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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
||||||
| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
||||||
| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
||||||
| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 5 Documenti ufficiali |
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| Per documento ufficiale si intende ogni informazione: | ||||||
| registrata su un supporto qualsiasi; | ||||||
| in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e | ||||||
| concernente l'adempimento di un compito pubblico. | ||||||
| Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c. | ||||||
| Non sono considerati ufficiali i documenti: | ||||||
| utilizzati da un'autorità per scopi commerciali; | ||||||
| la cui elaborazione non è terminata; o | ||||||
| destinati all'uso personale. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
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| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
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| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 1 Scopo e campo d'applicazione |
||||||
| Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. | ||||||
| Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale. | ||||||
| Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. | ||||||
| La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi: | ||||||
| sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se | ||||||
| prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 1 Scopo e campo d'applicazione |
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| Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci. | ||||||
| Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale. | ||||||
| Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo. | ||||||
| La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi: | ||||||
| sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se | ||||||
| prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 3 Principi |
||||||
| I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. | ||||||
| I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. | ||||||
| Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare: | ||||||
| la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto; | ||||||
| l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile; | ||||||
| il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori; | ||||||
| la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane). | ||||||
| Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante: | ||||||
| l'etichettatura e la presentazione; | ||||||
| l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'istallazione e la manutenzione; | ||||||
| avvertenze e consigli di prudenza; | ||||||
| istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento; | ||||||
| tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto. | ||||||
| Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro. | ||||||
| Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono: | ||||||
| al produttore; | ||||||
| a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
||||||
| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
||||||
| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio |
||||||
| L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio. | ||||||
| Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della legislazione speciale. | ||||||
|
RS 822.11 LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro Art. 44 [1] |
||||||
| Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. | ||||||
| Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e la SECO si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). | ||||||
|
RS 812.21 LATer Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici Art. 62 Confidenzialità dei dati |
||||||
| L'autorità competente è tenuta a trattare confidenzialmente tutti i dati raccolti in virtù della presente legge e a favore della cui segretezza vi è un interesse preponderante degno di protezione. | ||||||
| Il Consiglio federale può definire i dati che possono essere pubblicati dall'autorità competente. | ||||||
|
RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
||||||
| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
||||||
| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
||||||
| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 10 Controlli e misure amministrative |
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| Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni. | ||||||
| Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate. | ||||||
| Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare: | ||||||
| proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto; | ||||||
| disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo; | ||||||
| vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a; | ||||||
| confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato. | ||||||
| Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate. | ||||||
| Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale. | ||||||
| Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) Art. 12 Obbligo del segreto |
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| Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
||||||
| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 4 Riserva di disposizioni speciali |
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| Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che: | ||||||
| dichiarano segrete determinate informazioni; o | ||||||
| prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni. | ||||||
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RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 7 Eccezioni |
||||||
| Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può: | ||||||
| ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria; | ||||||
| perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; | ||||||
| compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; | ||||||
| compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; | ||||||
| compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; | ||||||
| compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; | ||||||
| comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari; | ||||||
| far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto. | ||||||
| Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. | ||||||
|
RS 152.3 LTras Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza Art. 11 [1] Diritto di essere consultati |
||||||
| Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. | ||||||
| Informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 10 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). | ||||||