S. 118 / Nr. 34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 61 III 118

34. Entscheid vom 18. September 1935 i. S. Einwohnergemeinde Köniz.


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Regeste:
Zwangsversteigerung von Liegenschaften:
Fällige Forderungen mit gesetzlichem, jedoch allen übrigen Pfandrechten
nachgehendem Grundpfandrecht dürfen nicht dem Ersteigerer ohne Abrechnung am
Zuschlagspreis überbunden werden.
Vente aux enchères d'immeubles:
Les dettes échues garanties par hypothèque légale postérieure en rang à toutes
les autres garanties hypothécaires ne peuvent être mises à la charge de
l'adjudicataire sans imputation sur le prix de vente.
Vendita di fondi all'asta:
I debiti scaduti garantiti da ipoteca legale posteriore in rango a tutti gli
altri diritti garantiti da pegno immobiliare non possono essere accollati
all'aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di vendita.

Art. 109 Ziff. 6 des EG zum ZGB für den Kanton Bern bestimmt: «Ein
gesetzliches Grundpfandrecht besteht ohne Eintragung in das Grundbuch
zugunsten der Gemeinde, allen übrigen Pfandrechten nachgehend, für die durch
Reglement geordneten Beiträge der Grundeigentümer an den Kosten der Erstellung
und des Unterhaltes von Strassen, Trottoirs, Abzugskanälen, Beleuchtungs- und
Wasserleitungsanlagen u. dgl. auf den betreffenden Grundstücken».
Dementsprechend stellte das Betreibungsamt Bern im Lastenverzeichnis für die
Versteigerung des Grundstückes Nr. 3946 in Köniz zugunsten dieser Gemeinde als
letzte grundversicherte Forderungen ein die in den letzten Jahren verfallenen
Kanalisationseinkaufssumme, Stationsstrassenbeitrag und Vermessungsbeitrag.
Die gleichen Forderungen stellte das Betreibungsamt aber auch in Ziff. 8 litt.
b der Steigerungsbedingungen ein, also in die Rubrik: «Ohne Abrechnung an der
Kaufsumme hat der Ersteigerer zu übernehmen bezw. bar zu bezahlen: die im
Zeitpunkt der Versteigerung noch nicht fälligen und deshalb im
Lastenverzeichnis nicht aufgeführten Forderungen

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mit gesetzlichem Pfandrecht (Brandassekuranzsteuern, Liegenschaftssteuern),
ferner die laufenden öffentlich-rechtlichen Abgaben für Wasser, Elektrizität,
Abfuhrwesen usf.»
Gegen letzteres führte der Grundpfandgläubiger Baumgartner Beschwerde.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 29. August die angefochtene Verfügung
aufgehoben.
Diesen Entscheid hat die Einwohnergemeinde Köniz an das Bundesgericht
weitergezogen mit dem Antrag, die Aufnahme der Kanalisationseinkaufssumme in
den Steigerungsbedingungen sei mit der Einschränkung zu schützen, dass sie
nicht Schuldübernahme-Charakter haben, sondern zur Orientierung des
Ersteigerers dienen soll in dem Sinne, dass, soweit der Steigerungserlös die
Kanalisations-Einkaufssumme nicht deckt, die Gemeinde den Ausfall gegenüber
dem Erwerber als neuem Eigentümer geltend machen kann.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Die angeführte Rubrik Ziff. 8 litt. b der Steigerungsbedingungen entspricht
dem Art. 49 der Verordnung über die Zwangsverwertung von Grundstücken, der
lautet: «Ohne Abrechnung am Zuschlagspreis sind dem Ersteigerer durch die
Steigerungsbedingungen zu überbinden: a) die Verwertungskosten usw., b) die im
Zeitpunkt der Versteigerung noch nicht fälligen und daher im Lastenverzeichnis
nicht aufgeführten Forderungen mit gesetzlichem Pfandrecht (Art. 836
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 836 - 1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.
1    Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.
2    Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1 000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall'esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3    Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
ZGB,
Brandassekuranzsteuern, Liegenschaftssteuern usw.), ferner die laufenden
Abgaben für Gas, Wasser, Elektrizität und dergleichen. Zu weiteren Zahlungen
über den Zuschlagspreis hinaus kann der Ersteigerer nicht verpflichtet
werden.» Diese Vorschrift ist das Gegenstück der Art. 46
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 46 - 1 Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67
1    Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67
2    Saranno ritenuti esigibili in capitale ed interessi i crediti, che secondo le constatazioni dell'elenco degli oneri passato in giudicato, sono scaduti al momento dell'incanto, compresi quelli che godono di pegno legale, ed i crediti pignoratizi che hanno fatto oggetto di esecuzione, sempreché non sia intervenuta opposizione o che l'opposizione sia stata rimossa.
3    Crediti pignoratizi non esigibili dovranno sempre essere assegnati all'aggiudicatario (art. 45 cpv. 1 lett. a).
und 68
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
VZG, wonach
der Ersteigerer für die im Lastenverzeichnis als fällig angegebenen
Forderungen mit gesetzlichem Pfandrecht

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auf Abrechnung am Zuschlagspreis Barzahlung zu leisten hat (die zwar allfällig
durch Schuldübernahme u. dergl. ersetzt werden kann, aber natürlich wiederum
nur auf Abrechnung am Zuschlagspreise), und dass die Pfandrechte, welche nicht
auf Abrechnung am Zuschlagspreis überbunden werden konnten, als infolge der
Zwangsversteigerung untergegangen im Grundbuch zu löschen sind. Damit ist
ausgeschlossen, dass der Ersteigerer irgendwie für den Ausfall einer im
Lastenverzeichnis als fällig angegebenen Forderung mit gesetzlichem Pfandrecht
nach der Steigerung noch in Anspruch genommen werden könnte. Kann die
Steigerung somit zur Folge haben, dass die Rekurrentin ihre Forderung auf
Beitrag an die Kanalisation und dergl. verliert, so ist dies der ihr vom
kantonalen Recht zuerkannten schlechten Rangstellung zuzuschreiben. Diese
Folge könnte nur durch Einräumung eines wirklichen Vorzugspfandrechtes (im
Vorrang) abgewendet werden, dagegen nicht auf dem eingeschlagenen Schleichweg,
weil dieser von den angeführten bundesrechtlichen Bestimmungen durchkreuzt
wird. Ebensowenig kann der in der Rechtsprechung des kantonalen
Verwaltungsgerichtes aufgestellte Satz, dass die Abgabe für
Kanalisationsanschluss bei einem späteren Eigentümer des Gebäudes eingefordert
werden kann, noch durchgreifen, sobald einmal eine Zwangsverwertung
stattgefunden hat. Vielmehr ist kein anderer als der von BLUMENSTEIN in seiner
Zeitschrift 32 S. 276 vorgeschlagene Behelf zur Sicherung vor Verlust der
Forderung ersichtlich, nämlich den Anschluss von einer Kostenvorschussleistung
abhängig zu machen, die gegebenenfalls zum voraus zwangsweise eingetrieben
werden könnte.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 61 III 118
Data : 01. gennaio 1935
Pubblicato : 18. settembre 1935
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 61 III 118
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Zwangsversteigerung von Liegenschaften:Fällige Forderungen mit gesetzlichem, jedoch allen übrigen...


Registro di legislazione
CC: 836
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 836 - 1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.
1    Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario.
2    Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1 000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall'esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3    Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
RFF: 46 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 46 - 1 Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67
1    Nelle condizioni di incanto sarà richiesto pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione: del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le prese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l'importo totale dei crediti garantiti da pegno.67
2    Saranno ritenuti esigibili in capitale ed interessi i crediti, che secondo le constatazioni dell'elenco degli oneri passato in giudicato, sono scaduti al momento dell'incanto, compresi quelli che godono di pegno legale, ed i crediti pignoratizi che hanno fatto oggetto di esecuzione, sempreché non sia intervenuta opposizione o che l'opposizione sia stata rimossa.
3    Crediti pignoratizi non esigibili dovranno sempre essere assegnati all'aggiudicatario (art. 45 cpv. 1 lett. a).
68
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 68 - 1 Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
1    Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario:
a  i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC88). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
b  i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
c  le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2    Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
Registro DTF
61-III-118
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
aggiudicatario • elenco oneri • condizioni dell'incanto • incanto • comune • ufficio d'esecuzione • imposta immobiliare • registro fondiario • vendita forzata al pubblico incanto • acqua • decisione • iscrizione • soppressione • marciapiede • diritto cantonale • diritto delle esecuzioni e del fallimento • carattere • ipoteca legale • pagamento a contanti • somma di riscatto
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