174 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 47.

Zwangsvollstreckung S.. 119). Die Vorinstanz hat daher mit Recht den
vom Rekurrenten auf Grund von Art. 92 Ziff. 7 SchKG erhobenen Anspruch
auf gänzliche Pfändungsbefreiung abgewiesen.

2. Dagegen kann der Rekurrent selbstverstandlich im Hinblick auf
Art. 93 SchKG verlangen dass ihm von den Erträgnissen aus der fraglichen
Nutzn'iessung soviel belassen werde, als er für seinen Lebensunterhalt
notwendig bedarf. Die Vorinstanz hat daher das Betreibungsamt angewiesen,
die Zwangsverwertung über. die fraglichen Liegenschaften, die Objekt der
hier streitigen Nutzniessung sind, anzuordnen und zwar in dem Sinne, dass
das Betreibungsamt die Erträgnisse einzuziehen habe, aus denen in erster
Linie die auf den Nutzniessungsobjelcten haftenden Lasten zu begleichen
seien, sodann sei dem Schuldner der vom Betreibungsamt festzustellende
Kompetenzbetrag zuzuweisen und nur ein allfälliger'Überschuss für Rechnung
der Betreibungsgläubiger zu verwenden. Der Rekurrent bestreitet diese
Art .der Verwendung der Erträgnisse an sich nicht, doch behauptet er,
.die Anordnung einer Zwanges-erwaltung sei verfriiht, da noch kein
Verwertungsbegehren gestellt worden sei. Die Pfändung. der Nutzniessung
sei, vom, Betreibungsamt dadurch vollzogen worden, dass dem Vertreter des
Rekurrenten, Dr. Ronus, der die fraglichen Nutzniessungsliegénschaften
in Verwaltung habe, die Pfändung notifiZiert worden sei. Damit seien die
Interessen der Gläubiger genügend gewahrt. Demgegenüber ist zu bemerken,
dass gemäss Art. 109 SchKG das Betreibungsamt für die Erhaltung der
gepfändeten Rechte zu sorgen und Zahlung für fällige Forderungen zu
erheben hat. Als ein besonderer Anwendung-stell dieses Grundsatzes
ist sodann in Art. 102 Abs. 3 SchKG vorgeschrieben, dass bei der
Pfändung von Liegenschaften der-Betreibungsbeamte für die Verwaltung
und "BeWirtschaftung dieser Liegenschaften zu sorgen hat. Eine solche
Regelung rechtfertigt sich indessen auch

dann, wenn bloss die Nutzniessung an einer Liegenschaft -

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 48; 175

gepfàndetsiwird. Denn der Nutzniesser. hat gemäss Art. 755 ZGB die
Verwaltung der-ihm zur Nutzniessung gegebenen Liegenschaften; es Würden
daher, wenn ihm diese belassen würde, die Interessen der betreibenden
Gläubiger in gleicher Weise gefährdet, wie wenn bei einer in einer
Betreibung gegen den Eigentümer erfolgten Pfändung der Liegenschaft. als
solcher diesem Eigentümer die Verwaltung und Bewirtschaftung weiter
überlassen wiirde. Nun kann allerdings gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 16 - 1 L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
1    L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2    L'amministrazione passa all'ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L'ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell'esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell'articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).32
3    Sotto la sua responsabilità, l'ufficio può incaricare un terzo dell'amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l'ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell'articolo 103 della LEF.
4    L'ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
VZG, dessen
analoge Anwendung sich hier ebenfalls rechtfertigt, die Verwaltung
und Bewirtschaftung auf Verantwortung des Betreibungsamtes auch einem
Dritten übertragen werden. Ob aber eine solche Ubertragung im einzelnen
Falle angezeigt sei, ist eine reine Ermessensfrage, deren Beurteilung
dem Bundesgericht entzogen ist. Im vorliegenden Falle scheint übrigens
diese Frage durch den vorinstanzlichen' Entscheid noch nicht präjudiziert
zu sein. Dieser schliesst daher keineswegs aus, dass das Betreibungsamt
allenfalls eine Übertragung der Verwaltung an Dr. Ronus vornehme, wenn es
dies unter den gegebenen Umständen für zweckmässig und den beidseitigen
Parteiinteressen dienlich erachten sollte. -

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer .Der Rekurs wird
abgewiesen.

48. Entscheid vom 18. November 1925 i. S. Arnold Löw & Cie.

Anfechtung der Liegenschattsschätzung im Naehlassverfahren : Art. 299
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 16 - 1 L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
1    L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2    L'amministrazione passa all'ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L'ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell'esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell'articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).32
3    Sotto la sua responsabilità, l'ufficio può incaricare un terzo dell'amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l'ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell'articolo 103 della LEF.
4    L'ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
,
300
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 16 - 1 L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
1    L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2    L'amministrazione passa all'ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L'ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell'esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell'articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).32
3    Sotto la sua responsabilità, l'ufficio può incaricare un terzo dell'amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l'ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell'articolo 103 della LEF.
4    L'ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
SchKG.

1. Ergänzung der tatsächlichen Feststellungen ist noch in der
.Vernehmlassung der kantonalen. Aufsichtsbehörde zulässig.

2.1m Nachlassverfahren ist auch an die Pfandgläubiger keine besondere
Anzeige der Aktenauflage vorgeschrieben. Die öffentliche Auskündigung
genügt. '

3. Die Frist zur-Anfechtung der Liegenschaitssehätzung beginnt mit der
öffentlichen Aktenauflage.

176 Schuläbetreibungsund Kennst-steckt N° 48.

A'. Die Rekurrentin, die im Nachlassverfahren des Schuhmachermeisters
Albert Scherrer, in lib-nat, neben einer laufenden Forderung eine
Grundpfandverschreibung 'von 5000 Fr. eingegeben hatte, beschwerte sich
am 14. Oktober 1925 gegen die durch das Konkursamt Obertoggenhurg als
Sachwalter vorgenommene Schätzung der Liegenschaft des Schuldners.

B. Mit Entscheidung vom 30. Oktober 1925 ist die kantonale
Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons
St. Gallen auf die Beschwerde wegen Verspätung nicht eingetreten, weil
die Rekurrentin durch die am 11. September 1925 erfolgte öffentliche
Auskündigung, dass die Nachlassakten während zehn Tagen vor der am
12. Oktober stattfindenden Gläubigerversammlung beim ,Sachwalter
aufliegen, habe wissen müssen, dass sie während der Auflagefrist von
der Liegenschaftsschätzung des Sachwalters Einsicht nehmen könne; mit
dem Ablauf der Auflagefrist sei aber auch die Frist zur Beschwerde gegen
die Schätzung abgelaufen gewesen.

C. Diesen Entscheid hat die Rekurrentin an das Bundesgericht
weitergezogen, mit dem Antrag, er sei. aufzuheben und die kantonale
Aufsichtsbehörde anzuweisen, auf die Beschwerde einzutreten und sie
ihrem Inhalte nach zu behandeln.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht

in Erwägung :

1. Die Rekurrentin macht zunächst geltend, die Auskündigung der
Aktenauflage sei nur in einem Ortsblatt und im Amtsblatt des Kantons
St. Gallen erfolgt ; és könne ihr aber, da sie ihren Geschäftssitz im
Kanton" Thurgau habe, nicht zugemutet werden, dass sie von einer solchen
ungenügenden Auskündigung Kenntnis habe. Die Vorinstanz stellt jedoch
in ihrer Vernehmlassung fest, dass das Nachlassverfahren tatsächlich.
auch im eidgenössischen Handelsamtsblatt ausgekündigt

Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 48. 177

gewesen ist. Diese Feststellung ist für das Bundesgericht verbindlich,
obwohl sie im angefochtenen Entscheid selbst nicht enthalten ist;
denn die Nachlassakten können jederzeit zur Ergänzung des Tatbestandes
her-beigczogen werden.

2. Sodann wendet die Rekurrentin ein, es hätte ihr als
Grundpfandgläubigerin die Liegenschaftsschätzung besonders angezeigt
werden sollen. Eine solche Sonderanzeige an die Pfandgläubiger wäre
allerdings zweckmässig und wünschenswert, namentlich dort, wo sich aus
der Schätzung für den Pfandgläubiger eine ungenügende Deckung und erst
daraus gemäss Art. 305 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 16 - 1 L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
1    L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2    L'amministrazione passa all'ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L'ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell'esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell'articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).32
3    Sotto la sua responsabilità, l'ufficio può incaricare un terzo dell'amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l'ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell'articolo 103 della LEF.
4    L'ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
SchKG seine Teilnahme am Nachlassverfahren
ergibt. Das Gesetz hat denn auch in andern Verfahren eine solche besondere
Anzeige an die Pfandgläubiger vorgeschrieben. So in Art. 140 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 16 - 1 L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
1    L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2    L'amministrazione passa all'ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L'ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell'esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell'articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).32
3    Sotto la sua responsabilità, l'ufficio può incaricare un terzo dell'amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l'ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell'articolo 103 della LEF.
4    L'ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
SchKG
ill-Verbindung mit Art. 30 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
VZG für die Liegenschaftsschätzung
vor der Verwertung in der Betreibung auf Pfändung, sowie in Art. 156
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
,
257 Abs. 3
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
und 259
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
SchKG in Verbindung mit Art. 99
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
und 129
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 129 - 1 Negli avvisi speciali da notificarsi secondo l'articolo 257 speciale della LEF (art. 71 RUF176), i creditori pignoratizi, che a stregua dell'elenco degli oneri (art. 125) sono al beneficio di un diritto poziore agli oneri reali frazionari (servitù, onere fondiario, diritto di prelazione ecc.), saranno informati che hanno la facoltà di esigere un doppio turno d'asta a stregua dell'articolo 142 della LEF, purché ne facciano istanza per iscritto presso l'ufficio entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale si riterrà che vi abbiano rinunciato.177
1    Negli avvisi speciali da notificarsi secondo l'articolo 257 speciale della LEF (art. 71 RUF176), i creditori pignoratizi, che a stregua dell'elenco degli oneri (art. 125) sono al beneficio di un diritto poziore agli oneri reali frazionari (servitù, onere fondiario, diritto di prelazione ecc.), saranno informati che hanno la facoltà di esigere un doppio turno d'asta a stregua dell'articolo 142 della LEF, purché ne facciano istanza per iscritto presso l'ufficio entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale si riterrà che vi abbiano rinunciato.177
2    Avvisi speciali saranno inviati, in applicazione analogetica dell'articolo 30 capoverso 4, ai titolari di diritti legali di prelazione dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 CC178 .179
VZG für das
Pfandverwertungsund das Konkursverfahren._Gleicherweise schreibt auch die
Verordnung betreffend die Pfandnachlasstundung vom 18. Dezember 1920 in
Art. 38 Abs. 1 und 37 eine Sonderanzeige an die Pfandgläubiger über die
Schätzung der in das Pfandnaehlassverfahren eingezogenen Grundpfänder vor,
sowie über die Frage, inwieweit die Grundforderung gedeckt sei.

Allein beim stillschweigen des Gesetzes in seinen Bestimmungen über den
gewöhnlichen Nachlassvertrag erscheint die Rechtsprechung nicht befugt,
eine solche Verpflichtnug des Sachwalters zu Sonderanzeigen an die
Pfandgläubiger einzuführen. Das Gesetz behandelt die Faust-· und die
Grundpfandgläubiger auf dem gleichen Füsse. Er schreibt auch nicht, wie
dies im Konkursverfahren der Fall ist, eine besondere Benachrichtigung
der bekannten Gläubiger über die Eröffnung des Nachlassverfahrens vor,
sondern begnügt sich mit der öffent-

178 Schuldbetreibnngsund Eis-Mk N°48--

lichen Bekanntmachung, um :den Beteiligten, sowohl von" der
Einleitung. des Verfahrens, als auch von der si Abhaltung der
Gläubigerversammlung und der Aktenauflage Kenntnis zu geben. Auch für
die gewöhnlichen Gläubiger laufen von diesem Zeitpunkt an wichtige
Fristen, deren Nichtbeachtung ihreReehtstellungim Ver fahren nachteilig
beeinflussenkann. Wenn das Gesetz ihnen zumutet, sich durch Einsichtnahme
der Amtsblätter selber über den Lauf des Verfahrens zu erkundigen, so muss
die gleiche Anforderung auch an die Pfandgläuhiger gestellt. werden. Sie
müssen wissen, welche Bedeutung für sie dieSchätzung .des'Pfandes hat,
und sich" daher selbst'danach erkundigen, sobald'ihnen mitgeteilt
wird, wo und Wann sie dies tun können. Diese Mitteilung liegt aber
in der öffentlichen Auskündigung der Aktenauflage. Es dient auch der
Beschleunigung der Verfahrens, dass namentlich die Schätzungsfrage
möglichst bald abgeklärt werde. Und endlich würden, zumal in den Kantonen,
wo sehr viele Pfandrechte auf einer Liegenschaft bestehen, die Kosten,
die ja vom Schuldner getragen werden müssen, ungebührlich vermehrt,
wenn jedem Pfandgläubiger eine besondere eingeschriebene' Mitteilung
gemacht werden müsste. Hieran vermag der Umstand nichts zu ändern,
dass die Rekurrentin ihre Forderungen tatsächlich nicht gestützt auf
die öffentliche Auskündigung der Nachlasstundung, sondern bereits
schon vor deren Erlass eingegeben hat, nachdem sie nämlich durch
das Betreibungsamt Ebnat, das ihr ein Betreibungshegehren gegen den
Schuldner zurückwies, erfahren hatte, dass diesem eine Nachlasstundung
gewährt worden sei. Umsomehr Veranlassung hätte sie daher gehabt, sich
nach der Auskündigung der Aktenauflage, die ja nach der Be willigung der
Nachlasstundung erwartet werden musste, umzusehen'. ' ' 3. Es mussdaher
mit der Vorinstanz davon ausgegangen werden, die Rekurrentin habe mit
der öffent-

Schuldbetreibungs und Konkin'srecht'. N°:48. . "179

"lichen Auskündigung der Aktenauflage gewusst, dass

ihr Vom 2. Oktober 1925 an die 'Kenntnisnahme der Nachlassakten offen
stand. Von diesem Zeitpunkt an, Wo die Schätzung zur Kenntnis genommen
werden konnte,

also mit dem Beginn der öffentlichen Aktenauflag'e

und nicht erst mit dem Tage der tatsächlichen Kenntnisnahme während
der Auflagefrist oder gar nach deren Ablauf, hat nun aber, wie die
Vorinstanz zutreffend

"ausführt, die Frist zur Anfechtung der Liegenschafts ' Schätzung
begonnen. In seinem Entscheid vom 9. Feb-

ruar 1909 in Sachen Lüscher (BGE 35 I 217, namentlich 219 f.;
Sep.-Ausg. 12 Nr. 6) hat das Bundesgericht diese Frage offengelassen
und lediglich ausgesprochen, dass ,die BeschWerdefrist "auf alle -si
Fälle frühestens mit der Aktenauflage (und nicht schon vorher, wenn etwa
die Auflagefrist selbst versehentlich verkürzt worden ist), zu laufen
beginne. Wenn die Frist zur Anfechtung der Steigerungsbedingungen nach der
bestehenden Rechtsprechung nicht über die Auflagefrist ausgedehnt werden
darf, sondern vom Tage ihrer öffentlichen Auslegung an zu laufen beginnt
(BGE 24 I 49? f.; 28 I 305, namentlich 316 Erw. 3; Sep.-Ausg. 1 Nr. 53;
5, 52; Art. 29 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 29 - 1 La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
1    La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
2    Oltre le indicazioni previste dall'articolo 138 della LEF, il bando menzionerà il nome e il domicilio del debitore e designerà esattamente il fondo da realizzarsi ed il suo valore di stima.50 Nell'avviso ai creditori pignoratizi previsto dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF sarà loro ingiunto di comunicare all'ufficio altresì se il credito garantito dal pegno è scaduto parzialmente o totalmente e, se fu disdetto, per quale importo ed a quale scadenza lo sia stato.
3    L'ingiunzione prevista dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF dovrà essere fatta anche a tutti i titolari di servitù, che sorsero sotto il regime dell'antico diritto cantonale e non furono ancora iscritte a pubblico registro. L'ingiunzione sarà accompagnata dalla comminatoria che le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato a meno che si tratti di diritti che anche secondo il CC51 hanno carattere di diritto reale senza iscrizione.
4    ...52
VZG), so muss es sich auch mit der Beschwerdefrist
bei der Auflegung der Nachlassakten ähnlich verhalten. Wie es am Tage der
Steigerung mit Sicherheit feststehen muss, ob die Steigerung auf Grund
der ausgelegten Bedingungen vorgenommenwerden darf, oder obrdagegen
Beschwerde erhoben worden, ebenso muss im Nachlassverfahren am Tage
der Gläubigerversammlung die Vermögenslage des Schuldners abgeklärt
sein. Diese Abklärung ist ja der Zweck der Aktenauflage. Die Gläubiger
müssen, damit sie sich über die Annahme oder Ablehnung des Entwurfes zum
Nachlassvertrag schlüssig machen können, in ihrer Versammlung im Klaren
sein, ob'die SchätZun'g vorhandener Liegenschaften des Schuldners, Wie
sie der Sachwalter vorgenommen hat, anerkannt oder angefochten sei. Und
da die Gläu-

189 Schuldbetrelbungsund Konkursrecht. (Zivilabteflungen). N° 49.

bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefi'ist stattfindet, muss mit
diesem Zeitpunkt die erforderliche Abkiämng gegeben sein (vgl. Obergericht
Solothurn, 'Reehenschaftsberieht 1914 Nr. 8 ; Schweizer. Jur. Zeitg.
S. 336 Nr. 395; Leser :, Anmerkung 9 zu Art, 300 ; 3 zu Art.'299 ; 7
zu Art. ,134 ; Praxis H Anm. 3 zu Art. 299). Die Frist zur Anfechtung
der Uegenschafts'schätzung ist somit im vorliegenden Falle mit der
Auflagefrist am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz ist auf
die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde mit Recht wegen Verspätung
nicht eingetreten. Demnach erkennt die Schuldbeir.:und Konkurslcammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS DES SECTIONS CIVILES

49. ma 6.9 la ne Section civile, da 10 juin 1925. dans la cause Mandelik &
G'et Lisy contre Dubai] & Cie.

Determination du cours auquel doit ètre convertie, pour l'éta-hlissement
du commandement de' payer (art. 67, chiff. 3 LP), la dette de
monnaie étrangére, payable à l'étranger et dont il s'agit d'assurer le
recouvrement en Suisse, le débiteur u'ayant pas, au lieu de l'exe'cution,
de domicile où il puisse étre valahlement poursuivi.

Lorsque la monnaie étrangère augmente de valeur postérieurement à
l'échéance, la dette en question doit ètre con-

vertie en francs suisses au cours du jour de la réquisition de poursuite.

A. Selon contrat du 16 décembre 1919, la maison Louis Dubai] & Cie a
acheté à V. Mandelik & Cie, à

Schuldhetreibungsund Konknrsrecht (Zivilabteilungen). N° 49. 181

Vinohrady (Tchécoslovaquie), des Iniroirs pour une somme de 568 323
couronnes tchéeoslovaques, payahles à Prague, contre livraison, à
fin février 1920. Le 8 avril 1920, l'accréditif convenu n'ayant pas
été fourni, Mandelik & Cle ont ouvert action en paiement, devant les
tribunaux tchécoslovaques. -

Par jugement du 18 janvier 1923, le Tribunal deco merce de Prague &
condamué Louis Dubai] & C'e à verser aux demandeurs 563 323,25 couronnes,
ainsi que les intéréts de 568 323,25 couronnes du 1er mars au 1er juin
1920, et de 56382325 couronnes des le 2 juin 1920. Cette décision a été
confirmée par l'Oherlandesgericht, à Prague, et par la Cour supréme,
à Brünn. Les frais des trois instanees mis à la chargedes defendeurs
s'élévent à 74 270,52 couronnes.

Le 16 juin 1924, la maison Mandelik & Cle a cede à Cerek Joseph Lisy,
sénateur, à Eisenbrod (Tchécoslovaquie), une fraction de sa créance sur
L. Dubai], soit 450000 eouronnes.

L'exequatur des jugements en question a été accordé, le 11 juillet 1924,
par la Cour d'appel du canton de Berne. -

B. Pour obtenir le versement des sommes allouees par ies tribunaux
tchécoslovaques, Mandelik & EURie et Lisy ont fait notifier, le
2 septembre 1924, deux commandements de payer à L. Dubai] & C'è,
la valeur legale suisse de la eréance (art. 67, chili. 3 LP) étant
calcuiée au taux de 16 fr. les 100 couronnes, cours de change du jour
de l'introduction de la poursuite. Ces deux commandements de payer ont
été irappés d'opposition.

Par memoire du 31 octobre 1924, les demandeurs ont conelu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le Tribunal de commerce du canton de Berne fixe
en francs suisses les montants alloués par les jugements du Tribunal de
commerce de Prague, du 18 janvier 1923, du Tribunal supérieur, à Prague,
du 17 mars 1923, et du Tribunal
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 51 III 175
Data : 18. novembre 1925
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 51 III 175
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 174 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 47. Zwangsvollstreckung S.. 119). Die


Registro di legislazione
CC: 755
LEF: 92  93  102  109  140  156  257  259  299  300  305
RFF: 16 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 16 - 1 L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
1    L'ufficio di esecuzione finché dura il pignoramento provvede all'amministrazione e alla cultura del fondo (art. 102 cpv. 3 LEF), a meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica.
2    L'amministrazione passa all'ufficio anche se il debitore prima del pignoramento ne ha incaricato contrattualmente un terzo. L'ufficio ne resta investito anche durante una sospensione provvisoria dell'esecuzione (sospensione legale, moratoria) e la proroga concessa al debitore in virtù dell'articolo 123 della LEF (art. 143a LEF).32
3    Sotto la sua responsabilità, l'ufficio può incaricare un terzo dell'amministrazione e della cultura del fondo. La cultura può essere affidata al debitore stesso, che non potrà pretendere un risarcimento speciale se l'ufficio gli fa abbandono di una parte dei frutti o del loro ricavo come contributo al suo sostentamento a stregua dell'articolo 103 della LEF.
4    L'ufficio potrà farsi anticipare dal creditore le spese di amministrazione del fondo ove ne ritenga i redditi insufficienti (art. 105 LEF).
29 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 29 - 1 La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
1    La data dell'incanto deve essere stabilita in modo che il termine per ricorrere contro le condizioni della vendita sia trascorso prima del giorno dell'incanto.
2    Oltre le indicazioni previste dall'articolo 138 della LEF, il bando menzionerà il nome e il domicilio del debitore e designerà esattamente il fondo da realizzarsi ed il suo valore di stima.50 Nell'avviso ai creditori pignoratizi previsto dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF sarà loro ingiunto di comunicare all'ufficio altresì se il credito garantito dal pegno è scaduto parzialmente o totalmente e, se fu disdetto, per quale importo ed a quale scadenza lo sia stato.
3    L'ingiunzione prevista dall'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF dovrà essere fatta anche a tutti i titolari di servitù, che sorsero sotto il regime dell'antico diritto cantonale e non furono ancora iscritte a pubblico registro. L'ingiunzione sarà accompagnata dalla comminatoria che le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato a meno che si tratti di diritti che anche secondo il CC51 hanno carattere di diritto reale senza iscrizione.
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30 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
99 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 99 - 1 Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
1    Comunicata la domanda di realizzazione al debitore e, al caso, al terzo proprietario del pegno (art. 155 cpv. 2 LEF), l'ufficio d'esecuzione si farà rilasciare un estratto del registro fondiario (art. 28 e 73) e procederà alla stima del fondo (art. 9 cpv. 1, e 23).
2    Se non è già inserita nel bando a stregua dell'articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la realizzazione, al debitore ed al terzo proprietario coll'avvertenza che entro il termine di ricorso essi potranno domandare all'autorità di vigilanza una nuova stima per mezzo di periti a mente dell'articolo 9 capoverso 2.
129
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 129 - 1 Negli avvisi speciali da notificarsi secondo l'articolo 257 speciale della LEF (art. 71 RUF176), i creditori pignoratizi, che a stregua dell'elenco degli oneri (art. 125) sono al beneficio di un diritto poziore agli oneri reali frazionari (servitù, onere fondiario, diritto di prelazione ecc.), saranno informati che hanno la facoltà di esigere un doppio turno d'asta a stregua dell'articolo 142 della LEF, purché ne facciano istanza per iscritto presso l'ufficio entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale si riterrà che vi abbiano rinunciato.177
1    Negli avvisi speciali da notificarsi secondo l'articolo 257 speciale della LEF (art. 71 RUF176), i creditori pignoratizi, che a stregua dell'elenco degli oneri (art. 125) sono al beneficio di un diritto poziore agli oneri reali frazionari (servitù, onere fondiario, diritto di prelazione ecc.), saranno informati che hanno la facoltà di esigere un doppio turno d'asta a stregua dell'articolo 142 della LEF, purché ne facciano istanza per iscritto presso l'ufficio entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale si riterrà che vi abbiano rinunciato.177
2    Avvisi speciali saranno inviati, in applicazione analogetica dell'articolo 30 capoverso 4, ai titolari di diritti legali di prelazione dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 CC178 .179
Registro DTF
24-I-48 • 28-I-305 • 35-I-217
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio d'esecuzione • autorità inferiore • termine • debitore • giorno • tribunale federale • conoscenza • diritto delle esecuzioni e del fallimento • quesito • pubblicazione • inizio • termine ricorsuale • procedura di fallimento • coscienza • comunicazione • esecuzione in via di pignoramento • pegno • decisione • domanda di realizzazione • bisogno
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