SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 3 Principi - 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
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1 | La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2bis OLR 121) e quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto professionale di persone.22 |
1bis | Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.23 |
1ter | Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con veicoli noleggiati con autista.24 |
2 | Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8 persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe. Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è applicabile l'OLR 1.25 |
3 | I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7-11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.26 |
4 | La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 4 Eccezioni - 1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
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1 | La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: |
a | con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 178928; |
b | con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore ai 30 km/h; |
c | disabili, scolari e operai; |
d | per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto non superi i 50 km.29 |
2 | ...30 |
3 | Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1, sono applicabili soltanto gli articoli 15-16a e 23.31 |
4 | La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici32 che effettuano solo trasporti retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per l'insieme dell'attività professionale. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 6 Lavoro straordinario - 1 La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208. |
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1 | La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208. |
2 | Se un lavoratore effettua in una settimana più di quattro ore straordinarie, il suo datore di lavoro deve annunciarlo all'autorità d'esecuzione, in un rapporto trimestrale da presentare entro i 14 giorni che seguono la fine del trimestre. |
3 | Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un supplemento salariale ai sensi del Codice delle obbligazioni34, sia con tempo libero almeno della stessa durata. Una tale compensazione deve aver luogo entro tre mesi, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine non può in alcun caso superare i 12 mesi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 7 Durata massima di guida giornaliera e settimanale - 1 La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
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1 | La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...35 |
2 | La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore. |
3 | Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata. |