S. 25 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 75 III 25

8. Estratto della sentenza 3 febbraio 1948 nella causa Schuepbach.

Regeste:
L'ufficiale d'esecuzione non può sequestrare dei beni che si trovano fuori del
suo circondario.
I crediti possono essere sequestrati al domicilio del terzo debitore anche
quando il sequestro è fondato sull'assenza di un domicilio fisso (art. 271
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007478 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.479
cp.
1 numero 1 LEF) senza che si possa affermare che il creditore escusso si trovi
all'estero.
Ausserhalb seines Kreises befindliche Gegenstände darf das Betreibungsamt
nicht arrestieren.
Forderungen können auch dann am Domizil des Drittschuldners arrestiert werden,
wenn die Arrestnahme mangels festen Wohnsitzes des Schuldners erfolgt (Art.
271 Abs. 1 Z. 1 SchKG), ohne dass sich müsste behaupten lassen, dieser weile
im Ausland
L'office des poursuites ne peut pas séquestrer des objets qui se trouvent hors
de son ressort.
Les créances peuvent être séquestrées au domicile du tiers débiteur même dans
le cas où le séquestre est fondé sur le défaut de domicile fixe du débiteur
(art. 271 ch. 1 LP), sans qu'on doive pouvoir affirmer que celui-ci séjourne à
l'étranger.

A. ­ Il 29 ottobre 1948, l'avv. Lafranchi otteneva per un credito di 1640 fr.
un decreto di sequestro del Pretore di Locarno a carico di Hans Schuepbach,
apicoltore a Urdorf, e portante sul deposito no. 54427 dell'ammontare di 1949
fr. 70 esistente presso l'Unione di banche svizzere, succursale di Locarno. Il
sequestro veniva eseguito dall'Ufficio di Locarno mediante notifica al terzo
debitore...

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B. ­ Il 4 novembre 1948, il creditore presentava la domanda d'esecuzione.
L'ufficiale notificava per rogatoria il precetto esecutivo al debitore, a
Urdorf, il quale si aggravava all'Autorità cantonale di vigilanza, contestando
la competenza dell'Ufficio di Locarno. Il reclamo era però respinto con
decisione 24 novembre 1948.
C. ­ Con ricorso 10 dicembre 1948 alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti
del Tribunale federale il debitore chiede l'annullamento della decisione
querelata. Egli adduce in sostanza quanto segue: Il titolare del credito verso
l'Unione di banche svizzere non è il ricorrente, ma il fratello Willy
Schuepbach. Comunque, anche se il credito spettasse al ricorrente, l'Ufficio
di Locarno sarebbe nondimeno incompetente a procedere al sequestro ed a
proseguire l'esecuzione. Giusta i combinati disposti degli art. 272 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007478 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.479
52 LEF,
il foro esecutivo del ricorrente è Urdorf, luogo dov'egli è domiciliato e dove
si troverebbe il credito di cui si tratta.
(Considerando in diritto:
1. ­ Come il Tribunale federale già ebbe a dichiarare, l'ufficio d'esecuzione
è obbligato a eseguire i decreti della competente autorità di sequestro, alla
quale è subordinato. Tuttavia, l'ufficiale che procede all'atto stesso del
sequestro deve ossequiare i prescritti del diritto esecutivo e, in
particolare, il divieto di staggire dei beni che si trovano fuori del
circondario (RU 56 III 230 e 64 III 129).
2. ­ Per quanto riguarda i crediti non garantiti da pegno e non incorporati in
cartevalori, essi si ritengono posti al domicilio del creditore escusso, se
abita nella Svizzera (RU 64 III 130), e al domicilio del terzo debitore, se il
creditore escusso dimora all'estero (RU 63 III 44). Di conseguenza,
nell'ipotesi che il ricorrente tenesse realmente domicilio a Urdorf, il
sequestro del di lui credito verso l'Unione di banche svizzere, avvenuto a
Locarno su di un bene che non vi si trovava, non spiegherebbe effetto
giuridico alcuno (RU 56 III 231 e 73 III 103).

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Sennonchè, l'esistenza di un domicilio del ricorrente a Urdorf non può essere
oggetto di esame nella procedura di reclamo, poichè l'autorità di sequestro ha
fondato il suo decreto non solo sul secondo numero dell'art. 271
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007478 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.479
cp. 1 LEF
(pericolo di fuga), ma anche sul primo numero del medesimo disposto (mancanza
di domicilio fisso). Ora, l'ufficiale incaricato di eseguire il sequestro non
può mettersi in contraddizione con l'autorità competente a concederlo, negando
in sede d'esecuzione la ricorrenza della causa di sequestro; così sarebbe però
s'egli si rifiutasse di staggire il credito in discorso pel motivo che il
creditore escusso ha domicilio a Urdorf e che pertanto il credito è posto in
quel luogo. Se il ricorrente voleva opporsi al sequestro, avrebbe dovuto
chiederne la revoca nella procedura speciale prevista dall'art. 279
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 279 - 1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
1    Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
2    Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.490
3    Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l'opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.491
4    Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
5    I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
1  durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2  durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007492 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività.493
cp. 2 LEF,
contestando la causa del sequestro.
I motivi cha hanno indotto il ricorrente a lasciar perimere l'azione e il
fatto da lui allegato che il titolare del credito sequestrato sarebbe suo
fratello Willy Schuepbach non possono essere esaminati nella procedura di
reclamo.
3. ­ Il principio, secondo il quale i crediti possono essere staggiti al
domicilio del terzo debitore è bensì stato ammesso dalla giurisprudenza in
modo esplicito solamente nei confronti del creditore escusso domiciliato
all'estero: ragioni d'ordine pratico giustificano tuttavia di estendere
l'applicazione di questo principio anche al caso in cui il sequestro è basato
sull'assenza di un domicilio fisso, senza che si possa affermare che il
creditore escusso si trovi all'estero. Ne discende, in concreto, che il
credito in discorso si trova al luogo di domicilio del terzo debitore (sede
dell'Unione di banche svizzere, succursale di Locarno) e pertanto nel
circondario d'esecuzione di Locarno.
4. ­ .....
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 75 III 25
Data : 01. gennaio 1948
Pubblicato : 03. febbraio 1948
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 75 III 25
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : L’ufficiale d’esecuzione non può sequestrare dei beni che si trovano fuori del suo circondario.I...


Registro di legislazione
LEF: 271 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:474
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007478 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.479
272e  279
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 279 - 1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
1    Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
2    Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.490
3    Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell'esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l'opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.491
4    Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
5    I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:
1  durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;
2  durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007492 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecutività.493
Registro DTF
56-III-228 • 63-III-44 • 64-III-127 • 73-III-103 • 75-III-25
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
am • autorità cantonale • autorità di sequestro • carica pubblica • causa di sequestro • circondario d'esecuzione • decisione • decreto di sequestro • del credere • domanda d'esecuzione • domicilio all'estero • domicilio fisso • esaminatore • leso • motivo • ordine militare • pericolo di fuga • precetto esecutivo • prolungamento • questio • ricorrente • ripartizione dei compiti • rispetto • succursale • tribunale federale • ufficio d'esecuzione