Urteilskopf

148 III 201

26. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen AXA Leben AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_362/2021 vom 9. März 2022

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 202

BGE 148 III 201 S. 202

A.

A.a Der 1958 geborene A. schloss am 13. Dezember 1996 bei der damaligen Winterthur-Leben (heute: AXA Leben AG) eine gebundene Vorsorgepolice "winplus+ " ab (Nr. 1.1...). Diese war als gemischte Versicherung ausgestaltet und beinhaltete Leistungen im Erlebensfall am 1. Dezember 2018 oder im Todesfall vor dem 1. Dezember 2018 (Fr. 65'385.-), Leistungen aus Überschussbeteiligung (mindestens Fr. 4'391.-), eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung (Fr. 12'000.-jährlich) und Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit. Die vereinbarte Jahresprämie betrug Fr. 3'000.-. Als Berechnungsgrundlage wurde unter anderem ein technischer Zinssatz von 3 % bestimmt.
A.b Am 29. Januar 1998 schloss A. bei der damaligen Winterthur-Leben eine weitere gebundene Vorsorgepolice "winspiro" ab (Nr. 1.2...). Diese war ebenfalls als gemischte Versicherung ausgestaltet und beinhaltete Leistungen im Erlebensfall am 1. Februar 2019 oder im Todesfall vor dem 1. Februar 2019 (Fr. 64'043.-) mit Leistungsbonus und Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit. Die vereinbarte Jahresprämie betrug Fr. 2'774.-. Als Berechnungsgrundlage wurde unter anderem ein technischer Zinssatz von 3,5 % bestimmt.

A.c Aus der Police "winplus+ " richtete die AXA Leben AG A. bei Vertragsablauf am 1. Dezember 2018 Leistungen von insgesamt Fr. 69'898.- aus (Fr. 65'385.- als Kapital im Erlebensfall und Fr. 4'513.-als Bonus; Abrechnung vom 8. Oktober 2018) und aus der Police "winspiro" bei Vertragsablauf am 1. Februar 2019 Leistungen von insgesamt Fr. 64'654.- (Fr. 64'043.- als Kapital im Erlebensfall und Fr. 611.-als Bonus; Abrechnung vom 6. Dezember 2018).
A.d A. stellte sich auf den Standpunkt, es sei ihm (zusätzlich) ein noch näher zu beziffernder Betrag, mindestens aber Fr. 20'000.- (zuzüglich Zins) auszubezahlen, was die AXA Leben AG ablehnte. Eine Einigung unter den Parteien kam nicht zustande.
B. Klageweise liess A. beantragen, die AXA Leben AG sei zu verpflichten, ihm aus dem Versicherungsvertrag Nr. 1.1... einen nach Ausgang des Beweisverfahrens zu beziffernden Betrag, mindestens
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aber Fr. 10'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2019 und aus dem Versicherungsvertrag Nr. 1.2... einen nach Ausgang des Beweisverfahrens zu beziffernden Betrag, mindestens aber Fr. 12'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2019 zu bezahlen. Weiter habe sie ihm aus den beiden Versicherungsverträgen einen nach Ausgang des Beweisverfahrens zu beziffernden Betrag, mindestens aber Fr. 20'000.- zuzüglich Zins zu 5 % seit 22. Juli 2019 zu bezahlen. Mit Entscheid vom 10. Mai 2021 wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen die Klage ab.
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und das Rechtsbegehren stellen, der Entscheid vom 10. Mai 2021 sei aufzuheben und die Streitsache im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Die AXA Leben AG beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2.

2.1 In der Beschwerde wird lediglich die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Rückweisung der Sache zu neuem Entscheid an das kantonale Gericht beantragt. Begründet wird dieses Begehren damit, dass dem Beschwerdeführer mit der vorinstanzlichen Ablehnung seines Antrages auf Edition der beschwerdegegnerischen Jahresrechnungen 1996 bis 2019 das Recht verweigert werde, die Höhe des Überschusses aufgrund der konkreten Zahlen zu prüfen und gestützt darauf seine Ansprüche zu beziffern. Dies verletze das Willkürverbot, das rechtliche Gehör sowie Art. 1 ff
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
. und 18 OR.
2.2 Streitig und zu prüfen ist damit, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie dem in der Klage gestellten Editionsbegehren betreffend die beschwerdegegnerischen Jahresrechnungen 1996 bis 2019 nicht stattgab.
3.

3.1 Kapitalbildende Lebensversicherungsverträge haben typischerweise eine lange Vertragsdauer, wobei sowohl die Versicherungsleistungen als auch die Höhe der Prämien bereits bei Vertragsschluss festgelegt werden. Werden die Prämien vorsorglich in der Weise ausgestaltet, dass sie den tatsächlichen Risiko- und
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Kostenbedarf übersteigen und ergibt sich daraus ein Gewinn des Versicherungsunternehmens, soll der Versicherungsnehmer an diesem Gewinn beteiligt werden. Bei Vertragsschluss wird diesem daher neben der Todes- oder Erlebensfallleistung eine zusätzliche Leistung in Form der sogenannten Überschussbeteiligung zugesichert. Die Höhe der Überschussbeteiligung kann im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwar nicht exakt beziffert werden, jedoch wird dem Versicherungsnehmer anhand von Modellrechnungen aufgezeigt, wie sich die Werte ausgehend von realistischen Einschätzungen grundsätzlich entwickeln könnten (BGE 140 II 16 E. 2.2 mit Hinweis auf Art. 3 Abs. 1 lit. e
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 3 - 1 Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
1    Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
a  rischi assicurati;
b  l'estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un'assicurazione di somma fissa o di un'assicurazione contro i danni;
c  premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
d  durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
e  basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
f  i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un'assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;
g  trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della banca dati, nonché destinatari e conservazione dei dati;
h  il diritto di revoca secondo l'articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca;
i  il termine di presentazione dell'avviso di sinistro di cui all'articolo 38 capoverso 1;
j  la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l'estinzione del contratto;
k  definizione di un'assicurazione sulla vita come assicurazione sulla vita qualificata ai sensi dell'articolo 39a della legge del 17 dicembre 200418 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
2    Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g.
3    Il datore di lavoro che conclude un'assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.19
und Art. 94
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 94 - Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.
VVG [SR 221.229.1] sowie Botschaft vom 7. September 2011 zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes, BBl 2011 7705 ff., 7798 f.; ANDREA PFLEIDERER, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung [nachfolgend: Überschussbeteiligung], 2006, S. 1 f. und 17 f.; SCHUDEL TRÜB, in: Basler Kommentar, Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, N. 86 zu Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG).
3.2 Bei Lebensversicherungen ausserhalb der beruflichen Vorsorge besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Beteiligung an den Überschüssen. Ein Überschussanspruch hängt somit von einer entsprechenden Zusage der Versicherungsgesellschaft ab (BGE 140 II 16 E. 2.2; PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 55 und 59; KUHN/GEIGER-STEINER, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2012, N. 14 zu Art. 3
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 3 - 1 Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
1    Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
a  rischi assicurati;
b  l'estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un'assicurazione di somma fissa o di un'assicurazione contro i danni;
c  premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
d  durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
e  basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
f  i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un'assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;
g  trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della banca dati, nonché destinatari e conservazione dei dati;
h  il diritto di revoca secondo l'articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca;
i  il termine di presentazione dell'avviso di sinistro di cui all'articolo 38 capoverso 1;
j  la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l'estinzione del contratto;
k  definizione di un'assicurazione sulla vita come assicurazione sulla vita qualificata ai sensi dell'articolo 39a della legge del 17 dicembre 200418 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
2    Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g.
3    Il datore di lavoro che conclude un'assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.19
VVG; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 86 f. zu Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG). Zusätzlich ist erforderlich, dass überhaupt Überschüsse erwirtschaftet werden (BGE 140 II 16 E. 2.2 mit Hinweis auf Urteil 2A.255/2002 vom 22. April 2003 E. 3.3). Dies ist der Fall, wenn die Erträge die Aufwendungen eines Versicherungsportefeuilles übersteigen, wobei die entsprechenden Überschüsse aus Zins-, Risiko- und Kostenüberschüssen entstehen können (FISCHER/GISLER/WIEDMER, Einzellebensversicherung, 2015, S. 128 f.; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 102 zu Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG).
3.3 Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel- oder Kollektivlebensversicherung betreiben und Lebensversicherungsverträge mit Überschussbeteiligung erfüllen müssen, haben den Versicherungsnehmern jährlich eine nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteiligung abzugeben, aus welcher insbesondere hervorgehen muss, auf welchen Grundlagen die Überschüsse berechnet und nach welchen Grundsätzen sie verteilt wurden (Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die

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Aufsicht über Versicherungsunternehmen [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG; SR 961.01; in Kraft seit 1. Januar 2006]; vgl. auch Botschaft vom 9. Mai 2003 zu einem Gesetz über die Aufsicht über Versicherungsunternehmen [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG] und zur Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, BBl 2002 3789 ff., 3825; SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 119 zu Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG; WEBER/BAISCH, Versicherungsaufsichtsrecht, 2. Aufl. 2017, S. 161). Für den Teil ausserhalb der beruflichen Vorsorge bilden die Versicherungsunternehmen einen Überschussfonds, welcher eine versicherungstechnische Bilanzposition zur Bereitstellung der den Versicherungsnehmern zustehenden Überschussanteile darstellt (Art. 136 Abs. 1 der Verordnung vom 9. November 2005 über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen [Aufsichtsverordnung, AVO; SR 961.011]). Die Überschusszuteilung ist nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden und unter Vermeidung missbräuchlicher Ungleichbehandlungen vorzunehmen. Sobald die Überschussanteile den einzelnen Versicherungsnehmern zugeteilt sind, gelten sie als geschuldet. Sie sind den Anspruchsberechtigten entsprechend den vertraglichen Regelungen auszuschütten oder, falls die verzinsliche Ansammlung der Überschussanteile vereinbart wurde, in einer eigens dafür geschaffenen versicherungstechnischen Bilanzposition auszuweisen (Art. 137 Abs. 1
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 137 Assegnazione delle quote di eccedenze - 1 L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
1    L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
2    Non appena sono assegnate al singolo stipulante, le quote di partecipazione alle eccedenze sono considerate dovute. Esse devono essere distribuite agli aventi diritto conformemente alle regolamentazioni contrattuali, oppure, qualora fosse stato convenuto l'accumulo con interessi delle quote di eccedenze, esposte in una posizione di bilancio attuariale, appositamente creata.
3    Il sistema di partecipazione alle eccedenze non può essere modificato a svantaggio dello stipulante durante la decorrenza del contratto.
und 2
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 137 Assegnazione delle quote di eccedenze - 1 L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
1    L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
2    Non appena sono assegnate al singolo stipulante, le quote di partecipazione alle eccedenze sono considerate dovute. Esse devono essere distribuite agli aventi diritto conformemente alle regolamentazioni contrattuali, oppure, qualora fosse stato convenuto l'accumulo con interessi delle quote di eccedenze, esposte in una posizione di bilancio attuariale, appositamente creata.
3    Il sistema di partecipazione alle eccedenze non può essere modificato a svantaggio dello stipulante durante la decorrenza del contratto.
AVO; WEBER/BAISCH, a.a.O., S. 161). (...)

5.

5.1 Es steht fest und wird nicht substanziiert bestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer periodisch mit den bei den Akten liegenden Jahresberichten und Erläuterungen über die Überschussbeteiligung bzw. die entsprechende Abrechnung orientierte (vgl. dazu auch E. 3.3 hiervor). Ergänzend liess sie ihm mit Schreiben vom 20. August 2019 Darstellungen der Wertverläufe zukommen. Weiter ist nach den verbindlichen und nicht offensichtlich unrichtigen Feststellungen im angefochtenen Entscheid davon auszugehen, dass die Aufsichtsbehörde die vom Streit betroffenen Versicherungsverträge, insbesondere die Bestimmungen betreffend die Überschussbeteiligung und die Überschusspläne genehmigt bzw. nicht beanstandet hat.
5.2 Der Beschwerdeführer hält seinen Auskunftsanspruch damit indessen nicht für erfüllt und verlangt von der Beschwerdegegnerin über die gewährten, in E. 5.1 genannten Informationen hinaus die
BGE 148 III 201 S. 206

Herausgabe der Jahresabschlüsse 1996 bis 2019 einschliesslich Kontoblätter und Leistungsüberschussberechnungen bzw. die detaillierten Zahlen der Jahresrechnungen, um die konkrete Berechnung des Überschusses einzusehen. Er stellt sich auf den Standpunkt, dass er nur auf dieser Grundlage die Höhe der Überschussbeteiligung prüfen könne. Es gehe ihm nicht um die von der Vorinstanz allein thematisierte Einzahlung des Überschusses in den Überschussfonds, sondern um die dieser "vorgelagerte Berechnung der Höhe des Überschusses anhand der konkreten Jahresrechnung".
5.3 Was die vom Beschwerdeführer geforderte Herausgabe der detaillierten Jahresrechnungen anbelangt, ist zu berücksichtigen, dass der Auskunftsanspruch des einzelnen Versicherungsnehmers durch das legitime Interesse des Versicherungsunternehmens am Schutz von Geschäftsgeheimnissen beschränkt wird (vgl. SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 110 und 119 zu Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG). Der Anspruch beinhaltet namentlich kein Recht auf Offenlegung des Überschussplanes, weil einem solchen legitime Geheimhaltungsinteressen der Versicherungsgesellschaft gegenüberstehen (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 38). Ebenso wenig erstreckt er sich auf die detaillierten Jahresrechnungen, bei welchen es sich um noch vertraulichere Informationen handelt (zur Zurückhaltung betreffend die Informationsansprüche der Versicherungsnehmer: ANTON K. SCHNYDER, "Totalrevision" des VVG, in: Versicherungsvertragsgesetz: Rückblick und Zukunftsperspektiven, Anton K. Schnyder [Hrsg.], 2015, S. 29). Die Kontrolle der Überschusspolitik der Versicherungsunternehmen wird anderweitig gewährleistet (vgl. auch STEPHAN FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2011, Rz. 22.39 mit Hinweis auf Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG, Art. 130
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 130 Partecipazione alle eccedenze - Se è previsto il diritto alla partecipazione alle eccedenze, l'impresa di assicurazione indica nelle basi contrattuali in particolare quanto segue:
a  le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare la quota che viene attribuita annualmente e solamente alla scadenza del contratto;
b  il momento a partire dal quale avviene la prima assegnazione;
c  se si tratta di un'assegnazione delle eccedenze anticipata o posticipata;
d  l'impiego della quota assegnata annualmente;
e  che lo stipulante viene informato annualmente sull'assegnazione e sullo stato delle quote di eccedenze che gli sono state assegnate;
f  le modalità di una modifica del sistema di eccedenze vigente durante il contratto e l'obbligo di comunicare previamente tale modifica alla FINMA.
und 136
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 136 Fondo delle eccedenze - 1 Per la parte fuori della previdenza professionale le imprese di assicurazione creano un fondo delle eccedenze. Tale fondo è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
1    Per la parte fuori della previdenza professionale le imprese di assicurazione creano un fondo delle eccedenze. Tale fondo è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
2    Nel fondo delle eccedenze viene tesaurizzata l'eccedenza conseguita nel corso di un esercizio e attribuita al collettivo di assicurati.
3    Le quote di eccedenze destinate agli stipulanti possono essere prelevate solamente dal fondo delle eccedenze.
4    Annualmente, almeno il 20 per cento delle eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze deve essere prelevato e distribuito agli stipulanti.
5    Gli importi mancanti possono essere prelevati dal fondo delle eccedenze unicamente se i redditi dell'impresa di assicurazione non sono sufficienti alla costituzione delle riserve attuariali secondo il piano d'esercizio.
ff. AVO sowie das inzwischen aufgehobene Rundschreiben 2008/40 der Finanzmarktaufsicht [FINMA]). Neben den in E. 3.3 erwähnten Pflichten haben die Versicherungsunternehmen im Rahmen des jährlichen Aufsichtsberichts (Art. 25 Abs. 2
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 25 Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza - 1 Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.
1    Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.
2    Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo. La FINMA stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi.
3    Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo.43
4    Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.
5    La FINMA può:
a  ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno;
b  definire requisiti particolari per il rapporto di gestione;
c  pubblicare dati relativi al rapporto annuale, al mercato assicurativo e alla trasparenza.44
6    Nella pubblicazione dei dati di cui al capoverso 5 lettera c la FINMA tiene conto di quanto reso pubblico dalle imprese di assicurazione e della necessità d'informazione degli assicurati e dell'opinione pubblica.45
VAG; vgl. dazu ROLF BÄCHLER, in: Basler Kommentar, Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, N. 4 ff. zu Art. 25
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 25 Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza - 1 Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.
1    Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.
2    Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo. La FINMA stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi.
3    Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo.43
4    Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.
5    La FINMA può:
a  ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno;
b  definire requisiti particolari per il rapporto di gestione;
c  pubblicare dati relativi al rapporto annuale, al mercato assicurativo e alla trasparenza.44
6    Nella pubblicazione dei dati di cui al capoverso 5 lettera c la FINMA tiene conto di quanto reso pubblico dalle imprese di assicurazione e della necessità d'informazione degli assicurati e dell'opinione pubblica.45
VAG) einen detaillierten Überschussbericht zu verfassen, welcher Informationen enthält zur Aufteilung des Bestandes in Teilbestände, zur Systematik der Verteilung des Überschusses auf die Teilbestände und innerhalb der Teilbestände, zur Wahl der Überschussparameter und zur Höhe der Überschusszuteilung an die Teilbestände (SCHUDEL TRÜB, a.a.O., N. 109 zu Art. 36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
VAG; Rundschreiben 2016/6 der FINMA, Lebensversicherung, Rz. 99).
BGE 148 III 201 S. 207

5.4 Der Gesetzgeber hat dem Versicherungsnehmer, der die Richtigkeit der festgestellten Werte bezweifelt, indessen das Recht eingeräumt, von der FINMA als Aufsichtsbehörde (bzw. bis 31. Dezember 2008 vom Bundesamt für Privatversicherungen) zu verlangen, dass sie unentgeltlich prüft, ob die von der Versicherungsgesellschaft ermittelten Überschusswerte (welche einen Bestandteil des Umwandlungs- bzw. Rückkaufswertes bilden) den versicherungsmathematischen Grundlagen entsprechen und mit dem Überschussplan übereinstimmen (Art. 92 Abs. 2
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 92 - 1 Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
1    Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
2    Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.131
3    Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.
in Verbindung mit Art. 94
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 94 - Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.
VVG; vgl. zum Ganzen: PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 39; dieselbe, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2012, ad N. 1 zu Art. 94
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 94 - Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.
VVG). Auch dieser Auskunftsanspruch ermöglicht dem Versicherungsnehmer allerdings keine umfassende Information oder eine Rechnungslegung, wie sie für eine Nachprüfung der ihm zustehenden Überschussanteile erforderlich wäre; eine solche setzte die vollständige Auskunft über den Überschussplan (einschliesslich Verteilschlüssel), weitere Angaben betreffend den Vollzug der Überschussbeteiligung (die Bildung von Überschussverbänden etc.) sowie eine vollständige Rechnungslegung voraus (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 96). Dass der Auskunftsanspruch des Versicherungsnehmers in diesem Sinne beschränkt ist, wird dadurch abgemildert, dass die Aufsichtsbehörde im Interessenkonflikt zwischen den legitimen Auskunftsinteressen der Versicherungsnehmer und den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Versicherungsgesellschaft für einen Ausgleich sorgt: Sie hat die Interessen der Versicherungsnehmer zu wahren, ist aber auch neutral gegenüber den ihr von den Versicherungsgesellschaften anvertrauten geheimen Daten (PFLEIDERER, Überschussbeteiligung, a.a.O., S. 100 f.). Es ist denn auch nicht einzusehen, weshalb der Beschwerdeführer auf diese ihm einzig zustehende und allein zielführende Möglichkeit verzichtet hat, gestützt auf Art. 92 Abs. 2
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 92 - 1 Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
1    Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
2    Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.131
3    Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.
in Verbindung mit Art. 94
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 94 - Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.
VVG an die FINMA zu gelangen (auf welches Recht er im Übrigen bereits in der beschwerdegegnerischen Stellungnahme vom 20. August 2019 hingewiesen worden ist).
5.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz mit der Ablehnung des beschwerdeführerischen Editionsbegehrens betreffend die detaillierten Jahresrechnungen 1996 bis 2019 kein Bundesrecht verletzt hat. Die Beschwerde ist abzuweisen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 148 III 201
Data : 09. marzo 2022
Pubblicato : 08. ottobre 2022
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 148 III 201
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Art. 36 cpv. 2 LSA; art. 92 cpv. 2 in combinazione con l'art. 94 LCA; diritti all'informazione degli stipulanti in relazione


Registro di legislazione
CO: 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
1    Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2    Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
LCA: 3 
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 3 - 1 Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
1    Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
a  rischi assicurati;
b  l'estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un'assicurazione di somma fissa o di un'assicurazione contro i danni;
c  premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
d  durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
e  basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
f  i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un'assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;
g  trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della banca dati, nonché destinatari e conservazione dei dati;
h  il diritto di revoca secondo l'articolo 2a nonché la forma e il termine della revoca;
i  il termine di presentazione dell'avviso di sinistro di cui all'articolo 38 capoverso 1;
j  la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l'estinzione del contratto;
k  definizione di un'assicurazione sulla vita come assicurazione sulla vita qualificata ai sensi dell'articolo 39a della legge del 17 dicembre 200418 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
2    Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g.
3    Il datore di lavoro che conclude un'assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.19
92 
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 92 - 1 Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
1    Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
2    Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.131
3    Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.
94
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione
LCA Art. 94 - Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.
LSA: 25 
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 25 Rapporto di gestione e rapporto di sorveglianza - 1 Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.
1    Le imprese di assicurazione allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto di gestione che si compone del conto annuale, della relazione annuale e, se la legge lo prescrive, del conto del gruppo.42 Il conto del gruppo deve essere presentato in ogni caso se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo.
2    Le imprese di assicurazione allestiscono inoltre un rapporto di sorveglianza annuo. La FINMA stabilisce le esigenze che deve adempiere tale rapporto e determina le informazioni e i documenti da allegarvi.
3    Le imprese di assicurazione presentano alla FINMA il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza sull'esercizio trascorso, al più tardi il 30 aprile successivo.43
4    Per le loro attività in Svizzera, le imprese di assicurazione estere presentano un rapporto di gestione distinto e un rapporto di sorveglianza distinto sull'esercizio trascorso.
5    La FINMA può:
a  ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno;
b  definire requisiti particolari per il rapporto di gestione;
c  pubblicare dati relativi al rapporto annuale, al mercato assicurativo e alla trasparenza.44
6    Nella pubblicazione dei dati di cui al capoverso 5 lettera c la FINMA tiene conto di quanto reso pubblico dalle imprese di assicurazione e della necessità d'informazione degli assicurati e dell'opinione pubblica.45
36
SR 961.01 Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) - Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
LSA Art. 36 Assicurazione sulla vita - 1 Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
1    Per le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con un interesse garantito, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la determinazione del tasso d'interesse tecnico massimo.
2    Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione diretta individuale o collettiva sulla vita e devono adempiere contratti d'assicurazione sulla vita con partecipazione alle eccedenze consegnano annualmente agli assicurati un conteggio verificabile sulla partecipazione alle eccedenze. Dal conteggio deve essere desumibile in particolare su quali basi siano state calcolate le eccedenze e in virtù di quali principi siano state distribuite, inclusa la parte del premio complessivo rappresentata dalla componente di risparmio.65
3    Per le imprese di assicurazione secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
a  le modalità di presentazione delle informazioni che devono essere desumibili dal conteggio;
b  le basi per il calcolo delle eccedenze;
c  le basi e l'entità della distribuzione delle eccedenze.
OS: 130 
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 130 Partecipazione alle eccedenze - Se è previsto il diritto alla partecipazione alle eccedenze, l'impresa di assicurazione indica nelle basi contrattuali in particolare quanto segue:
a  le modalità di assegnazione delle eccedenze, in particolare la quota che viene attribuita annualmente e solamente alla scadenza del contratto;
b  il momento a partire dal quale avviene la prima assegnazione;
c  se si tratta di un'assegnazione delle eccedenze anticipata o posticipata;
d  l'impiego della quota assegnata annualmente;
e  che lo stipulante viene informato annualmente sull'assegnazione e sullo stato delle quote di eccedenze che gli sono state assegnate;
f  le modalità di una modifica del sistema di eccedenze vigente durante il contratto e l'obbligo di comunicare previamente tale modifica alla FINMA.
136 
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 136 Fondo delle eccedenze - 1 Per la parte fuori della previdenza professionale le imprese di assicurazione creano un fondo delle eccedenze. Tale fondo è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
1    Per la parte fuori della previdenza professionale le imprese di assicurazione creano un fondo delle eccedenze. Tale fondo è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti.
2    Nel fondo delle eccedenze viene tesaurizzata l'eccedenza conseguita nel corso di un esercizio e attribuita al collettivo di assicurati.
3    Le quote di eccedenze destinate agli stipulanti possono essere prelevate solamente dal fondo delle eccedenze.
4    Annualmente, almeno il 20 per cento delle eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze deve essere prelevato e distribuito agli stipulanti.
5    Gli importi mancanti possono essere prelevati dal fondo delle eccedenze unicamente se i redditi dell'impresa di assicurazione non sono sufficienti alla costituzione delle riserve attuariali secondo il piano d'esercizio.
137
SR 961.011 Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS) - Ordinanza sulla sorveglianza
OS Art. 137 Assegnazione delle quote di eccedenze - 1 L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
1    L'assegnazione delle eccedenze deve avvenire secondo metodi attuariali riconosciuti ed evitando disparità di trattamento abusive.
2    Non appena sono assegnate al singolo stipulante, le quote di partecipazione alle eccedenze sono considerate dovute. Esse devono essere distribuite agli aventi diritto conformemente alle regolamentazioni contrattuali, oppure, qualora fosse stato convenuto l'accumulo con interessi delle quote di eccedenze, esposte in una posizione di bilancio attuariale, appositamente creata.
3    Il sistema di partecipazione alle eccedenze non può essere modificato a svantaggio dello stipulante durante la decorrenza del contratto.
Registro DTF
140-II-16 • 148-III-201
Weitere Urteile ab 2000
2A.255/2002 • 9C_362/2021
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
all'interno • assicurazione vita • autorità inferiore • calcolo • casale • conclusioni • conflitto di interessi • contraente d'assicurazione • contratto di assicurazione • costituzione • decesso • decisione • dichiarazione • esattezza • fattispecie • fuori • indicazione erronea • informazione erronea • interesse • legge federale sul contratto d'assicurazione • legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione • mais • misura di protezione • numero • obbligo di edizione di documenti • pagamento • parte costitutiva • pietra • posto • prato • previdenza professionale • revisione totale • ricorso in materia di diritto pubblico • scienze attuariali • sorveglianza • tecnica assicurativa • tribunale delle assicurazioni • truffa • ufficio federale delle assicurazioni sociali • valore • vita
FF
2002/3789 • 2011/7705