S. 139 / Nr. 35 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 73 III 139

35. Entscheid vom 14. November 1947 i.S Feierabend


Seite: 139
Regeste:
Die Steigerung ist jedem Gläubiger, zu dessen Gunsten die zu versteigernde
Sache (Liegenschaft oder Fahrnis) gepfändet ist, besonders anzuzeigen (Art.
125 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 125 - 1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
1    La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3    Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.257
SchKG, Art. 30 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
VZG).
Beschwerde des nicht gehörig benachrichtigten Gläubigers (Art. 136
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 136 - 1 L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
1    L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
2    Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997277 sul riciclaggio di denaro.
SchKG).
Die Aufhebung des Zuschlags ist abzulehnen, wenn die versteigerte Sache
inzwischen an einen Dritten veräussert worden ist und die eigenen Ausführungen
des Beschwerdeführers zeigen, dass er die Eigentumsansprache des Dritten nicht
mit stichhaltigen Gründen zu bestreiten vermag.
L'office est tenu d'aviser spécialement du lieu, du jour et de l'heure de
l'enchère tous les créanciers au profit desquels les biens à réaliser (meubles
ou immeubles) ont été saisis (art. 125 al. 3 LP, 30 al. 2 ORI).
Plainte du créancier qui n'a pas été correctement avisé (art. 136bis LP).
L'annulation de l'enchère doit être refusée si la chose a été revendue depuis
lors à un tiers et s'il ressort des allégations mêmes du plaignant quo ce
dernier n'a pas de motifs valables à faire valoir pour contester la propriété
du tiers.
L'ufficio è tenuto ad avvisare specialmente tutti i creditori, pei quali i
beni da realizzare (mobili o immobili) sono stati pignorati, circa il luogo,
il giorno e l'ora del pignoramento (art. 125 cp. 3 LEF, 30 cp. 2 RRF).
Reclamo del creditore che non è stato correttamente avvisato (art. 136bis
LEF).
L'annullamento dev'essere negato se la cosa è stata nel frattempo rivenduta ad
un terzo e se risulta dalle stesse allegazioni del reclamante ch'egli non ha
validi motivi da far valere per contestare la proprietà del terzo.

Am 11. Juli 1947 versteigerte das Betreibungsamt Rapperswil im Auftrage des
Betreibungsamtes Zürich 9 die in der Werkstatt der Firma Th. Schulthess & Co.
in Rapperswil stehende Stanzmaschine, die zugunsten zweier Gruppen von
Gläubigern des René Labhardt gepfändet worden war. Liselotte Rothenfluh, der
die auf Fr. 5000.­ geschätzte Maschine für Fr. 1450.­ zugeschlagen wurde,
verkaufte sie am 15. Juli 1947 für Fr. 4400.­ an Hans Frey, der sie gleichen
Tages an Th. Schulthess & Co. vermietete.
Der Rekurrent, der sich als Gläubiger der zweiten Gruppe bezeichnet und von
der auf Begehren der Gläubiger

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der ersten Gruppe durchgeführten Verwertung erst am 16./17. Juli 1947 erfahren
haben will, führte am 95. Juli 1947 Beschwerde mit dem Antrag, es sei die
Steigerung vom 11. Juli 1947 aufzuheben und eine neue anzuordnen, da ihm
entgegen Art. 125 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 125 - 1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
1    La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3    Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.257
SchKG keine Steigerungsanzeige zugestellt worden sei.
Beide kantonalen Instanzen haben die Beschwerde abgewiesen, die untere mangels
«Passivlegitimation» des Betreibungsamtes Rapperswil, die obere mit der
Begründung, eine allfällige Aufhebung des Steigerungszuschlages könnte
angesichts des Weiterverkaufs der Maschine, den ungültig zu erklären die
Aufsichtsbehörden «schon formell» nicht in der Lage seien, «keine praktischen
Wirkungen mehr entfalten und jedenfalls nicht dazu führen, die Stanzmaschine
auf eine neue Steigerung zu bringen».
Vor Bundesgericht erneuert der Rekurrent seinen Beschwerdeantrag. Das
Betreibungsamt Zürich 9 hat die ihm gebotene Gelegenheit, sich zum Rekurse zu
äussern, nicht benutzt.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1. ­ Die Beschwerde ist am richtigen Ort geführt worden, selbst wenn allein
das Betreibungsamt Zürich 9 dafür verantwortlich sein sollte, dass dem
Rekurrenten eine Steigerungsanzeige nicht zugestellt worden ist; denn auf
jeden Fall könnte nur die Aufsichtsbehörde über das Betreibungsamt Rapperswil
den von diesem erteilten Steigerungszuschlag aufheben.
2. ­ Aus Art. 125 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 125 - 1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
1    La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3    Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.257
SchKG hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtes
gefolgert, dass jeden? Gläubiger, zu dessen Gunsten die zu versteigernde Sache
gepfändet ist, eine besondere Steigerungsanzeige zuzustellen sei (BGE 40 III
20
). Für die Liegenschaftensteigerung wird dies heute durch Art. 30 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
VZG
ausdrücklich vorgeschrieben. Die entsprechende Anwendung dieser Vorschrift auf
die Verwertung von Fahrnis drängt sich auf,

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da auch hier alle pfändenden Gläubiger ein Interesse daran haben, sich an der
Steigerung beteiligen ZU können.
Der Gläubiger, der die ihm gebührende Steigerungsanzeige nicht erhalten hat,
und von dem nicht feststellt, dass er auf andere Weise rechtzeitig und
zuverlässig über die bevorstehende Steigerung unterrichtet wurde, ist
berechtigt, binnen 10 Tagen, nachdem er von der durchgeführten Steigerung
Kenntnis erhalten hat, auf dem Beschwerdewege die Aufhebung des Zuschlags zu
verlangen (vgl. BGE 39 I 465 ff. = Sep. Ausg. 16 S. 167 ff. und die gemäss BGE
54 III 297 auch auf die Fahrnissteigerung anwendbare Vorschrift des Art.
136bis
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
SchKG), sofern wenigstens seit der Verwertung nicht mehr als ein Jahr
verstrichen ist (BGE 73 III 26). Dieses Recht steht dem nicht benachrichtigten
Gläubiger grundsätzlich auch dann zu, wenn der Ersteigerer den versteigerten
Gegenstand inzwischen an einen Dritten veräussert hat. In derartigen Fällen
genügt die Aufhebung des Zuschlages jedoch nicht, um einer neuen Steigerung
den Weg zu bereiten. Eine solche kann hier vielmehr nur angeordnet werden,
wenn es dem Gläubiger ausserdem gelingt, im Widerspruchsverfahren, das nach
der Aufhebung des Zuschlags einzuleiten ist, die Eigentumsansprache des
Dritten zu beseitigen. Er muss also dartun können, dass der Kaufs ertrag
zwischen dem Ersteigerer und dem Dritten aus irgendeinem Grunde ungültig ist,
oder dass der nach Art. 714 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 714 - 1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
1    Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
2    Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso.
ZGB erforderliche Besitzesübergang nicht
stattgefunden hat, oder dass der Dritte wusste oder bei gehöriger
Aufmerksamkeit hätte wissen müssen, dass der Zuschlag an den Ersteigerer
anfechtbar und dieser daher nicht verfügungsberechtigt war. Zeigen die eigenen
Ausführungen des Gläubigers, dass er die Ansprache des Dritten nicht mit
stichhaltigen Gründen zu bestreiten vermag, so ist die Aufhebung des
Zuschlages als zwecklos abzulehnen.
Im vorliegenden Falle hat der Rekurrent (der gemäss Art. 79 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 714 - 1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
1    Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
2    Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso.
OG zu neuen
Vorbringen über die ihm erst durch den Entscheid der Vorinstanz bekannt
gewordene

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Weiterveräusserung an Frey berechtigt war), in seinem Rekurse nicht geltend
gemacht, dass ihm Einwendungen gegen den Eigentumserwerb des Dritten (Frey) zu
Gebote stehen, obwohl der angefochtene Entscheid ihn darauf hingewiesen hatte,
dass der Weiterverkauf der von ihm verlangten Steigerung entgegenstehe. Daraus
darf geschlossen werden, dass er gegen jenen Erwerb nichts Stichhaltiges
einzuwenden weiss. Das Beschwerdebegehren ist deshalb abzulehnen, ohne dass
noch abzuklären wäre, ob der Rekurrent wirklich pfändender Gläubiger sei, und
ob er sich rechtzeitig beschwert habe.
Dem Rekurrenten bleibt nur noch der Weg der Schadenersatzklage offen (Art. 5
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 5 - 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
1    Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2    Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3    Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4    Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

SchKG).
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer
Der Rekurs wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 73 III 139
Data : 01. gennaio 1947
Pubblicato : 14. novembre 1947
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 73 III 139
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Die Steigerung ist jedem Gläubiger, zu dessen Gunsten die zu versteigernde Sache (Liegenschaft oder...


Registro di legislazione
CC: 714
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 714 - 1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
1    Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
2    Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l'alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all'acquirente secondo le regole del possesso.
LEF: 5 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 5 - 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
1    Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge.
2    Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.
3    Il diritto cantonale disciplina l'esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno.
4    Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
125 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 125 - 1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
1    La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti precedentemente il luogo, il giorno e l'ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale.
3    Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto.257
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 136 - 1 L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
1    L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
2    Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997277 sul riciclaggio di denaro.
136bis
OG: 79
RFF: 30
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
Registro DTF
39-I-465 • 40-III-18 • 54-III-294 • 73-III-139 • 73-III-23
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio d'esecuzione • aggiudicatario • tribunale federale • giorno • acquisto della proprietà • opposizione • motivazione della decisione • coscienza • volontà • esattezza • autorità inferiore • obiezione • conoscenza • diritto delle esecuzioni e del fallimento • ape