S. 7 / Nr. 3 Niederlassungsfreiheit (d)

BGE 63 I 7

3. Urteil vom 12. Februar 1937 i. S. Rippstein gegen Zürich Regierungsrat.

Regeste:
Der Bevormundete kann das Recht auf Niederlassung nicht selbständig, ohne
Mitwirkung des Vormundes, ausüben.

Arnold Rippstein von Kienberg (Kanton Solothurn), Wirt in Aeugst a. A. (Kanton
Zürich), der am 3. Oktober 1936 wegen Delirium tremens bei schwerem
chronischem Alkoholismus in die Heilanstalt Burghölzli verbracht und am 5.
Oktober unter Vormundschaft gestellt worden war wurde durch Beschluss des
Waisenamtes der Wohngemeinde vom 21. November 1936 für die Dauer von zwei
Jahren in eine durch die Justizdirektion zu bestimmende Verwahrungsanstalt
eingewiesen.
Da Rippstein für die Kosten der Versorgung nicht aufkommen konnte und eine
Verständigung mit den Solothurner Behörden über die Leistung der Unterstützung
für die Versorgung ihres Bürgers im Kanton Zürich nicht zustande kam, verfügte
der Regierungsrat des Kantons Zürich die Heimschaffung. Rippstein wurde
demgemäss in die solothurnische Anstalt Rosegg übergeführt.
Rippstein erhebt rechtzeitig die staatsrechtliche Beschwerde gegen die
Ausweisung mit dem Antrag, sie womöglich aufzuheben.
Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten

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in Erwägung:
Da der Rekurrent bevormundet ist, kann er nach der Praxis des Bundesgerichtes
(BURCKHARDT: Kommentar, 3. Aufl., S. 394; BGE 20 S. 740; 35 I S. 666) das
Recht auf Niederlassung nicht selbständig geltend machen. Es kommt vielmehr
auf den Willen des Vormundes und der Vormundschaftsbehörden an (Art. 377
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 377 - 1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
1    Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
2    Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3    Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.
4    Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
und
421
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 421 - L'ufficio di curatore termina per legge:
1  alla scadenza della durata stabilita dall'autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma;
2  con la fine della curatela;
3  con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale;
4  quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.
, Ziff. 14 ZGB). Das Bundesgericht hat sich daher mit der vorliegenden
Eingabe, die vom Rekurrenten persönlich aus gegangen ist und die auch keine
Erklärung des Vormundes zu dem darin gestellten Antrage enthält, nicht zu
befassen...
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 63 I 7
Data : 01. gennaio 1936
Pubblicato : 12. febbraio 1937
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 63 I 7
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Der Bevormundete kann das Recht auf Niederlassung nicht selbständig, ohne Mitwirkung des Vormundes...


Registro di legislazione
CC: 377 
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 377 - 1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
1    Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
2    Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3    Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.
4    Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
421
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 421 - L'ufficio di curatore termina per legge:
1  alla scadenza della durata stabilita dall'autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma;
2  con la fine della curatela;
3  con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale;
4  quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.
Registro DTF
63-I-7
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • tutore • consiglio di stato • libertà di domicilio • ricorso di diritto pubblico • decisione • obbligo di mantenimento • rimpatrio • durata • alcolismo • volontà • istituto ospedaliero