S. 1 / Nr. 1 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 58 III 1

1. Sentenza 26 gennaio 1932 nella causa Assurance Générale des Eaux et
Accidents S.A.


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Regeste:
Art. 67
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
cifra 4 LEF: un precetto esecutivo che non indica il titolo o la causa
del credito è impugnabile per questo motivo solo se gli altri dati del
precetto non permettono al debitore d'identificare il credito.
SchKG Art. 67, Ziff. 4: Wegen des Fehlens der Angabe der Forderungsurkunde
bezw. des Forderungsgrundes kann nur dann gegen den Zahlungsbefehl Beschwerde
geführt werden, wenn dessen übrige Angaben dem Schuldner nicht Klarheit über
die Forderung verschaffen.
Art. 67 ch. 4 LP. Le commandement de payer n'est attaquable pour cause de
défaut d'indication du titre ou de la cause de la créance que si les autres
indications dudit commandement ne Permettent pas au débiteur d'identifier la
créance.

Ritenuto in linea di fatto:
A. - Col precetto esecutivo No 16405 dell'Ufficio di Lugano, l'Assurance
générale des eaux et accidents S. A. ha escusso A. Rovelli, in Pezzolo di
Sala-Capriasca, allo scopo di ottenere il pagamento di 77 fchi. 70 cogli
interessi al 5% dal 20 gennaio 1931. La causa del credito è indicata come
segue: «rinnovamento dell'esecuzione N. 7991.»

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B. - Con reclamo 20 ottobre 1931 Ida Rovelli, madre del debitore, il quale é
assente per emigrazione temporanea, ha chiesto l'annullamento del precetto
esecutivo N. 16405 ritenuto non conforme ai requisiti dell'art. 67
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
cifra 4
LEF.
C. - L'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha ammesso il reclamo mediante
decisione 13 novembre 1931 pel motivo che, se è vero che un precetto esecutivo
N. 7991 dell'Ufficio di Lugano era già stato notificato in epoca anteriore al
Rovelli colla designazione «premio d'assicurazione e spese scadute sulla
polizza N. 108891» dalla stessa creditrice e per un importo identico, questa
circonstanza non autorizzava però l'Assurance générale des eaux et accidents
ad omettere la precisa indicazione della causa del credito nell'esecuzione N.
16405 destinata a sostituire quella N. 7991.
D. - L'Assurance générale des eaux et accidents ha ricorso contro questa
decisione chiedendone l'annullamento alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del
Tribunale federale.
Considerando in diritto:
L'autorità cantonale ha ammesso con ragione che l'esecuzione N. 16405 è
indipendente da quella N. 7991 e che ogni precetto esecutivo deve soddisfare
ai requisiti di legge, e quindi designare il titolo con la sua data e, in
difetto di titolo, la causa del credito. Queste indicazioni destinate ad
individualizzare il credito che costituisce l'oggetto dell'esecuzione ed a
permettere al debitore di riconoscerlo, non sono però un requisito essenziale
della validità del precetto e la loro omissione non costituisce motivo di
nullità, quando sia possible identificare il credito, sulla scorta delle altre
indicazioni contenute nel precetto.
Nella fattispecie l'esecuzione tende al pagamento d'un premio d'assicurazione
scaduto il 20 gennaio 1931 e pel quale era già stata iniziata un'esecuzione N.
7991, il cui precetto indicava quale titolo la polizza N. 108891. Questa
designazione, anche se priva della data della polizza, determinava il credito
in modo sufficientemente preciso.

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Anche il nuovo precetto N. 16405, in cui è indicato che si tratta di un
«rinnovamento dell'esecuzione N. 7991» già nota al debitore contiene quindi
dei dati sufficienti per escludere ogni dubbio circa l'identità del credito,
oggetto dell'esecuzione. Il precetto esecutivo N. 16405 è pertanto valido.
La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:
1. Il ricorso è ammesso.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 58 III 1
Data : 01. gennaio 1931
Pubblicato : 26. gennaio 1932
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 58 III 1
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 67 cifra 4 LEF: un precetto esecutivo che non indica il titolo o la causa del credito è...


Registro di legislazione
LEF: 67
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 67 - 1 La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1    La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione. Essa deve enunciare:
1  il nome ed il domicilio del creditore e dell'eventuale suo rappresentante e, ove dimori all'estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera;
2  il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un'eredità dev'essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;
3  l'ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
4  il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
2    Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall'articolo 151.132
3    Della domanda d'esecuzione si deve dar atto gratuitamente al creditore che lo richieda.
Registro DTF
58-III-1
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
precetto esecutivo • questio • del credere • premio d'assicurazione • decisione • direttive anticipate del paziente • calcolo • motivo • rimedio giuridico • scopo • salario • tribunale federale • dubbio • circo • leso • autorità cantonale • autorità di vigilanza