S. 184 / Nr. 30 Registersachen (d)

BGE 68 I 184

30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. November 1942 i. S.
Dr. Erni gegen Kaufmann und Regierungsrat des Kantons Luzern.

Regeste:
Handelsregister.
1. Die Frage der Zugehörigkeit zu einer Kollektivgesellschaft ist
materiell-rechtlicher Natur und kann von den Registerbehörden und der
Verwaltungsgerichtsinstanz nicht entschieden werden.
2. Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
1    L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
2    La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3    L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio.
4    L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
HRegV findet auch dann Anwendung, wenn nicht ein Dritter,
sondern ein unmittelbar Beteiligter gegen eine noch nicht vollzogene
Eintragung einen privatrechtlichen Einspruch erhebt.
Registre du commerce.
1. Les autorités préposées au registre du commerce, ni le Tribunal
administratif ne peuvent, vu qu'il s'agit là d'une question de fond,
rechercher si une personne déterminée est membre d'une Société en nom
collectif.
2. L'art. 32 al. 2 ORC est aussi applicable lorsqu'une personne directement
intéressée - et non pas un tiers -, fondée sur un droit privé, s'oppose à une
inscription qui n'a pas encore eu lieu.

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Registro di commercio.
1. La questione di sapere se una determinata persona facia parte di una
società in nome collettivo è una questione di merito e non può essere decisa
dalle autorità preposto al registro di commercio e dal tribunale
amministrativo.
2. L'art. 32 cp. 2 OrdRC è applicabile anche quando una persona direttamente
interessata, e non un terzo, formuli opposizione di diritto privato contro
un'iscrizione non ancora eseguita.

Aus dem Tatbestand:
Der Firma Karosseriewerke A.-G. Wauwil wurde am 24. September 1934 ein
Konkursaufschub bewilligt. Eine unter der Firma M. Kopp & Cie gebildete
Zwischenbetriebsgesellschaft führte den Betrieb auf eigene Rechnung weiter,
bis die Karosseriewerke A.-G. am 23. September 1935 in Konkurs fiel. Am 22.
Juni 1938 klagte Kaufmann die Firma M. Kopp & Cie, die er als
Kollektivgesellschaft ansprach, auf Bezahlung einer Lohn- und
Darlehensforderung ein. Die Beklagte bestritt ihre Einlassungspflicht mit der
Begründung, eine Kollektivgesellschaft Kopp & Cie habe gar nie bestanden. Das
Obergericht des Kantons Luzern erkannte jedoch am 18. Oktober 1940, dass die
Zwischenbetriebsgesellschaft als Kollektivgesellschaft gebildet worden sei.
Mit der Eröffnung des Konkurses über die Karosseriewerke A.-G. sei sie in
Liquidation getreten, aber nicht untergegangen. Sie könne daher als Firma «M.
Kopp & Cie in Liq.» ins Recht gefasst werden. Das Amtsgericht Willisau hiess
hierauf mit Urteil vom 17. Juli 1941 die Klage des Kaufmann im Betrag von Fr.
2146.- gut. Dieses Urteil blieb unangefochten.
Auf Anzeige des Betreibungsamtes Wauwil und des Kaufmann forderte nun das
Handelsregisteramt des Kantons Luzern den Beschwerdeführer Dr. Erni und
weitere Personen als Gesellschafter bezw. Erben von solchen auf, die
Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie in Liq. zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden. Der Beschwerdeführer verweigerte für seine Person
die Anmeldung. Die übrigen aufgeforderten Personen antworteten zum Teil
ebenfalls ablehnend, zum Teil überhaupt nicht. Das

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Handelsregisteramt unterbreitete daher die Sache gemäss Art. 57
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108
1    Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108
a  l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
b  i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario;
c  lo statuto in caso di modifica.
2    L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a  il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato;
b  l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
c  la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d  il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore;
e  il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario;
f  il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
g  se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
h  nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
i  se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
j  la nuova data dello statuto in caso di modifica.
3    Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente.
4    Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109
/58
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare.
HRegV dem
Regierungsrat als kantonaler Aufsichtsbehörde. Dieser wies das
Handelsregisteramt mit Entscheid vom 22. Juni 1942 an, die
Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie in Liq. mit Dr. Erni und drei weitern
Personen als Gesellschaftern in das Handelsregister einzutragen.
Gegen diesen Entscheid hat Dr. Erni Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht
mit dem Antrag, der Entscheid sei dahin abzuändern, dass er nicht unter den
Mitgliedern der Kollektivgesellschaft aufgeführt werde.
Aus den Erwägungen:
1. ­ Der Beschwerdeführer bestreitet seine persönliche Zugehörigkeit zur
Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie bezw. M. Kopp & Cie in Liq. und damit die
Pflicht, sich als Gesellschafter in das Handelsregister eintragen zu lassen.
Ob er je einmal Gesellschafter war, ist eine Frage des materiellen Rechtes,
die von den Registerbehörden und damit auch von der Verwaltungsgerichtsinstanz
nicht beurteilt werden kann. Das Obergericht des Kantons Luzern hat allerdings
am 18. Oktober 1940 entschieden, dass eine Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie
in Liq. bestehe. Dagegen hat es die Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur
Gesellschaft nicht beurteilt, desgleichen nicht das Amtsgericht Willisau in
seinem Urteil vom 17. Juli 1941. Für beide Gerichte bestand auch kein Anlass
dazu, da in jenem Prozess bloss die von Kaufmann gegen die Gesellschaft
erhobene Forderung und als Vorfrage die Rechtsnatur der Gesellschaft zu
beurteilen war.
Uber die materiell-rechtliche Frage der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers
zur Gesellschaft könnten die Registerbehörden höchstens dann hinweggehen, wenn
der Beschwerdeführer irgendwie nach aussen als Gesellschafter in Erscheinung
getreten wäre, namentlich wenn sein Name Bestandteil der Firma wäre. Dies
trifft aber nicht zu. Wohl sprechen im übrigen gewichtige Gründe für die

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Gesellschafter-Eigenschaft des Beschwerdeführers. Seine in der
Beschwerdebegründung gegebene Darstellung, er habe nur einem ursprünglichen
Konsortium angehört und dieses sei mit der nachher gegründeten
Kollektivgesellschaft nicht identisch, ist nicht ohne weiteres überzeugend. Zu
seinen Gunsten kann aber der Beschwerdeführer immerhin auf den schriftlichen
Gründungsvertrag der Kollektivgesellschaft vom 24. September 1934 hinweisen,
worin er nicht als Gesellschafter aufgeführt ist und den er auch nicht
unterzeichnet hat. Unter diesen Umständen kann der Sachverhalt nur durch ein
Beweisverfahren in einem Zivilprozess abgeklärt werden.
2. ­ Die Frage, ob der Beschwerdeführer zur Gesellschaft gehört, ist zunächst
eine den Beschwerdeführer und die Gesellschaft berührende Angelegenheit.
Nachdem aber die Eintragungspflicht der Gesellschaft feststeht, ist die
Abklärung dieser Frage auch vom Gesichtspunkt einer geordneten Registerführung
aus nötig. Weder das Gesetz noch die HRegV regeln zwar ausdrücklich, wie eine
solche Abklärung erzwungen werden kann. Art. 32
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
1    L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
2    La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3    L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio.
4    L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
HRegV bestimmt nur, wie
vorzugehen ist, wenn ein privatrechtlicher Einspruch gegen eine Eintragung von
dritter Seite vorliegt. Dieses Verfahren eignet sich aber in gleicher Weise
für Fälle der vorliegenden Art, wo der privatrechtliche Einspruch von einem
der Beteiligten selbst stammt. Ein unmittelbar Beteiligter, der selber bei der
Anmeldung mitzuwirken hätte, soll in der Tat ebensowenig wie ein Dritter durch
einen privatrechtlichen Einspruch die Eintragung auf unbestimmte Zeit
verhindern können. Vielmehr rechtfertigt es sich hier wie dort, dem
Einsprecher Frist anzusetzen, damit er eine vorläufige richterliche Verfügung
erwirke und die Streitsache daraufhin unter den Beteiligten zum endgültigen
gerichtlichen Austrag gebracht werde. Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
1    L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
2    La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3    L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio.
4    L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
HRegV ist daher im
vorliegenden Fall analog anzuwenden (vgl. SIEGWART, Komm. Note 35 b zu Art.
554
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 554 - La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.
/56
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 56 - 1 Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.
1    Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.
2    Gli è salvo il regresso se l'animale sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro.
3    ...31
OR).

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Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Regierungsrates des
Kantons Luzern vom 22. Juni 1942, soweit er die Eintragung des
Beschwerdeführers als Gesellschafter der Kollektivgesellschaft M. Kopp & Cie
in Liq. betrifft, aufgehoben und das Handelsregisteramt des Kantons Luzern
angewiesen, gegenüber dem Beschwerdeführer das Verfahren gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
1    L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
2    La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3    L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio.
4    L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.

HRegV zu eröffnen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 68 I 184
Data : 31. dicembre 1942
Pubblicato : 10. novembre 1942
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 68 I 184
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Handelsregister.1. Die Frage der Zugehörigkeit zu einer Kollektivgesellschaft ist...


Registro di legislazione
CO: 56 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 56 - 1 Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.
1    Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.
2    Gli è salvo il regresso se l'animale sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro.
3    ...31
554
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 554 - La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.
ORC: 32 
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC - 1 L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
1    L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio.
2    La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3    L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio.
4    L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
57 
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108
1    Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108
a  l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
b  i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario;
c  lo statuto in caso di modifica.
2    L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
a  il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato;
b  l'ammontare della riduzione del capitale azionario;
c  la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
d  il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore;
e  il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario;
f  il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati;
g  se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;
h  nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
i  se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni;
j  la nuova data dello statuto in caso di modifica.
3    Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente.
4    Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109
58
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare.
Registro DTF
68-I-184
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
società in nome collettivo • commerciante • quesito • consiglio di stato • fattispecie • decisione • numero • motivazione della decisione • autorità giudiziaria • opposizione • azienda • calcolo • apertura del fallimento • diritto materiale • differimento del fallimento • termine • peso • natura giuridica • assegnato • consorzio
... Tutti