S. 162 / Nr. 37 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 79 III 162

37. Estratto della sentenza 29 settembre 1953 della causa Filippini.

Regeste:
Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti.
Criterio per l'assegnazione del termine per agire giudizialmente. Prova
dell'asserta cessione del credito al terzo rivendicante.
Widerspruchsverfahren bei Pfändung von Forderungen.
Kriterium für die Klageflistansetzung nach Art. 107 oder 109 SchKG.
Nachweis der behaupteten Abtretung der Forderung an den Drittansprceher.
Saisie de créances. Tierce revendication.
Critère applicable à l'assignation du délai pour introduire action. Preuve de
l'allégation selon laquelle la creéance a été cédée au tiers revendiquant.

A. - In tre esecuzioni promosse dal Cantone Ticino e dalla Confederazione
svizzera contro Primo Brosi l'Ufficio di Lugano pignorò in data 27 giugno 1953
due crediti

Seite: 163
vantati dall'escusso verso Roberto Forni a Cassarate e Tiziano Molinari a
Lugano.
All'atto del pignoramento, la moglie dell'escusso dichiarò che i crediti
staggiti erano già stati ceduti all'avv. Sergio Filippini. L'ufficiale
esecutore ne fece menzione nel verbale e assegnò in seguito ai creditori
procedenti il termine per promuovere l'azione giudiziaria a norma dell'art.
109
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 109 - 1 Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1    Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1  le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5;
2  le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all'estero.
2    Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.
3    Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4    Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. ...233
5    Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
LEF.
Contro tale provvedimento insorse la Commissione di tassazione del circondario
di Lugano, in nome dei creditori, chiedendo die l'ufficio avesse a procedere
conformemente all'art. 106
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
1    Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
2    I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.
3    Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC.
LEF.
Con decisione 25 agosto 1953 l'Autorità cantonale di vigilanza accolse il
reclamo, pel motivo che l'asserta cessione dei crediti pignorati non era stata
provata.
B. - Questa decisione è stata deferita dall'escusso e dal terzo rivendicante
alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, che ha
respinto il ricorso per i seguenti motivi:
La precedente giurisdizione ha rettamente giudicato che nella procedura di
rivendicazione in caso di pignoramento di crediti il termine per agire
giudizialmente dev'essere assegnato tenuto conto della maggiore
verosimiglianza della qualità di creditore nella persona del debitore escusso
o in quella del terzo rivendicante (RU 67 III 50 sgg.). Se il terzo
rivendicante pretende di essere cessionario di un credito dell'escusso deve
almeno indicare le circostanze che rendano verosimile l'esistenza di una
cessione giuridicamente valida. A quest'uopo non basta evidentemente la
semplice allegazione del terzo o dell'escusso, o anche solo quella di sua
moglie. Si può pretendere dal terzo rivendicante che presenti l'atto di
cessione o ne produca una copia attendibile, atteso che la validità della
cessione è subordinata per legge alla forma scritta...
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 79 III 162
Data : 01. gennaio 1953
Pubblicato : 29. settembre 1953
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 79 III 162
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di crediti.Criterio per l'assegnazione del...


Registro di legislazione
LEF: 106 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 106 - 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
1    Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l'ufficio d'esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
2    I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.
3    Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l'articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all'asta pubblica ai sensi dell'articolo 934 capoverso 2 CC.
109
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 109 - 1 Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1    Sono promosse al luogo dell'esecuzione:
1  le azioni fondate sull'articolo 107 capoverso 5;
2  le azioni fondate sull'articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all'estero.
2    Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l'azione fondata sull'articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest'ultimo.
3    Se la pretesa riguarda un fondo, l'azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4    Il giudice comunica all'ufficio d'esecuzione l'introduzione dell'azione e la decisione definitiva. ...233
5    Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l'esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
Registro DTF
67-III-49 • 79-III-162
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
filippine • procedura di rivendicazione • questio • termine per promuovere l'azione • decisione • prova facilitata • cessione del credito • tribunale federale • menzione • cessionario • forma scritta • autorità cantonale • ufficiale esecutore