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RS 812.212.21 OM Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti Art. 2 Obbligo di omologazione |
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| L'obbligo di omologazione per i medicamenti pronti per l'uso è retto dall'articolo 9 LATer. | ||||||
| L'omologazione è necessaria in ogni caso: | ||||||
| per un medicamento pronto per l'uso che contiene organismi geneticamente modificati (OGM); | ||||||
| per un espianto standardizzato di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 2007 [1] sui trapianti. | ||||||
| [1] RS 810.211 | ||||||
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RS 812.212.21 OM Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti Art. 5 Piano d'indagine pediatrica |
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| Il piano d'indagine pediatrica di cui all'articolo 54a LATer deve contenere un programma di ricerca e sviluppo che assicuri l'elaborazione dei dati necessari alla definizione delle condizioni necessarie affinché un medicamento per il trattamento del gruppo della popolazione pediatrica possa essere omologato. | ||||||
| Un piano d'indagine pediatrica deve essere allegato alle seguenti domande: | ||||||
| domande di omologazione di un medicamento che contiene almeno un nuovo principio attivo, secondo la procedura ordinaria; | ||||||
| domande di omologazione di un medicamento importante per malattie rare (orphan drug) che contiene almeno un nuovo principio attivo; | ||||||
| domande di omologazione di una nuova indicazione, di una nuova forma farmaceutica o di un nuovo modo di somministrazione di un medicamento di cui alle lettere a e b. | ||||||
| Questo obbligo è adempiuto anche se il richiedente presenta il piano d'indagine pediatrica approvato per ultimo da un Paese designato da Swissmedic che prevede un controllo dei medicamenti equivalente. Il richiedente informa senza indugio Swissmedic sull'adempimento di tutte le misure previste nel piano d'indagine estero approvato. | ||||||
| Swissmedic può, su richiesta o d'ufficio, concedere una deroga parziale o totale dall'obbligo di elaborare un piano d'indagine pediatrica, segnatamente se: | ||||||
| vi sono indizi per ritenere che il medicamento non sia probabilmente efficace nel gruppo della popolazione pediatrica o che il suo impiego desti preoccupazione per motivi di sicurezza; | ||||||
| la malattia che deve essere trattata con il medicamento insorge unicamente negli adulti; | ||||||
| il medicamento non apporta presumibilmente alcun beneficio terapeutico significativo rispetto ai trattamenti pediatrici esistenti. | ||||||
| Swissmedic può, su richiesta o d'ufficio, autorizzare che gli studi o altre misure previsti dal piano d'indagine pediatrica siano avviati o conclusi successivamente, segnatamente se: | ||||||
| prima di avviare gli studi sul gruppo della popolazione pediatrica è opportuno effettuare studi sugli adulti; | ||||||
| gli studi sul gruppo della popolazione pediatrica durano più a lungo di quelli effettuati sugli adulti. | ||||||
| Su richiesta Swissmedic può, già prima della presentazione di una domanda di omologazione: | ||||||
| approvare un piano d'indagine pediatrica; | ||||||
| concedere una deroga dall'obbligo di cui al capoverso 4; o | ||||||
| autorizzare un rinvio di cui al capoverso 5. | ||||||
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RS 812.212.21 OM Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti (OM) - Ordinanza sui medicamenti Art. 1 |
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| La presente ordinanza disciplina: | ||||||
| l'omologazione di medicamenti pronti per l'uso; | ||||||
| l'omologazione di procedimenti; | ||||||
| i criteri di classificazione per le categorie di dispensazione; | ||||||
| le restrizioni relative allo smercio; | ||||||
| l'autorizzazione della vendita per corrispondenza di medicamenti; | ||||||
| la sorveglianza del mercato e la vigilanza; | ||||||
| l'informazione del pubblico; | ||||||
| ... | ||||||
| la pubblicazione dei risultati di studi clinici. | ||||||
| Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 2007 [2] sui trapianti. | ||||||
| L'articolo 31 non si applica agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell'ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti. | ||||||
| Le definizioni sono riprese dall'articolo 2 dell'ordinanza del 14 novembre 2018 [3] sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed). | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I dell'O del 19 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 777). [2] RS 810.211 [3] RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019. | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 1 [1] Principio [2] |
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| I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). [2] I titoli marginali diventano titoli intermedi giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). | ||||||