Urteilskopf

145 II 182

17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.A. und B.A. gegen Gemeinderat Wölflinswil und Regierungsrat des Kantons Aargau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_319/2018 vom 7. Februar 2019

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Sachverhalt ab Seite 183

BGE 145 II 182 S. 183

A. A.A. und B.A. führen in der aargauischen Gemeinde Wölflinswil das landwirtschaftliche Gewerbe "B.", auf dem sie Pferde und Sömmerungsrinder halten, Acker- und Futterbau betreiben sowie eine Obstanbaufläche bewirtschaften. Am 5. Dezember 2016 ersuchten sie beim Gemeinderat Wölflinswil um den baurechtlichen Vorentscheid, dass sie auf dem Gewerbe Wohnraum für die abtretende Generation bzw. ein Stöckli erstellen dürften. Am 16. März 2017 verneinte das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau die Bewilligungsfähigkeit des zusätzlichen Wohnraums bzw. eines Stöckli und wies ihr Gesuch ab. Diesen Entscheid eröffnete ihnen der Gemeinderat mit Beschluss vom 3. April 2017. Ihre dagegen erhobene Beschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Aargau am 13. September 2017 ab.
B. Gegen den Entscheid des Regierungsrats gelangten A.A. und B.A. an das Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Am 24. Mai 2018 wies dieses ihr Rechtsmittel ab.
C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 29. Juni 2018 an das Bundesgericht beantragen A.A. und B.A., das Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und ihr Vorentscheidsgesuch zu bewilligen. Der Gemeinderat beurteilt die Beschwerde als plausibel und nachvollziehbar. Der Regierungsrat beantragt deren Abweisung, soweit
BGE 145 II 182 S. 184

darauf eingetreten werden könne. Das Verwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE erachtet das angefochtene Urteil als im Ergebnis korrekt und schliesst auf Abweisung der Beschwerde. A.A. und B.A. haben am 15. Oktober 2018 eine weitere Stellungnahme eingereicht. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5.

5.1 Ob Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV (SR 700.1) bei der Beurteilung der Zonenkonformität des strittigen Wohnraums zur Anwendung kommt, ist nachfolgend mittels Auslegung zu klären. Ausgangspunkt bildet dabei der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zugrunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, das heisst eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 144 II 121 E. 3.4 S. 126 mit Hinweisen).
5.2 Gemäss dem in den drei Amtssprachen übereinstimmenden Wortlaut von Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV ist die Errichtung neuer Wohnbauten im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden allgemein unzulässig. Dass die Bestimmung nur für bestimmte neue Wohnbauten mit einem solchen Zusammenhang gelten würde oder auf gewisse nicht zur Anwendung käme, geht daraus nicht hervor. Wann von einem derartigen "Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden" auszugehen ist, wird aus dem Wortlaut der Bestimmung allerdings nicht gänzlich klar. So ist etwa denkbar, dass diese lediglich Wohnbauten betrifft, die einen unmittelbaren Bezug zur Pferdehaltung und -nutzung haben, aber auch, dass sie nebst diesen zusätzlich für Wohnbauten mit einem bloss mittelbaren Bezug gilt. Zur Klärung der Tragweite der Bestimmung sind demnach die weiteren Auslegungselemente zu berücksichtigen.
BGE 145 II 182 S. 185

5.3 Die Beschwerdeführer bringen in diesem Zusammenhang insbesondere vor, die Anwendung von Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV auf die Erstellung von neuen Wohnbauten für die abtretende Generation hätte für sämtliche Landwirtschaftsbetriebe, auf denen im Zusammenhang mit der Pferdezucht zonenkonformer Wohnraum erstellt worden sei, zur Folge, dass die abtretende Generation nach der Betriebsübergabe den Hof verlassen müsste. Dies sei mit Sinn und Zweck von Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV, wonach der abtretenden Generation nicht zugemutet werden könne, den von ihr ein Leben lang bewohnten Hof zu verlassen, nicht zu vereinbaren, ebenso wenig mit Sinn und Zweck von Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV. Der Verordnungsgeber habe mit dieser Bestimmung nicht verhindern wollen, dass bei Bestehen eines zonenkonformen Wohngebäudes Wohnraum für die abtretende Generation erstellt werde. Die Bestimmung könne und dürfe sich vielmehr nur auf Fälle beziehen, in denen zunächst Bauten im Sinne von Art. 34b Abs. 2
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
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SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV errichtet worden seien und anschliessend wegen dieser Bauten ein Anspruch auf die Erstellung von Wohnraum geltend gemacht werde.
5.4 Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV konkretisiert wie die weiteren Absätze von Art. 34b
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV den am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Art. 16abis RPG (SR 700; vgl. Art. 16abis Abs. 4 RPG). Dieser sieht insbesondere vor, dass Bauten und Anlagen, die zur Haltung von Pferden nötig sind, auf einem bestehenden landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne des BGBB (SR 211.412.11) als zonenkonform bewilligt werden, wenn dieses Gewerbe über eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage und Weiden für die Pferdehaltung verfügt (Abs. 1). Zudem erklärt er gewisse Bauten und Anlagen für die Nutzung von Pferden für bewilligungsfähig (Abs. 2 und 3). Er geht zurück auf die Teilrevision des RPG vom 22. März 2013 (AS 2014 905), mit der mit Bezug auf die Zonenkonformität die frühere Unterscheidung zwischen den grundsätzlich zonenkonformen Pferdezucht- und den nicht oder nur beschränkt zonenkonformen Pferdepensionsbetrieben aufgegeben wurde und die Haltung von Sport- und Freizeitpferden in der Landwirtschaftszone sowie der Vollzug erleichtert werden sollte (vgl. Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats vom 24. April 2012 zur parlamentarischen Initiative "Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone" [04.472], BBl 2012 6593 ff., 6601 Ziff. 4.2).
5.5 Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats führt in ihrem Bericht zu dieser Teilrevision aus, die
BGE 145 II 182 S. 186

vorgesehene Öffnung berge die Gefahr in sich, dass Nichtlandwirte "Landwirtschaftsbetriebe" gründeten, nur um Wohnhäuser und Reitställe in der Landwirtschaftszone zu errichten. Dem werde dadurch begegnet, dass nur bestehende Betriebe, die zudem die Anforderungen an ein landwirtschaftliches Gewerbe gemäss BGBB erfüllten, in den Genuss der neuen Möglichkeiten kommen sollten. Ein Betrieb, der Pferde halten wolle, müsse also einerseits eine bestimmte Mindestgrösse aufweisen und andererseits über bestehende Betriebsgebäude verfügen. Dazu gehöre namentlich eine bestehende Wohnbaute, damit die Überwachung der Pferde sichergestellt sei. Die Pferdehaltung solle nicht zur Errichtung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen (vgl. den vorstehend zitierten Bericht, BBl 2012 6595 Ziff. 3.1). Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE nimmt in seinem erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsentwurf für die Teilrevision der RPV vom 2. April 2014 (AS 2014 909), mit der unter anderem Art. 34b
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
in die Verordnung aufgenommen wurde, auf diese Ausführungen im Kommissionsbericht Bezug. Es hält fest, Art. 34b Abs. 4
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV des Entwurfs (der Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV entspricht) stelle klar, dass die Pferdehaltung nicht zur Schaffung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen dürfe. Erfordere die vorgesehene Pferdehaltung eine dauernde Überwachung der Tiere vor Ort, müsse entsprechender Wohnraum bereits vorhanden sein. Die Bestimmung stelle eine Spezialnorm dar und gehe der allgemeinen Vorschrift von Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV vor (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsentwurf einer Teilrevision der Raumplanungsverordnung, 2013, S. 20).
5.6 Angesichts dieser Ausführungen in den beiden Berichten ist davon auszugehen, Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV solle insbesondere verhindern, dass ein allfälliger mit der erleichterten Pferdehaltung einhergehender betrieblicher Überwachungsbedarf herangezogen wird, um gestützt auf Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV die Zonenkonformität von neuen Wohnbauten in der Landwirtschaftszone zu begründen. Er gilt somit in erster Linie für Wohnbauten mit einem unmittelbaren Bezug zu einer nach der Lockerung der Regelung neu betriebenen Pferdehaltung oder -nutzung. Dass er darauf beschränkt wäre, ist aber nicht ersichtlich. Die allgemeine Feststellung in den beiden Berichten, die Pferdehaltung solle nicht zur Errichtung von neuem Wohnraum in der Landwirtschaftszone führen, deutet vielmehr darauf hin, dass Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV neue Wohnbauten in der Landwirtschaftszone,
BGE 145 II 182 S. 187

die nur wegen der Pferdehaltung oder -nutzung beansprucht werden könnten, generell ausschliessen soll. Dies gilt umso mehr, als die beiden Berichte keine einschränkenden Bemerkungen bezüglich des Anwendungsbereichs der Bestimmung enthalten. Es liegt somit nahe, dass Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV für all jene neuen Wohnbauten gilt, welche die Anforderungen von Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV an die Zonenkonformität nur deshalb erfüllen würden, weil auf dem betreffenden landwirtschaftlichen Betrieb Pferde gehalten oder genutzt werden. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, erfasst er nach dieser weiten Auslegung somit neue Wohnbauten auch dann, wenn diese, wie jene für die abtretende Generation, lediglich einen mittelbaren Bezug zur Pferdehaltung oder -nutzung haben.
5.7 Dieser weiten Auslegung steht nicht entgegen, dass Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV unter anderem bezweckt, der abtretenden Generation unter gewissen Voraussetzungen den Verbleib auf dem Betrieb zu ermöglichen. Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV soll die Tragweite der allgemeinen Bestimmung von Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV im Zusammenhang mit der Pferdehaltung und -nutzung beschränken und geht dieser Bestimmung als zeitlich spätere Spezialnorm vor. Andernfalls könnten selbst dann neue Wohnbauten in der Landwirtschaftszone errichtet werden, wenn ein Betrieb gänzlich auf die Pferdehaltung umgestellt hat, was der Stossrichtung der Spezialregelung zuwiderläuft. Gegen die weite Auslegung spricht ebenso wenig, dass danach unter den genannten Voraussetzungen auch dann keine neuen Wohnbauten für die abtretende Generation beansprucht werden können, wenn vor der erwähnten RPG-Teilrevision im Zusammenhang mit der Pferdezucht (weiterhin) zonenkonformer Wohnraum erstellt wurde. Mit dieser Teilrevision wurden die Pferdezucht- und Pferdepensionsbetriebe einer einheitlichen Regelung unterstellt, die zwar die Pferdehaltung und -nutzung in weiterem Umfang zulässt, im Gegenzug aber die Errichtung von damit im Zusammenhang stehenden neuen Wohnbauten untersagt. Mit dieser einheitlichen Regelung wäre eine Auslegung, welche in der erwähnten Konstellation neue Wohnbauten für die abtretende Generation von der Geltung des Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV ausnimmt, nicht vereinbar.
5.8 Soweit sich aus den übrigen Auslegungselementen massgebliche Anhaltspunkte ergeben, legen diese demnach die erwähnte weite Auslegung von Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV nahe. In die gleiche Richtung deuten die einschlägige Wegleitung des Bundesamts für Raumentwicklung ARE und die Literatur, finden sich darin doch namentlich
BGE 145 II 182 S. 188

keine einschränkenden Bemerkungen bezüglich des Anwendungsbereichs der Bestimmung (vgl. Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Wegleitung Pferd und Raumplanung, Aktualisierte Version 2015, S. 10; RUDOLF MUGGLI, in: Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, 2017, N. 4 zu Art. 16abis RPG; JEANNETTE KEHRLI, in: Handbuch zum Agrarrecht, 2017, S. 235 Rz. 108; dies., Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes, 2015, S. 269; CAVIEZEL/FISCHER, in: Fachhandbuch Öffentliches Baurecht, 2016, S. 118 Rz. 3.74 und 3.77; IRIS BACHMANN, Pferdehaltung ausserhalb der Bauzone, Blätter für Agrarrecht 2014 S. 163 f.). Damit ist davon auszugehen, Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV schliesse die Errichtung neuer Wohnbauten im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden im genannten Sinn generell aus. Ob der vorliegend strittige Wohnraum für die abtretende Generation zonenkonform ist, hängt deshalb, wie die Vorinstanz richtig ausführt, davon ab, ob die Anforderungen von Art. 34 Abs. 3
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
RPV bei Ausklammerung der Pferdehaltung erfüllt sind. Soweit die Beschwerdeführer von einer engeren Auslegung von Art. 34b Abs. 5
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
RPV ausgehen bzw. vorbringen, diese Bestimmung komme vorliegend schon deshalb nicht zur Anwendung, weil der strittige Wohnraum für die abtretende Generation in keiner Weise im Zusammenhang mit der Pferdehaltung stehe, erweist sich dies somit als unzutreffend.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 145 II 182
Data : 07. febbraio 2019
Pubblicato : 23. agosto 2019
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 145 II 182
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Art. 16a cpv. 1 e art. 16abis LPT; art. 34 cpv. 3 e art. 34b cpv. 5 OPT; costruzione di nuovi edifici abitativi in zona agricola


Registro di legislazione
LPT: 16a
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 16a Edifici e impianti conformi alla zona agricola - 1 Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. È fatta salva una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3.
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. È fatta salva una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3.
1bis    Edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, possono essere ammessi in un'azienda agricola in quanto conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura, nonché con l'azienda medesima. Le autorizzazioni sono vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.38
2    Edifici e impianti che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola od orticola produttiva sono conformi alla zona. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.39
3    Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell'azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione.
OPT: 34 
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34 cpv. 1-3 LPT)
1    Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
a  la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;
b  la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale.
2    Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
a  i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b  la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c  il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
3    Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva.
4    L'autorizzazione va rilasciata soltanto se:
a  l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione;
b  all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e
c  l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine.
5    Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola.
34b
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 34b LPT)
1    Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199136 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2    Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3    Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 200837 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
a  deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
b  se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4    Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
a  possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
b  possono essere impiegati in comune da più aziende;
c  possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
d  devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
e  non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
f  possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
g  non possono essere muniti di altoparlanti;
h  devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5    Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
6    Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34.
Registro DTF
144-II-121 • 145-II-182
Weitere Urteile ab 2000
1C_319/2018
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
abitazione • cavallo • zona agricola • ufficio federale dello sviluppo territoriale • argovia • azienda agricola • prato • allevamento di cavalli • municipio • consiglio di stato • casale • edificio e impianto • decisione • abitazione • ricorso in materia di diritto pubblico • rapporto esplicativo • posto • zona edificabile • consiglio nazionale • fuori
... Tutti
AS
AS 2014/905 • AS 2014/909
FF
2012/6593 • 2012/6595