S. 189 / Nr. 48 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 60 III 189

48. Entscheid vom 12. Oktober 1934 i. S. Immobiliengenossenschaft Flurhof und
Thalmann.

Regeste:
Wird gegen die nach Stellung des Verwertungsbegehrens im
Grundpfandverwertungs- (oder Pfändungs-) verfahren vorgenommene Schätzung
Beschwerde mit dem Antrag auf Neuschätzung durch Sachverständige geführt, so
darf sich die Aufsichtsbehörde nicht auf die Nachprüfung der
betreibungsamtlichen (Sachverständigen-) Schätzung beschränken. Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
,
33
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 33 - Spirato il termine per le insinuazioni (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF), l'ufficio allestirà l'elenco degli oneri in modo che possa essere deposto simultaneamente alle condizioni d'incanto (art. 134 cpv. 2 LEF).
, 99
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
, 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
VZG
Soit dans la poursuite en réalisation de gage, soit dans la poursuite par voie
de saisie, la loi réserve aux intéressés le droit de

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porter plainte contre l'estimation qui a été faite de l'immeuble après le
dépôt de la réquisition de vente et de demander une nouvelle estimation par
des experts. L'autorité de surveillance qui est saisie d'une telle plainte ne
doit pas se contenter de contrôler la première estimation, même si l'office
l'avait déjà fait faire par des experts. Art. 9 al. 2, 23, 99 et 102 ORI.
Sia nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno che in quella in via di
pignoramento, gli interessati hanno il diritto di impugnare la stima del fondo
fatta dopo la domanda di realizzazione e di domandare una nuova stima a mezzo
di periti. In questo caso l'autorità di vigilanza non può limitarsi a
riesaminare essa stessa la stima anteriore, anche se già fatta da periti. Art.
9 cap. 2, 23, 99 e 102 RRF.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Gemäss Art. 99 bezw. 102 in Verbindung mit 33 der Verordnung über die
Zwangsverwertung von Grundstücken ist auf die Schätzung im
Grundpfandverwertungsverfahren der Art. 9 Abs. 2 der genannten Verordnung
anwendbar. Danach ist jeder Beteiligte berechtigt, innerhalb der Frist zur
Beschwerde über die Pfändung (hier: gegen die Schätzung bezw. deren
Bekanntgabe) bei der Aufsichtsbehörde gegen Vorschuss der Kosten eine neue
Schätzung durch Sachverständige zu verlangen. Dieses Recht kann nicht durch
eigene Nachprüfung der Schätzung des Betreibungsamtes oder des vom
Betreibungsamt beigezogenen Sachverständigen seitens der Aufsichtsbehörde
verkümmert werden. Ebensowenig ist die Ausübung dieses Rechtes davon abhängig,
dass der Kostenvorschuss, dessen Höhe der Beschwerdeführer ja zunächst gar
nicht kennen kann, sofort mit der Beschwerde geleistet werde; sondern es ist
hiefür eine kurze, immerhin angemessene Frist mit Androhung der
Verwirkungsfolge zu setzen. Somit hätte die Vorinstanz den Entscheid der
unteren Aufsichtsbehörde aufheben und die Sache zu neuer Behandlung im
angedeuteten Sinn an die untere Aufsichtsbehörde zurückweisen sollen, und ist
ihr anders lautender Entscheid wegen Verletzung des Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17


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VZG aufzuheben. Indessen kann das Bundesgericht den Sachverständigenbeweis
nicht etwa selbst erheben, weil nach der angeführten Vorschrift Streitigkeiten
über die Höhe der Schätzung endgültig durch die kantonale Aufsichtsbehörde
beurteilt werden. Vielmehr muss es seine Beurteilung auf den Beschwerdepunkt
beschränken, der nicht die eigentliche Bewertung des Grundpfandes betrifft,
sondern das bei solchen Streitigkeiten einzuschlagende Verfahren, und kann es
daher nur auf Rückweisung erkennen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass der angefochtene Entscheid
aufgehoben und die Sache zurückgewiesen wird.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 60 III 189
Data : 01. gennaio 1934
Pubblicato : 12. ottobre 1934
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 60 III 189
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Wird gegen die nach Stellung des Verwertungsbegehrens im Grundpfandverwertungs- (oder Pfändungs-)...


Registro di legislazione
RFF: 9 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 9 - 1 La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
1    La stima determinerà il valore venale presumibile del fondo e dei suoi accessori facendo astrazione dalle valutazioni risultanti dal catasto o dall'assicurazione contro gli incendi. I crediti garantiti da pegno risultanti dal registro fondiario saranno menzionati sommariamente senza però introdurre la procedura di rivendicazione per accertarne l'esistenza.
2    Ogni parte interessata può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. Il creditore che ha richiesto una nuova stima non potrà esigere la rifusione delle spese dal debitore, se non nel caso in cui la stima praticata dall'ufficio sia stata notevolmente modificata. Le contestazioni relative alla tassazione risultante dalla stima soggiacciono al giudizio definitivo dell'Autorità cantonale di vigilanza.17
33 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 33 - Spirato il termine per le insinuazioni (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF), l'ufficio allestirà l'elenco degli oneri in modo che possa essere deposto simultaneamente alle condizioni d'incanto (art. 134 cpv. 2 LEF).
99 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
Registro DTF
60-III-189
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio d'esecuzione • autorità inferiore di vigilanza • anticipo delle spese • garanzie • requisizione • pegno immobiliare • termine ragionevole • all'interno • diritto delle esecuzioni e del fallimento • tribunale federale • autorità inferiore • termine • domanda di realizzazione • casale