Urteilskopf

146 II 265

18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_299/2019 vom 7. April 2020

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Sachverhalt ab Seite 266

BGE 146 II 265 S. 266

A.

A.a Am 16. bzw. 17. August 2016 ersuchte A. die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) um Zugang zu den Resultaten einer im Jahr 2015 stichprobenweise durchgeführten Kontrolle der Sicherheitsvorschriften von neun verschiedenen Wickelkommoden. Am 23. August bzw. 8. September 2016 stellte die bfu A. eine teilweise geschwärzte Fassung des "Abschlussberichts PrSG-Stichprobe 2015" zu. Sie legte die Angaben über zwei Produkte uneingeschränkt offen; bei sieben weiteren Produkten wurden die Produktbezeichnungen, Produktbilder, Namen der Inverkehrbringer, Artikelnummern, Preise und Bestelladressen eingeschwärzt.
A.b Am 13. September 2016 reichte A. einen Schlichtungsantrag beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ein. Infolge einer Schlichtungsverhandlung und der Anhörung der betroffenen Inverkehrbringer gewährte die bfu A. den Zugang zu den vollständigen Angaben über zwei weitere Produkte. Am 6. Juli 2017 erliess der EDÖB die Empfehlung, den Zugang zu den Produktbezeichnungen und Produktbildern der restlichen fünf mangelhaften Wickelkommoden zu erteilen.
BGE 146 II 265 S. 267

A.c Mit Verfügung vom 30. August 2017 verweigerte die bfu den Zugang zu den verlangten Informationen.
B. Dagegen erhob A. am 2. Oktober 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses wies die Beschwerde am 2. Mai 2019 ab.
C. Mit Eingabe vom 28. Mai 2019 erhob A. Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie beantragt den vollständigen Zugang zum "Abschlussbericht PrSG-Stichprobe 2015" betreffend Wickelkommoden, ohne Schwärzung der Produktbezeichnungen und der Produktbilder. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut und weist die Sache zur Neubeurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurück. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. Vorliegend ist nicht bestritten, dass das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3) grundsätzlich auf die Kontrolltätigkeit der bfu gemäss dem Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG; SR 930.11) anwendbar ist und es sich beim "Abschlussbericht PrSG-Stichprobe 2015" betreffend Wickelkommoden um ein amtliches Dokument i.S.v. Art. 5
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ handelt. Es ist jedoch strittig, ob Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG als Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ gilt und den Regeln des BGÖ vorgeht.
3.1 Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ behält Spezialnormen anderer Bundesgesetze vor, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen oder abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu solchen Informationen vorsehen. Das Verhältnis von Vertraulichkeitsregeln in anderen Bundesgesetzen (Art. 4 lit. a
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
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BGÖ) und dem allgemeinen Transparenzgebot gemäss BGÖ lässt sich nicht generell festlegen, sondern ist von Fall zu Fall zu ermitteln (Urteil 1C_50/2015 vom 2. Dezember 2015, E. 2.4). Entscheidend ist dabei der Sinn und Zweck der divergierenden Normen: das allgemeine öffentliche Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung ist dem Schutzzweck der Spezialnorm gegenüberzustellen. Dies gilt auch für ältere Sondernormen über die Vertraulichkeit staatlicher Handlungen und Vorkehren. So erfasst namentlich das Amtsgeheimnis nur noch Informationen, die eines besonderen Schutzes bedürfen bzw. gerade nach dem Öffentlichkeitsgesetz in der Regel nicht zugänglich sind, denn sonst würde dieses
BGE 146 II 265 S. 268

jüngere Gesetz seines Gehalts beraubt und weitgehend obsolet (zit. Urteil 1C_50/2015 E. 2.4).
3.2 Das Bundesgericht hat sich hingegen bis anhin nicht dazu geäussert, ob Verpflichtungen zur aktiven Information in anderen Gesetzen spezielle Zugangsnormen i.S.v. Art. 4 lit. b BGÖ darstellen können. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dies sei nicht der Fall: aktive Informationsrechte und -pflichten seien blosse Mindestvorschriften, die regelten, wie weit eine Behörde von sich aus informieren dürfe oder müsse; sie könnten das Zugangsrecht nicht einschränken.
Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich weder aus dem Gesetzeswortlaut von Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ noch aus den Materialien Anhaltspunkte dafür ergeben, wonach der Vorbehalt von Spezialbestimmungen auf die passive Information beschränkt wäre (vgl. Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung, BBl 2003 1963, 1989). Diese Auffassung vertritt auch der EDÖB im vorliegenden Verfahren. Die Vorinstanz hat kein Bundesrecht verletzt, indem sie festhielt, dass auch Verpflichtungen zur aktiven Information spezielle Zugangsnormen i.S.v. Art. 4 lit. b BGÖ darstellen können (vgl. BERTIL COTTIER, in: Öffentlichkeitsgesetz, 2008, N. 13 zu Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ). Eine Verpflichtung zur aktiven Information in einem anderen Bundesgesetz stellt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin somit nicht automatisch und in jedem Fall eine Mindestvorschrift dar. Aus einer Verpflichtung zur aktiven Information kann allerdings auch nicht gefolgert werden, dass jeder beantragte weitergehende Zugang verweigert werden darf (Urteil 1C_562/2017 vom 2. Juli 2018 E. 3.2). Ob eine Verpflichtung zur aktiven Information im Einzelfall allenfalls erleichternde oder strengere Regeln über den Zugang zu amtlichen Dokumenten aufstellt, ist analog zu den Vertraulichkeitsregelungen in anderen Bundesgesetzen durch Auslegung der betreffenden Normen zu ermitteln.
4. Es gilt deshalb im Folgenden durch Auslegung zu ermitteln, ob Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4 lit. b BGÖ oder lediglich eine Mindestvorschrift darstellt.
4.1 Mit dem Produktesicherheitsgesetz sollen die Sicherheit von Produkten gewährleistet und der grenzüberschreitende freie Warenverkehr erleichtert werden (Art. 1 Abs. 1
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1    Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.
2    Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.
3    Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.
4    La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:
a  sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se
b  prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
PrSG). Es gilt für das gewerbliche oder berufliche Inverkehrbringen von Produkten (Art. 1 Abs. 2
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1    Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.
2    Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.
3    Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.
4    La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:
a  sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se
b  prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
PrSG). Als Grundsatz gilt dabei unter anderem, dass
BGE 146 II 265 S. 269

Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie bei normaler oder bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig gefährden (Art. 3 Abs. 1
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 3 Principi
1    I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.
2    I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
3    Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:
a  la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
b  l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
c  il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
d  la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).
4    Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:
a  l'etichettatura e la presentazione;
b  l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione;
c  avvertenze e consigli di prudenza;
d  istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento;
e  tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.
5    Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.
6    Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:
a  al produttore;
b  a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi.
PrSG). Das Gesetz geht von der grundsätzlichen Selbstverantwortung aus und entspricht damit dem "New Approach" der Produktesicherheitsgesetzgebung der Europäischen Union. Es überlässt den Herstellern, Importeuren, dem Handel und den übrigen Dienstleistern, wie sie vorgehen wollen, damit ausschliesslich sichere Produkte in Verkehr gelangen (Botschaft vom 25. Juni 2008 zum Produktesicherheitsgesetz, BBl 2008 7407, 7432; vgl. auch EUGÉNIE HOLLIGER-HAGMANN, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Produktsicherheit und Haftpflicht in a nutshell, 2011, S. 1 f.). Art. 10
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG sieht verschiedene Kontroll- und Verwaltungsmassnahmen vor. So können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben (Art. 10 Abs. 1
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG). Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG). Ist es zum Schutz der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender oder Dritter erforderlich, so kann das Vollzugsorgan insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Art. 10 Abs. 3 lit. a
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder seinen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (lit. b), die Ausfuhr eines Produkts, dessen weiteres Inverkehrbringen nach Buchstabe a verboten worden ist, verbieten (lit. c), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (lit. d). Nach Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG warnen die Vollzugsorgane die Bevölkerung vor gefährlichen Produkten, wenn der Inverkehrbringer nicht oder nicht rechtzeitig wirksame Massnahmen trifft. Sie machen ihre Informationen über die Gefährlichkeit bestimmter Produkte und über die getroffenen Massnahmen öffentlich zugänglich. Die Vollzugsorgane unterstehen der Schweigepflicht, soweit ihre Wahrnehmungen nicht für die Sicherheit von Produkten oder für den Erfahrungsaustausch über sicherheitstechnische Massnahmen bedeutsam sind (Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG).
BGE 146 II 265 S. 270

4.2 Die Vorinstanz führt aus, Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG könne dem Wortlaut nach als Spezialbestimmung dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehen. Weiter ergebe die historisch-teleologische Auslegung zwar, dass die Materialien des PrSG sich zum Verhältnis zum Öffentlichkeitsgesetz nicht äusserten; die gesetzlichen Vorgaben von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG würden jedoch teilweise ihren Sinn verlieren, sollte zusätzlich ein Recht auf Zugang nach dem Öffentlichkeitsgesetz bestehen. Eine Zugangsgewährung nach BGÖ könne gegebenenfalls für die betroffenen Inverkehrbringer die gleichen Wirkungen zeitigen wie die Warnung gemäss Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG. Im Übrigen lasse die Gesetzessystematik keine weiteren Rückschlüsse auf die zu beurteilende Frage zu. So führten die verschiedenen Auslegungselemente in einer Gesamtbeurteilung zum Resultat, dass mit Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG eine spezialgesetzliche Grundlage vorliege, die nach Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehe.
Die Beschwerdegegnerin ist derselben Auffassung.

4.3 Dahingegen kann nach Ansicht der Beschwerdeführerin dem Wortlaut der beiden Bestimmungen nicht entnommen werden, dass eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ vorliegt. Der Umstand, wonach in den Gesetzesmaterialien Ausführungen zur Koordination des PrsG mit dem BGÖ fehlten, zeige, dass die gesetzgebende Behörde keine Absicht gehabt habe, mit dem PrSG das Recht auf passiven Zugang zu Informationen nach BGÖ einzuschränken. Weiter sei auch die Argumentation zum Normzweck nicht überzeugend. Diese würde zum Resultat führen, dass das BGÖ bei einer Regelung der aktiven Information nie anwendbar wäre. Der Sinn von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG liege darin, die aktive Information durch die Behörde zu regeln, und nicht darin, den passiven Zugang einzuschränken. Schliesslich lasse sich aus der Gesetzessystematik schliessen, dass die aktive Information durch die Behörde im PrSG und der passive Zugang im BGÖ geregelt sei.
4.4 Der EDÖB hält in seiner Stellungnahme fest, weder der Wortlaut noch die Gesetzesmaterialien würden darauf hindeuten, dass die in Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG statuierte Schweigepflicht weitergehe als das allgemeine Amtsgeheimnis. Weiter lege die Auslegung von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG nahe, diese Bestimmung sei ausschliesslich als Verpflichtung der Behörde zur aktiven Information der Behörde in einer Sondersituation zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit zu verstehen und nicht als Spezialnorm i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ. Es sei
BGE 146 II 265 S. 271

darüber hinaus nicht ersichtlich, inwiefern eine Zugangsgewährung nach Öffentlichkeitsgesetz an eine einzelne gesuchstellende Person für den betroffenen Inverkehrbringer die gleichen Wirkungen haben könnte wie eine offizielle behördliche Warnung der Bevölkerung nach Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG.
5.

5.1 Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG sieht vor, dass die Vollzugsorgane die Bevölkerung in einer besonderen Risikosituation warnen. Es handelt sich dabei nicht um eine Kann-Bestimmung: die Vollzugsorgane sind verpflichtet, die Warnung öffentlich zugänglich zu machen. Dem Wortlaut lässt sich darüber hinaus jedoch nicht entnehmen, ob die Vollzugsbehörden weitergehende Zugangsgesuche nach BGÖ ablehnen müssen. Auch aus dem Wortlaut der italienischen und französischen Fassung geht dies nicht hervor.
Daran ändert auch die Verbindung von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG mit Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG nichts. Dem Wortlaut letzterer Bestimmung ist nicht zu entnehmen, ob es sich um eine spezielle Schweigepflicht handelt oder ob Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG lediglich das allgemeine Amtsgeheimnis statuiert. Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Dabei ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte (historisches Element), auf den Zweck der Norm (teleologisches Element), auf die ihr zugrunde liegenden Wertungen und auf ihre Bedeutung im Kontext mit anderen Bestimmungen (systematisches Element) abzustellen (BGE 142 I 135 E. 1.1.1 S. 138).
5.2

5.2.1 Das Produktesicherheitsgesetz wurde vom Parlament im Jahr 2009 verabschiedet und trat am 1. Juli 2010 in Kraft. Es ersetzte das Bundesgesetz vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, AS 1977 2370). Das Produktesicherheitsgesetz wurde somit nach dem Öffentlichkeitsgesetz erlassen, das am 17. Dezember 2004 verabschiedet wurde. Die Botschaft zum PrSG enthält jedoch keine Hinweise zur Koordination mit dem Öffentlichkeitsgesetz. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass das PrSG die Geltung des BGÖ einschränken soll. Eine solche Argumentation würde dem mit Erlass des BGÖ vollzogenen Paradigmenwechsel und dem damit verbundenen Recht jeder Person
BGE 146 II 265 S. 272

auf Zugang zu amtlichen Dokumenten nicht gerecht. Das Fehlen einer Erklärung zur Koordination der beiden Gesetze muss vor diesem Hintergrund vielmehr als Hinweis dafür interpretiert werden, dass die gesetzgebende Behörde die Geltung des BGÖ nicht tangieren wollte. Zu Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG hält die Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz sodann fest, dass die Behörden die Bevölkerung vor gefährlichen Produkten zu warnen haben, wenn der Inverkehrbringer die ihm bekannten Besitzer von gefährlichen Produkten oder nötigenfalls die Öffentlichkeit nicht selbst rechtzeitig und wirksam informiert hat. Die Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung wie auch der Grundsatz der Transparenz der Staatstätigkeit erfordern, dass Informationen der Behörden über die Gefährlichkeit von Produkten sowie über die getroffenen Massnahmen der Öffentlichkeit zugänglich sind (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7444). Aus der Entstehungsgeschichte des Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG ergibt sich, dass die darin enthaltene Verpflichtung zur aktiven Information den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Bevölkerung und auch die Transparenz der Staatstätigkeit bezweckt. Es lässt sich jedoch daraus nicht schliessen, Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG würde es der Behörde verbieten, auf Anfrage hin weitergehende Informationen zu erteilen.
5.2.2 Die in Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG statuierte Schweigepflicht der Vollzugsorgane ist gemäss Botschaft zum PrSG aus dem STEG übernommen worden; sie wurde jedoch in einem separaten Artikel geregelt, weil die Adressaten der Auskunftspflicht beziehungsweise der Mitwirkungspflicht und der Schweigepflicht unterschiedlich sind (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7445). In der Botschaft zum STEG führte der Bundesrat zum betreffenden Artikel (Art. 10 Abs. 3) aus, die Verschwiegenheit sei als Gegenstück der Auskunftspflicht der Inverkehrbringer konzipiert. Das Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis soll nicht verletzt werden; einzig über Wahrnehmungen, die mit sicherheitstechnischen Fragen im Zusammenhang stehen, sollen Dritte (z.B. Benützer von Geräten, andere Hersteller) orientiert werden können (Botschaft vom 12. Februar 1975 zu einem Bundesgesetz über die Sicherheit technischer Einrichtungen und Geräte, BBl 1975 I 849, 859 f.). Aus dieser Erläuterung lässt sich schliessen, dass die Schweigepflicht des STEG und damit auch diejenige des PrSG den Schutz des geistigen Eigentums der Beaufsichtigten bezweckt. Es geht darum, allfälligen Konkurrenzunternehmen zu verunmöglichen, sich
BGE 146 II 265 S. 273

über ein Zugangsgesuch gemäss BGÖ Baupläne und dergleichen zu beschaffen; aus der Entstehungsgeschichte von Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG ergibt sich hingegen nicht, dass diese Bestimmung weitergehende Informationen zu Produkten im Sinne eines erweiterten Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisses schützen soll. Insofern geht die Schweigepflicht gemäss Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG nicht über das allgemeine Amtsgeheimnis bzw. über das Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis hinaus. Mit anderen Worten schützt Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG allfällige bestehende Geheimnisse, legt aber keine neuen Geheimhaltungspflichten fest (vgl. auch Botschaft BGÖ, BBl 2003 1963, 1990, betreffend Art. 22
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio - 1 L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.
1    L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.
2    Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della legislazione speciale.
Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 [BPG; SR 172.220.1]; Urteil 1C_129/2016 vom 14. Februar 2017, E. 2.3 ff. betreffend Art. 44
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro
LL Art. 44
1    Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.
2    Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e la SECO si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1.
des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel [ArG; SR 822.11]; Urteil 1C_562/2017 vom 2. Juli 2018 E. 3.2 betreffend Art. 62
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro
LL Art. 44
1    Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.
2    Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e la SECO si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1.
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte [HMG; SR 812.21]; COTTIER, a.a.O., N. 10 ff. zu Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ).

5.2.3 Wie aus der Botschaft zum PrSG erhellt, bezweckt das Gesetz ausdrücklich eine Angleichung an die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (Botschaft PrSG, BBl 2008 7407, 7408). Es erscheint daher naheliegend, das PrSG auch unter deren Berücksichtigung auszulegen. Ein Vergleich mit der Richtlinie 2001/95/EG (ABl. L 11 vom 15. Januar 2002 S. 4) zeigt, dass auch die darin enthaltene Schweigepflicht nicht über das Geschäftsgeheimnis hinausgeht: Laut deren Art. 16 Abs. 1 Unterabs. 2 treffen die Mitgliedstaaten und die Kommission die erforderlichen Massnahmen, um ihre Beamtinnen und Beamten und ihre Bediensteten zu verpflichten, die aufgrund dieser Richtlinie gesammelten Informationen, die ihrem Wesen nach in hinreichend begründeten Fällen dem Geschäftsgeheimnis unterliegen, geheim zu halten, es sei denn, bestimmte Informationen über sicherheitsrelevante Eigenschaften von Produkten müssen unter Berücksichtigung der Gesamtumstände veröffentlicht werden, um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewährleisten. Daraus ergibt sich, dass auch die Geheimhaltungspflicht nach europäischem Recht bloss den Schutz von Geschäftsgeheimnissen bezweckt.
5.3 Im Hinblick auf den Sinn und Zweck gilt es zunächst zu beachten, dass mit der Schaffung des BGÖ die Öffentlichkeit der Verwaltungstätigkeit die Regel darstellt; spezialgesetzliche Bestimmungen
BGE 146 II 265 S. 274

sind nicht leichthin so auszulegen, dass damit der Grundsatz der Transparenz des Verwaltungshandelns ausgehöhlt wird. In Bezug auf Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG ist sodann festzuhalten, dass es sich bei der dort vorgesehenen Informationstätigkeit um eine amtliche Warnung handelt. Amtliche Warnungen stellen grundsätzlich hoheitliche Realakte dar. Sie sind staatliche Aussagen über die faktische Ratsamkeit bestimmter Verhaltensoptionen und betreffen, sofern sie generell-abstrakt sind, eine Unzahl von Sachlagen und Personen (BGE 144 II 233 E. 4.1 S. 236 mit Hinweisen auf die Literatur). Mit der Vorinstanz kann weiter festgehalten werden, dass die gesetzgebende Behörde beim Erlass des Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG insofern eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgenommen hat, als eine amtliche Warnung nur bei Untätigkeit der Inverkehrbringer ausgesprochen werden darf. Daraus lässt sich jedoch - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht schliessen, dass die gesetzgebende Behörde mit Erlass von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG generell die Geheimhaltungsinteressen höher hätte gewichten wollen als das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit betreffend mangelhaften Produkten. Vielmehr ergibt sich durch einen komplementären Zugang zu Informationen nach BGÖ eine sinnvolle, differenzierte Abstufung der behördlichen Informationstätigkeit: Sind Produkte geradezu gefährlich für Sicherheit oder Gesundheit der Bevölkerung und treffen die Inverkehrbringer nicht oder nicht rechtzeitig wirksame Massnahmen, sind die Vollzugsorgane verpflichtet, die Bevölkerung zu warnen, also aktiv über die Gefahr zu informieren. Geben Produkte zu einer weniger gravierenden Beanstandung Anlass, besteht zwar keine Verpflichtung zur aktiven Information der Behörden; das schliesst jedoch nicht aus, dass aufgrund des BGÖ ein Anspruch auf Zugang zu diesbezüglichen Dokumenten bestehen kann. Eine amtliche Warnung wird aufgrund ihres offiziellen Charakters in der Regel grosses Aufsehen erregen, was angesichts der Gefährlichkeit des Produkts erwünscht ist. Informationen über Produkte mit weniger schwerwiegenden Mängeln würden demgegenüber nur dann bekannt, wenn jemand Zugang zum betreffenden Dokument ersucht und dieses dann allenfalls publik macht. Eine solche nicht amtliche Information über mangelhafte Produkte wird regelmässig auf weniger Beachtung stosen als eine offizielle Warnung des zuständigen Vollzugsorgans. Entgegen der Aufassung der Vorinstanz zeitigt somit eine Zugangsgewährung nach BGÖ an eine gesuchstellende Person für die Betroffenen nicht die gleichen Wirkungen wie eine behördliche
BGE 146 II 265 S. 275

Warnung. Vor diesem Hintergrund verliert die Regelung von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG daher ihren Sinn nicht, wenn diese nicht als Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ ausgelegt wird. Sie bezweckt, die Bevölkerung vor gefährlichen Produkten zu warnen, ohne dabei eine weitergehende passive Information einzuschränken. Daran ändert auch deren Verbindung mit Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG nichts. Wie oben ausgeführt, geht die dort statuierte Schweigepflicht nicht über das allgemeine Amtsgeheimnis bzw. über das Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnis hinaus (vgl. oben E. 5.2).
5.4 Die Verpflichtung zur aktiven Information gemäss Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG befindet sich im 4. Abschnitt "Durchführung, Finanzierung und Rechtspflege"; Art. 10
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
PrSG trägt die Überschrift "Kontrolle und Verwaltungsmassnahmen". Mit Blick auf die Gesetzessystematik erscheint es nicht naheliegend, dass die gesetzgebende Behörde im PrSG ein abschliessendes und eigenständiges Informationszugangsrecht schaffen wollte. Zumindest lässt sich aus der Systematik nicht ableiten, dass Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG eine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ darstellt.
5.5 Zusammenfassend ergibt die Auslegung von Art. 10 Abs. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
i.V.m. Art. 12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
PrSG, dass dieser keine Spezialbestimmung i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ darstellt. Indem die Vorinstanz zum gegenteiligen Schluss gekommen ist, hat sie Bundesrecht verletzt. Dieses Ergebnis bedeutet für den vorliegenden Fall, dass keine spezialgesetzlichen Bestimmungen i.S.v. Art. 4
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ vorliegen. Das Zugangsgesuch der Beschwerdeführerin ist deshalb gemäss dem Öffentlichkeitsgesetz zu beurteilen. Damit ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache ist an die Vorinstanz zur Neubeurteilung des Zugangsgesuchs nach dem Öffentlichkeitsgesetz zurückzuweisen. Diese wird zu prüfen haben, ob allenfalls eine Ausnahmebestimmung nach Art. 7
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ Anwendung findet und die betroffenen Hersteller zu konsultieren sind (Art. 11
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
BGÖ).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 146 II 265
Data : 07. aprile 2020
Pubblicato : 05. novembre 2020
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 146 II 265
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Art. 4 lett. b LTras; art. 10 cpv. 4 in relazione con l'art. 12 LSPro; domanda di accesso ai risultati di un controllo delle


Registro di legislazione
LATer: 62
LL: 44
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro
LL Art. 44
1    Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.
2    Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e la SECO si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1.
LPers: 22
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio - 1 L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.
1    L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.
2    Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della legislazione speciale.
LSPro: 1 
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1    Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.
2    Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.
3    Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.
4    La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:
a  sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se
b  prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
3 
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 3 Principi
1    I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.
2    I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
3    Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:
a  la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
b  l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
c  il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
d  la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).
4    Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:
a  l'etichettatura e la presentazione;
b  l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione;
c  avvertenze e consigli di prudenza;
d  istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento;
e  tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.
5    Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.
6    Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:
a  al produttore;
b  a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi.
10 
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 10 Controlli e misure amministrative
1    Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
2    Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
3    Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
a  proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b  disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
c  vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d  confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4    Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
5    Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
6    Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
12
SR 930.11 Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)
LSPro Art. 12 Obbligo del segreto - Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
LTras: 4  5  7  11
Registro DTF
142-I-135 • 144-II-233 • 146-II-265
Weitere Urteile ab 2000
1C_129/2016 • 1C_299/2019 • 1C_50/2015 • 1C_562/2017
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità inferiore • norma • ricorso in materia di diritto pubblico • tribunale federale • obbligo di informazione • sicurezza dei prodotti • legge sul personale federale • rispetto del segreto • principio della trasparenza • quesito • incontro • istante • tribunale amministrativo federale • decisione • commercio e industria • interpretazione storica • non evidenza • misura di protezione • parlamento • ue
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AS
AS 1977/2370
FF
1975/I/849 • 2003/1963 • 2008/7407
EU Richtlinie
2001/95
EU Amtsblatt
2002 L11