S. 149 / Nr. 23 Befreiung von kantonalen Abgaben (i)

BGE 60 I 149

23. Sentenza del 28 giugno 1934 nella causa Strada ferrate federali contro
Cantone del Ticino.


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Regeste:
Criteri d'applicazione dell'immunità fiscale concessa alle strade ferrate
federali dall'art. 3 l. f. 1 febbraio 1923, tranne per gli immobili che, pur
essendo di loro proprietà, non sono necessari al loro esercizio.
1. L'immunità fiscale compete fra altro (consid. 2 let. a, b, c)
a. ai locali in cui è allogato l'ufficio cambio in una stazione di confine
importante.
b. alle edicole delle stazioni in cui si vendono giornali e altri articoli
utili ai viaggiatori.
Non sono invece esentuati i locali delle stazioni in cui si trovano i bagni
pubblici, almeno quando detti bagni servono pressochè esclusivamente alla
populazione locale e non ai viaggiatori.
2. I locali di proprietà delle SFF utilizzati dall'amministrazione federale
delle poste per i propri servizi sono esenti dall'imposta in virtù
dell'immunità generale della Confederazione anche quando non appaiano
necessari all'esercizio ferroviario (consid. 2 let. c).

Sunto dei fatti:
A. - Con risoluzione 29 dicembre 1933 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
decise fra l'altro di non accordare alle Strade ferrate federali l'estensione
da esse chiesta dell'esenzione fiscale alle seguenti parti del fabbricato
della stazione internazionale di Chiasso:
a) l'ufficio cambio;
b) le edicole dei giornali;
c) i bagni pubblici;
d) i locali occupati dalle amministrazioni postali svizzere ed italiane.
B. - Mediante atto 9 febbraio 1934 intitolato «Ricorso di diritto pubblico» le
SFF, e per esse la divisione amministrativa del II° circondario hanno adito il
Tribunale

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federale chiedendogli di dichiarare esenti dall'imposta i locali della
stazione di Chiasso in cui si trovano l'ufficio cambio, le edicole dei
giornali, i bagni e le amministrazioni postali svizzera ed italiana.
C. - Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha chiesto la reiezione della
domanda per ragioni d'ordine e di merito.
Considerando in diritto:
1.- Secondo l'art. 18 lett. a GAD il Tribunale federale giudica come istanza
unica «le contestazioni relative all'esenzione da contribuzioni cantonali od
alla limitazione delle stesse previste dal diritto federale.» Si è quindi a
torto che le attrici hanno intitolato «ricorso di diritto pubblico» l'atto del
9 febbraio 1934. Malgrado questa denominazione inesatta esso è però ricevibile
poichè possiede tutti gli elementi essenziali d'una petizione regolare.
2.- Giusta l'art. 3 cp. 1 della l. f. 1 febbraio 1923 concernente
l'organizzazione e l'amministrazione delle SFF, il quale riproduce
sostanzialmente l'art. 10 cp. 1 e 2 della l. f. 15 ottobre 1897 concernente
l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per conto della Confederazione, le
SFF sono esenti da qualsiasi imposta cantonale o comunale tranne per gli
immobili che pur essendo di loro proprietà, non sono necessari al loro
esercizio. Affinchè un immobile debba ritenersi necessario all'esercizio
ferroviario ai sensi di questa norma, non occorre, secondo la giurisprudenza
costante (RU 29 I 195, 29 I 32 I n. 69 consid. 3 e 6, 33 I 787, 42 I 368, 46 I
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), che l'esercizio non possa concepirsi senza di esso, ma basta che appaia
effettivamente destinato a funzioni pertinenti all'esercizio o, quanto meno, a
creare condizioni favorevoli alla sicurezza e regolarità dello stesso.
a) Sulla scorta di queste norme giurisprudenziali, da cui non v'è motivo di
scostarsi, non appare dubbio che, in una stazione internazionale di confine
importante come quella di Chiasso, l'istituzione di un ufficio cambio in

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cui i numerosissimi viaggiatori di passaggio possano procedere al cambio della
moneta sul posto e senza perdita di tempo durante le non lunghe fermate,
risponde ad un bisogno manifesto, se pure non essenziale dell'esercizio
ferroviario. I locali in cui detto ufficio è allogato sono quindi essenti dai
tributi cantonali in virtù dell'art. 10 cp. 2 summenzionato. Il Cantone Ticino
ha invero eccepito a questa conclusione che anche la popolazione di Chiasso
frequenta l'ufficio cambio della stazione, ma la circostanza non appare
influente, dato che questa frequentazione non è che una conseguenza accessoria
e secondaria dell'esistenza dell'ufficio il cui scopo primordiale e precipuo è
quello di servire ai bisogni del pubblico della stazione.
b) Per ragioni analoghe dev'essere ammessa l'esenzione fiscale anche per le
edicole della stazione in cui si vendono giornali, riviste, cartoline,
tabacchi ed altri articoli utili ai viaggiatori. Anche queste edicole servono
infatti a funzioni che, se non sono essenziali allo svolgimento dell'esercizio
ferroviario, ne sono però diventate col tempo, almeno nelle stazioni un po'
importanti, un elemento integrante, a cui il pubblico è avvezzo per lunga
consuetudine e la cui mancanza sarebbe da esso risentita come una grave lacuna
dell'esercizio.
c) Per quanto riguarda i bagni pubblici, le attrici non hanno criticato gli
accertamenti di fatto su cui è fondata la risoluzione cantonale 29 dicembre
1933, accertamenti secondo i quali detti bagni, distinti da quelli per il
personale, sono utilizzati quasi esclusivamente dalla popolazione di Chiasso,
mentre i viaggiatori, data la breve fermata dei treni e le formalità doganali
che devono compiere durante essa, non hanno neppure il tempo materiale di
servirsene. In base a questo stato di fatto ammesso dalle attrici e che è del
resto, almeno in parte, di pubblica notorietà (secondo l'orario vigente i
diretti si fermano a Chiasso soltanto circa mezz'ora) la connessione di questi
bagni coll'esercizio ferroviario appare troppo remota perchè si possa
ammettere l'immunità fiscale.

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Le stesse SFF non hanno infatti preteso che esse rispondano ad un bisogno
sentito dei viaggiatori in arrivo ed in partenza dalla stazione di Chiasso, i
soli che, dati gli accertamenti sopra riferiti, potrebbero entrare in linea di
conto nel caso concreto.
d) Per quanto riguarda l'imponibilità dei locali ceduti dalle SFF alle poste
federali, occorre rammentare anzitutto che l'una e l'altra di queste
amministrazioni non sono che degli organi senza personalità giuridica distinta
dalla Confederazione (v. per le poste federali l'art. 36 CF; per le SFF gli
art. 1, 5 e seg., 27 l. f. 1° febbraio 1923, RU 29 I 194), la quale assolve
pel loro tramite i compiti affidatile dalla Costituzione (art. 26 e 36 CF) e
dalle leggi in materia postale e d'esercizio ferroviario. Ora, l'art. 7 della
l. f. 23 dicembre 1851 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della
Confederazione dispone che la cassa federale e tutti i fondi amministrati
dalla Confederazione come pure gli immobili e materiale direttamente destinati
ad uno scopo federale, sono esenti da ogni imposta cantonale diretta. Anche se
per avventura i locali occupati dalle poste non fossero necessari al traffico
ferroviario sarebbero quindi cionondimeno franchi d'imposta in forza del
citato art. 7, pel motivo che dalla Confederazione sono direttamente destinati
ad uno scopo federale qual'è il servizio postale. La circostanza che nel caso
concreto la Confederazione è proprietaria dei locali in questione sotto la
denominazione di «Strade ferrate federali» non esclude l'applicabilità di
questa norma che contrasta solo apparentemente coll'art. 3 l. f. 1° febbraio
1923 sull'organizzazione e l'amministrazione delle SFF. L'art. 3 regola
infatti il regime fiscale a cui la Confederazione è sottoposta nei confronti
dei Cantoni unicamente nell'ambito dell'amministrazione e dell'esercizio delle
ferrovie e con esso il legislatore non ha affatto inteso sopprimere o limitare
l'immunità fiscale goduta dalla Confederazione in virtù dell'art. 7 della
legge del 1851 per gli immobili di sua proprietà direttamente destinati ad

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altri scopi federali come ad es. il servizio delle poste (cfr. al riguardo la
discussione seguita al Consiglio degli Stati intorno all'art. 10 della l. f.
15 ottobre 1897 concernente l'acquisto e l'esercizio di strade ferrate per
conto della Confederazione, articolo il quale è sostanzialmente identico
all'art. 3 della legge del 1923, Bollettino stenografico 1897 pagine 526-536).
Da questa discussione appare chiaro che escludendo dall'esenzione fiscale gli
immobili non necessari all'esercizio delle SFF, il legislatore volle in realtà
impedire che la Confederazione beneficiasse di detta esenzione per delle
attività non rientranti direttamente nei compiti dello Stato federale (come ad
es. secondo gli esempi citati allora l'esercizio di negozi, d'alberghi fuori
stazione, di depositi merci, il possesso di case d'affitto per gli impiegati,
di terreni da costruzione, ecc.), ma che non intese invece privare
dell'immunità fiscale degli immobili di proprietà della Confederazione, sia
pure sotto il nome di SFF, quando fossero destinati direttamente ad uno scopo
federale. Il criterio decisivo per l'esenzione dev'essere cercato nel fatto di
questa destinazione diretta e non della circostanza accidentale che l'immobile
è intitolato al nome di un'amministrazione federale piuttosto che di un'altra.
Per questi motivi l'immunità fiscale dev'essere riconosciuta ai locali
occupati dall'Amministrazione federale delle poste nella stazione di Chiasso
senza che occorra ricercare se le operazioni svolte in essi siano o meno
necessarie all'esercizio ferroviario.
e) A questo esame si deve invece procedere pei locali affittati dalle attrici
alle poste italiane, in cui queste effettuano le operazioni loro incombenti di
transito e di smistamento degli invii postali da e per la Svizzera. In essi si
eseguisce dunque il complesso delle operazioni tecniche rese necessarie dal
fatto che gli invii postali transitanti per Chiasso in ferrovia devono essere
consegnati dall'Amministrazione postale svizzera a quella italiana. Trattasi
dunque d'operazioni strattamente connesse coll'esercizio ferroviario, che ha
fra le sue funzioni precipue

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il trasporto degli invii postali, operazioni la cui sede naturale è nella
stazione (ove del resto furono effettuate anche prima del recente
rimodernamento degli impianti), perchè fuori di essa potrebbero essere
eseguite solo con una maggiore spesa ed una perdita di tempo dannosa non solo
al servizio postale, ma anche alla celerità dell'esercizio ferroviario. Data
questa connessione, che è in fondo riconosciuta dallo stesso Consiglio di
Stato sotto il termine equivalente di «interdipendenza», l'immunità fiscale
dev'essere quindi ammessa, giusta la giurisprudenza già citata, anche pei
locali in discorso.
Il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda d'esenzione fiscale è ammessa pei seguenti enti della stazione
di Chiasso:
a) l'ufficio cambio,
b) le edicole dei giornali,
c) i locali occupati dall'Amministrazione federale delle poste,
d) i locali occupati dalle poste italiane.
2. La domanda è respinta per quanto riguarda i bagni pubblici.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 60 I 149
Datum : 01. Januar 1934
Publiziert : 28. Juni 1934
Quelle : Bundesgericht
Status : 60 I 149
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Criteri d'applicazione dell'immunità fiscale concessa alle strade ferrate federali dall'art. 3 l...


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29-I-189 • 29-I-32 • 33-I-785 • 42-I-362 • 46-I-155 • 60-I-149
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