BGE 54 III 279
65. Estratto della sentenza 25 ottobre 1928 nella causa Bartesaghi.
Regeste:
L'opposizione fatta per iscritto ma firmata da un terzo col nome del debitore
sara valida, se questi può dimostrare, che il terzo ha agito col di lui
consenso. Art. 74
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 74 - 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150 |
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1 | Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150 |
2 | Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.151 |
3 | Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda. |
L'opposition écrite faite par un tiers qui signe du nom du débiteur est
valable lorsque celui-ci prouve que le tiers a agi avec son consentement. Art.
74 LP.
Der von einem Dritten schriftlich erhobene und von ihm mit dem Namen des
Schuldners unterzeichnete Rechtsvorschlag ist gültig, sofern der Schuldner
beweist, dass der Dritte in seinem Einverständnis gehandelt hat. Art. 74
SchKG.
Considerando in diritto:
Secondo l'art. 74
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 74 - 1 Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150 |
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1 | Se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione.150 |
2 | Se l'escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito.151 |
3 | Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda. |
iscritto, e la giurisprudenza ha constantemente ritenuto, che, se fatta per
iscritto, non occorre sia munita da firma (RU 28 I 95; 22 I 119): basterà, per
la sua validità, che provenga dal debitore stesso o da persona, che ha agito
col di lui consenso o il cui operato fu da lui ratificato. La stessa soluzione
s'impone per identità di motivi anche quando, come nella fattispecie, la
dichiarazione d'opposizione fu bensì sottoscritta col nome del debitore, ma
dalla mano di un terzo. Anche in questo caso, quantunque in realtà sprovvista
dalla firma del debitore, l'opposizione sara valida, se egli raggiunge la
prova che il terzo ha apposto la firma col di lui consenso. L'autorità
cantonale avendo constatato in fatto e conformemente agli atti che questa
prova fu raggiunta, la decisione cantonale è da confermarsi.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.