S. 113 / Nr. 18 Familienrecht (d)

BGE 59 II 113

18. Auszug aus dem Beschluss der II. Zivilabteilung vom 29. Juni 1933 i. S.
Schmidlin gegen Schmidlin.

Regeste:
Ehescheidung ausländischer Ehegatten verschiedener Staatsangehörigkeit:
Der Kläger hat nachzuweisen, dass der geltend gemachte Scheidungsgrund und der
schweizerische Gerichtsstand nach Gesetz oder Gerichtsgebrauch nicht nur
seiner eigenen Heimat, sondern auch derjenigen des Beklagten anerkannt ist.
Ist der Kläger heimatlos, so wäre dieser Nachweis nur für seine eigene Person
entbehrlich, nicht aber auch mit Bezug auf den Beklagten.
Art. 7 h NAG.

Die ehemals in der Schweiz heimatberechtigt gewesene Klägerin hatte 1915 den
Beklagten, damals Elsass-Lothringer, geheiratet und dadurch das deutsche
Bürgerrecht erworben. Nach Friedensschluss hat der Beklagte für sich und die
Kinder für das französische Staatsbürgerrecht optiert, die Klägerin dagegen
nicht. Im Scheidungsprozess, den sie in der Folge nach ihrer Übersiedelung in
die Schweiz in Basel einleitete, hatte das Bundesgericht bei Behandlung eines
Armenrechtsgesuches zur Frage Stellung zu nehmen, ob der schweizerische
Gerichtsstand gegeben sei. Es hat diese Frage verneint aus folgenden
Erwägungen:
Nach Art. 7 lit. h
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
NAG kann ein ausländischer Ehegatte, der in der Schweiz
wohnt, eine Scheidungsklage beim

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Richter seines Wohnortes anbringen, wenn er nachweist, dass nach Gesetz oder
Gerichtsgebrauch seiner Heimat der geltend gemachte Scheidungsgrund zugelassen
und der schweizerische Gerichtsstand anerkannt ist. Zwar spricht die erwähnte
Bestimmung nur von der Heimat des Klägers. Das erklärt sich daraus, dass das
Gesetz davon ausgeht, dass beide Ehegatten dem nämlichen Staat angehören, was
ja in den weitaus meisten Fällen zutrifft. Der Sinn der Bestimmung geht jedoch
dahin, die Scheidung nichtschweizerischer Ehegatten in der Schweiz nur dann
zuzulassen, wenn mit den Heimatstaaten dieser Personen keine Konflikte
bezüglich des Zivilstandes entstehen können. Infolgedessen muss in denjenigen
Fällen, wo die beiden Parteien nicht die nämliche Staatsangehörigkeit
besitzen, der Kläger den ihm durch Art. 7 h NAG auferlegten Nachweis sowohl
für sich selbst als auch für den Beklagten erbringen (vgl. BECK Nr. 45 zu Art.
7 h NAG-Art. 59
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 59 - 1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
1    Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2    Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3    I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
Schl. T. zum ZGB - und dort angeführte Literatur). Hievon wäre
die Klägerin nur befreit, wenn sie selbst Schweizerbürgerin wäre; denn dann
hätte man es nicht mit einer Ehe unter Ausländern zu tun und Art. 7 h NAG käme
gar nicht zur Anwendung (BGE 40 I 426 Erw. 3.). Allein die Klägerin hat ihre
schweizerische Staatsangehörigkeit durch ihre Heirat im Jahre 1915 verloren
und ist Deutsche geworden. Schweizerbürgerin konnte sie nur auf dem
ordentlichen Weg der Wiedereinbürgerung wieder werden. Dass dieser Weg
eingeschlagen worden sei, hat sie selbst nicht behauptet. Ob sie Deutsche
geblieben oder, sofern hiefür das Bürgerrecht eines deutschen Gliedstaates
erforderlich wäre, heimatlos geworden ist, kann dahingestellt bleiben; denn im
letztern Fall wäre wohl der Nachweis nur für ihre eigene Person entbehrlich
(vgl. BECK Nr. 36 und dort angeführte Entscheidungen), nicht aber auch mit
Bezug auf den Beklagten. Hier steht nun fest, dass der Beklagte heute Franzose
ist und in Frankreich Wohnsitz hat. Dass unter diesen Umständen

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der schweizerische Gerichtsstand von Frankreich anerkannt werde, hat die
Klägerin nicht nachgewiesen. Aus der bisher bekannten französischen
Rechtsprechung geht vielmehr -das Gegenteil hervor (vgl. BECK Nr. 137 zu Art.
7 h NAG, sowie SECRÉTAN, im Journal des Tribunaux, Jahrg. 1926 S. 419 und dort
angeführte französische Praxis).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 59 II 113
Data : 01. gennaio 1932
Pubblicato : 29. giugno 1933
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 59 II 113
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Ehescheidung ausländischer Ehegatten verschiedener Staatsangehörigkeit:Der Kläger hat nachzuweisen...


Registro di legislazione
CC: 59
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 59 - 1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
1    Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2    Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3    I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
OAPuE: 7 
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)
OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
1    I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati:
a  i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità;
b  la data di nascita;
c  la cittadinanza;
d  la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento;
e  il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento;
f  l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI);
g  la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale;
h  eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale;
i  per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU:
i1  se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati,
i2  se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato.
2    Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali.
7h
Registro DTF
40-I-418 • 59-II-113
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
convenuto • coniuge • francia • causa di divorzio • quesito • coniuge straniero • stato d'origine • cittadinanza svizzera • decisione • prassi giudiziaria e amministrativa • azione di divorzio • alsazia-lorena • matrimonio • tribunale federale • stato civile • letteratura