fr):
- Art. 20 de la loi sur les épizooties, art. 17.7 de l'ordonnance sur les épizooties.
- Le contrôle du commerce du bétail doit être tenu sur formule officielle, selon le modèle établi par l'Office vétérinaire fédéral; en cas d'achat ou de vente de troupeaux entiers, il suffit d'indiquer globalement l'augmentation ou la diminution du nombre des animaux.
Regesto (it):
- Art. 20 della LF sulle epizoozie, art. 17.7 dell'ordinanza sulle epizoozie.
- Il controllo del commercio di bestiame deve essere tenuto su un formulario ufficiale, conformemente al modello dell'Ufficio veterinario federale; in caso di compera o di vendita di greggi interi, è sufficiente indicare globalmente l'aumento o la diminuzione del numero degli animali.
Sachverhalt ab Seite 36
BGE 99 IV 36 S. 36
A.- Anton Kumschick handelt mit Schweinen. Nach Art. 17.7 der Verordnung zum BG über die Bekämpfung der Tierseuchen (TSV) vom 15. Dezember 1967 ist er als Viehhändler zur gewissenhaften Führung einer lückenlosen Viehhandelskontrolle verpflichtet, in welcher laufend jeder Tierzuwachs und -abgang einzutragen ist. Das Verzeichnis ist auf einem vom Eidg. Veterinäramt aufgestellten Formular zu führen und den seuchenpolizeilichen Organen jederzeit zur Einsicht offen zu
BGE 99 IV 36 S. 37
halten. Im Jahre 1970 wurde Kumschick vom kantonalen Veterinäramt Luzern wiederholt vergeblich aufgefordert, die Viehhandelskontrolle einzusenden; er hatte für 1969 und 1970 keine solche Kontrolle geführt.
B.- Am 15. September 1971 verurteilte das Amtsgericht Willisau Kumschick wegen Nichtführens und Nichtablieferns der genannten Kontrolle zu einer Busse von Fr. 50.-. Eine vom Gebüssten gegen diesen Entscheid eingereichte kantonale Kassationsbeschwerde wies das Obergericht des Kantons Luzern am 25. Februar 1972 ab. Es stellte dabei fest, dass Gegenstand der Anklage das Nichtführen der Viehhandelskontrolle bilde und dass das von der ersten Instanz zusätzlich einbezogene Nichtabliefern derselben im Nichtführen der Kontrolle aufgehe, nachdem eine solche nicht habe abgeliefert werden können, weil sie nicht geführt worden sei. Auf staatsrechtliche Beschwerde Kumschicks hob das Bundesgericht am 19. September 1972 den obergerichtlichen Entscheid auf, weil dem Beschwerdeführer nicht Gelegenheit gegeben worden war, zu einer im kantonalen Kassationsverfahren eingeholten Vernehmlassung des Eidg. Veterinäramtes Stellung zu beziehen. Mit Urteil vom 8. Januar 1973 wies das Obergericht die kantonale Kassationsbeschwerde erneut ab, nachdem es Kumschick im Sinne des bundesgerichtlichen Entscheides rechtliches Gehör gewährt und dieser neue Beweisbegehren gestellt hatte.
C.- Kumschick führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes vom 8. Januar 1973 und der Entscheid des Amtsgerichtes Willisau vom 15. September 1971 seien aufzuheben und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen, eventuell seien die Akten zu neuer Beurteilung an die zuständige kantonale Instanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern hat sich mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde vernehmen lassen. Der Kassationshof weist die Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Verurteilung beruhe auf keiner gesetzlichen Grundlage. Es gebe keine Gesetzesvorschrift und keine Verordnungsbestimmung, welche
BGE 99 IV 36 S. 38
die Führung einer Viehhandelskontrolle in der Form gebiete, wie sie dem Beschwerdeführer vorgeschrieben worden sei. Auch das vom Eidgenössischen Veterinäramt (EVA) aufgestellte Musterformular enthalte keine Vorschrift über die Eintragung eines einzelnen Tieres. Wohl sehe die TSV die Führung einer Kontrolle nach vorgeschriebenem Formular vor. Wenn aber das kantonale Veterinäramt das Formular so ausgestalte, dass man es nicht ausfüllen könne, so gelte der Satz "ultra posse nemo tenetur". Das kantonale Veterinäramt habe sich nicht an das Formular des EVA gehalten, indem es zusätzlich zu diesem Weisungen erlassen habe, die keinen Strafschutz verdienten und das Formular untauglich machten. - Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 20 Commercio del bestiame - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
2 | Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
BGE 99 IV 36 S. 39
erlassen (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI, Kommentar zum TSG und zur TSV S. 22 N. 3 zu Art. 20). Danach sind die Viehhändler zur gewissenhaften Führung einer lückenlosen Viehhandelskontrolle verpflichtet, in welcher laufend jeder Tierzuwachs und -abgang einzutragen ist. Die Kontrolle ist auf einheitlichem, vom Veterinäramt aufgestelltem Formular zu führen (s. auch Art. 57
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 57 Competenze dell'USAV - 1 L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico. |
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1 | L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico. |
2 | Esso può in caso di urgenza: |
a | emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento; |
b | ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.130 |
3 | L'USAV: |
a | assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali; |
b | promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie; |
c | insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri. |
4 | Per il programma nazionale di sorveglianza, d'intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.133 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 61 Obbligo di notifica - 1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. |
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1 | Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. |
1bis | ...292 |
2 | L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293 |
3 | In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari. |
4 | I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca. |
5 | I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.294 |
6 | I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 20 Commercio del bestiame - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
2 | Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
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SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 20 Commercio del bestiame - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
2 | Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. |
BGE 99 IV 36 S. 40
zu bejahen. Nach Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
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BGE 99 IV 36 S. 41
das Formularbuch eingetragen zu haben, obschon ihm dies in dem durch das Musterbeispiel selber umschriebenen Rahmen möglich gewesen wäre. Geht man aber hievon aus, dann ist es mutwillig zu behaupten, die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Nichtführens der Viehhandelskontrolle entbehre der gesetzlichen Grundlage. d) Der Umstand schliesslich, dass der im vorliegenden Fall angewendete Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |