SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento. |
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1 | Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento. |
2 | Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127 |
3 | Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 152 - 1 Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307 |
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1 | Ricevuta la domanda d'esecuzione, l'ufficio d'esecuzione stende il precetto secondo l'articolo 69, con le seguenti modificazioni:307 |
1 | il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un'ipoteca; |
2 | la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato. |
2 | Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC309), l'ufficio d'esecuzione ne dà comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all'ufficio d'esecuzione.310 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento. |
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1 | Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento. |
2 | Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127 |
3 | Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 85 - Salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 782 - 1 L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo. |
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1 | L'onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo. |
2 | Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo. |
3 | Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l'onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.629 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 847 - 1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi. |
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1 | Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi. |
2 | Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all'ammortamento o agli interessi. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 89 - 1 Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento. |
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1 | Se il debitore personale è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno potrà essere proseguita contro il fallito e contro il terzo proprietario anche durante la procedura di fallimento. |
2 | Qualora la successione del debitore venga liquidata dall'ufficio dei fallimenti (art. 193 LEF) o una persona giuridica si estingua a seguito di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno sarà diretta solo contro il terzo proprietario del pegno.127 |
3 | Queste disposizioni sono pure applicabili quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.128 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 311 - L'omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecuzioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l'articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 305 - 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione: |
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1 | Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione: |
a | la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o |
b | un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.550 |
2 | I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.551 |
3 | Il giudice del concordato552 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.553 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 39 - In caso di contestazione, l'ufficio procederà a stregua dell'articolo 107 capoverso 5 della LEF. Ove si tratti di un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 312 - È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO560). |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 158 - 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
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1 | Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un'offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l'ufficio d'esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di insufficienza del pegno.324 |
2 | Ricevuto l'attestato, il creditore può promuovere l'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sempreché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC325) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.326 |
3 | L'attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82.327 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 121 - L'articolo 158 capoverso 2 della LEF non è applicabile, se l'atto di insufficienza di pegno è stato rilasciato al creditore in base ad una realizzazione del pegno avvenuta dopo l'omologazione di un concordato per un credito garantito da pegno ad essa anteriore. Ancorchè promossa entro un mese, l'esecuzione per il credito scoperto non sarà ammissibile se non è preceduta dalla notifica di un nuovo precetto esecutivo, a meno che il creditore abbia omesso di aggravarsene entro il termine di dieci giorni a contare dal pignoramento o dalla notifica della comminatoria di fallimento. |