S. 66 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 59 III 66

13. Entscheid vom 28. Februar 1933 i. S. Portmann.


Seite: 66
Regeste:
Eine von der kantonalen Aufsichtsbehörde verhängte Disziplinarstrafe kann beim
Bundesgericht höchstens dann angefochten werden, wenn sie im Gesetz gar nicht
vorgesehen ist. Art. 13
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 13  
  1.   Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti. [1]
  2.   I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
-15
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 15  
  1.   Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge. [1]
  2.   Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima.
  3.   Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
  4.   ... [2]
  5.   Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
[2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[3] Introdotto dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
und 19
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 19 [1]  
  Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
[2] RS 173.110
SchKG.
La peine disciplinaire infligée par l'autorité cantonale de surveillance peut
être attaquée devant le Tribunal fédéral tout au plus lorsqu'elle n'est prévue
en aucune façon par la loi. Art. 13 à 16 et art. 19 LP.
La pena disciplinare pronunciata dall'Autorità di vigilanza potrebbe essere
impugnata davanti al Tribunale federale solo quando non fosse del tutto
prevista della legge. Art. 13-16 e 19 LEF.

In Erwägung:
dass X..., Betreibungsbeamter von Y..., gegen einen Entscheid der
Aufsichtsbehörde des Kantons Luzern vom 14. Februar 1933, durch welchen er
wegen Amtspflichtverletzung in eine Busse von 10 Fr. verfällt worden ist, an
das Bundesgericht rekurriert hat; dass die Betreibungsbeamten kantonale Beamte
sind und die Disziplinargewalt daher den Kantonen zusteht; dass ein Beamter,
der von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit einer Disziplinarstrafe belegt
wird, an das Bundesgericht höchstens dann rekurrieren könnte, wenn die
verhängte Strafe im Gesetz nicht vorgesehen wäre;
erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer: Auf den Rekurs wird nicht
eingetreten.
59 III 66 01. gennaio 1933 28. febbraio 1933 Tribunale federale 59 III 66 DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento

Oggetto Eine von der kantonalen Aufsichtsbehörde verhängte Disziplinarstrafe kann beim Bundesgericht...

Registro di legislazione
LEF 13
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 13  
  1.   Ogni Cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sugli uffici d'esecuzione e sugli uffici dei fallimenti. [1]
  2.   I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF 15
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 15  
  1.   Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge. [1]
  2.   Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima.
  3.   Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
  4.   ... [2]
  5.   Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
[2] Abrogato dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
[3] Introdotto dall'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
LEF 19
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 19 [1]  
  Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
[2] RS 173.110
Registro DTF