S. 108 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 71 III 108

26. Estratto della sentenza 6 luglio 1945 nella causa Perrez.

Regeste:
Elenco oneri. Il fatto che il titolare ignoto di un credito garantito da pegno
immobiliare desunto dal registro fondiario non si sia annunciato in seguito
alla diffida d'insinuazione non ha per conseguenza l'inefficacia
dell'iscrizione nell'elenco oneri, avvenuta d'ufficio ai sensi dell'art. 34
RRFF.
Art. 39 RRFF e art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...451
cp. 1 LEF. Procedura di contestazione relativa ad un
credito garantito da pegno immobiliare il cui titolare sia ignoto, in caso
d'esecuzione in via di realizzazione di pegno e nel procedimento fallimentare:
istruzioni 20 agosto 193 ff della Camera d'esecuzione e dei fallimenti del
Tribunale federale.
Lastenverzeichnis. Meldet sich der unbekannte Gläubiger einer dem Grundbuch
entnommenen Grundpfandforderung auf die öffentliche Aufforderung nicht, so
bleibt die von Amtes wegen erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch
wirksam. Art. 34 VZG.
Art. 39 VZG und 250 Abs. 1 SchKG. Bestreitungsverfahren betreffend
Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist, bei der
Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen der Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Bundesgerichtes vom 20. August 193 ff.
Etat de, charges. Le fait que le titulaire inconnu d'une créance hypothécaire
résultant du registre foncier ne produit pas son

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droit à la suite de la sommation officielle n'entraîne pas la nullité de
l'inscription à l'état des charges opérée d'office en vertu de l'art. 34
SR 817.024.1 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI) - Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
ORI Art. 34 - Stomaci, vesciche e intestini trasformati che non possono essere conservati a temperatura ambiente devono essere conservati in locali refrigerati adibiti a tale scopo fino al momento della spedizione. In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a 3 °C.
ORI.
Art.
39
SR 817.024.1 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI) - Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
ORI Art. 39 - 1 I molluschi bivalvi vivi devono essere immagazzinati, trasportati e conservati a una temperatura che non pregiudichi la loro vitalità e la sicurezza delle derrate alimentari.
1    I molluschi bivalvi vivi devono essere immagazzinati, trasportati e conservati a una temperatura che non pregiudichi la loro vitalità e la sicurezza delle derrate alimentari.
2    Una volta imballati per la vendita al dettaglio, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.
3    I capoversi 1 e 2 si applicano anche agli echinodermi, ai tunicati e alle lumache di mare consegnati vivi.
ORI et 250 al. 1 LP. Procédure de contestation concernant des créances
hypothécaires dont le créancier est inconnu, en matière de réalisation
d'immeubles et de faillite: Instructions de la Chambre dos poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral du 20 août 1936.

Riassunto dei fatti:
A.­Nell'esecuzione promossa in via di realizzazione di pegno immobiliare dalla
Banca dello Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona, quale creditrice
ipotecaria di primo grado, contro Angelina Valsangiacomo vedova Boschetti, a
Buenos-Aires, l'elenco oneri era comunicato agli interessati in data 16
dicembre 1944. Vi figuravano segnatamente, alle cifre 6 e 7, due « ipoteche al
portatore » a garanzia di un credito di fr. 5000 (iscrizione dell'11 marzo
1936) e di un credito di fr. 3600 (iscrizione del 13 luglio 1931).
B.­I portatori dei due titoli ipotecari non essendosi annunciati entro il
termine fissato per le insinuazioni, l'ufficio apponeva in calce all'elenco
oneri la seguente annotazione: « I crediti di cui ai Nri 6 e 7 sono da
ritenersi esclusi dal presente elenco... ».
C.­L'asta venne indetta per l'8 maggio 1945. L'avviso d'incanto conteneva
l'avvertenza che il termine per l'insinuazione dogli oneri reali era già
scaduto.
D. Con lettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, & Soletta, si dichiarava
portatore del titolo ipotecario di fr. 5000. Il 27 marzo 1945, Francesco
Avanzini, a Buenos-Aires, insinuava il credito di fr. 3600.
L'ufficio procedeva allora alla modificazione dell'elenco oneri, annullando
l'avvertenza relativa allo stralcio dei due titoli e completando l'elenco con
l'indicazione dei creditori pignoratizi.
F.­Con reclamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava la reintegrazione dei due
titoli ipotecari, adducendo, in sostanza. che l'elenco oneri era cresciuto in
cosa giudicata,

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onde l'esclusione dei due crediti al portatore doveva considerarsi definitiva.
Nelle sue osservazioni al ricorso, l'ufficio faceva riferimento alla sentenza
29 settembre 1931, su ricorso Nosè e Greco-Cotti (vedi RU 57 III 131 ss.),
avvertendo che, in conformità di tale pronunciato, i crediti al portatore, i
cui titolari non abbiano reso noto il proprio nome, vanno esclusi dall'elenco
oneri solo fintantoché i creditori non si siano annunciati.
Con decisione 23 maggio 1945, la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello, quale Autorità di vigilanza, respingeva il gravame,
fondandosi essa pure sulla surriferita sentenza.
a.­In tempo utile, la decisione dell'Autorità cantonale è stata impugnata da
Emil Perrez con ricorso al Tribunale federale. Il gravame ripropone i motivi
allegati in sede cantonale e riconclude per l'esclusione delle due ipoteche al
portatore dall'elenco oneri.
Considerando in diritto:
1. ­ Occorre osservare preliminarmente che l'ufficio d'esecuzione e
fallimenti, stralciando i titoli litigiosi dall'elenco oneri (vedi
l'esposizione di fatto alla lettera B), non ravvisava l'esatta portata della
summenzionata sentenza Nosè e Greco-Cotti.
Il pronunciato in parola ha stabilito che le pretese fatte insinuare, per
mezzo di un rappresentante (domiciliatario), dal titolare che non intende
render noto il proprio nome, vanno escluse dall'elenco oneri fintantoché i
creditori non si siano annunciati.
La situazione che si presentava all'ufficio era invece diversa, giacché nella
specie i crediti ipotecari non erano stati notificati da nessuno. Omissione
che, giova osservarlo, non va necessariamente attribuita al desiderio del
titolare di tener celato il proprio nome, ma può benissimo essere dovuta alla
circostanza che il creditore pignoratizio ha ignorato la diffida
d'insinuazione. Ora, l'omissione della

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notifica (di pretese desunte dal registro fondiario) non può avere come
conseguenza l'inefficacia dell'iscrizione nell'elenco oneri, dato che, ai
sensi dell'art. 34 Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata dei
fondi (RRFF), l'elenco in parola « deve contenere gli oneri iscritti nel
registro fondiario e quelli insinuati in seguito all'ingiunzione dell'ufficio
», e ciò, evidentemente, anche quando gli aventi diritto (nella fattispecie, i
creditori ipotecari) non siano desumibili dall'iscrizione. Erroneamente,
quindi, l'ufficio considerava l'omissione della notifica come motivo di
radiazione delle due ipoteche al portatore.
In caso di contestazione relativa ad un credito ipotecario iscritto
nell'elenco oneri nonostante che il titolare ne sia sconosciuto, l'ufficio,
conformemente alle istruzioni 20 agosto 1936 di questa Camera (vedi RU 62 III
122
ss.), invita l'autorità tutoria del luogo in cui è situato il pegno
immobiliare a nominare al creditore pignoratizio ignoto un curatore ad hoc ai
sensi dell'art. 392
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 392 - Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può:
1  provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2  conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure
3  designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.
cifra 1 CC e, designato che sia il curatore, diffida chi
ha contestato il credito ipotecario a promuovere l'azione di cancellazione o
di modificazione nel termine di 10 giorni (vedi l'art. 39 RRFF).
Più disagevole è la posizione di chi intenda contestare la pretesa di un
creditore ipotecario ignoto in caso di fallimento, dato il termine
d'impugnazione di 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del deposito della
graduatoria (art. 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...451
cp. 1 LEF). In tale occorrenza, altro non rimane, a chi
intenda contestare la graduatoria, che di sollecitare, nel termine predetto,
la nomina di un curatore ad hoc del creditore pignoratizio ignoto (cfr. le
istruzioni surriferite, in RU 62 III 123 i. f. e 124).
. . . . . .
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia: ...il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 71 III 108
Data : 01. gennaio 1945
Pubblicato : 05. luglio 1945
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 71 III 108
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Elenco oneri. Il fatto che il titolare ignoto di un credito garantito da pegno immobiliare desunto...


Registro di legislazione
CC: 392
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 392 - Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può:
1  provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;
2  conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure
3  designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.
LEF: 250
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...451
ORI: 34 
SR 817.024.1 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI) - Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
ORI Art. 34 - Stomaci, vesciche e intestini trasformati che non possono essere conservati a temperatura ambiente devono essere conservati in locali refrigerati adibiti a tale scopo fino al momento della spedizione. In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a 3 °C.
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SR 817.024.1 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI) - Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
ORI Art. 39 - 1 I molluschi bivalvi vivi devono essere immagazzinati, trasportati e conservati a una temperatura che non pregiudichi la loro vitalità e la sicurezza delle derrate alimentari.
1    I molluschi bivalvi vivi devono essere immagazzinati, trasportati e conservati a una temperatura che non pregiudichi la loro vitalità e la sicurezza delle derrate alimentari.
2    Una volta imballati per la vendita al dettaglio, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.
3    I capoversi 1 e 2 si applicano anche agli echinodermi, ai tunicati e alle lumache di mare consegnati vivi.
Registro DTF
57-III-131 • 62-III-122 • 71-III-108
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
elenco oneri • veduta • avvertimento • credito ipotecario • registro fondiario • curatore • tribunale federale • francescano • pegno immobiliare • credito garantito da pegno • comunicazione • decisione • dichiarazione • pubblicazione • direttive anticipate del paziente • ripartizione dei compiti • rimedio giuridico • direttiva • radiazione • stralcio dai ruoli
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