S. 349 / Nr. 60 Bundesrechtliche Abgaben (i)

BGE 79 I 349

60. Sentenza 11 dicembre 1953 nella causa Ballinari contro Dipartimento delle
finanze del Cantone Ticino.

Regeste:
Tassa militare.
1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un naturalizzato.
2. Ordinamento della restituzione delle tasse militari (cambia. mento di
giurisprudenza).
Militärsteuer.
1. Verspätetes Bestehen der Rekrutenschule nach Einbürgerung.
2. Rückerstattung der Militärsteuer (Praxisänderung).
Taxe d'exemption du service militaire.
1. Accomplissement tardif du service à l'école de recrues après
naturalisation.
2. Remboursement de la taxe d'exemption (changement de jurisprudence).


Seite: 350
A. - Silvano Ballinari, nato nel 1925, acquistò la cittadinanza svizzera il 29
marzo 1949. L'8 novembre seguente, egli venne dichiarato abile al servizio
militare. Fu chiamato alla scuola reclute nel 1951 e, terminata questa scuola,
incorporato nella Cp. pes. fuc. mont. IV/95. Nel 1952 fece il primo corso di
ripetizione con la truppa.
Egli fu assoggettato alla tassa militare pel 1950, ma non pel 1949, ritenuto
che aveva ricuperato il servizio mancato in quell'anno con la scuola reclute
frequentata nel 1951.
Ballinari insorse contro l'assoggettamento alla tassa pel 1950. Egli addusse
che non aveva chiesto il rinvio della scuola reclute. Il ritardo non sarebbe
quindi imputabile a colpa sua.
Con risoluzione 11 febbraio 1953 il Dipartimento delle finanze del Cantone
Ticino respinse il ricorso.
B. - Ballinari ha deferito questa risoluzione al Tribunale federale,
chiedendone l'annullamento per i motivi fatti valere in sede cantonale.
Il Dipartimento cantonale delle finanze e l'Amministrazione federale delle
contribuzioni hanno proposto la reiezione del gravame.
L'amministrazione federale fa osservare die Ballinari deve la tassa non solo
pel 1950, ma anche pel 1949. Durante questi due anni egli fu bensì a
disposizione delle autorità militari, ma non potè prestare i corsi di
ripetizione cori la truppa, non essendo ancora istruito militarmente e
incorporato nell'esercito. Anche nel 1951 egli mancò un corso di ripetizione.
Tuttavia, frequentando la scuola reclute prestò in quell'anno più di 11 giorni
di servizio, il che lo esentua dal pagamento della tassa a norma dell'art. 24
cp. 3 lett. a del Regolamento di esecuzione (RTM). La scuola reclute non gli
conferisce però, contrariamente all'opinione dell'autorità cantonale, anche il
diritto al rimborso della tassa pel 1949, atteso che non si trattava di un
servizio di compensazione.

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Considerando in diritto:
1.- A norma dell'art. 2
SR 812.212.21 Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti
OM Art. 2 Obbligo di omologazione - 1 L'obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l'uso è retto dall'articolo 9 LATer.
1    L'obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l'uso è retto dall'articolo 9 LATer.
2    L'omologazione è necessaria in ogni caso:
a  per un medicamento pronto per l'uso che contiene organismi geneticamente modificati (OGM);
b  per un espianto standardizzato di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 20077 sui trapianti.
della legge 12 aprile 1907/1 aprile 1949 concernente
l'organizzazione militare (OM), chi non presta servizio (servizio militare
vero e proprio o servizio complementare; art. 1) è sottoposto al pagamento
della tassa militare d'esenzione (art. 1 della legge sulla tassa d'esenzione
del servizio militare; LTM). Per poter prestare il servizio non basta però che
l'uomo sia stato riconosciuto idoneo a servire sotto le armi o nei servizi
complementari (art. 5
SR 812.212.21 Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti
OM Art. 5 Piano d'indagine pediatrica - 1 Il piano d'indagine pediatrica di cui all'articolo 54a LATer deve contenere un programma di ricerca e sviluppo che assicuri l'elaborazione dei dati necessari alla definizione delle condizioni necessarie affinché un medicamento per il trattamento del gruppo della popolazione pediatrica possa essere omologato.
1    Il piano d'indagine pediatrica di cui all'articolo 54a LATer deve contenere un programma di ricerca e sviluppo che assicuri l'elaborazione dei dati necessari alla definizione delle condizioni necessarie affinché un medicamento per il trattamento del gruppo della popolazione pediatrica possa essere omologato.
2    Un piano d'indagine pediatrica deve essere allegato alle seguenti domande:
a  domande di omologazione di un medicamento che contiene almeno un nuovo principio attivo, secondo la procedura ordinaria;
b  domande di omologazione di un medicamento importante per malattie rare (orphan drug) che contiene almeno un nuovo principio attivo;
c  domande di omologazione di una nuova indicazione, di una nuova forma farmaceutica o di un nuovo modo di somministrazione di un medicamento di cui alle lettere a e b.
3    Questo obbligo è adempiuto anche se il richiedente presenta il piano d'indagine pediatrica approvato per ultimo da un Paese designato da Swissmedic che prevede un controllo dei medicamenti equivalente. Il richiedente informa senza indugio Swissmedic sull'adempimento di tutte le misure previste nel piano d'indagine estero approvato.
4    Swissmedic può, su richiesta o d'ufficio, concedere una deroga parziale o totale dall'obbligo di elaborare un piano d'indagine pediatrica, segnatamente se:
a  vi sono indizi per ritenere che il medicamento non sia probabilmente efficace nel gruppo della popolazione pediatrica o che il suo impiego desti preoccupazione per motivi di sicurezza;
b  la malattia che deve essere trattata con il medicamento insorge unicamente negli adulti;
c  il medicamento non apporta presumibilmente alcun beneficio terapeutico significativo rispetto ai trattamenti pediatrici esistenti.
5    Swissmedic può, su richiesta o d'ufficio, autorizzare che gli studi o altre misure previsti dal piano d'indagine pediatrica siano avviati o conclusi successivamente, segnatamente se:
a  prima di avviare gli studi sul gruppo della popolazione pediatrica è opportuno effettuare studi sugli adulti;
b  gli studi sul gruppo della popolazione pediatrica durano più a lungo di quelli effettuati sugli adulti.
6    Su richiesta Swissmedic può, già prima della presentazione di una domanda di omologazione:
a  approvare un piano d'indagine pediatrica;
b  concedere una deroga dall'obbligo di cui al capoverso 4; o
c  autorizzare un rinvio di cui al capoverso 5.
OM); occorre altresì che sia stato incorporato in una
classe dell'esercito (attiva, landwehr e landsturm) o assegnato ad uno dei
servizi complementari (art. 1
SR 812.212.21 Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti
OM Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina:
1    La presente ordinanza disciplina:
a  l'omologazione di medicamenti pronti per l'uso;
b  l'omologazione di procedimenti;
c  i criteri di classificazione per le categorie di dispensazione;
d  le restrizioni relative allo smercio;
e  l'autorizzazione della vendita per corrispondenza di medicamenti;
f  la sorveglianza del mercato e la vigilanza;
g  l'informazione del pubblico;
h  l'elenco delle raccomandazioni di dosaggio per l'impiego dei medicamenti in pediatria;
i  la pubblicazione dei risultati di studi clinici.
2    Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 20075 sui trapianti.
3    L'articolo 31 non si applica agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell'ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
4    Le definizioni sono riprese dall'articolo 2 dell'ordinanza del 14 novembre 20186 sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed).
cp. 3 OM). Secondo la prassi degli organi
militari, l'incorporazione nell'esercito ha luogo quando il milite ha ricevuto
la sua istruzione di base, normalmente dopo la scuola reclute. Finchè l'uomo
abile al servizio non è stato istruito militarmente e non è stato incorporato
è bensì a disposizione delle autorità militari, ma non può adempire il suo
obbligo di servizio e deve quindi la tassa militare d'esenzione (art. 1
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
LTEO Art. 1 - I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva.
cp. 1
LTM e 14 RTM; RU 73 I 388 /390).
2.- L'obbligo militare di Ballinari prese inizio nel marzo 1949, con
l'acquisto della cittadinanza svizzera. Siccome però fu chiamato alla scuola
reclute e fu incorporato solo nel 1951, si trovò per gli anni 1949 e 1950
nella situazione dell'uomo dichiarato abile al servizio, ma non istruito
militarmente e non ancora incorporato nell'esercito. Per questi due anni, il
ricorrente è quindi soggetto alla tassa militare. L'assoggettamento è dato per
un motivo generale, senza riguardo al fatto se Ballinari abbia mancato un
servizio prestato dalla truppa e indipendentemente dalle ragioni per cui
assolse tardivamente la scuola reclute (RU 73 I 388 sgg., 57 I 32 e 56 I 44
consid. 2 e). Per il 1949, il caso del ricorrente è del resto espressamente
regolato dal RTM (art. 21 combinato con l'art. 22 lett. a).
3.- Il Dipartimento cantonale delle finanze ha ritenuto

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che Ballinari deve la tassa pel 1950, ma non pel 1949, poiché avrebbe
compensato il servizio mancato in quell'anno con la scuola reclute del 1951.
Quest'opinione è conforme alla giurisprudenza vigente. Nella sua sentenza 13
marzo 1930 su ricorso Bise il Tribunale federale ha infatti giudicato che
assolvendo tardivamente la scuola reclute il milite acquista il diritto alla
restituzione della tassa pagata per l'anno in cui avrebbe dovuto frequentarla,
se fosse stato reclutato con la sua classe. La stessa sentenza ha inoltre
confermato la prassi anteriore del Consiglio federale, secondo cui il milite
che per un motivo o per un altro - non ha prestato un servizio, può ricuperare
la tassa pagata per quell'anno quando avrà fatto un servizio di sostituzione,
sia in un anno in cui la sua truppa non è chiamata sotto le armi, sia dopo che
la sua classe ha terminato i corsi obbligatori (RU 56 I 44 -45). Con la
sentenza 19 febbraio 1931 su ricorso Vogel il Tribunale federale ha ribadito i
principi enunciati nella sentenza Bise e precisato che il milite deve la tassa
per l'anno in cui assolve tardivamente la scuola reclute soltanto se manca un
servizio di ripetizione al quale fu chiamato (RU 57 I 32). Questa
giurisprudenza dev'essere riesaminata.
Adempie il suo obbligo militare e non deve quindi la tassa d'esenzione chi
presta il servizio obbligatorio. Orbene, per l'anno in cui frequenta la scuola
reclute, il milite presta il servizio che gl'incombe. Egli non deve infatti
assolvere, lo stesso anno, anche un corso di ripetizione (art. 4
dell'ordinanza 9 dicembre 1947,'24 novembre 1949 del Dipartimento militare
federale; art. 2 del DCF 19 dicembre 1952, abrogato e sostituito dall'art. 5
dell'Ordinanza del Consiglio federale 27 novembre 1953 concernente
l'adempimento del servizio d'istruzione, RU 1953, 1049). Lo stesso vale anche
pel milite che compie la scuola reclute fuori termine. Con questa prestazione
egli adempie il servizio al quale è tenuto, avuto riguardo alla sua situazione
di ritardata rio. La scuola reclute lo dispensa dunque, per l'anno in cui ha
luogo, dal pagamento della tassa; va però da sè che questo medesimo servizio

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non può in pari tempo essere considerato come un servizio di compensazione
(art. 107 RTM), che gli conferirebbe il diritto al ricupero della tassa per
l'anno nel quale avrebbe dovuto ricevere normalmente la sua instruzione
militare di base. Questa e le altre tasse eventualmente dovute per gli anni
anteriori a quello della scuola reclute potranno invece essergli restituite
più tardi, quando avrà assolto, oltre i corsi di ripetizione che incombono
ancora alla sua classe d'età, dei servizi di compensazione. Il primo di questi
servizi darà diritto alla restituzione della tassa pagata pel primo anno
(cosiddetto anno di scuola reclute); il secondo servizio di compensazione alla
restituzione della tassa pagata pel secondo anno, e così via (art. 108 RTM).
Il diritto alla restituzione si prescrive dopo spirato il quinto anno a
contare da quello in cui ha avuto luogo il servizio di compensazione (art. 110
RTM).
Questo nuovo ordinamento della restituzione delle tasse vale anche pel
naturalizzato. Prima della naturalizzazione il naturalizzato non ha alcun
obbligo militare verso la Svizzera. Se, acquistata la cittadinanza svizzera
non e chiamato tempestivamente ad assolvere la scuola reclute, egli si trova
nella stessa situazione del milite che all'età di prestar servizio era
cittadino svizzero e che per un motivo qualsiasi riceve tardivamente la sua
istruzione militare di base.
4.- Da quanto esposto risulta che la scuola reclute assolta da Ballinari lo
dispensa dal pagamento della tassa militare pel 1951, ma non gli conferisce
contemporaneamente il diritto alla compensazione con la tassa dovuta pel 1949.
Egli deve pagare le tasse militari per gli anni 1949 e 1950, tasse che
potranno essergli restituite quando avrà assolto dei servizi di compensazione.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente è soggetto alla tassa militare per gli
anni 1949 e 1950.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 79 I 349
Data : 01. gennaio 1953
Pubblicato : 11. dicembre 1953
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 79 I 349
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Tassa militare.1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un naturalizzato.2...
Classificazione : Modifica della Giurisprudenza


Registro di legislazione
LTEO: 1
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)
LTEO Art. 1 - I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva.
OM: 1 
SR 812.212.21 Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti
OM Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina:
1    La presente ordinanza disciplina:
a  l'omologazione di medicamenti pronti per l'uso;
b  l'omologazione di procedimenti;
c  i criteri di classificazione per le categorie di dispensazione;
d  le restrizioni relative allo smercio;
e  l'autorizzazione della vendita per corrispondenza di medicamenti;
f  la sorveglianza del mercato e la vigilanza;
g  l'informazione del pubblico;
h  l'elenco delle raccomandazioni di dosaggio per l'impiego dei medicamenti in pediatria;
i  la pubblicazione dei risultati di studi clinici.
2    Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 20075 sui trapianti.
3    L'articolo 31 non si applica agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell'ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
4    Le definizioni sono riprese dall'articolo 2 dell'ordinanza del 14 novembre 20186 sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed).
2 
SR 812.212.21 Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti
OM Art. 2 Obbligo di omologazione - 1 L'obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l'uso è retto dall'articolo 9 LATer.
1    L'obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l'uso è retto dall'articolo 9 LATer.
2    L'omologazione è necessaria in ogni caso:
a  per un medicamento pronto per l'uso che contiene organismi geneticamente modificati (OGM);
b  per un espianto standardizzato di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 20077 sui trapianti.
5
SR 812.212.21 Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti
OM Art. 5 Piano d'indagine pediatrica - 1 Il piano d'indagine pediatrica di cui all'articolo 54a LATer deve contenere un programma di ricerca e sviluppo che assicuri l'elaborazione dei dati necessari alla definizione delle condizioni necessarie affinché un medicamento per il trattamento del gruppo della popolazione pediatrica possa essere omologato.
1    Il piano d'indagine pediatrica di cui all'articolo 54a LATer deve contenere un programma di ricerca e sviluppo che assicuri l'elaborazione dei dati necessari alla definizione delle condizioni necessarie affinché un medicamento per il trattamento del gruppo della popolazione pediatrica possa essere omologato.
2    Un piano d'indagine pediatrica deve essere allegato alle seguenti domande:
a  domande di omologazione di un medicamento che contiene almeno un nuovo principio attivo, secondo la procedura ordinaria;
b  domande di omologazione di un medicamento importante per malattie rare (orphan drug) che contiene almeno un nuovo principio attivo;
c  domande di omologazione di una nuova indicazione, di una nuova forma farmaceutica o di un nuovo modo di somministrazione di un medicamento di cui alle lettere a e b.
3    Questo obbligo è adempiuto anche se il richiedente presenta il piano d'indagine pediatrica approvato per ultimo da un Paese designato da Swissmedic che prevede un controllo dei medicamenti equivalente. Il richiedente informa senza indugio Swissmedic sull'adempimento di tutte le misure previste nel piano d'indagine estero approvato.
4    Swissmedic può, su richiesta o d'ufficio, concedere una deroga parziale o totale dall'obbligo di elaborare un piano d'indagine pediatrica, segnatamente se:
a  vi sono indizi per ritenere che il medicamento non sia probabilmente efficace nel gruppo della popolazione pediatrica o che il suo impiego desti preoccupazione per motivi di sicurezza;
b  la malattia che deve essere trattata con il medicamento insorge unicamente negli adulti;
c  il medicamento non apporta presumibilmente alcun beneficio terapeutico significativo rispetto ai trattamenti pediatrici esistenti.
5    Swissmedic può, su richiesta o d'ufficio, autorizzare che gli studi o altre misure previsti dal piano d'indagine pediatrica siano avviati o conclusi successivamente, segnatamente se:
a  prima di avviare gli studi sul gruppo della popolazione pediatrica è opportuno effettuare studi sugli adulti;
b  gli studi sul gruppo della popolazione pediatrica durano più a lungo di quelli effettuati sugli adulti.
6    Su richiesta Swissmedic può, già prima della presentazione di una domanda di omologazione:
a  approvare un piano d'indagine pediatrica;
b  concedere una deroga dall'obbligo di cui al capoverso 4; o
c  autorizzare un rinvio di cui al capoverso 5.
Registro DTF
56-I-37 • 57-I-28 • 73-I-387 • 79-I-349
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale federale • obbligo militare • cittadinanza svizzera • ricorrente • servizio militare • taxi • istruzione militare di base • consiglio federale • dipartimento cantonale • federalismo • ripartizione dei compiti • decisione • direttive anticipate del paziente • prassi giudiziaria e amministrativa • salario • difesa militare • tempo atmosferico • motivo • ordine militare
... Tutti
AS
AS 1953/1049