97 III 39
10. Sentenza del 19 marzo 1971 nella causa Banca del Sempione SA
Regeste (de):
- Kollokationsplan und Lastenverzeichnis. Anmerkung und Haftung der Zugehör.
- 1. Über den Umfang der Pfandhaft hat im Verfahren nach Art. 250 SchKG nicht die Aufsichtsbehörde, sondern der Richter zu entscheiden (Erw. 1).
- 2. Die Anmerkung der Zugehör im Grundbuch gilt zugunsten eines jeden Pfandgläubigers, unabhängig vom Zeitpunkt der Pfandbestellung. Will das Amt für ein bestimmtes Pfandrecht die Ausdehnung der Pfandhaft auf die Zugehör verneinen, so hat es das klar und eindeutig zu erklären und dem betreffenden Gläubiger eine Spezialanzeige zuzustellen (Erw. 2).
Regeste (fr):
- Etat de collocation et état des charges. Mention des accessoires et objet de leur garantie.
- 1. Il appartient au juge et non à l'autorité de surveillance de statuer sur l'étendue du droit de gage dans la procédure prévue à l'art. 250 LP (consid. 1).
- 2. La mention des accessoires au registre foncier profite à tout créancier gagiste, indépendamment de la date de la constitution du gage. L'office qui entend exclure un droit de gage déterminé de lagarantie offerte par les accessoires doit le déclarer de façon claire et univoque et en aviser spécialement le créancier intéressé (consid. 2).
Regesto (it):
- Graduatoria ed elenco degli oneri. Menzione degli accessori e oggetto della loro garanzia.
- 1. Spetta al giudice, nella procedura dell'art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. 2 Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. 3 ...452 - 2. La menzione degli accessori contenuta nel registro fondiario vale a favore di ciascun creditore pignoratizio, indipendentemente dalla data di costituzione del pegno. Se l'ufficio vuole negare, per un diritto di pegno determinato, l'estensione della garanzia agli accessori, deve dichiararlo in modo chiaro ed univoco, dandone avviso al creditore interessato (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 97 III 39 S. 40
A.- Nel fallimento della ditta Reinmetall SA la Banca del Sempione notificò un credito di Fr. 216 854,20. Essa precisò ch'esso era garantito da due cartelle ipotecarie al portatore di Fr. 100 000.-- ciascuna gravanti le particelle n. 388 - 390 di Capolago, di proprietà della fallita. Il 29 gennaio 1970 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio allestì l'elenco degli oneri, che poi depositò, come parte integrante della graduatoria, il 4 febbraio successivo. In tale elenco l'ufficio indicò che gli immobili comprendevano accessori per un valore complessivo di Fr. 939 300.--. Nel punto in cui riferì il credito notificato dalla Banca del Sempione, precisando le cartelle ipotecarie che lo garantivano, l'ufficio non menzionò affatto gli accessori. Per contro, a proposito dei diritti di pegno esposti dalla Banca popolare svizzera, l'ufficio di Mendrisio indicò esplicitamente ch'essi si riferivano anche agli accessori. L'elenco degli oneri non venne impugnato, cosicché l'ufficio poté indire l'incanto degli immobili e degli accessori per il 17 giugno 1970. Gli uni e gli altri furono globalmente aggiudicati quello stesso giorno a una ditta di Lugano per il prezzo complessivo di Fr. 520 000.--. Il 5 novembre 1970 l'ufficio depositò lo stato di riparto. Dallo stesso risulta che il ricavo della vendita degli accessori venne suddiviso tra i creditori chirografari, la Banca popolare svizzera essendo già stata completamente soddisfatta con il provento della realizzazione dei fondi. La Banca del Sempione rimaneva con ciò scoperta per un importo di Fr. 58 979,70.-.
B.- Mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la Banca del Sempione impugnò il suesposto stato di riparto; essa chiese che il ricavo della vendita degli accessori fosse girato a favore dei creditori pignoratizi. L'autorità di vigilanza respinse il gravame. Nella sua decisione del 9 febbraio 1971 essa rileva che lo stato di riparto viene allestito sulla base della graduatoria, la quale è in concreto divenuta definitiva, in assenza di un'impugnazione valida. La precedente istanza si chiede invero se l'avvenuta mancata menzione degli accessori a proposito del credito della reclamante
BGE 97 III 39 S. 41
bastasse ad escluderli dalle garanzie a suo favore. A tale domanda essa ritiene di rispondere affermativamente, l'art. 60 cpv. 3
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 60 - 1 Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi. |
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1 | Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi. |
2 | Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferimento al numero ch'esso porta nell'elenco delle insinuazioni. |
3 | Per ogni pretesa di pegno la graduatoria indicherà esattamente l'oggetto al quale il pegno di riferisce; trattandosi di fondi indicherà inoltre con precisione i frutti e i redditi come anche gli accessori, che sono compresi nel pegno, nonché l'importo degli interessi ai quali si estende il diritto su crediti; il tutto con riferimento alle registrazioni contenute nell'inventario. Se il debitore del credito garantito da pegno è un terzo, anche il nome di quest'ultimo sarà menzionato nella graduatoria.73 |
C.- La Banca del Sempione impugna questa decisione mediante un tempestivo ricorso al Tribunale federale. Essa chiede l'annullamento del giudizio e l'assegnazione a suo favore del ricavo della vendita degli accessori. Dei motivi addotti a sostegno del gravame si dirà, ove occorra, nei considerandi.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. La ricorrente non contesta che la graduatoria e l'elenco degli oneri siano cresciuti in giudicato. Essa adduce. tuttavia che tale circostanza non si oppone affatto alla ripartizione del ricavo da lei postulata. Occorre dunque esaminare quale modo di riparto corrisponde alla graduatoria allestita dall'ufficio: come si desume esplicitamente dall'art. 88
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 88 - Prima di procedere alla distribuzione del prodotto della liquidazione fra i creditori, l'amministrazione del fallimento deve accertarsi che, entro il termine legale di dieci giorni, non è stato avanzato alcun reclamo all'autorità di vigilanza. Se vi sono reclami, essa dovrà aspettarne l'esito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
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1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
3 | ...452 |
2. Giusta l'art. 805 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 805 - 1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
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1 | Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
2 | Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità. |
3 | Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 805 - 1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
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1 | Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
2 | Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità. |
3 | Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 805 - 1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
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1 | Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
2 | Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità. |
3 | Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 805 - 1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
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1 | Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. |
2 | Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità. |
3 | Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori. |
BGE 97 III 39 S. 42
annotata nel registro fondiario. Pertanto, dal profilo del diritto materiale, l'ufficio avrebbe dovuto considerare, all'atto di allestire la graduatoria, che il diritto di pegno notificato dalla ricorrente si estendeva anche agli accessori del fondo, indipendentemente dal fatto che la stessa li avesse o meno menzionati nella sua notificazione (art. 246
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
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1 | Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria. |
2 | Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. |
3 | ...452 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 246 - I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento. |
BGE 97 III 39 S. 43
3 LEF, art. 68
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF) RUF Art. 68 - Negli avvisi speciali di cui all'articolo 249 capoverso 3 LEF, bisogna indicare il motivo del rigetto, aggiungendo che il termine di venti giorni per promuovere l'azione (art. 250 LEF) comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione del deposito della graduatoria. |
Dispositiv
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.