Urteilskopf

86 IV 41

13. Urteil des Kassationshofes vom 8. April 1960 i.S. Polizeirichteramt Zürich gegen Gautschi.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 86 IV 41 S. 41

A.- Lüthy und Wieser, die beide als Lastwagenführer bei der Firma Paul Gautschi AG, Zürich, angestellt sind, unterliessen es, der erste von Mitte Oktober bis Ende Dezember 1958, der zweite von Mitte November 1958 bis Mitte März 1959, das Kontrollheft über die Arbeits- und Präsenzzeit zu führen. Am 23. Juni 1959 verfällte das Polizeirichteramt der Stadt Zürich Max Gautschi, Geschäftsführer der Firma Paul Gautschi AG, in eine Busse von Fr. 30.-, indem es ihn beschuldigte, er habe die beiden Angestellten pflichtwidrig nicht zu der in Art. 7 Abs. 1
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
der Verordnung über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer vom 4. Dezember 1933 (ARV) vorgeschriebenen Führung des Kontrollheftes angehalten.
B.- Auf Begehren des Gebüssten sprach ihn der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Zürich am 29. Januar 1960 frei. Der Einzelrichter hält unter Hinweis auf ein Urteil des zürcherischen Obergerichtes
BGE 86 IV 41 S. 42

vom 8. September 1958 dafür, Art. 7 Abs. 2
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
ARV enthalte keine Verpflichtung der Arbeitgeber, die ihnen unterstellten Motorfahrzeugführer zur Führung des vorgeschriebenen Kontrollheftes anzuhalten.
C.- Das Polizeirichteramt der Stadt Zürich führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das freisprechende Urteil des Einzelrichters sei aufzuheben und die Sache zur Verurteilung des Verzeigten wegen Übertretung von Art. 7 Abs. 2
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
ARV an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Art. 3
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22
1    La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22
1bis    Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23
1ter    Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24
2    Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25
3    I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26
4    La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi.
ARV stellt Vorschriften über die Höchstdauer der Arbeits- und Präsenzzeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer auf, und Art. 7 Abs. 1
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
ARV verpflichtet diese, über ihre Arbeits- und Präsenzzeiten Kontrolle zu führen. Abs. 2 dieser Bestimmung schreibt sodann vor: "Zur Durchführung der Kontrolle wird von der kantonalen Behörde ein Kontrollheft abgegeben, das vom Motorfahrzeugführer nach der im Anhang dargelegten Weise täglich nachzuführen ist. Der Arbeitgeber oder dessen Vertreter hat diese Angaben des Arbeitnehmers jeweils spätestens am Ende einer Kalenderwoche unterschriftlich zu bestätigen."
2. Nach dem klaren Wortlaut des Art. 7 Abs. 1
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
und 2
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
ARV sind die Pflichten, welche die Verordnung Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezüglich der Kontrolle der Arbeits- und Präsenzzeiten auferlegt, eindeutig abgegrenzt. Zur Führung des Kontrollheftes sind nur die berufsmässigen Motorfahrzeugführer verpflichtet, die selber im gewerbsmässigen Personentransport tätig oder mit dem Gütertransport beschäftigt sind. Unternehmer, welche die Führung der Motorfahrzeuge durch Angestellte ausführen lassen, sind bloss gehalten, die Eintragungen ihrer Motorfahrzeugführer im Kontrollheft jede Woche unterschriftlich zu bestätigen. Gewiss setzt die Erfüllung dieser Pflicht voraus, dass die Arbeitnehmer ihr Kontrollheft vorschriftsgemäss
BGE 86 IV 41 S. 43

führen; daraus folgt aber nicht, dass der Arbeitgeber sie zur Erfüllung ihrer Pflicht anhalten müsse. Der Arbeitnehmer kann die Eintragungen vornehmen, ohne dass der Arbeitgeber mitwirkt und ihn dazu verhält. Es ist deshalb nicht richtig, wenn der Beschwerdeführer behauptet, der Arbeitnehmer könne die ihm in Art. 7 Abs. 1 auferlegte Pflicht nur erfüllen, wenn ihr auch der Arbeitgeber in gleicher Weise unterworfen sei. Eine solche Abhängigkeit besteht bloss bei den Bestimmungen über die Ruhezeit (Art. 4
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone:
1    La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone:
a  con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928;
b  con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h;
c  disabili, scolari e operai;
d  per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km.29
2    ...30
3    Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.31
4    La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici32 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale.
- 6
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 6 Lavoro straordinario - 1 La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208.
1    La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208.
2    Se un lavoratore effettua in una settimana più di quattro ore straordinarie, il suo datore di lavoro deve annunciarlo all'autorità d'esecuzione, in un rapporto trimestrale da presentare entro i 14 giorni che seguono la fine del trimestre.
3    Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un supplemento salariale ai sensi del Codice delle obbligazioni34, sia con tempo libero almeno della stessa durata. Una tale compensazione deve aver luogo entro tre mesi, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine non può in alcun caso superare i 12 mesi.
ARV); deren Befolgung durch die Motorfahrzeugführer setzt notwendig voraus, dass auch die Arbeitgeber die vorgeschriebenen Ruhezeiten beachten und nicht Arbeitsanweisungen erteilen, die dem Angestellten die Möglichkeit nehmen, die Ruhezeiten einzuhalten. Es mag sein, dass Art. 7 Abs. 1 besser nachgelebt würde, wenn die Arbeitgeber die Befolgung der Vorschrift überwachten. Das kann aber auch dem Bundesrat beim Erlass der Verordnung nicht entgangen sein. Hätte er gewollt, dass der Arbeitgeber von seinen Angestellten die Einhaltung von Art. 7 Abs. 1 verlange, so hätte er dies zweifellos auch ausdrücklich gesagt und ihm nicht bloss aufgetragen, die Angaben der Angestellten im Kontrollheft einzusehen und mit seiner Unterschrift zu versehen. Wenn der Gesetzgeber nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpft, sondern sich auf diejenigen beschränkt, die er zur Erreichung der gesetzlichen Zwecke für genügend erachtet, so hat sich auch der Richter daran zu halten. Es geht daher nicht an, aus Art. 7 Abs. 2 abzuleiten, die Arbeitgeber seien rechtlich verpflichtet, für die Führung der Kontrollhefte besorgt zu sein, nur weil eine solche Massnahme geeignet wäre, die Wirksamkeit der Kontrollvorschrift zu erhöhen. Die Betrachtungsweise des Beschwerdeführers ist umso weniger zulässig, als der Verordnung gemäss Art. 1 Abs. 1 im allgemeinen nur die berufsmässigen Motorfahrzeugführer unterstellt sind. Sie liefe darauf hinaus, die Arbeitgeber für einen Tatbestand

BGE 86 IV 41 S. 44

strafbar zu erklären, der im Text der Verordnung keine Stütze hat, was nach Art. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
StGB nicht statthaft ist. Die Befürchtung des Beschwerdeführers, dass die Auffassung der Vorinstanz dazu führe, dass der Arbeitgeber bei der Erteilung seiner Arbeitsanweisungen sich nicht um die Verordnung bekümmern werde, ist nicht begründet. Der Arbeitgeber, der seinen Angestellten befiehlt oder sie veranlasst, das Kontrollheft nicht zu führen, macht sich, wenn seiner Weisung Folge gegeben wird, der Anstiftung zur Übertretung von Art. 7 Abs. 1
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
ARV schuldig und ist nach Art. 9 strafbar. Dieser Fall liegt übrigens nach der Feststellung der Vorinstanz vor; Gautschi wurde in diesem Punkt lediglich freigesprochen, weil der Polizeirichter es unterlassen hat, ihn der Anstiftung zu beschuldigen.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 86 IV 41
Data : 08. aprile 1960
Pubblicato : 31. dicembre 1960
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 86 IV 41
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : L'art. 7 cp. 2 dell'ordinanza 4 dicembre 1933 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di professione (autisti)


Registro di legislazione
CP: 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
OLR 2: 3 
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22
1    La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22
1bis    Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23
1ter    Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24
2    Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25
3    I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26
4    La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi.
4 
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone:
1    La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone:
a  con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928;
b  con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h;
c  disabili, scolari e operai;
d  per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km.29
2    ...30
3    Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.31
4    La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici32 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale.
6 
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 6 Lavoro straordinario - 1 La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208.
1    La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208.
2    Se un lavoratore effettua in una settimana più di quattro ore straordinarie, il suo datore di lavoro deve annunciarlo all'autorità d'esecuzione, in un rapporto trimestrale da presentare entro i 14 giorni che seguono la fine del trimestre.
3    Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un supplemento salariale ai sensi del Codice delle obbligazioni34, sia con tempo libero almeno della stessa durata. Una tale compensazione deve aver luogo entro tre mesi, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine non può in alcun caso superare i 12 mesi.
7
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)
OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
1    La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35
2    La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.
3    Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.
Registro DTF
86-IV-41
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accusato • affare penale • autista professionista di veicoli a motore • automobile • autorità cantonale • autorità inferiore • azienda • casale • conducente • consiglio federale • corte di cassazione penale • datore di lavoro • decisione • direttiva • durata del riposo • esattezza • firma • giudice unico • iscrizione • lavoratore • lingua • multa • prato • prescrizione di controllo • sentenza di condanna