S. 63 / Nr. 20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 61 III 63

20. Entscheid vom 29. März 1935 i. S. Della Santa.


Seite: 63
Regeste:
Gleich wie bei der Pfändung und der Pfandverwertung (Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
und 99 Abs.
2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG) kann auch im Nachlassverfahren binnen der Beschwerdefrist (die hier von
der Auflage der Akten an läuft; Art. 300
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 300 - 1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.543
1    Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.543
2    Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.
SchKG) bei der Aufsichtsbehörde eine
Neuschätzung durch Sachverständige verlangt werden. Zu einem solchen Begehren
ist auch der Schuldner legitimiert. Es kann auch für bewegliche Sachen
gestellt werden namentlich im Hinblick auf Pfandbelastungen, und bedarf keiner
näheren Begründung. Der Kostenvorschuss ist von der Aufsichtsbehörde unter
kurzer Fristansetzung zu bestimmen.
Dans la procédure de concordat, comme dans la poursuite par voie de saisie ou
la poursuite en réalisation de gage (art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORI, l'autorité
de surveillance peut être requise d'ordonner une nouvelle estimation par des
experts; cette requête doit être formulée dans le délai de plainte (qui court
dès le dépôt des pièces; art. 300 LP). Le débiteur a notamment qualité pour
requérir ce procédé. Il peut le demander même à propos de biens mobiliers,
notamment de créances hypothécaires, et n'a pas besoin de motiver sa requête.
L'autorité de sur. veillance fixera le montant des frais dont le débiteur
devra faire l'avancé et lui impartira un bref délai à ces fins.
Nella procedura di concordato come in quella in via di pignoramento e di
realizzazione di pegno (art. 9 cap. 2 e 99 cap. 2 RRF), l'autorità di
vigilanza può essere richiesta di ordinare una

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nuova stima mediante periti: questa richiesta dev'essere fatta entro il
termine di reclamo (che in questo caso decorre dal deposito dogli atti, art.
300 LEF). La veste ad inoltrare siffatta domanda spetta anche al debitore. Può
farla anche per i beni mobili, in ispecie, i crediti ipotecari e non occorre
che la motivi. L'autorità di vigilanza fissa l'importo delle spese da
anticiparsi dal debitore e gli assegna a quest'uopo un breve termine.

Der Baumeister Romeo Della Santa in Wallisellen, der den Abschluss eines
Nachlassvertrages (Prozentvergleiches) anstrebt, hat binnen Frist gegen den
vom Sachwalter aufgestellten und mit den übrigen Akten aufgelegten
Vermögensstatus Beschwerde geführt mit den Anträgen, bei den Liegenschaften
seien anstatt der vom Sachwalter berücksichtigten «Verkehrswerte» die
festgestellten «Konkurswerte» einzusetzen, eventuell sei (wie in der
Beschwerdebegründung weiter beantragt wird) der massgebende Wert durch
Expertise zu ermitteln, ferner seien die Schuldbriefe No. 27, 28, 31, 32, 35,
37-47 und 59 des Inventars einer neuen Schätzung, ebenfalls im Sinne der
Herabsetzung, zu unterziehen, und der Status sei entsprechend den beantragten
Neuschätzungen zu berichtigen. Von den kantonalen Beschwerdeinstanzen
abgewiesen, zieht er die Sache im Sinne der Beschwerdebegehren an das
Bundesgericht weiter. Hinsichtlich des Inventargegenstandes No. 59 ist die
Beschwerde zurückgezogen worden.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Der Antrag, für die Liegenschaften die vom Sachwalter angenommenen
«Konkurswerte» einzusetzen, beruht nicht etwa auf der rechtsirrtümlichen
Auffassung, es sei im Nachlassverfahren auf die bei einer konkursamtlichen
Verwertung zu erzielenden Werte abzustellen. Vielmehr erachtet der
Beschwerdeführer die vom Sachwalter ermittelten Schätzungswerte als übersetzt,
dergestalt, dass die als «Konkurswerte» bezeichneten Zahlen in Wirklichkeit
die bei sachgemässer Liquidation zur Erfüllung des Nachlassvertrages

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zu erzielenden Werte darstellen, während im Konkursfalle bedeutend weniger
herausschauen würde. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat diese Beanstandung
nicht im einzelnen nachprüfen lassen, weil es der Beschwerdeführer an einer
genauen Begründung seiner Bemängelungen fehlen lasse. Allein dem Schuldner ist
im Nachlassverfahren ein formeller Anspruch zuzuerkennen, binnen der
Beschwerdefrist bei der Aufsichtsbehörde eine neue Schätzung durch
Sachverständige zu verlangen, ohne diesen Antrag näher begründen zu müssen.
Art. 9 Abs. 2 der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken gibt
einen solchen Anspruch bei Vorschussleistung jedem Beteiligten im Falle einer
Pfändung, und das gleiche gilt nach Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
VZG im
Pfandverwertungsverfahren. «Beteiligt» ist natürlich auch der Schuldner, der
in der letztgenannten Vorschrift ausdrücklich unter den Antragsberechtigten
erwähnt wird. An einer richtigen Schätzung ist er aber im Nachlassverfahren
nicht weniger interessiert als bei einer Pfändung oder Pfandverwertung, und
auch im übrigen kommt der Schätzung im Nachlassverfahren ebensoviel Bedeutung
zu, zumal bei verpfändeten Vermögensstücken, wo sich im Bestätigungsverfahren
die Berücksichtigung allfälliger ungedeckter Pfandforderungen nach dieser
Schätzung zu bestimmen hat (Art. 305 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 305 - 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
1    Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
a  la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o
b  un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.550
2    I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.551
3    Il giudice del concordato552 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.553
SchKG). Auf die Anfechtung der dem
Sachwalter nach Art. 299
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 299 - 1 Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
1    Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
2    Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.
3    Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.
SchKG obliegenden Schätzung - die Frist läuft von der
Auflage der Akten nach Art. 300 an - sind daher jene Vorschriften entsprechend
anzuwenden, wie denn der darin enthaltene Grundsatz nun auch in Art. 4 Abs. 2
der (am 11. April 1935 erlassenen) Verordnung des Bundesgerichtes betreffend
den Nachlassvertrag von Banken und Sparkassen zur Geltung kommt.
Dass der Rekurrent nicht zugleich mit der Einreichung der Beschwerde einen
Kostenvorschuss eingesandt oder angeboten hat, kann ihm nicht entgegengehalten
werden. Den Vorschuss hat die Aufsichtsbehörde zu bestimmen. Art. 9
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
VZG ist
daher nicht in dem Sinne auszulegen, dass

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der Antragsteller binnen der Beschwerdefrist auch gleich einen (vorläufig nach
seinem Gutdünken bemessenen) Vorschuss zu leisten oder anzubieten habe. Die
kantonale Instanz wird also den vorzuschiessenden Betrag zu bestimmen und dem
Beschwerdeführer eine kurze Frist zur Leistung anzusetzen haben, und bei
rechtzeitigem Eingang des Betrages wird die Neuschätzung durch Sachverständige
anzuordnen sein. Auf die Möglichkeit, die Liegenschaften binnen angemessener
Frist zu veräussern, wird dabei (entgegen der vom Sachwalter bekundeten
Auffassung, S. 4 der Beschwerdeantwort) Bedacht zu nehmen sein, soweit die
Nachlassdividende durch Veräusserung von Liegenschaften aufzubringen sein wird
(BGE 49 III 110); denn massgebend ist derjenige Verkehrswert, der für die
richtige Durchführung des Nachlassvertrages ausgenutzt werden kann.
Für Fahrnisse, namentlich im Hinblick auf Pfandbelastungen, ist die Schätzung
im Nachlassverfahren ebenso wichtig wie für Liegenschaften. Daher ist die
anbegehrte Neuschätzung in gleicher Weise auch für die Schuldbriefe
anzuordnen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben
und die kantonale Aufsichtsbehörde im Sinne der Erwägungen zur Anordnung einer
Neuschätzung angewiesen wird.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 61 III 63
Data : 01. gennaio 1935
Pubblicato : 29. marzo 1935
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 61 III 63
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Gleich wie bei der Pfändung und der Pfandverwertung (Art. 9 Abs. 2 und 99 Abs. 2 VZG) kann auch im...


Registro di legislazione
LEF: 299 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 299 - 1 Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
1    Il commissario, appena nominato, fa l'inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti.
2    Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell'assemblea dei creditori, ai creditori ipotecari e al debitore.
3    Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.
300 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 300 - 1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.543
1    Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.543
2    Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.
305
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 305 - 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
1    Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della decisione di omologazione:
a  la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell'ammontare complessivo dei crediti; o
b  un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.550
2    I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.551
3    Il giudice del concordato552 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la questione sulla sussistenza dei medesimi.553
RFF: 9 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
99
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
Registro DTF
49-III-110 • 61-III-63
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
debitore • termine ricorsuale • valore • termine • anticipo delle spese • tribunale federale • esattezza • termine • calcolo • dividendi del fallimento • motivazione della decisione • garanzie • proposta di contratto • direttiva • direttiva • assegnato • risposta al ricorso • termine ragionevole • cosa mobile • numero
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