S. 95 / Nr. 19 Organisation und Bundesrechtspflege (d)

BGE 72 I 95

19. Auszug aus dem Urteil vom 27. Mai 1946 i. S. Hengge gegen Hobi.

Regeste:
Bei Beschwerden wegen Verweigerung der Rechtsöffnung wird diese bei
Begründetheit der Beschwerde vom Bundesgericht nur dann selbst erteilt, wenn
ihm freie Überprüfung zusteht, nicht auch bei Beschwerden aus Art. 4
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 4   Lingue nazionali
  Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
BV.
Le Tribunal fédéral saisi d'un recours contre un refus de mainlevée n'accorde
lui même la mainlevée, en cas d'admission du

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recours, que lorsqu'il lui appartient de revoir librement le litige. Il n'a
pas qualité pour l'accorder lorsque le recours est simple. lement fondé sur
l'art. 4 Const. féd.
Il Tribunale federale, adito con un ricorso contro il rifiuto del rigetto
dell'opposizione, accorda, nel caso di accoglimento del ricorso, questo
rigetto, soltanto se può sindacare liberamente la contestazione e non anche se
si tratti d'un ricorso basato sur 'art. 4 CF.

Bei staatsrechtlichen Beschwerden wegen Verweigerung von Rechtsöffnung, bei
denen dem Bundesgericht freie Überprüfung zusteht, wird bei Gutheissung der
Beschwerde die Sache nicht zur Ausfällung eines neuen Entscheides an die
kantonalen Instanzen zurückgewiesen, sondern bei klarer Rechtslage die
Rechtsöffnung mit dem Entscheid über die Beschwerde erteilt, so bei
Beschwerden aus Art. 61
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 61   Protezione civile
  1.   La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
  2.   La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
  3.   Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
  4.   La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.
  5.   Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
BV, wo das Bundesgericht bei Verweigerung der
Rechtsöffnung für ein ausserkantonales Urteil über die richtige oder
unrichtige Anwendung der Art. 80
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 80 [1]  
  1.   Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. [2]
  2.   Sono parificati alle decisioni giudiziarie: [3]
1.   le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;
1bis. [4]   i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC [5];
2. [6]   le decisioni di autorità amministrative svizzere;
3. [7]   ...
4. [8]   le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 [9] contro il lavoro nero;
5. [10]   nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[4] Introdotto dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[5] RS 272
[6] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[8] Introdotto dall'all. n. 3 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
[9] RS 822.41
[10] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
und 81
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 81 [1]  
  1.   Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
  2.   Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
  3.   Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 [2] sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[2] RS 291
[3] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
SchKG zu befinden hat (BGE 38 I 506
und die dort genannten früheren Urteile; 42 I 101, 53 I 64 Erw. 5, 71 I 27
Erw. 6), ferner bei Beschwerden wegen Verletzung einer konkordatsmässigen
Vollstreekungsverpflichtung (BGE 51 I 447, 54 I 31, 130) oder eines
staatsvertraglichen Vollstreckungsanspruchs (BGE 39 I 632, 57 I 438). Wo, wie
bei Verweigerung der Rechtsöffnung für ein im Kanton selbst erlassenes Urteil
bloss zu prüfen ist, ob die Verweigerung der Rechtsöffnung Art. 4
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 4   Lingue nazionali
  Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
BV verletzt,
steht der Gewährung derselben durch das Bundesgericht selbst der grundsätzlich
kassatorische Charakter der staatsrechtlichen Beschwerde aus Art. 4
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 4   Lingue nazionali
  Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
BV
entgegen (BGE 69 I 150 Erw. 1). In diesen Fällen ist nach der neuern
Rechtsprechung des Bundesgerichts, auch bei im übrigen klarer Rechtslage, die
Sache bei Begründetheit der Beschwerde zu neuer Entscheidung an die kantonale
Instanz zurückzuweisen (Urteil vom 29. Januar 1945 i. S. Consorzio strada
forestale Locarno-Monti, nicht veröffentlicht). Das gegenteilige Urteil in BGE
57 I 266 ist dadurch überholt. Auf die Beschwerde ist daher insoweit nicht
einzutreten,

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als damit verlangt wird, das Bundesgericht habe für die Beträge, für die die
Rechtsöffnung zu Unrecht verweigert wurde, die verlangte Rechtsöffnung selbst
zu bewilligen.
72 I 95 01. gennaio 1946 27. maggio 1946 Tribunale federale 72 I 95 DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico

Oggetto Bei Beschwerden wegen Verweigerung der Rechtsöffnung wird diese bei Begründetheit der Beschwerde...

Registro di legislazione
Cost 4
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 4   Lingue nazionali
  Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Cost 61
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 61   Protezione civile
  1.   La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.
  2.   La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.
  3.   Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.
  4.   La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.
  5.   Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.
LEF 80
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 80 [1]  
  1.   Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. [2]
  2.   Sono parificati alle decisioni giudiziarie: [3]
1.   le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali;
1bis. [4]   i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC [5];
2. [6]   le decisioni di autorità amministrative svizzere;
3. [7]   ...
4. [8]   le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005 [9] contro il lavoro nero;
5. [10]   nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[4] Introdotto dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[5] RS 272
[6] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[7] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[8] Introdotto dall'all. n. 3 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
[9] RS 822.41
[10] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
LEF 81
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 81 [1]  
  1.   Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
  2.   Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili.
  3.   Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987 [2] sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[2] RS 291
[3] Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
Registro DTF