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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 16a [1] Edifici e impianti conformi alla zona agricola |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura. È fatta salva una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3. | ||||||
| Edifici e impianti necessari alla produzione e al trasporto di energia generata dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, sono ammessi in un'azienda agricola in quanto conformi alla zona e non sottostanno all'obbligo di pianificare se: | ||||||
| la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura o la silvicoltura praticata dall'azienda medesima o da aziende circostanti; | ||||||
| la quantità di substrato utilizzata non eccede le 45 000 t all'anno; e | ||||||
| tali edifici e impianti sono usati soltanto per lo scopo autorizzato. [2] | ||||||
| Edifici e impianti che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola od orticola produttiva sono conformi alla zona. Nell'ambito della tenuta di animali, le dimensioni entro le quali un ampliamento interno può essere autorizzato sono determinate in base al contributo di copertura o al potenziale di sostanza secca. [3] Il Consiglio federale disciplina i dettagli. [4] | ||||||
| Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell'azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). [2] Introdotto dalla cifra I della LF de 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Nouvo testo giusta la cifra III della LF del 29 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666). [3] Secondo per. introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
||||||
| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
||||||
| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
||||||
| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
||||||
| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
||||||
| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
||||||
| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
|
RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
||||||
| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16a cpv. 1-3 LPT) |
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| Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all'ampliamento interno oppure - nei territori giusta l'articolo 16a capoverso 3 LPT - a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per: | ||||||
| la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito; | ||||||
| la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. | ||||||
| Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se: | ||||||
| i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione; | ||||||
| la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e | ||||||
| il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato. | ||||||
| Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. | ||||||
| L'autorizzazione va rilasciata soltanto se: | ||||||
| l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione; | ||||||
| all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista; e | ||||||
| l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine. | ||||||
| Gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. | ||||||
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RS 700.1 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) Art. 34b [1] Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) |
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| Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 [2] sul diritto fondiario rurale (LDFR). | ||||||
| Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. | ||||||
| Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008 [3] sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni: | ||||||
| deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia; | ||||||
| se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali. | ||||||
| Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre: | ||||||
| possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda; | ||||||
| possono essere impiegati in comune da più aziende; | ||||||
| possono avere una superficie massima di 800 m2; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale; | ||||||
| devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali; | ||||||
| non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista; | ||||||
| possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione; | ||||||
| non possono essere muniti di altoparlanti; | ||||||
| devono poter essere rimossi senza grande dispendio. | ||||||
| Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli. | ||||||
| Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all'articolo 34. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). [2] RS 211.412.11 [3] RS 455.1 | ||||||