S. 172 / Nr. 39 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 64 III 172

39. Entscheid vom 11. November 1938 i. S. Erb.

Regeste:
Die Einrede, der Schuldner hafte für einen allfälligen Pfandausfall nicht mit
seinem weitern Vermögen, berührt die Durchführung der Betreibung auf
Verwertung des Pfandes nicht. Sie ist daher nicht vor dem Abschluss dieser
Betreibung zu erheben, sondern (durch Beschwerde) nur und erst, wenn der
Gläubiger auf Grund des Pfandausfallscheines die Fortsetzung der Betreibung
ohne neuen Zahlungsbefehl erwirkt hat.
Solche Fortsetzung gemäss Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG ist unzulässig, wenn
ernsthafte Einreden gegen die persönliche Haftbarkeit in Frage kommen, z. B.
im Falle des Art. 89 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
1    Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
2    Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127
3    Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128
VZG, oder wenn ein die Schuldpflicht auch nur
möglicherweise berührender Nachlassvertrag vorliegt.
Art. 152 Ziff. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 152 - 1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307
1    Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307
1  il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un'ipoteca;
2  la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.
2    Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC309), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio d'esecuzione.310
und 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG. Art. 89
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
1    Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
2    Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127
3    Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128
und 121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
VZG.
L'exception du débiteur consistant à dire qu'en cas d'insuffisance de gage il
n'est pas tenu sur le surplus de son patrimoine, est sans influence sur la
poursuite en réalisation du gage. Il n'y a donc pas lieu de la soulever avant
la clôture de cette poursuite mais seulement (par voie de plainte) lorsque le
créancier a provoqué la continuation de la poursuite sans commandement de
payer préalable, en vertu de l'acte d'insuffisance de gage, conformément à
l'art. 158 al. 2 LP. Cette continuation est inadmissible lorsque des
objections sérieuses mettent en doute l'obligation personnelle du débiteur,
par ex. dans le cas de l'art. 89 al. 2 ORI, ou lorsque le débiteur est au
bénéfice d'un concordat qui pourrait influer sur son obligation.
Art. 152, ch. 2, et 158, al. 2 LP; 89 et 121 ORI.
L'eccezione del debitore che dichiara di non rispondere con l'ulteriore suo
patrimonio in caso d'insufficienza di pegno non è influente sull'esecuzione in
via di realizzazione del pegno.

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Non va quindi sollevata prima della chiusura di questa esecuzione, ma soltanto
(mediante reclamo) quando il creditore ha ottenuto il proseguimento
dell'esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo, in virtù dell'attestato
d'insufficienza di pegno ai sensi dell'art. 158 cp. 2 LEF. Questo
proseguimento è inammissibile quando serie obbiezioni mettono in dubbio la
responsabilità personale del debitore, p. es. nel caso dell'art. 89 cp. 2 RRF,
o quando il debitore è al beneficio di un concordato che potrebbe influire
sulla sua responsabilità personale.
Art. 152 cifra 2, e 158 cp. 2 LEF; 89 o 121 RRF.

In dem am 25. Februar 1936 durch Erteilung einer Nachlasstundung eröffneten
und am 5. Oktober 1936 durch Genehmigung des Nachlassvertrages abgeschlossenen
Nachlassverfahren des Adolf Erb gab Johann Zaugg eine unbestrittene Forderung
von Fr. 8442.05 mit Zins ein. Er besass dafür als Faustpfand einen am 1.
Februar 1935 auf der Liegenschaft des Schuldners errichteten
Eigentümerschuldbrief von Fr. 10000, der indessen vom Sachwalter als wertlos
geschätzt wurde, weshalb Zaugg die auf jene ganze Forderung entfallende
Nachlassdividende von 10% ausbezahlt erhielt. Für die Restforderung von Fr.
7921.85 betrieb er alsdann im April 1937 den Schuldner auf Verwertung des
Faustpfandes. Diese Betreibung blieb unbestritten und führte zur Versteigerung
des Schuldbriefes an Zaugg selbst für einen Betrag von Fr. 200, während ihm
für den ungedeckten Restbetrag ein Pfandausfallschein ausgestellt wurde. Am 8.
November 1937 hob sodann Zaugg gegen Erb Betreibung auf Grundpfandverwertung
für die ersteigerte Schuldbriefforderung von Fr. 10000 an. Auch diese
Betreibung wurde nicht durch Rechtsvorschlag gehemmt, das Lastenverzeichnis
blieb gleichfalls unangefochten, und die Betreibung wurde, da der Schuldbrief
im Verwertungsverfahren ungedeckt blieb, am 23. Juli 1938 durch einen
Pfandausfallschein für Fr. 10540 abgeschlossen, gestützt worauf nun Zaugg im
Sinne von Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG ohne neuen Zahlungsbefehl die Ankündigung und
den Vollzug einer Pfändung erwirkt hat.

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Dagegen hat der Schuldner Erb die vorliegende Beschwerde angehoben, weil diese
Art der Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens nach Art. 121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
der Verordnung
über die Zwangsverwertung von Grundstücken (VZG) unzulässig sei. Von der
kantonalen Aufsichtsbehörde am 20. Oktober 1938 abgewiesen, zieht er die Sache
an das Bundesgericht weiter und beantragt neuerdings die Aufhebung der auf
Grund des Pfandausfallscheines verfügten und vollzogenen Pfändung.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
In der Regel tritt das Pfandrecht zu einer persönlichen Haftbarkeit des
Schuldners hinzu und hindert den Zugriff auf nicht verpfändetes Vermögen
desselben nicht, wenn auch freilich die Pfandhaftung zuerst in Anspruch
genommen werden muss (Art. 85 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 85 - Salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno.
VZG). Führt die Pfandverwertung nicht zu
voller Deckung, so steht alsdann der Betreibung auf Pfändung oder, bei einem
der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner, auf Konkurs nichts mehr
entgegen. Davon ausgehend, gewährt Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG dem Gläubiger das
Recht, auf Grund des Pfandausfallscheines binnen Monatsfrist die Pfändung oder
Konkursandrohung sogar ohne neuen Zahlungsbefehl anzubegehren. Darin liegt
keine Verletzung der Einrederechte des Schuldners, der ja den Bestand der
Schuldpflicht bereits gegenüber dem Zahlungsbefehl der Betreibung auf
Pfandverwertung bestreiten konnte und auch bereits damals Veranlassung hatte,
allfällige derartige Einreden durch Rechtsvorschlag geltend zu machen, da das
Fehlen einer Schuldpflicht auch schon der Ausübung des Pfandrechtes
entgegenstand.
Solche Fortsetzung des Vollstreckungsverfahrens in das nicht verpfändete
Schuldnervermögen ohne neuen Zahlungsbefehl ist aber Dicht zulässig, falls
neben der Pfandhaftung eine persönliche Haftbarkeit des Schuldners nicht
besteht oder doch ihr Bestand vom Schuldner aus

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ernst zu nehmenden Gründen bestritten wird. Deshalb nimmt Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327

SchKG ausdrücklich den Fall aus, dass die Betreibung auf Pfandverwertung für
eine Gült oder eine andere Grundlast angehoben wurde, wo sich die
Vollstreckung nach Zivilrecht in der Verwertung des Grundpfandes zu erschöpfen
hat (Art. 782 Abs. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
1    L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2    Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3    Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l'onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.629
und 847 Abs. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 847 - 1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
1    Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
2    Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all'ammortamento o agli interessi.
ZGB). Wenn Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG keine
weitern Ausnahmen vorsieht, so nur, weil er mit ihrer Möglichkeit nicht
rechnet. Es liegt aber auf der Hand, dass der Schuldner einer
Pfändungsankündigung oder Konkursandrohung, die auf Grund eines
Pfandausfallscheines nach dieser Bestimmung erwirkt wurde, immer muss
entgegentreten können, wenn eine Beschränkung der Vollstreckbarkeit auf die
Pfandverwertung in Frage kommt. So verhält es sich z. B., wenn der persönliche
Schuldner, sei es als aufgelöste juristische Person durch Liquidation ihres
Vermögens, sei es sonst durch konkursamtliche Liquidation der
Hinterlassenschaft, weggefallen ist und die Betreibung auf Pfandverwertung nun
gegen den dritten Eigentümer des Pfandes als einziges passives Subjekt unter
der Rubrik «Schuldner» durchgeführt wurde (Art. 89 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
1    Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
2    Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127
3    Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128
VZG; Entscheid in
Sachen Kiefer vom 14. September 1936). Als blosser Pfandbesteller haftet eben
der Dritte nicht persönlich. Will der Gläubiger ihn aus irgendeinem Grunde
noch persönlich belangen, so mag er ihm nach Abschluss der
Pfandverwertungsbetreibung einen neuen Zahlungsbefehl zustellen lassen. Aber
auch wenn die Betreibung auf Pfandverwertung für eine nicht als Grundlast
begründete Forderung gegen den Schuldner selbst gerichtet war, ist eine
Fortsetzung nach Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG für den Pfandausfall abzulehnen, wenn
ein Verzicht des Gläubigers auf persönliche Haftbarkeit des Schuldners geltend
gemacht werden kann, insbesondere wenn ein Wegfall der persönlichen
Haftbarkeit aus einem die Forderung mitbetreffenden Nachlassvertrag
hergeleitet wird. Dem Nachlassvertrag unterliegen ja pfandversicherte
Forderungen mit dem durch

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den Pfanderlös nicht gedeckten Betrag (Art. 311
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 311 - L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.
in Verbindung mit Art. 305
Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 305 - 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
1    Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
a  la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o
b  un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.550
2    I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.551
3    Il giudice del concordato552 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.553
SchKG; vgl. auch Art. 39
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 39 - In caso di contestazione, l'ufficio procederà a stregua dell'articolo 107 capoverso 5 della LEF. Ove si tratti di un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto.
der bundesgerichtlichen
Bankennachlassverordnung vom 11. April 1935). Dem trägt Art. 121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
VZG Rechnung,
indem er bestimmt: «Ist für eine vor der Bewilligung eines Nachlassvertrages
entstandene (und daher vom Nachlassvertrag betroffene) Pfandforderung gestützt
auf eine nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Pfandverwertung ein
Pfandausfallschein zugestellt worden, so findet Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG keine
Anwendung. Eine Betreibung für die ungedeckt gebliebene Forderung ist demnach
auch binnen Monatsfrist nur mit Zustellung eines neuen Zahlungsbefehls
zulässig...» War das Pfand schon vor Bewilligung der Nachlasstundung verwertet
worden, so mochte der Gläubiger zunächst Fortsetzung gemäss Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327

SchKG erwirken. Die Betreibung wurde dann aber zufolge der Nachlasstundung
gehemmt (Art. 297
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
SchKG) und fiel mit der Bestätigung und Erfüllung des
Nachlassvertrages überhaupt dahin (Art. 312
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 312 - È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO560).
SchKG; BGE 39 I 452 = Sep.-Ausg.
16, 153). Nur wenn der Nachlassvertrag widerrufen oder mit Bezug auf die
betreffende Forderung mangels Erfüllung aufgehoben wurde, konnte eine
Fortsetzung wiederum in Frage kommen (BGE 42 III 119). Und war die
Pfandverwertung bei Bewilligung der Nachlasstundung noch gar nicht
durchgeführt, so muss nach Bestätigung des Nachlassvertrages eine Fortsetzung
gemäss Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG abgelehnt werden, weil eben der Pfandausfall
unter den (nicht widerrufenen noch mit Bezug auf diese Forderung aufgehobenen)
Nachlassvertrag fällt.
Mit Unrecht glaubt die kantonale Aufsichtsbehörde hier die nach Art. 158 Abs.
2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG unternommene Fortsetzung ohne neuen Zahlungsbefehl trotz Art. 121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
VZG
schützen zu sollen, weil die Betreibung auf Verwertung des Pfandes erst nach
Genehmigung des Nachlassvertrages angehoben worden war. Auch in diesem Fall
hätte der Betriebene die Einreden aus dem

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Nachlassvertrage nicht bereits gegenüber dem Zahlungsbefehl der
Pfandverwertungsbetreibung erheben können. Im Unterschied zu dem eingangs
gekennzeichneten Regelfalle handelt es sich nicht um eine Einrede betreffend
den Bestand der Forderung überhaupt und damit auch als Grundlage der Ausübung
des Pfandrechtes, sondern um eine Einrede, die die Schuldpflicht als Grundlage
der Pfandverwertung unberührt lässt und nur den Zugriff auf weiteres Vermögen
bei allfälliger ungenügender Pfanddeckung, nach Abschluss der Pfandverwertung,
in Frage stellt. Diese Einrede, die sich nicht gegen die Durchführung der
Pfandverwertungsbetreibung, sondern nur gegen die Zulässigkeit eines
Nachverfahrens im Sinne von Art. 158 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
SchKG richtet, hat ihren Platz
nicht schon im Einleitungsverfahren der Pfandverwertungsbetreibung, sondern
erst nach deren Abschluss. Wäre sie doch gar nicht tauglich, die
Pfandverwertung zu hindern, und kommt ihr praktische Bedeutung vor der
Ausstellung eines Pfandausfallscheines nicht zu; ganz abgesehen davon, dass
der Schuldner, der nach Bestätigung eines Nachlassvertrages auf
Pfandverwertung für eine (möglicherweise) dem Nachlassvertrag unterworfene
Forderung betrieben wird, nicht ohne weiteres damit zu rechnen braucht, dass
der Gläubiger bei ungenügender Pfanddeckung trotz des Nachlassvertrages auch
noch auf weiteres Vermögen zu greifen versuchen wolle.
Einen weitern Grund zur Zulassung des vom Gläubiger eingeschlagenen
Nachverfahrens ohne neuen Zahlungsbefehl sieht die Vorinstanz darin, dass die
in Betreibung stehende Schuldbriefforderung nach der Begebungstheorie erst
entstanden sei mit dem Zuschlag an den Gläubiger in der von diesem zuvor
durchgeführten Faustpfandbetreibung, also erst nach der Genehmigung des
Nachlassvertrages, ausserdem aber auch bei Annahme früherer Entstehung nach
der Kreationstheorie als bis zum Zuschlag an den Gläubiger bloss latente
Forderung dem Nachlassvertrag ohnehin nicht unterworfen werden könne.

Seite: 178
Auch dieser Betrachtungsweise kann nicht beigestimmt werden. Als Begebung des
Schuldbriefes hat nicht nur die Veräusserung, also die Übertragung zu
Eigentum, sondern auch die Verpfändung, d. h. die Übertragung zu Faustpfand zu
gelten, die hier anerkanntermassen schon vor dem Nachlassverfahren geschehen
war. Damit konnte die Schuldbriefforderung in der Hand des
Faustpfandgläubigers nach den Regeln über den gutgläubigen Eigentums-, Pfand-
und Nutzniessungserwerb Bestand erhalten, auch wenn sie vorher noch nicht
entstanden sein sollte. Um sie als vor dem Nachlassverfahren entstanden zu
erachten, braucht somit gar nicht zur Kreationstheorie gegriffen zu werden,
über deren Anwendbarkeit übrigens die Vollstreckungsbehörden nicht zu befinden
haben. Bleibt trotzdem zweifelhaft, ob die damals noch in der Person des
Schuldners selbst bestehende, einem Andern bloss verpfändete
Schuldbriefforderung im Nachlassverfahren mitzuzählen gewesen oder in ihrem
fernern Bestande sonstwie durch den Nachlassvertrag berührt worden sei, so
lassen sich hiefür doch Gründe anführen, über die nicht einfach entgegen Art.
121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
VZG hinweggeschritten werden darf. Kraft der Verpfändung war der
Schuldbrief der Verwertung und damit auch der Übertragung auf den
Faustpfandgläubiger oder eine andere Person ohne Zutun des Schuldners
ausgesetzt. Daher lässt sich die Ansicht nicht ohne weiteres von der Hand
weisen, das Recht, für einen allfälligen Pfandausfall bei der
Grundpfandverwertung auf weiteres Schuldnervermögen zu greifen, könne nicht
ohne Rücksicht auf den Nachlassvertrag ausgeübt werden. Einreden solcher Art
scheiden hier auch nicht etwa deshalb als unbeachtlich aus, weil die in
Betreibung stehende Forderung eben in einem Schuldbrief verkörpert ist, der,
mit Recht oder Unrecht, im Nachlassverfahren mit keinem die persönliche
Haftbarkeit über die Pfandhaftung hinaus ausschliessenden oder einschränkenden
Vermerk versehen worden ist, Gesetzt auch. bei dieser Sachlage stünde einem

Seite: 179
gutgläubigen Erwerber des Schuldbriefes keine Einrede aus dem Nachlassvertrag
entgegen, so bliebe hier doch zu erörtern, ob Zaugg, der den Schuldbrief
bereits während des Nachlassverfahrens, wo er die Werklohnforderung eingab,
als Faustpfand in Händen hatte, jemals der Meinung sein durfte, die
Schuldbriefforderung sei erst seit Genehmigung des Nachlassvertrages
entstanden. Die Einrederechte des Schuldners sind daher auch hier gemäss Art.
121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
VZG zu wahren.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Pfändung aufgehoben.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 64 III 172
Data : 01. gennaio 1937
Pubblicato : 11. novembre 1938
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 64 III 172
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Die Einrede, der Schuldner hafte für einen allfälligen Pfandausfall nicht mit seinem weitern...


Registro di legislazione
CC: 782 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
1    L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2    Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3    Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l'onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.629
847
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 847 - 1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
1    Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
2    Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all'ammortamento o agli interessi.
LEF: 152 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 152 - 1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307
1    Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307
1  il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un'ipoteca;
2  la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.
2    Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC309), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio d'esecuzione.310
158 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
1    Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324
2    Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326
3    L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327
297 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
1    Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
2    L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.
3    I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari.
4    La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione.
5    Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi.
6    Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso.
7    La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato.
8    La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento.
9    L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.
305 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 305 - 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
1    Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
a  la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o
b  un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.550
2    I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.551
3    Il giudice del concordato552 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.553
311 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 311 - L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.
312
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 312 - È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO560).
RFF: 39 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 39 - In caso di contestazione, l'ufficio procederà a stregua dell'articolo 107 capoverso 5 della LEF. Ove si tratti di un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto.
85 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 85 - Salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno.
89 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
1    Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento.
2    Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127
3    Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128
121
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento.
Registro DTF
39-I-452 • 42-III-119 • 64-III-172
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
debitore • precetto esecutivo • attestato di insufficienza del pegno • pegno • casale • esecuzione in via di realizzazione del pegno • quesito • erede • pegno manuale • insufficienza del pegno • garanzia • esecuzione in via di pignoramento • autorizzazione o approvazione • procedura esecutiva • proprietà • tribunale federale • comminatoria di fallimento • onere fondiario • opposizione • credito garantito da pegno • pegno immobiliare • buona fede soggettiva • esecuzione in via di fallimento • dividendi del fallimento • fine • calcolo • comunicazione • esecuzione • elenco oneri • diritto delle esecuzioni e del fallimento • ufficio dei fallimenti • interesse • incanto • mais • autorità inferiore • persona giuridica • copertura • volontà • serie
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