133 I 178
21. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Balmer und Giovanoli gegen Landrat des Kantons Glarus (Staatsrechtliche Beschwerde) 2P.137/2006 vom 23. Januar 2007
Regeste (de):
- Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
- Die Nichtbeachtung von Art. 86 Abs. 2
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988
Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63
1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 2 Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. 3 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
- Die Missachtung des Erfordernisses der zweiten Lesung erscheint als ein gravierender formeller Mangel des parlamentarischen Rechtsetzungsverfahrens, welcher zwar aus Gründen der Rechtssicherheit der Verbindlichkeit des betreffenden Erlasses nicht absolut entgegenstehen kann, aber doch - wenn er innert Frist mit einem zur Verfügung stehenden Rechtsmittel gerügt wird - zur Aufhebung desselben führen muss (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 9 Cst.; exigence d'une deuxième lecture pour l'adoption des arrêtés cantonaux; diminution du traitement des magistrats.
- Le grief de violation de l'art. 86 al. 2 Cst./GL (exigence d'une deuxième lecture pour l'adoption des arrêtés cantonaux) par le parlement cantonal peut être soulevé en dénonçant une violation du principe général de l'interdiction de l'arbitraire inscrit à l'art. 9 Cst. (consid. 2).
- L'absence de deuxième lecture constitue un grave vice de forme de la procédure législative parlementaire. Si, pour des raisons tenant à la sécurité du droit, un tel vice ne s'oppose pas de manière absolue à ce que l'arrêté en cause produise des effets juridiques, il n'en reste pas moins qu'il doit entraîner son annulation, lorsqu'il est invoqué dans les délais en faisant usage d'un moyen de droit disponible (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 9 Cost.; requisito della seconda deliberazione per gli atti legislativi; riduzione della retribuzione dei magistrati.
- Il mancato rispetto dell'art. 86 cpv. 2 Cost./GL (requisito della seconda deliberazione per gli atti legislativi) da parte del parlamento cantonale può essere censurato adducendo la violazione del principio del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; consid. 2).
- L'inosservanza del requisito della seconda deliberazione costituisce un grave vizio di forma della procedura legislativa parlamentare. Se, per motivi di sicurezza del diritto, detto vizio non osta in modo assoluto a che tale atto legislativo esplichi effetti giuridici, esso deve comportare il suo annullamento, qualora sia fatto valere tempestivamente mediante i rimedi di diritto a disposizione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 179
BGE 133 I 178 S. 179
Am 23. November 2005 beschloss der Landrat des Kantons Glarus (Kantonsparlament) eine Änderung seines Beschlusses vom 2. Dezember 1987 über die Besoldungen der Behördenmitglieder. Diese führte ab Beginn der Amtsdauer 2006/2010 zu einer Reduktion des (maximalen) Jahresgehaltes der vollamtlichen Gerichtspräsidenten von bisher Fr. 190'615.- auf neu Fr. 181'945.-. Die am 1. Juli 2006 in Kraft getretene Änderung wurde am 20. April 2006 im Amtsblatt des Kantons Glarus publiziert. Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 22. Mai 2006 beantragen Peter Balmer, Präsident des Verwaltungsgerichts, und Marco Giovanoli, Präsident des Kantonsgerichts, dem Bundesgericht, den Beschluss des Landrates des Kantons Glarus vom 23. November 2005, soweit ihre Besoldung ab dem 1. Juli 2006 gekürzt wird, aufzuheben. Der Landrat des Kantons Glarus beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Beschwerdeführer rügen vorab, der angefochtene Landratsbeschluss sei unter Verletzung des in Art. 86 Abs. 2

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
2.2 Der in Art. 73

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 73 Divisione dei poteri - I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono, quanto al principio, separati. |

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
k | ... |
BGE 133 I 178 S. 180
Einwand, die vorgeschriebene zweite Lesung sei unterblieben, betrifft nicht die Zuständigkeit zum Erlass dieser Besoldungsregelung, sondern die Frage, ob das zuständige Rechtsetzungsorgan das für den Erlass einer solchen Regelung vorgeschriebene Verfahren beachtet hat. Es handelt sich damit nicht um eine dem Grundsatz der Gewaltentrennung zuzuordnende Kompetenzstreitigkeit, sondern um die Geltendmachung eines ausserhalb dieses Problemkreises liegenden Mangels, der die Gültigkeit des angefochtenen Erlasses allenfalls in Frage stellen könnte. Die Beschwerdeführer können sich deshalb nicht auf den Grundsatz der Gewaltentrennung, sondern nur auf das allgemeine Willkürverbot (Art. 9

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
3.
3.1 Der Landrat bereitet als Parlament des Kantons die Verfassungs- und Gesetzgebung sowie die übrigen Beschlüsse der Landsgemeinde vor; er erlässt sodann Verordnungen, Verwaltungs- und Finanzbeschlüsse und entscheidet über grundlegende oder allgemeinverbindliche Planungen (Art. 82

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 82 Statuto e compiti del Gran Consiglio - 1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60 |
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1 | Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60 |
2 | Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull'amministrazione e sui tribunali. |
3 | Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde. |
4 | Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale. |

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
BGE 133 I 178 S. 181
Kommission, das Büro oder der Regierungsrat zu den noch offenen Fragen Stellung genommen haben. Der Landrat erachtet in seiner Vernehmlassung das Erfordernis einer zweiten Lesung vorliegend als nicht anwendbar, weil es sich beim angefochtenen Erlass nicht um ein Gesetz oder eine Verordnung, sondern lediglich um einen "Beschluss" handle. Zudem habe diese Regelung lediglich den Charakter einer Ordnungsvorschrift, deren Verletzung nicht zur Aufhebung des betreffenden Erlasses führen könne.
3.2 Dass Verfassungs- und Gesetzesvorlagen im kantonalen Parlament einer zweimaligen (oder gar mehrfachen) Beratung bedürfen, entspricht einer seit dem 19. Jahrhundert üblichen und heute noch verbreiteten Regel (JAKOB DUBS, Das öffentliche Recht der schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 1877, S. 74 f.; Z. GIACOMETTI, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zürich 1941, S. 359 f.; URS BOLZ, in: Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Hrsg. Walter Kälin/Urs Bolz, Bern 1995, S. 449; KURT EICHENBERGER, Verfassung des Kantons Aargau, Textausgabe mit Kommentar, Aarau 1986, N. 31 zu § 78). Diese Regelung soll - was auf Bundesebene durch das Zweikammersystem gewährleistet ist - die gründliche Beratung einer Vorlage sicherstellen und das Risiko emotional bestimmter Spontanentscheidungen mindern (KURT EICHENBERGER, ibid.; Z. GIACOMETTI, a.a.O., S. 359). Das Parlament soll zudem, was dem Referendum unterliegende Vorlagen anbelangt, die Möglichkeit der Fühlungnahme mit dem Volk bzw. mit der öffentlichen Meinung erhalten, um eine Vorlage nach der ersten Beratung allenfalls entsprechend anpassen zu können (Z. GIACOMETTI, a.a.O., S. 360).
3.3 Überlegungen dieser Art liegen auch der Vorschrift von Art. 86 Abs. 2

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
BGE 133 I 178 S. 182
Gesetze vor (RAINER J. SCHWEIZER, a.a.O., S. 348 und 352). In der landrätlichen Beratung wurde dieses Erfordernis auch auf "Verordnungen" ausgedehnt (vgl. Protokoll der Sitzungen des Landrates vom 6. November 1985 und 24. September 1986). Damit fallen nicht nur referendumspflichtige Verfassungsänderungen und Gesetze, sondern auch rechtsetzende Erlasse, welche der Landrat in eigener Kompetenz beschliessen kann, unter die in Art. 86 Abs. 2

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |

SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 64 - 1 Se il Consiglio di Stato non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione. |
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1 | Se il Consiglio di Stato non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione. |
2 | Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi. |
3.4 In der Vernehmlassung des Landrates wird ausgeführt, die Besoldungen der Behördenmitglieder von Exekutive und Judikative seien stets - und in neuerer Zeit nur mit einer einzigen Lesung - in Form von Beschlüssen geregelt worden. Dem ist entgegenzuhalten, dass es auf die Bezeichnung des Erlasses nicht ankommen kann. Wenn der Landrat gestützt auf Art. 91 lit. f

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
k | ... |

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 89 Attività normativa - Il Gran Consiglio è competente per: |
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a | deliberare su progetti che devono essere presentati alla Landsgemeinde e formulare proposte a destinazione di quest'ultima; |
b | emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù della presente Costituzione; |
c | emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù di una decisione della Landsgemeinde; |
d | emanare disposizioni di applicazione del diritto federale e disposizioni di esecuzione del diritto intercantonale, per quanto non concernano un oggetto della legislazione; |
e | approvare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente la Landsgemeinde o il Consiglio di Stato; |
f | in casi urgenti, legiferare al posto della Landsgemeinde; tali atti legislativi hanno effetto sino alla successiva Landsgemeinde ordinaria. |

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
k | ... |
BGE 133 I 178 S. 183
Kompetenzzuweisung (Art. 91 lit. f

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
|
a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
k | ... |

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
Entgegen der in der Vernehmlassung des Landrates vertretenen Auffassung handelt es sich beim Erfordernis der zweiten Lesung nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift. Dagegen spricht schon der Umstand, dass diese Norm als wichtige Regel des parlamentarischen Rechtsetzungsverfahrens auf Verfassungsstufe verankert worden ist. In die gleiche Richtung gehen die Ausführungen im Verfassungskommentar: Ausnahmen seien selbst bei Zeitdruck nicht zulässig, doch könne das Landratsreglement vorsehen, dass in dringlichen Fällen die Frist zwischen den beiden Lesungen stark verkürzt werde (RAINER J. SCHWEIZER, a.a.O., S. 352). Die geltende Landratsverordnung sieht denn auch in Art. 105 Abs. 2 für dringende Fälle die Möglichkeit der Verkürzung der ordentlichen Frist von 14 Tagen vor, wobei die zweite Lesung "ausnahmsweise" sogar an demselben Tag wie die erste Lesung stattfinden darf. Welche Schranken bei der Handhabung dieser Ausnahmeregelung zu beachten sind, bedarf hier keiner weiteren Prüfung, nachdem eine zweite Lesung des streitigen Besoldungserlasses zu Unrecht überhaupt nicht stattgefunden hat, weil sie nicht als notwendig erachtet wurde. Der Einwand in der Vernehmlassung des Landrates, wonach auch die Durchführung einer zweiten Lesung am Ergebnis nichts geändert hätte, ist nicht geeignet, die vorstehenden Überlegungen in Frage zu stellen. Diese für das parlamentarische Rechtsetzungsverfahren geltende formelle Regel muss, ähnlich wie das Gebot der Gehörsgewährung vor Erlass belastender Verfügungen, unabhängig vom mutmasslichen Einfluss auf das Verfahrensergebnis befolgt werden.
3.5 Es fragt sich, welche rechtlichen Folgen die Missachtung der Regel von Art. 86 Abs. 2

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
BGE 133 I 178 S. 184
nicht in Frage zu stellen; das muss aus Gründen der Rechtssicherheit auch für rechtsetzende Akte des Parlamentes gelten. Der Beschlussfassung durch das Parlament können aber dennoch schwere Mängel anhaften, welche entweder - zum Beispiel bei nachgewiesener fehlender Beschlussfähigkeit - die Nichtigkeit des betreffenden Beschlusses oder aber wenigstens dessen Anfechtbarkeit zur Folge haben. Die Missachtung des Erfordernisses der zweiten Lesung erscheint als ein gravierender formeller Mangel des parlamentarischen Rechtsetzungsverfahrens, welcher zwar aus Gründen der Rechtssicherheit der Verbindlichkeit des betreffenden Erlasses nicht absolut entgegenstehen kann, aber doch - wenn er innert Frist mit einem zur Verfügung stehenden Rechtsmittel gerügt wird - zur Aufhebung desselben führen muss.
3.6 Indem sich der Landrat bei der Beschlussfassung über die streitige Besoldungsrevision offensichtlich über Art. 86 Abs. 2

SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |