S. 131 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 57 III 131

36. Sentenza del 29 settembre 1931 nella causa Nosè e Greco-Cotti.


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Regeste:
L'iscrizione nell'elenco oneri d'una pretesa (nella fattispecie un credito
ipotecario al portatore) è illecita se il titolare rifiuta di render noto il
proprio nome facendo agire in sua vece un rappresentante.
In tal caso l'ufficio deve sospendere l'iscrizione fintantochè il titolare
della pretesa non avrà notificato il proprio nome e domicilio.
Die Aufnahme eines Anspruchs, in casu eines in einem Inhabertitel
verurkundeten Grundpfandrechtes, in das Lastenverzeichnis ist nicht zulässig,
wenn der Berechtigte sich weigert, seinen Namen anzugeben, indem er für sich
einen Vertreter handeln lässt.
In einem solchen Falle hat das Amt die Aufnahme des Anspruchs solange
abzulehnen, als der Berechtigte seinen Namen und Wohnort nicht angibt.
Il est contraire à la loi d'inscrire une créance à l'état des charges (en
l'espèce un titre hypothécaire au porteur), lorsque le titulaire refuse de
faire connaître son nom et fait agir à sa place un représentant.
En pareil cas, l'office doit surseoir à l'inscription aussi longtemps que le
titulaire de la créance n'aura pas indiqué son nom et son domicile.

A. - A richiesta dell'avv. A. Reali in Lugano agente quale «subdelegato del
rappresentante del portatore dell'istrumento di mutuo 3 agosto 1926» No 1804
nei rogiti Reali, l'Ufficio di Lugano iscrisse nell'elenco oneri della
procedura esecutiva No 3197 diretta contro Domenico Fraschina, un credito
ipotecario di secondo grado per l'importo di 72.075 fchi. a favore del
«portatore» del predetto istrumento. Quale rappresentante del portatore venne
indicato nell'elenco l'avv. Reali. L'ufficio annotò inoltre in esso che «il
titolo di credito è stato costituito in pegno a favore della spett. Banca
Popolare di ed in Lugano».
Il registro fondiario indica in proposito quanto segue sotto la data dell'8
febbraio 1928: «ad istanza di chi di diritto si annota che attuale detentrice
del eredito di cui

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alla presente iscrizione è la spett. Banca Popolare di Lugano in Lugano».
I creditori Gaetano Nosè e Walter Greco-Cotti contestarono la summenzionata
iscrizione nell'elenco degli oneri. In data 27 giugno 1931 l'ufficio fissò
loro un termine di dieci giorni per proporre l'azione di disconoscimento della
pretesa contro «l'avv. A. Reali in Lugano, quale-procuratore e rappresentante
del «portatore» del succitato istromento».
Il Nosè ed il Greco insorsero contro questi atti dell'ufficio chiedendo il
primo:
«1° La notifica fatta dal portatore di un credito di 72.075 fchi. all'elenco
oneri nella procedura esecutiva gruppo N. 3197 in odio di Domenico Fraschina,
Lugano-Tesserete, è annullata. In via subordinata: 1° Il rappresentante del
portatore è diffidato a volere entro un congruo termine, indicare la persona
del portatore attuale creditore del titolo stesso: sotto pena che decorso
infruttuosamente quel termine, la notifica s'intenderà nulla e non avvenuta.
2° Avvenuta la notifica, sarà assegnato un nuovo termine al creditore che
contesta per introdurre l'azione d'impugnativa della pretesa.»,
ed il secondo, l'annullamento dell'avviso 27 giugno 1931 dell'ufficio.
A conforto della domanda i reclamanti addussero non esser lecito iscrivere
nell'elenco degli oneri una pretesa il cui titolare non viene indicato.
B. - L'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha respinto i reclami mediante
decisione 10 luglio 1931. Essa ha ritenuto inammissibile la domanda principale
del Nosè perchè le notifiche d'un interessato possono essere ammesse o
respinte, ma non annullate. Le altre conclusioni dei ricorrenti urtare contro
il fatto che l'iscrizione d'un credito ipotecario al portatore colla sola
indicazione del di lui rappresentante è lecita. Nella fattispecie l'originale
del titolo esistente presso l'ufficio dei registri contenere una delega del
seguente tenore: «Quale rappresentante delle

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parti viene scelto il sig. avv. Riccardo Staffieri da ed in Bioggio, il quale
potrà subdelegare altra persona». L'atto essere firmato da Domenico Fraschina
e dall'avv. Riccardo Staffieri rappresentante. Non risultare invece dagli
atti, che quest'ultimo sia menzionato nel registro fondiario. La delega
suddetta conferire al rappresentante poteri sufficienti per stare in giudizio
nella causa di impugnativa dell'elenco oneri. Nel dubbio questo diritto dover
del resto presumersi pur restando impregiudicata una eventuale diversa
soluzione da parte dell'autorità giudiziaria.
C. - Gaetano Nosè e Walter Greco-Cotti hanno ricorso contro questa decisione
alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale riproponendole le
conclusioni e gli argomenti svolti in sede cantonale.
Considerando in diritto:
1.- La domanda del ricorrente Nosè volta a far dichiarare la nullità della
notifica all'elenco oneri non può essere ammessa tale e quale. Ma è manifesto
che con essa il ricorrente ha inteso chiedere, sebbene non chiaramente, non
tanto l'annullamento della notifica, quanto che l'ufficio sia astretto a
respingerla perchè illegale e priva d'efficacia giuridica.
La domanda, precisata in tal modo, appare ricevibile essendo diretta contro
l'elenco degli oneri cui rimprovera un vizio di forma consistente
nell'iscrizione d'un credito ipotecario senza la contemporanea designazione
del creditore pignoratizio.
Quanto alle conclusioni del Greco volte a far pronunciare la nullità della
diffida a promuovere azione esse appaiono senz'altro ricevibili essendo
dirette contro un atto dell'ufficio. La circonstanza che secondo il ricorrente
l'irregolarità dell'atto consisterebbe nella mancata designazione del
creditore contro cui dev'essere diretta l'azione giudiziale implica
indirettamente anche una critica dell'elenco oneri in base al quale fu fatta
la diffida. L'annullamento

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di questa obbligherebbe quindi l'ufficio ad esigere senz'altro dall'avv. Reali
l'indicazione del titolare del credito ipotecario.
Il quesito se in un'esecuzione sia lecito notificare una pretesa per
l'iscrizione nell'elenco oneri senza indicare il nome del creditore deve
perciò indubbiamente essere risolto. Se questa indicazione forma un requisito
essenziale della notifica, la sua mancanza avrà per effetto di renderla
incompleta e priva d'efficacia giuridica fincantochè non sarà eseguita la
completazione che potrà essere chiesta in ogni tempo.
2.- Si è a torto che l'autorità cantonale invoca, a conforto della tesi della
liceità della iscrizione nell'elenco oneri d'un credito ipotecario senza il
nome del titolare e colla sola designazione del di lui rappresentante, l'art.
860
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 860 - 1 Soweit der Jahresgewinn in anderer Weise als zur Äufnung des Genossenschaftsvermögens verwendet wird, ist davon jährlich ein Zwanzigstel einem Reservefonds zuzuweisen. Diese Zuweisung hat während mindestens 20 Jahren zu erfolgen; wenn Anteilscheine bestehen, hat die Zuweisung auf alle Fälle so lange zu erfolgen, bis der Reservefonds einen Fünftel des Genossenschaftskapitals ausmacht.
1    Soweit der Jahresgewinn in anderer Weise als zur Äufnung des Genossenschaftsvermögens verwendet wird, ist davon jährlich ein Zwanzigstel einem Reservefonds zuzuweisen. Diese Zuweisung hat während mindestens 20 Jahren zu erfolgen; wenn Anteilscheine bestehen, hat die Zuweisung auf alle Fälle so lange zu erfolgen, bis der Reservefonds einen Fünftel des Genossenschaftskapitals ausmacht.
2    Durch die Statuten kann eine weitergehende Äufnung des Reservefonds vorgeschrieben werden.
3    Soweit der Reservefonds die Hälfte des übrigen Genossenschaftsvermögens oder, wenn Anteilscheine bestehen, die Hälfte des Genossenschaftskapitals nicht übersteigt, darf er nur zur Deckung von Verlusten oder zu Massnahmen verwendet werden, die geeignet sind, in Zeiten schlechten Geschäftsganges die Erreichung des Genossenschaftszweckes sicherzustellen.
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CO. La norma sancita da quest'articolo vale infatti solo per gli istituti
della cartella ipotecaria e della rendita fondiaria e non per l'ipoteca;
inoltre il «procuratore» a cui si allude nell'art. 860, deve rappresentare
tanto il creditore quanto il debitore e non, come in concreto, una sola parte.
Nella fattispecie non occorre però decidere se un'iscrizione siffatta nel
registro fondiario sia lecita e neppure (ciò che fu già risolto
affermativamente dal Tribunale federale) se un credito al portatore garantito
con ipoteca possa essere iscritto nel registro fondiario. Il quesito da
risolvere è unicamente se le esigenze della procedura esecutiva impongano al
titolare d'un credito ipotecario di rendere noto il proprio nome quando chiede
l'iscrizione delle proprie pretese nell'elenco degli oneri, oppure se
consentano che resti innominato limitandosi a far apparire ed agire in sua
vece un rappresentante. La risposta non può essere dubbia. Tutti i creditori
che intendono far valere dei diritti in una procedura esecutiva debbono render
noto il proprio nome all'ufficio e quindi anche a coloro che hanno il diritto
di controllare ed impugnare le loro pretese ed il loro atti. Ogni creditore
può infatti veder contestato ed impugnato giudizialmente

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dagli interessati il proprio credito e le garanzie che lo corredano. Ora,
un'azione giudiziale contro un ignoto non è concepibile e la designazione d'un
rappresentante non cambia la situazione poichè il mandatario non è parte in
causa. Non si può quindi pretendere da un interessato che agisca
giudizialmente contro un rappresentante, il cui mandante rifiuta di farsi
conoscere. Un esame completo della consistenza delle ragioni creditorie non è,
del resto, possibile finchè non è noto i nome del creditore e delle eccezioni
che possono connettersi ad esso. Ogni titolare di un credito garantito con
pegno, che intenda chiederne l'iscrizione in un elenco oneri, deve quindi
indicare il proprio nome e domicilio all'ufficio ed un'inscrizione priva del
nome del titolare non è lecita.
3.- Dalle considerazioni che precedono risulta che anche la diffida a
promuovere causa contro un creditore ignoto è illegale. Poco importa al
riguardo che il credito sia stato dato in pegno ad un terzo. Non spettava
infatti a costui (come diffatti non avvenne) di chiedere l'iscrizione
nell'elenco degli oneri e la relativa contestazione non è quindi diretta
contro di esso, ma contro il titolare ignoto del credito. Il ricorso deve
quindi essere ammesso nel senso che la diffida del 27 giugno 1931 a promuovere
causa è annullata e l'ufficio invitato a fare il necessario affinchè il nome
del titolare del credito ipotecario notificato dall'avv. A. Reali in veste di
rappresentante sia reso noto agli interessati.
Se non gli fosse possibile ottenere la designazione di questo nome, l'ufficio
dovrà escludere il relativo credito dall'elenco degli oneri fino a tanto che
il titolare non si sarà annunciato.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
I ricorsi sono ammessi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 57 III 131
Data : 01. Januar 1931
Pubblicato : 29. September 1931
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 57 III 131
Ramo giuridico : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Oggetto : L'iscrizione nell'elenco oneri d'una pretesa (nella fattispecie un credito ipotecario al portatore)...


Registro di legislazione
CO: 860
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 860 - 1 Qualora l'utile dell'esercizio non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev'essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev'essere continuato per almeno 20 anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento dev'essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.
1    Qualora l'utile dell'esercizio non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev'essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev'essere continuato per almeno 20 anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento dev'essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.
2    Lo statuto può disporre che il fondo di riserva sia alimentato in misura maggiore.
3    In quanto il fondo di riserva non superi la metà del patrimonio sociale restante o, se esistono certificati di quota, la metà del capitale sociale, esso può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.
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Registro DTF
57-III-131
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
elenco oneri • questio • credito ipotecario • ricorrente • registro fondiario • procedura esecutiva • azione • del credere • domenica • decisione • quesito • dubbio • annotazione • tribunale federale • illiceità • forma autentica • direttive anticipate del paziente • ripartizione dei compiti • fine • motivo
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