SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 73 Divisione dei poteri - I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono, quanto al principio, separati. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 82 Statuto e compiti del Gran Consiglio - 1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60 |
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1 | Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.60 |
2 | Il Gran Consiglio è la suprema autorità cantonale di vigilanza sul governo, sull'amministrazione e sui tribunali. |
3 | Esso prepara i testi costituzionali e legislativi e le altre decisioni della Landsgemeinde. |
4 | Il Gran Consiglio emana ordinanze, decisioni amministrative e decisioni finanziarie e risolve sulle pianificazioni di base o di obbligatorietà generale. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 64 - 1 Se il Consiglio di Stato non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione. |
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1 | Se il Consiglio di Stato non ha dato l'adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione. |
2 | Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
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SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 89 Attività normativa - Il Gran Consiglio è competente per: |
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a | deliberare su progetti che devono essere presentati alla Landsgemeinde e formulare proposte a destinazione di quest'ultima; |
b | emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù della presente Costituzione; |
c | emanare ordinanze, quando ne abbia facoltà in virtù di una decisione della Landsgemeinde; |
d | emanare disposizioni di applicazione del diritto federale e disposizioni di esecuzione del diritto intercantonale, per quanto non concernano un oggetto della legislazione; |
e | approvare o denunciare trattati intercantonali e altri trattati, per quanto non ne sia competente la Landsgemeinde o il Consiglio di Stato; |
f | in casi urgenti, legiferare al posto della Landsgemeinde; tali atti legislativi hanno effetto sino alla successiva Landsgemeinde ordinaria. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
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SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 91 Attribuzioni materiali - Incombe al Gran Consiglio: |
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a | esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde; |
b | convocare le Landsgemeinde straordinarie; |
c | esercitare l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione; |
d | decidere in merito ai piani d'importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali; |
e | rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti; |
f | stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni; |
g | pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali; |
h | esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge; |
i | ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l'ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall'esterno; |
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SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |
SR 131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988 Cost./GL Art. 86 - 1 Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
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1 | Il Gran Consiglio disciplina mediante ordinanza la propria organizzazione, le proprie sedute, la procedura di deliberazione, l'elezione e l'organizzazione delle commissioni, nonché i diritti e gli obblighi dei propri membri.63 |
2 | Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono oggetto di duplice lettura. |
3 | I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. |