SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 20 Commercio del bestiame - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
2 | Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 57 Competenze dell'USAV - 1 L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico. |
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1 | L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico. |
2 | Esso può in caso di urgenza: |
a | emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento; |
b | ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.130 |
3 | L'USAV: |
a | assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali; |
b | promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie; |
c | insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri. |
4 | Per il programma nazionale di sorveglianza, d'intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.133 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 61 Obbligo di notifica - 1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. |
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1 | Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa. |
1bis | ...292 |
2 | L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293 |
3 | In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari. |
4 | I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca. |
5 | I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.294 |
6 | I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 20 Commercio del bestiame - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
2 | Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 20 Commercio del bestiame - 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
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1 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame. |
2 | Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47 |
3 | Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
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1 | I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi. |
2 | L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. |
3 | Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane: |
a | nome; |
b | sesso; |
c | data di nascita; |
d | razza o tipo di razza; |
e | colore del manto; |
f | nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane; |
g | nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione; |
h | nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione; |
i | data dell'identificazione. |
j | numero del microchip. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 48 Contravvenzioni - 1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
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1 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. |
2 | È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. |