Urteilskopf

99 IV 36

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1973 i.S. Kumschick gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 36

BGE 99 IV 36 S. 36

A.- Anton Kumschick handelt mit Schweinen. Nach Art. 17.7 der Verordnung zum BG über die Bekämpfung der Tierseuchen (TSV) vom 15. Dezember 1967 ist er als Viehhändler zur gewissenhaften Führung einer lückenlosen Viehhandelskontrolle verpflichtet, in welcher laufend jeder Tierzuwachs und -abgang einzutragen ist. Das Verzeichnis ist auf einem vom Eidg. Veterinäramt aufgestellten Formular zu führen und den seuchenpolizeilichen Organen jederzeit zur Einsicht offen zu
BGE 99 IV 36 S. 37

halten. Im Jahre 1970 wurde Kumschick vom kantonalen Veterinäramt Luzern wiederholt vergeblich aufgefordert, die Viehhandelskontrolle einzusenden; er hatte für 1969 und 1970 keine solche Kontrolle geführt.
B.- Am 15. September 1971 verurteilte das Amtsgericht Willisau Kumschick wegen Nichtführens und Nichtablieferns der genannten Kontrolle zu einer Busse von Fr. 50.-. Eine vom Gebüssten gegen diesen Entscheid eingereichte kantonale Kassationsbeschwerde wies das Obergericht des Kantons Luzern am 25. Februar 1972 ab. Es stellte dabei fest, dass Gegenstand der Anklage das Nichtführen der Viehhandelskontrolle bilde und dass das von der ersten Instanz zusätzlich einbezogene Nichtabliefern derselben im Nichtführen der Kontrolle aufgehe, nachdem eine solche nicht habe abgeliefert werden können, weil sie nicht geführt worden sei. Auf staatsrechtliche Beschwerde Kumschicks hob das Bundesgericht am 19. September 1972 den obergerichtlichen Entscheid auf, weil dem Beschwerdeführer nicht Gelegenheit gegeben worden war, zu einer im kantonalen Kassationsverfahren eingeholten Vernehmlassung des Eidg. Veterinäramtes Stellung zu beziehen. Mit Urteil vom 8. Januar 1973 wies das Obergericht die kantonale Kassationsbeschwerde erneut ab, nachdem es Kumschick im Sinne des bundesgerichtlichen Entscheides rechtliches Gehör gewährt und dieser neue Beweisbegehren gestellt hatte.
C.- Kumschick führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes vom 8. Januar 1973 und der Entscheid des Amtsgerichtes Willisau vom 15. September 1971 seien aufzuheben und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen, eventuell seien die Akten zu neuer Beurteilung an die zuständige kantonale Instanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern hat sich mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde vernehmen lassen. Der Kassationshof weist die Nichtigkeitsbeschwerde ab, soweit darauf eingetreten werden kann.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Der Beschwerdeführer macht geltend, seine Verurteilung beruhe auf keiner gesetzlichen Grundlage. Es gebe keine Gesetzesvorschrift und keine Verordnungsbestimmung, welche
BGE 99 IV 36 S. 38

die Führung einer Viehhandelskontrolle in der Form gebiete, wie sie dem Beschwerdeführer vorgeschrieben worden sei. Auch das vom Eidgenössischen Veterinäramt (EVA) aufgestellte Musterformular enthalte keine Vorschrift über die Eintragung eines einzelnen Tieres. Wohl sehe die TSV die Führung einer Kontrolle nach vorgeschriebenem Formular vor. Wenn aber das kantonale Veterinäramt das Formular so ausgestalte, dass man es nicht ausfüllen könne, so gelte der Satz "ultra posse nemo tenetur". Das kantonale Veterinäramt habe sich nicht an das Formular des EVA gehalten, indem es zusätzlich zu diesem Weisungen erlassen habe, die keinen Strafschutz verdienten und das Formular untauglich machten. - Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
TSG gewähre nur einen strafrechtlichen Schutz in bezug auf das, was im Gesetz oder in der Verordnung stehe oder in Ausführung der Bestimmungen von den Behörden als Vorschriften allgemeiner Art erlassen worden sei. Die beanstandete Viehhandelskontrolle sei nicht von einer Behörde angeordnet worden, sondern vom kantonalen Veterinäramt, das keine Behörde sei. Es fehle somit die rechtliche Grundlage zur Bestrafung des Beschwerdeführers. Des weiteren sei die Viehhandelskontrolle durch das Viehhandelskonkordat und nicht durch das eidgenössische Gesetz eingeführt worden, so dass die Strafvorschriften über die Viehhandelskontrolle nicht auf das TSG abgestützt werden könnten. Auch sei die Viehhandelskontrolle seuchenpolizeilich bedeutungslos. Das Formular für die Viehhandelskontrolle sei "eine rein fiskalische Grundlage für die Gebührenberechnung durch das kantonale Veterinäramt", so dass ein strafrechtlicher Schutz auch unter dem Gesichtspunkt der Tierseuchenpolizei unhaltbar sei. Schliesslich stelle sich die Frage, ob die allgemeine Blankettnorm des Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
TSG nicht den Bogen überspanne. An der Systematik des Strafschutzes im Tierseuchenwesen habe sich seit Inkrafttreten des neuen TSG nichts geändert. Der generelle Straftatbestand des Art. 232
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB sei geblieben. Man könne sich deshalb fragen, ob nicht die Überlegungen weiterhin Gültigkeit hätten, die seinerzeit in BGE 88 IV 139 angestellt worden seien. a) Art. 20
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 20 Commercio del bestiame
1    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
2    Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47
3    Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
TSG ermächtigt den Bundesrat, gegen die Verschleppung von Seuchen bei der Berufsausübung, insbesondere beim gewerbsmässigen Viehhandel seuchenpolizeiliche Vorschriften zu erlassen. In Ausführung dieser Delegationsvorschrift hat der Bundesrat die Bestimmungen des Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
TSV
BGE 99 IV 36 S. 39

erlassen (FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI, Kommentar zum TSG und zur TSV S. 22 N. 3 zu Art. 20). Danach sind die Viehhändler zur gewissenhaften Führung einer lückenlosen Viehhandelskontrolle verpflichtet, in welcher laufend jeder Tierzuwachs und -abgang einzutragen ist. Die Kontrolle ist auf einheitlichem, vom Veterinäramt aufgestelltem Formular zu führen (s. auch Art. 57
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 57 Competenze dell'USAV
1    L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.
2    Esso può in caso di urgenza:
a  emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
b  ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.130
3    L'USAV:
a  assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;
b  promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie;
c  insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri.
4    Per il programma nazionale di sorveglianza, d'intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.133
TSG). Daraus erhellt, dass die genannte Viehhandelskontrolle nicht - wie der Beschwerdeführer behauptet - durch das Viehhandelskonkordat, sondern durch den Bundesrat mit dem Erlass der TSV eingeführt worden ist. Entsprechend wurde ihm denn auch von den kantonalen Instanzen nicht ein Verstoss gegen dieses Konkordat, sondern gegen Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV zur Last gelegt. Dass aber eine solche Übertretung unter die Strafdrohung des Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
TSG fällt, steht nach dem Wortlaut dieser Bestimmung, auf welche Art. 61
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 61 Obbligo di notifica - 1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.
1    Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.
1bis    ...292
2    L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293
3    In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.
4    I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.
5    I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.294
6    I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295
.2 TSV ausdrücklich verweist, ausser Zweifel. Danach wird nämlich mit Busse bis zu Fr. 2000.-- bestraft, wer vorsätzlich den Bestimmungen von Art. 14 Abs. 1, Art. 17, Art. 18 Abs. 1 und 2, Art. 21, 23, 26 oder den in Ausführung dieser oder anderer Bestimmungen des Gesetzes von den Behörden des Bundes oder eines Kantons erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt. b) Mit der Rüge sodann, die Viehhandelskontrolle sei seuchenpolizeilich bedeutungslos und das Formular diene nur fiskalischen Zwecken, bestreitet Kumschick die Gesetzmässigkeit des Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV. Wie bereits ausgeführt, kann nach Art. 20
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 20 Commercio del bestiame
1    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
2    Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47
3    Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
TSG der Bundesrat gegen die Verschleppung von Seuchen bei der Berufsausübung, insbesondere beim gewerbsmässigen Viehhandel seuchenpolizeiliche Vorschriften erlassen. Zu prüfen ist deshalb, ob Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV sich im Rahmen dieser Delegationsnorm halte. Hiebei steht dem Richter nicht das Recht zu, sein eigenes Ermessen an die Stelle jenes des Bundesrates zu setzen. Vielmehr hat er sich auf die Beantwortung der Frage zu beschränken, ob sich der Bundesrat mit dem Erlass des Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV eines Mittels bedient habe, das objektiv dem von Art. 20
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 20 Commercio del bestiame
1    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
2    Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47
3    Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
TSG verfolgten Zweck dient, d.h. ob die Führung einer Viehhandelskontrolle auf amtlichem Formular, in welchem neben den Daten des Ankaufs und des Verkaufs gehandelter Tiere die Tiergattung und Stückzahl sowie die Namen der Verkäufer und Käufer einzutragen sind, der Verschleppung von Tierseuchen überhaupt entgegenzuwirken vermag (s. BGE 98 IV 135). Diese Frage ist entgegen der Meinung des Beschwerdeführers
BGE 99 IV 36 S. 40

zu bejahen. Nach Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV hat der Viehhändler laufend "jeden Tierzuwachs und -abgang" einzutragen. Wie sich aus dem Musterformular ergibt, muss bei Käufen von Tierherden nicht jedes Tier einzeln, sondern bloss der Zuwachs in seiner Gesamtheit verzeichnet werden. Entsprechend ist auch nicht unbedingt erforderlich, dass Abgänge jeweils auf der gleichen Linie wie der Zuwachs einzutragen sind. Damit ist zwar eine Vermischung der Tiere nicht auszuschliessen und ein unmittelbares Erfassen des Einzeltieres aufgrund der Kontrolle nicht durchwegs möglich. Trotzdem erlaubt auch eine derartige Kontrolle, im Falle einer Seuche, den Kreis der möglicherweise verseuchten Ställe einzugrenzen, um so Kontrollen auf diese zu beschränken und schliesslich die rasche Anordnung gezielter Massnahmen zu fördern. Die objektive Eignung der Viehhandelskontrolle als Mittel im Kampf gegen die Verschleppung von Tierseuchen beim gewerbsmässigen Viehhandel ist also gegeben und infolgedessen auch die Gesetzmässigkeit des Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV. c) Der Einwand, das kantonale Veterinäramt habe das vom EVA aufgestellte Formular so ausgestaltet, dass es nicht ausgefüllt werden könne, geht fehl. Das Formular selber entspricht durchaus dem Musterbeispiel des EVA (s. FRITSCHI/NABHOLZ/RIEDI, op.cit. Anhang S. 367). Dagegen trifft es zu, dass am Fusse dieses Formulars vom kantonalen Veterinäramt die Weisung aufgenommen wurde, es seien bei Veräusserung eines zugekauften Tieres "die erforderlichen Eintragungen des betreffenden Tieres auf der rechten Seite (Verkauf) zu vermerken, und zwar auf jener Linie, auf welcher sich das in Frage kommende Tier im Eingang (Ankauf) befindet". Diese Weisung stimmt in der Tat mit dem Musterbeispiel nicht überein, indem nach den dortigen Eintragungen beim Kauf einer ganzen Anzahl von Schweinen nur der Zuwachs in seiner Gesamtheit unter "Ankauf" eingetragen werden muss, während bei der Veräusserung dieses Zuwachses an verschiedene Käufer die Abgänge selbstverständlich nicht auf der gleichen Linie und nach Einzeltieren zu verzeichnen sind, wenn sie wieder in Herden verkauft wurden. Insoweit geht also die Weisung über das Musterformular des EVA hinaus. Im vorliegenden Fall hat aber das Obergericht in seinem letzten Entscheid dem Beschwerdeführer nicht zur Last gelegt, dass es sich nicht an die Weisung gehalten habe. Es hat ihm vorgeworfen, überhaupt nichts in
BGE 99 IV 36 S. 41

das Formularbuch eingetragen zu haben, obschon ihm dies in dem durch das Musterbeispiel selber umschriebenen Rahmen möglich gewesen wäre. Geht man aber hievon aus, dann ist es mutwillig zu behaupten, die Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Nichtführens der Viehhandelskontrolle entbehre der gesetzlichen Grundlage. d) Der Umstand schliesslich, dass der im vorliegenden Fall angewendete Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
TSG einzig die Strafdrohung regelt, für den Tatbestand aber auf Verwaltungsvorschriften im gleichen Gesetz oder in Ausführungserlassen verweist, ist im Verwaltungsstrafrecht eine häufige Erscheinung und rechtlich nicht zu beanstanden (SCHWANDER, Das Schweiz. StGB, 2. Auflage, S. 14 betr. die Blankettstrafgesetze). Was aber den von Kumschick angezogenen BGE 88 IV 139 anbelangt, so ging es dabei nicht um die Frage, ob neben Art. 232
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB für die Anwendung von Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
TSG Raum sei, sondern umgekehrt, ob neben den Spezialvorschriften der Tierseuchenpolizei das StGB zur Anwendung komme auf Handlungen, die keine seuchenpolizeilichen Tatbestände betreffen, jedoch im Zusammenhang mit Massnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen begangen wurden (z.B. ungetreue Geschäftsführung). Ausser jedem Zweifel stand damals, dass jedenfalls Handlungen, durch welche die Bekämpfung von Tierseuchen in ihrem Erfolg gefährdet oder beeinträchtigt werden, unter die Sondergesetzgebung der Tierseuchenpolizei fallen. Gegen die Anwendung von Art. 17
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
.7 TSV in Verbindung mit Art. 48
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
TSG ist deshalb aus BGE 88 IV 139 nichts abzuleiten.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 99 IV 36
Data : 22. marzo 1973
Pubblicato : 31. dicembre 1974
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 99 IV 36
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 20 della LF sulle epizoozie, art. 17.7 dell'ordinanza sulle epizoozie. Il controllo del commercio di bestiame deve


Registro di legislazione
CP: 232
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 232 - 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
LFE: 20 
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 20 Commercio del bestiame
1    Il Consiglio federale può emanare prescrizioni di polizia delle epizoozie per evitare la propagazione di epizoozie nell'esercizio della professione, segnatamente nel commercio professionale del bestiame.
2    Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.47
3    Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di bestiame e la sorveglianza del commercio del bestiame.
48 
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 48 Contravvenzioni
1    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30.
2    È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
3    Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.
57
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFE Art. 57 Competenze dell'USAV
1    L'USAV è autorizzato a emanare disposizioni di esecuzione di carattere tecnico.
2    Esso può in caso di urgenza:
a  emanare prescrizioni di durata limitata nel caso in cui dovesse bruscamente manifestarsi o minacciasse di estendersi alla Svizzera un'epizoozia che, fino a quel momento, non era oggetto di un disciplinamento;
b  ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.130
3    L'USAV:
a  assume i compiti che gli incombono nel quadro della collaborazione internazionale; segnatamente si occupa di trasmettere le informazioni necessarie, assicura l'assistenza amministrativa e partecipa alle ispezioni ufficiali;
b  promuove la prevenzione delle epizoozie; in particolare realizza progetti e altre attività finalizzati al rafforzamento della salute degli animali nonché al riconoscimento precoce e alla sorveglianza delle epizoozie;
c  insieme ai Cantoni definisce ogni anno un programma nazionale di sorveglianza degli effettivi di animali svizzeri.
4    Per il programma nazionale di sorveglianza, d'intesa con i Cantoni determina le aziende che devono essere da questi controllate e le epizoozie per le quali gli animali devono essere esaminati. Fissa i criteri dei controlli e prescrive quali informazioni devono essergli trasmesse.133
OFE: 17 
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 17 Identificazione dei cani - 1 I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
1    I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.
2    L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.
3    Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:
a  nome;
b  sesso;
c  data di nascita;
d  razza o tipo di razza;
e  colore del manto;
f  nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
h  nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
i  data dell'identificazione.
j  numero del microchip.
61
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
OFE Art. 61 Obbligo di notifica - 1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.
1    Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.
1bis    ...292
2    L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293
3    In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.
4    I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.
5    I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.294
6    I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295
Registro DTF
88-IV-133 • 98-IV-134 • 99-IV-36
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
direttiva • quesito • consiglio federale • epizoozia • commercio di bestiame • formulario ufficiale • fattispecie • tribunale federale • casale • prato • posto • sentenza di condanna • maiale • dubbio • multa • corte di cassazione penale • compera e vendita • legge sulle epizoozie • decisione • iscrizione
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