S. 33 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 65 III 33

10. Entscheid vom 17. März 1939 i. S. Lienhard und Girsberger.


Seite: 33
Regeste:
Die Pfändung von Eigentümerpfandtiteln ist abzulehnen, wenn diese Titel,
zusammen mit der übrigen pfändbaren Fahrhabe nicht genügend Deckung bieten und
die Liegenschaft selbst gepfändet werden muss, sowie wenn die Liegenschaft
bereits für andere Forderungen gepfändet ist. Art. 13
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 13 - 1 Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
1    Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
2    Una volta pignorato il fondo è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario.25
und 35
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 35 - 1 Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
1    Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
2    Se tali titoli furono costituiti in pegno o pignorati, essi non potranno, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso, ma dovranno figurare nell'elenco degli oneri secondo il loro grado per l'importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma.
VZG.
- Gesonderte Verwertung solcher Titel ist nicht zulässig, auch wenn sie,
allenfalls nebst anderer Fahrhabe, gepfändet sind und erst nach Ablauf der
Teilnahmefristen die Liegenschaft gepfändet wurde. In diesem Falle nehmen
jedoch die Gläubiger, für die die Titel gepfändet sind, am Erlös aus der
Liegenschaftsverwertung mit dem aus ihrer frühern Pfändung hervorgehenden
Vorrecht teil. Art. 35 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 35 - 1 Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
1    Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
2    Se tali titoli furono costituiti in pegno o pignorati, essi non potranno, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso, ma dovranno figurare nell'elenco degli oneri secondo il loro grado per l'importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma.
VZG.
Hinfall einer Pfändung mangels genügenden Steigerungsangebotes (Art. 127 Abs.
3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 127 - Se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base all'articolo 126, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.
und 142 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
SchKG): trifft die Betreibung(en), wofür die Verwertung
anbegehrt wurde, während andere Pfändungen des nämlichen Gegenstandes, für
nachgehende Gläubiger im Sinne von Art. 110 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 110 - 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
1    I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
2    I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.235
3    I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
SchKG, aufrecht bleiben.
La saisie de titres hypothécaires créés au nom du propriétaire doit être
refusée si, y compris les autres meubles du débiteur, ces titres ne suffisent
pas à couvrir la créance en poursuite et qu'il soit nécessaire de saisir
l'immeuble lui-même. Il en est de même si l'immeuble est déjà saisi en
garantie d'autres créances. Art. 13 et 35 ORI.
Même si l'immeuble n'a été saisi qu'après l'expiration des délais de
participation à la saisie mobilière, ces titres (qu'ils aient été saisis seuls
ou avec d'autres meubles) ne seront pas vendus séparément, mais le créancier
au bénéfice de la saisie mobilière participera dans ce cas au produit de la
réalisation de l'immeuble avec le privilège que lui assure l'antériorité do sa
saisie. Art. 35 al. 2 ORI.

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Caducité de la saisie résultant du défaut d'offre suffisante (Art. 127 al. 3
et 142 al. 3 LP). Elle atteint la ou les poursuites pour lesquelles la
réalisation a été demandée, mais les autres saisies du même objet en faveur
des créanciers subséquents, au sen de l'art. 110 al. 3, LP subsistent.
Il pignoramento di titoli ipotecari creati al nome del proprietario va
rifiutato se questi titoli, insieme cogli altri beni mobili pignorabili, non
sono sufficienti a coprire il eredito in escussione e devesi pignorare
l'immobile stesso, come pure se l'immobile è già pignorato a garanzia di altri
crediti. Art. 13 e 35 RRF.
Una vendita separata di tali titoli non è lecita, anche se essi, eventualmente
con altri mobili, sono pignorati e soltanto dopo la scadenza dei termini di
partecipazione è stato pignorato l'immobile. In tale caso i creditori, pei
quali i titoli sono pignorati, partecipano tuttavia, col privilegio che loro
accorda la precedenza del loro pignoramento, al ricavo ottenuto dalla vendita
dell'immobile. Art. 35 cp. 2 RRF.
La caducità del pignoramento per mancanza di offerta sufficiente (Art. 127 cp.
3 e 142 cp. 3 LEF) colpisce il pignoramento od i pignoramenti, pei quali è
stata chiesta la realizzazione, ma non gli altri pignoramenti del medesimo
oggetto a favore di creditori susseguenti ai sensi dell'art. 110 cp. 3 LEF.

Die Liegenschaft des Schuldners Baumann war gepfändet für die Gläubiger
Lienhard und Girsberger, sodann im Sinne von Art. 110 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 110 - 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
1    I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
2    I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.235
3    I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
SchKG nachgehend
für Marthaler und weiterhin nachgehend für Baur. Sie gelangte auf Begehren der
zwei erstgenannten Gläubiger auf erste und mangels genügenden Angebotes dann
am 8. September 1938 auf zweite Steigerung, die gleichfalls erfolglos blieb.
Darauf erwirkten diese beiden Gläubiger wie auch Marthaler, der seinerzeit
auch Verwertung verlangt, das Verwertungsbegehren aber wieder zurückgezogen
hatte, Nachpfändung eines auf der Liegenschaft im zweiten Range lastenden
Eigentümerschuldbriefes von Fr. 17000.-, woran von dritter Seite Faust- und
Nachpfandrechte geltend gemacht wurden. Auf Beschwerde des Schuldners hob die
untere Aufsichtsbehörde am 17. November 1938 diese Nachpfändung auf. Lienhard
und Girsberger zogen diesen Entscheid mit dem Begehren um Wiederherstellung
der Nachpfändung an die obere kantonale Aufsichtsbehörde, und sie halten an
diesem Begehren auch mit dem vorliegenden Rekurs gegen den sie abweisenden
kantonalen Entscheid vom 26. Januar 1939 fest.

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Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1.- Schuldbriefe und Gülten, die auf eigener Liegenschaft des Schuldners
lasten, gleichgültig ob er sie gar nicht begeben oder später (zurück-)
erworben hat, also Eigentümerpfandtitel im weitern Sinne, können nach der
Praxis der Vollstreckungsbehörden gepfändet und verwertet werden (BGE 62 III
113
). Daran ist jedenfalls solange festzuhalten, als nicht die Gerichte in
massgebender Weise die sogenannte Kreationstheorie ablehnen, wonach Pfandtitel
schon in der Hand des Ausstellers, bevor sie begeben werden (und natürlich
ebenso, wenn er sie später zurückerwirbt), wirkliche Vermögensgegenstände
darstellen. Übrigens frägt sich, ob die Vollstreckungsbehörden nicht auch bei
Annahme der Begebungstheorie die gleiche Verfügungsbefugnis (kraft Pfändungs-
und Verwertungsgewalt) für sich in Anspruch nehmen könnten, wie sie dem
Titeleigentümer selbst nach Sachenrecht zusteht. Erscheint die Pfändung
derartiger Titel unter dem einen oder andern der erwähnten Gesichtspunkte an
und für sich zulässig, so kann ihr nicht etwa ohne weiteres entgegengehalten
werden, der im Titel enthaltene Grundpfandwert werde in der Regel durch
Verwertung der Liegenschaft besser nutzbar gemacht als durch Verwertung des
Pfandtitels. Vielmehr ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Schuldner oft
ein sehr beträchtliches Interesse hat, die Liegenschaft zu behalten. Kann dies
durch Pfändung und Verwertung solcher Titel, allenfalls neben anderer
Fahrhabe, erreicht werden, indem der dabei zu erzielende Erlös zur Deckung der
in Betreibung stehenden Forderungen ausreicht, so verlangt auch das Interesse
der Gläubiger keine Liegenschaftsverwertung.
Die Pfändung von Eigentümerpfandtiteln ist jedoch abzulehnen, wenn die
pfändbare Fahrhabe mit Einschluss derselben nicht genügende Deckung bietet und
die Liegenschaft selbst gepfändet werden muss, oder wenn sie bereits

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für irgendwelche Forderungen gepfändet ist. Das ergibt sich aus Art. 13
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 13 - 1 Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
1    Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
2    Una volta pignorato il fondo è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario.25
in
Verbindung mit Art. 35 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 35 - 1 Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
1    Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
2    Se tali titoli furono costituiti in pegno o pignorati, essi non potranno, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso, ma dovranno figurare nell'elenco degli oneri secondo il loro grado per l'importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma.
VZG, wo freilich nur der Fall ungenügender
Fahrnisdeckung erwähnt ist; doch ist dabei von einer Pfändung von
Eigentümerpfandtiteln eben deshalb abzusehen, weil solche Pfändung neben der
Pfändung der Pfandliegenschaft nicht stattfinden kann, was umsomehr im
zweiterwähnten Fall zutreffen muss. Dementsprechend sind die erwähnten
Bestimmungen auch noch dahin klarzustellen, dass nichts darauf ankommt, ob
beim Pfändungsvollzug die Pfändung der Liegenschaft mangels genügender
Fahrnisdeckung sich ohne weiteres als notwendig herausstellt, oder ob diese
Sachlage erst im Laufe der Teilnahmefristen zufolge Bildung einer
Gläubigergruppe eintritt; im letztern Falle ist die zunächst als genügend
vollzogene Pfändung der Eigentümertitel in blosse Verwahrung umzuwandeln.
Damit soll der Frage nicht vorgegriffen sein, ob auch bei ungenügender
Fahrnisdeckung unter Umständen von der Pfändung der Liegenschaft abgesehen
werden könne, dann nämlich, wenn deren Verwertung (wie etwa, wenn hinter den
verwertbaren Eigentümertiteln noch andere Grundpfandrechte errichtet sind) ein
noch ungünstigeres Ergebnis erwarten lässt. Wie dem auch sei, hindert
jedenfalls das tatsächliche Vorliegen einer (rechtskräftigen) Pfändung der
Liegenschaft nach Art. 35 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 35 - 1 Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
1    Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
2    Se tali titoli furono costituiti in pegno o pignorati, essi non potranno, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso, ma dovranno figurare nell'elenco degli oneri secondo il loro grado per l'importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma.
VZG unbedingt eine gesonderte Verwertung
darauf lastender Eigentümertitel, und diese fallen bei der Verwertung der
Liegenschaft, soweit sie nicht mit Faustpfandrechten belastet sind, ausser
Betracht und sind zu löschen (Art. 815
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 815 - Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.
ZGB und Art. 68
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
VZG; vgl. auch Art.
75/76 der Konkursverordnung). Eine Pfändung von Eigentümertiteln neben der
Pfändung der Liegenschaft hätte daher gar keinen Zweck. Wenn Art. 35 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 35 - 1 Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
1    Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
2    Se tali titoli furono costituiti in pegno o pignorati, essi non potranno, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso, ma dovranno figurare nell'elenco degli oneri secondo il loro grado per l'importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma.

VZG bestimmt, dass ebenso wie verpfändete auch «gepfändete» Eigentümertitel
ihrem Range entsprechend mit dem Betrage der Forderung, für die sie gepfändet
sind, in das Lastenverzeichnis gehören, so soll damit nur der Rechtslage
Rechnung getragen sein, die sich

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ergibt, wenn ein solcher Titel allein oder mit anderer Fahrnis (für einen oder
mehrere Gläubiger) gepfändet wurde und es dann erst nach Ablauf der
Teilnahmefristen zur Pfändung der Liegenschaft kam. In diesem Falle ist zwar
eine gesonderte Verwertung des Eigentümertitels gleichfalls ausgeschlossen;
kraft der aus der frühern Pfändung hervorgehenden Vorrechte haben aber jene
Gläubiger am Erlös der Liegenschaft in der Weise teilzunehmen, dass ein
Überschuss über die vorab zu deckenden Pfandforderungen ihnen vorzugsweise
zufällt.
2.- Für die Rekurrenten handelte es sich nicht um die Wahrung von Vorrechten,
sondern um die Nachpfändung eines Eigentümerschuldbriefes, nachdem ihre
Betreibungen hinsichtlich der auch an der zweiten Steigerung erfolglos
ausgebotenen Liegenschaft gemäss Art. 142 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
SchKG dahingefallen waren. Da
die Liegenschaft selbst nicht nachgepfändet werden konnte (Art. 84 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 84 - 1 L'attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) dovrà essere rilasciato al creditore istante anche quando l'incanto fosse andato deserto e non fosse stato possibile procedere ad un pignoramento complementare nel senso dell'articolo 145 della LEF.
1    L'attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) dovrà essere rilasciato al creditore istante anche quando l'incanto fosse andato deserto e non fosse stato possibile procedere ad un pignoramento complementare nel senso dell'articolo 145 della LEF.
2    ...118

VZG), war die Nachpfändung dieses Eigentümertitels nicht an die Voraussetzung
gebunden, dass er (mit weiterer Fahrhabe) genügend Deckung biete. Die
Vorinstanz hat sie aber mit Recht abgelehnt, weil die Liegenschaft für
Marthaler und Baur gepfändet blieb, also nach wie vor eine Pfändung des
Eigentümertitels gar nicht statthaft war. Ihr Hinweis auf die für die
Pfandverwertung aufgestellte Vorschrift des letzten Satzes von Art. 120
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 120 - Se il pegno non è stato realizzato per mancanza di un'offerta sufficiente o se il credito del creditore pignoratizio istante non è coperto dal ricavo, dovrà essere rilasciato un atto d'insufficienza di pegno ai sensi dell'articolo 158 della LEF. Agli altri creditori pignoratizi sarà rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte.
VZG
ist zwar nicht schlüssig. Wenn darnach nur der betreibende Pfandgläubiger, d.
h. nach Art. 105
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 105 - 1 Creditore procedente a stregua dell'articolo 142 della LEF in relazione con l'articolo 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto; tra più creditori, quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado.156
1    Creditore procedente a stregua dell'articolo 142 della LEF in relazione con l'articolo 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto; tra più creditori, quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado.156
2    Se il diritto di pegno del creditore che ha domandato la vendita è pari in grado a quello d'altri creditori, questi saranno pure considerati come creditori istanti anche se non hanno fatto domanda di vendita.
VZG derjenige, der das Verwertungsbegehren gestellt (und
aufrechterhalten) hatte, einen Pfandausfallschein erhält, somit auch nur sein
Pfandrecht gemäss Art. 111
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 111 - 1 Se l'esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l'ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l'esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
1    Se l'esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l'ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l'esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
2    Il ricavo netto dei frutti naturali e civili del fondo sarà ripartito fra i creditori pignoratizi istanti.
VZG zu löschen ist, so erklärt sich dies aus der
zivilrechtlichen und dinglichen Natur der Pfandbelastungen. In der Tat wäre
nicht einzusehen, weshalb ein dingliches Recht, das nicht Gegenstand des
Verwertungsbegehrens war, gleichfalls liquidiert werden müsste, da doch die
ohne Erfolg auf zwei Steigerungen gelangte Liegenschaft im Eigentum des
Betriebenen bleibt. Die Stellung von Pfändungsgläubigern lässt sich nicht

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einfach durch analoge Anwendung dieser Bestimmung festlegen. Ihnen stehen
keine dinglichen Rechte kraft Zivilrechtes, sondern lediglich Beschlags- und
Verwertungsrechte kraft des gegen den Schuldner eingeleiteten
Vollstreckungsverfahrens zu. Der Vorinstanz ist jedoch zuzugeben, dass keine
genügenden Gründe die Ausdehnung von Art. 142 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
SchKG auf
Pfändungsgläubiger, die nicht gleichfalls das Verwertungsbegehren gestellt
(und aufrechterhalten) hatten, gebieten; jedenfalls können nachgehende
Pfändungsgläubiger (im Sinne von Art. 110 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 110 - 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
1    I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
2    I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.235
3    I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
SchKG) keineswegs als
mitbetreibend gelten, wenn sie nicht ebenfalls die Verwertung anbegehrt
hatten. Weder ist aus dem Recht jedes Pfändungsgläubigers, selbständig die
Verwertung zu verlangen (Art. 116
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
1    Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2    Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3    Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
/7
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 7 - Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
SchKG), ein Anspruch darauf herzuleiten,
dass bei misslungener Verwertung auch die Pfändungsrechte nachgehender
Pfändungsgläubiger dahinfallen; noch ist dem Schuldner das Recht eingeräumt,
sich der wiederholten Durchführung von Steigerungen auf Begehren solcher
Pfändungsgläubiger zu widersetzen - zumal er oft, wie anscheinend auch hier,
ein entgegengesetztes Interesse hat, um der Ausstellung von Verlustscheinen
durch Abzahlungen und gütliche Einigung mit den betreffenden Gläubigern
zuvorzukommen -; noch braucht endlich das Schicksal solcher nachgehender
Pfändungsgläubiger um ihrer selbst willen mit dem des «betreibenden» verbunden
zu werden. Ihr Interesse mag mitunter durch Aufrechterhaltung der Pfändung, in
andern Fällen durch deren Hinfall im Sinne von Art. 142 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
SchKG und Art.
84
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 84 - 1 L'attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) dovrà essere rilasciato al creditore istante anche quando l'incanto fosse andato deserto e non fosse stato possibile procedere ad un pignoramento complementare nel senso dell'articolo 145 della LEF.
1    L'attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) dovrà essere rilasciato al creditore istante anche quando l'incanto fosse andato deserto e non fosse stato possibile procedere ad un pignoramento complementare nel senso dell'articolo 145 della LEF.
2    ...118
VZG besser gewahrt sein. Es ist ihnen zuzumuten, die Verwertung gleichfalls
anzubegehren, wenn sie als betreibende Gläubiger im Sinne dieser Bestimmungen
gelten u ollen. Geschieht es nicht, so bleibt ihre Pfändung durch die
erfolglosen Verwertungsmassnahmen unberührt. Nach Hinfall der ihnen
vorgehenden Pfändungen sind alsdann sie in der Lage, bei einer neuen
Verwertung den Betrag ihrer eigenen Forderungen herausbieten zu können, ohne
Barzahlung dafür leisten zu müssen - eine

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Verwertungsmöglichkeit, die auch im Interesse des Schuldners gewahrt zu werden
verdient.
Blieben somit die Pfändungsrechte der nachgehenden Gläubiger Marthaler und
Baur bestehen, so tritt noch hinzu, dass Baur erst im Juli 1938 das
Pfändungsbegehren gestellt hatte und daher die Verwertung noch gar nicht
anbegehren konnte. Um so weniger geht es an, seine Pfändungsrechte durch die
erfolglose Steigerung vom 8. September 1938 erledigt zu erklären. Der Einwand
der Rekurrenten endlich, die in Frage stehenden Pfändungen seien nun auf alle
Fälle während des Beschwerde- und Rekursverfahrens zufolge Zahlung der
Forderungen oder Rückzuges der Pfändungsbegehren (laut betreibungsamtlicher
Bescheinigung) dahingefallen, scheitert daran, dass die Liegenschaft bei
Ausfällung des Entscheides der untern Aufsichtsbehörde noch für Baur gepfändet
war, wie sich aus dem Bericht des Betreibungsamtes in oberer Instanz ergibt.
Die Beschwerde des Schuldners wurde daher mit Recht zugesprochen, und es kann
dahingestellt bleiben, ob eine Pfändung des Eigentümertitels nun seither
möglich geworden sei.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 65 III 33
Data : 01. gennaio 1938
Pubblicato : 17. marzo 1939
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 65 III 33
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Die Pfändung von Eigentümerpfandtiteln ist abzulehnen, wenn diese Titel, zusammen mit der übrigen...


Registro di legislazione
CC: 815
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 815 - Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.
LEF: 7 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 7 - Se l'azione di risarcimento è fondata sull'atto illecito dell'autorità cantonale superiore di vigilanza o dell'istanza cantonale superiore dei concordati, il Tribunale federale è solo competente.
110 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 110 - 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
1    I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.234
2    I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.235
3    I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
116 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 116 - 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
1    Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento.
2    Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento.
3    Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignoramenti complementari, i termini decorrono dall'ultimo pignoramento complementare fruttuoso.
127 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 127 - Se appare evidente che un'aggiudicazione non sarà possibile in base all'articolo 126, l'ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.
142
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
RFF: 13 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 13 - 1 Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
1    Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 68 cpv. 1 lett. a).
2    Una volta pignorato il fondo è escluso un pignoramento dei titoli di pegno del proprietario.25
35 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 35 - 1 Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
1    Nell'elenco degli oneri non si terrà conto nè dei posti vacanti nè dei titoli di pegno eretti al nome del debitore stesso, che sono in suo possesso e non furono pignorati, ma solo presi in custodia dall'ufficio a stregua dell'articolo 13 (art. 815 CC58; art. 68 cpv. 1 del presente R).
2    Se tali titoli furono costituiti in pegno o pignorati, essi non potranno, ove il fondo sia stato pignorato, essere realizzati separatamente da esso, ma dovranno figurare nell'elenco degli oneri secondo il loro grado per l'importo indicato dal titolo o, se la somma per la quale il titolo è stato costituito in pegno o pignorato è inferiore, per questa somma.
68 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
84 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 84 - 1 L'attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) dovrà essere rilasciato al creditore istante anche quando l'incanto fosse andato deserto e non fosse stato possibile procedere ad un pignoramento complementare nel senso dell'articolo 145 della LEF.
1    L'attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) dovrà essere rilasciato al creditore istante anche quando l'incanto fosse andato deserto e non fosse stato possibile procedere ad un pignoramento complementare nel senso dell'articolo 145 della LEF.
2    ...118
105 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 105 - 1 Creditore procedente a stregua dell'articolo 142 della LEF in relazione con l'articolo 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto; tra più creditori, quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado.156
1    Creditore procedente a stregua dell'articolo 142 della LEF in relazione con l'articolo 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto; tra più creditori, quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado.156
2    Se il diritto di pegno del creditore che ha domandato la vendita è pari in grado a quello d'altri creditori, questi saranno pure considerati come creditori istanti anche se non hanno fatto domanda di vendita.
111 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 111 - 1 Se l'esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l'ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l'esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
1    Se l'esecuzione è risultata infruttuosa (art. 158 LEF e 71 del presente R), l'ufficio richiederà la cancellazione del diritto di pegno che garantiva il credito per cui fu promossa l'esecuzione (capitale, rate od annuità), e quella della restrizione della facoltà di disporre annotata a stregua degli articoli 90 e 97. Gli avvisi intimati agli inquilini od affittuari (art. 91) saranno revocati immediatamente.
2    Il ricavo netto dei frutti naturali e civili del fondo sarà ripartito fra i creditori pignoratizi istanti.
120
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 120 - Se il pegno non è stato realizzato per mancanza di un'offerta sufficiente o se il credito del creditore pignoratizio istante non è coperto dal ricavo, dovrà essere rilasciato un atto d'insufficienza di pegno ai sensi dell'articolo 158 della LEF. Agli altri creditori pignoratizi sarà rilasciata una dichiarazione constatante solo che le loro pretese sono rimaste scoperte.
Registro DTF
62-III-113 • 65-III-33
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
debitore • domanda di realizzazione • copertura • privilegio • autorità inferiore • ufficio d'esecuzione • casale • autorità inferiore di vigilanza • rango • quesito • mais • diritti reali • utile • calcolo • volontà • procedura esecutiva • diritto delle esecuzioni e del fallimento • pagamento a contanti • attestato • attestato di insufficienza del pegno
... Tutti