130 II 530
48. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung i.S. Müller und Mitb. gegen Übernahmekommission sowie Übernahmekammer der Eidgenössischen Bankenkommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) 2A.343/2003 vom 25. August 2004
Regeste (de):
- Art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.
1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. 2 È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. 3 È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol.
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: a gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; b esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; c negoziano valori mobiliari; d concludono affari; o e tengono conti della clientela. 2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. 3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: a gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; b esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; c negoziano valori mobiliari; d concludono affari; o e tengono conti della clientela. 2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. 3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: a gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; b esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; c negoziano valori mobiliari; d concludono affari; o e tengono conti della clientela. 2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. 3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: a gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; b esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; c negoziano valori mobiliari; d concludono affari; o e tengono conti della clientela. 2 Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. 3 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. - Die Eidgenössische Bankenkommission ist an eine Einschränkung des Verfahrensgegenstandes durch die Übernahmekommission nicht gebunden (E. 2).
- Wird beim Erwerb der Stimmrechte in gemeinsamer Absprache mit Dritten gehandelt, bestimmt sich eine allfällige Angebotspflicht für die Gruppe und die einzelnen Aktionäre bzw. Untergruppen je getrennt, was intertemporalrechtlich dazu führt, dass gegebenenfalls unterschiedliche Grenzwerte zu beachten sind (E. 5).
- Ein Handeln in gemeinsamer Absprache mit Dritten setzt eine minimale innere Finalität und äussere Organisiertheit voraus; es kann rechtsverbindlich auch auf einem konkludenten Verhalten beruhen. Die konzertierte Aktion muss auf die Beherrschung der Gesellschaft ausgerichtet sein; dies ist der Fall, wenn der gemeinsame Erwerb der Aktien die Beherrschung objektiv ermöglicht und aufgrund der Umstände darauf geschlossen werden muss, dass eine solche auch angestrebt ist (E. 6).
- Da das Gesetz auch Sachverhalte der Angebotspflicht unterwirft, für die sie sich vom Regelungszweck her nicht rechtfertigt, ist Art. 32 Abs. 2 lit. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari
LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol.
Regeste (fr):
- Art. 20, 32 al. 1 et al. 2 let. a, art. 52 LBVM; art. 15, 27 et 31 OBVM-CFB; obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires minoritaires d'une société en cas de transfert d'actions au sein d'un groupe ("Quadrant AG").
- Une limitation de l'objet de la procédure décidée par la Commission des offres publiques d'acquisition ne lie pas la Commission fédérale des banques (consid. 2).
- Lorsque les acquéreurs des droits de vote agissent de concert avec des tiers, la question d'une éventuelle obligation de présenter une offre doit être examinée séparément pour le groupe et pour les actionnaires ou les sous-groupes pris individuellement; en droit transitoire, cela peut avoir pour conséquence, cas échéant, que des valeurs-limites différentes doivent être prises en considération (consid. 5).
- Pour qu'il y ait action de concert avec des tiers, il faut qu'il existe, dans une mesure minimale, un but commun au plan interne et une organisation au plan externe; tel peut être le cas aussi en présence d'un comportement concluant qui lie ses auteurs. L'action concertée doit avoir pour objectif de prendre le contrôle de la société; il en va ainsi lorsque l'acquisition en commun des actions permet objectivement d'en prendre le contrôle et que les circonstances donnent à penser que cela est bien le but recherché (consid. 6).
- La loi prévoit l'obligation de présenter une offre aussi dans des cas où celle-ci ne se justifie pas du point de vue du but de la réglementation; dès lors, il y a lieu d'interpréter largement l'art. 32 al. 2 let. a LBVM et d'accorder une dérogation lors de transferts à l'intérieur de groupes, pour autant qu'il n'existe pas d'indices d'un comportement tendant à éluder cette obligation et que d'autres motifs ne s'y opposent pas. Le point décisif est de savoir si le transfert à l'intérieur du groupe provoque un changement au niveau du contrôle de la société, qui entraîne (à un autre égard) une conséquence défavorable pour les actionnaires minoritaires (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 20, 32 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a, art. 52 LBVM; art. 15, 27 e 31 OBVM-CFB; obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto agli azionisti di minoranza di una società in caso di trasferimento di azioni all'interno di un gruppo ("Quadrant AG").
- Una limitazione dell'oggetto della procedura decisa dalla Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto non vincola la Commissione federale delle banche (consid. 2).
- Se gli acquirenti dei diritti di voto agiscono d'intesa con terzi, l'eventuale obbligo di presentare un'offerta dev'essere determinato separatamente per il gruppo e i singoli azionisti o i sottogruppi; dal profilo del diritto transitorio ciò può eventualmente implicare che vengono presi in considerazione diversi valori limite (consid. 5).
- Un'intesa con terzi presuppone che vi sia uno scopo minimo comune interno ed una certa organizzazione esterna; essa può anche dipendere da un comportamento concludente. L'azione concertata deve mirare al controllo della società; ciò è il caso quando l'acquisto comune delle azioni rende oggettivamente possibile il controllo e quando dalle circostanze si deve dedurre che questo sia lo scopo perseguito (consid. 6).
- Siccome la legge sottopone all'obbligo di presentare un'offerta di acquisto anche fattispecie per le quali tale obbligo non si giustifica dal profilo della finalità della regolamentazione, occorre interpretare in maniera estensiva l'art. 32 cpv. 2 lett. a LBVM e concedere una deroga in caso di trasferimenti all'interno di un gruppo, se non vi sono indizi di un comportamento volto ad eludere il suddetto obbligo oppure se non vi si oppongono altri motivi. Decisivo è sapere se il trasferimento all'interno del gruppo provoca un cambiamento a livello del controllo della società, con conseguente pregiudizio (supplementare) per gli azionisti di minoranza (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 532
BGE 130 II 530 S. 532
A. Die Quadrant AG, deren Titel an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment kotiert sind, ist ein Spezialkunststoffunternehmen mit Sitz in Lenzburg. Gemäss Kotierungsprospekt vom April 1997 waren am 31. März 1997 folgende wichtige Aktionäre an ihr beteiligt, unter denen eine Poolvereinbarung bestand: Bei der Triventus AG handelte es sich um eine Managementgesellschaft, deren Aktien je zu einem Drittel René-Pierre Müller, Adrian Niggli und Arno Schenk gehörten, welche zusammen sowohl die Geschäftsführung der Triventus AG als auch der Quadrant AG besorgten. Mit Meldung vom 28. Oktober 1999 teilte die Triventus AG der Zulassungsstelle der Schweizer Börse mit, dass die C+M Holding AG aus dem Aktionärsbindungspool ausgeschieden sei; dieser werde von den zwei verbleibenden Parteien (Coop Bank und Triventus AG) weitergeführt, die zusammen einen Stimmrechtsanteil von 51,1 % hielten. Am 17. Oktober 2000 meldete die Triventus AG, dass der Aktienanteil der Coop Bank an der Quadrant AG unter 5 % der
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Stimmrechte gefallen und die Aktionärsgruppe bestehend aus der Triventus AG und der Coop Bank per 11. Oktober 2000 aufgelöst worden sei. Nach der Auflösung verteilten sich die Stimmrechte wie folgt: Am 19. Juni 2001 schlossen die Triventus AG und die Quadrant AG rückwirkend auf den 1. Januar 2001 einen Fusionsvertrag; die Quadrant AG übernahm darin alle Aktiven und Passiven der Triventus AG. Die von der Triventus AG gehaltenen Quadrant-Aktien gingen auf die bisherigen Triventus-Aktionäre (René-Pierre Müller, Adrian Niggli und Arno Schenk) über. An der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2002 beschloss die Quadrant AG, die Einheitsnamenaktie einzuführen. In der Folge hielten die drei Geschäftsführer noch folgende Stimmrechtsanteile:
B. Mit Empfehlung vom 23. Juli 2002 stellte die Übernahmekommission (UEK) fest, dass René-Pierre Müller, Adrian Niggli und Arno Schenk seit dem 17. Oktober 2000 verpflichtet seien, den Aktionären der Quadrant AG ein öffentliches Kaufangebot zu unterbreiten; gleichzeitig setzte sie ihnen Frist, um sich zur Höhe des Angebotspreises zu äussern. René-Pierre Müller, Adrian Niggli und Arno Schenk lehnten am 31. Juli 2002 die Empfehlung ab. Am 16. September 2002 begründeten sie ihren Standpunkt und beantragten für den Fall, dass die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) diese in eine Verfügung gleichen Inhalts umwandeln sollte,
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es sei ihnen gestützt auf Art. 32 Abs. 2 lit. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
C. Am 18. September 2002 beschloss die Bankenkommission, ein Verwaltungsverfahren zu eröffnen. René-Pierre Müller, Adrian Niggli und Arno Schenk beantragten am 2. Dezember 2002, die Empfehlung der Übernahmekommission abzulehnen, eventuell sei eine Ausnahme gemäss Art. 32 Abs. 2 lit. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
D. Mit Schreiben vom 25. März 2003 teilte Adrian Niggli dem Präsidenten der Bankenkommission mit, dass eine ehemalige Mitarbeiterin, von der er sich Mitte 2001 getrennt habe, da sie eine unfreundliche Übernahme der Quadrant AG geplant hätte, mit dem Präsidenten der Übernahmekommission eng befreundet sei; dieser habe mit dem Verfahren seiner Bekannten einen Freundschaftsdienst erweisen wollen. Vom Präsidenten der EBK zur Stellungnahme aufgefordert, bestätigte der Präsident der Übernahmekommission, dass die erwähnte Mitarbeiterin seit längerer Zeit mit seiner Frau befreundet und auch ihm bekannt sei. Sie habe ihn im Herbst 2001 auf den Fall angesprochen und gefragt, ob bei diesem nicht eine Angebotspflicht bestehe. Gestützt hierauf habe er seinem Sekretariat den Auftrag erteilt, den Sachverhalt näher abzuklären. Am 13. Mai 2003 teilte der Präsident der EBK Adrian Niggli mit, ein allfälliger formeller Mangel würde durch das Verfahren vor der Übernahmekammer der Bankenkommission geheilt, da dieser mindestens die gleiche Kognition zukomme wie der Übernahmekommission.
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E. Am 12. Juni 2003 verfügte die Übernahmekammer der Eidgenössischen Bankenkommission: 1. Es wird festgestellt, dass die Herren Dr. René-Pierre Müller, Küsnacht, Dr. Adrian A. Niggli, Erlenbach, und Dr. Arno A. Schenk, Zumikon, als Aktionäre der Quadrant AG eine Gruppe im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
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4. Das Pflichtangebot muss innerhalb von zwei Monaten nach erfolgter Zustellung dieser Verfügung unterbreitet werden. 5. Der subeventualiter gestellte Antrag der Herren Dr. René-Pierre Müller, Dr. Adrian Niggli und Dr. Arno Schenk vom 2. Dezember 2002 betreffend die Feststellung, dass die Angebotspflicht konsumiert sei, wird abgelehnt. 6. Der subeventualiter gestellte Antrag der Herren Dr. René-Pierre Müller, Dr. Adrian Niggli und Dr. Arno Schenk vom 14. März 2003, wonach die Coop Bank und Quadrant AG als Partei durch Beiladung in das Verfahren miteinzubeziehen seien, wird abgelehnt. 7. Die schriftlichen Eingaben der Herren Dr. René-Pierre Müller, Dr. Adrian Niggli und Dr. Arno Schenk vom 27. März 2003 und 9. April 2003 werden aus dem Recht gewiesen. 8. (Kosten).
F. René-Pierre Müller, Adrian Niggli und Arno Schenk haben am 14. Juli 2003 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragen, die Verfügung der Übernahmekammer der EBK aufzuheben und festzustellen, dass sie nicht verpflichtet seien, den Aktionären der Quadrant AG ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten; eventuell sei die Verfügung aufzuheben und die Sache an die Übernahmekommission oder an die Vorinstanz zurückzuweisen; subeventuell sei gestützt auf Art. 32 Abs. 2
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BGE 130 II 530 S. 536
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Zur Bestimmung des Streitgegenstands muss geprüft werden, ob auch die subeventualiter beantragte Ausnahme von der Angebotspflicht (Art. 32 Abs. 2
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2.1 Die Übernahmekommission hat in ihrer Empfehlung ausgeführt, die Beschwerdeführer seien angebotspflichtig; weder intertemporale Bestimmungen des Börsengesetzes noch Art. 32 Abs. 2 lit. a
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SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
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SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
2.2 Was die Übernahmekommission gemeint hat, ist indessen nicht entscheidend: Die Bankenkommission hat eine Ausnahme klar und eindeutig abgelehnt. Zwar kann in einem Rechtsmittelverfahren vor oberer Instanz der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht mehr erweitert werden (vgl. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 45). Die Übernahmekommission ist indessen keine verfügende Vorinstanz der EBK; sie kann den Beteiligten gegenüber lediglich Empfehlungen erlassen (Art. 23 Abs. 3
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
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Einschränkung des Streitgegenstandes gebunden. Selbst wenn sich diese zur Frage einer Ausnahme vorliegend nicht geäussert hat, durfte die Bankenkommission deshalb hierüber entscheiden (vgl. auch Art. 35 Abs. 3 lit. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
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1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
3.
3.1 Das Börsengesetz regelt in seinem 5. Abschnitt die öffentlichen Kaufangebote für Beteiligungen an in der Schweiz börsenkotierten Gesellschaften und dort in Art. 32 insbesondere die Angebotspflicht. Die Absätze 1 und 2 dieser Bestimmung lauten wie folgt: 1. Wer direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Beteiligungspapiere erwirbt und damit zusammen mit den Papieren, die er bereits besitzt, den Grenzwert von 331 /3 Prozent der Stimmrechte einer Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht, überschreitet, muss ein Angebot unterbreiten für alle kotierten Beteiligungspapiere der Gesellschaft. Die Zielgesellschaften können in ihren Statuten den Grenzwert bis auf 49 Prozent der Stimmrechte anheben. 2. Die Aufsichtsbehörde kann in berechtigten Fällen Ausnahmen von der Angebotspflicht gewähren, namentlich: a. bei der Übertragung von Stimmrechten innerhalb einer vertraglich oder auf eine andere Weise organisierten Gruppe. Die Gruppe untersteht in diesem Fall der Angebotspflicht nur als Gruppe; b. wenn die Überschreitung aus einer Verringerung der Gesamtzahl der Stimmrechte der Gesellschaft resultiert; c. bei nur vorübergehender Überschreitung des Grenzwertes;
d. bei unentgeltlichem Bezug oder bei vorzugsweiser Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung; e. bei Erwerb zu Sanierungszwecken.
3.2 Die Vorinstanz ist der Ansicht, mit dem Aktientausch vom Oktober 2000, wodurch die Coop Bank ihren Anteil an der Quadrant AG auf unter 5 Prozent reduziert hat und aus dem bisherigen Pool ausgeschieden ist, sei gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
BGE 130 II 530 S. 538
Pflichtangebotsordnung aus intertemporalrechtlicher Sicht (hierzu E. 5). Überdies und in der Hauptsache wenden sie ein, beim Erwerb der Aktien nicht in gemeinsamer Absprache oder als Gruppe gehandelt zu haben (hierzu E. 6). Schliesslich machen sie geltend, dass sie bei richtigem Verständnis des Gesetzes (zumindest) in den Genuss einer Ausnahme von der Angebotspflicht hätten kommen müssen (hierzu E. 7).
4.
4.1
4.1.1 Die Beschwerdeführer erachten die Ausstandspflicht als verletzt: Der Präsident der Übernahmekommission sei mit jener ehemaligen (nun mit ihnen verfeindeten) Mitarbeiterin bekannt bzw. befreundet, welche ihn auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht habe. Zudem habe er sich nach Eröffnung des Verfahrens an einer Tagung zu den für den Fall entscheidenden Rechtsfragen geäussert. Eine unbefangene Beurteilung sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich gewesen; zumindest habe der objektive Anschein einer Befangenheit bestanden. Der Verfahrensmangel sei weder geheilt noch verwirkt.
4.1.2 Der von den Beschwerdeführern geschilderte und von der Übernahmekommission zugestandene Sachverhalt weckt in der Tat Zweifel an der Unvoreingenommenheit ihres Präsidenten. Handelte es sich bei ihr um eine verfügende Behörde, wäre nicht auszuschliessen, dass eine Verletzung der Ausstandspflicht vorläge (Art. 10
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
|
1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
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1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
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1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 954.195.2 Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 2008 (R-COPA) - Regolamento della Commissione OPA R-COPA Art. 18 Incompatibilità - (art. 126 cpv. 1 LInFi)15 |
|
1 | I membri della Commissione non esprimono pubblicamente il loro parere in merito a offerte pubbliche di acquisto in corso o già concluse. |
2 | I membri della Commissione evitano di esprimere pubblicamente opinioni che divergono dai pareri della Commissione su questioni di principio. |
3 | Dinanzi alla Commissione, i suoi membri non rappresentano alcuna parte e non forniscono alcuna consulenza su questioni concernenti le offerte pubbliche di acquisto. |
BGE 130 II 530 S. 539
weniger streng zu handhaben als bei solchen mit Verfügungskompetenzen oder gar bei Gerichten (vgl. BGE 125 I 119 E. 3c-e S. 123 f.; BGE 124 I 76 E. 2; BGE 122 II 471 E. 2 u. 3; MYRIAM SENN, Die Übernahmekommission nach dem Börsengesetz, in: AJP 1997 S. 1177 ff., dort S. 1182). Aufsichtsbehörden stehen aufgrund ihrer Aufgaben den Privaten von vornherein nicht als unparteiische Mittler, sondern eher als Gegenpartei gegenüber und sind gerade deswegen keine Gerichte (BGE 126 I 228 E. 2c/bb S. 232; BGE 123 I 87 E. 4e S. 93 f.). Dies gilt auch für die Übernahmekommission; aufgrund der Entstehungsgeschichte und ihrer rechtlichen Ausgestaltung kommt ihr eine Mittelstellung zwischen einer Selbstregulierungsorganisation und einer staatlichen Behörde zu (BERNET, a.a.O., S. 69 ff.; MARCO GRUBER, Die Pflicht zum Übernahmeangebot im neuen Börsengesetz, Zürich 1996, S. 42; CHRISTIAN KÖPFLI, Die Angebotspflicht im schweizerischen Kapitalmarktrecht, Zürich 2000, S. 265 f.; SENN, a.a.O., S. 1177 f.). Eine gewisse Verflechtung zwischen ihr und den durch sie überprüften Wirtschaftskreisen ist gesetzlich gewollt und systemimmanent.
4.1.3 Der blosse Umstand, dass Behördemitglieder in der Öffentlichkeit eine bestimmte Rechtsauffassung vertreten haben, begründet in der Regel noch keine Ausstandspflicht (BGE 127 I 196 E. 2d S. 200). Der Anschein einer Befangenheit kann vorliegen, wenn ein (nebenamtlicher) Richter eine umstrittene Rechtsfrage zu entscheiden hat, die sich ihm gleichzeitig in einer anderen Sache stellt, welche er als Anwalt vertritt (BGE 128 V 82 E. 3d S. 87 f.; BGE 124 I 121 E. 3b S. 124 f.). Dies war hier indessen nicht der Fall, da den Mitgliedern der Übernahmekommission weder richterliche noch anwaltliche Funktionen zukamen (vgl. auch Art. 17 Abs. 3
SR 954.195.2 Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 2008 (R-COPA) - Regolamento della Commissione OPA R-COPA Art. 17 Segreto d'ufficio - I membri e i collaboratori del segretariato della Commissione sottostanno al segreto d'ufficio per tutti gli affari sottoposti alla Commissione nonché riguardo alle deliberazioni della Commissione stessa. |
SR 954.195.2 Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 2008 (R-COPA) - Regolamento della Commissione OPA R-COPA Art. 17 Segreto d'ufficio - I membri e i collaboratori del segretariato della Commissione sottostanno al segreto d'ufficio per tutti gli affari sottoposti alla Commissione nonché riguardo alle deliberazioni della Commissione stessa. |
4.2 Der Anspruch der Beschwerdeführer, sich vor dem Entscheid äussern zu können (vgl. Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
|
1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
|
1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
BGE 130 II 530 S. 540
nicht selber festgelegt, weshalb diesbezüglich auch keine Gehörsverletzung vorliegen kann. Den Antrag, die Coop Bank und die Quadrant AG beizuladen, haben die Beschwerdeführer selber gestellt und begründet, womit sie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör wahrnehmen konnten (vgl. das Urteil 2A.492/2002 vom 17. Juni 2003, E. 3.2.1). Die Bankenkommission hat in der beanstandeten Passage ihrer Begründung (dort E. 8) lediglich dargelegt, weshalb dem Antrag nicht stattgegeben werde. Was die Beschwerdeführer hiergegen einwenden, ist materieller und nicht formeller Natur.
4.3 Die Beschwerdeführer erblicken eine Verletzung der Begründungspflicht (Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
4.4 Die Beschwerdeführer beanstanden zu Unrecht, die Bankenkommission hätte ihre Eingaben vom 27. März 2003 und 9. April 2003 nicht aus dem Recht weisen dürfen: Nach Art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
BGE 130 II 530 S. 541
hatte nach einem mehrmaligen Schriftenwechsel am 5. März 2003 den Beschwerdeführern eine nicht verlängerbare Frist bis 14. März 2003 gesetzt, um sich zur Stellungnahme der Übernahmekommission vom 26. Februar 2003 zu äussern. Gleichzeitig gab sie der Übernahmekommission Gelegenheit, sich ihrerseits zur Eingabe der Beschwerdeführer vom 3. März 2003 vernehmen zu lassen. Beide Parteien machten von der ihnen gebotenen Möglichkeit Gebrauch. Hernach lag es in der Kompetenz der Bankenkommission, den Sachverhalt als hinreichend erstellt zu erachten und keinen weiteren Schriftenwechsel mehr zuzulassen: Die unaufgefordert eingereichten Eingaben der Beschwerdeführer vom 27. März 2003 und 9. April 2003 betrafen keine Aspekte, die unbedingt noch hätten berücksichtigt werden müssen. In der Eingabe vom 27. März 2003 wiederholten die Beschwerdeführer im Wesentlichen ihre rechtlichen Argumente; im Schreiben vom 9. April 2003 setzten sie sich mit einer neuen Empfehlung der Übernahmekommission vom 28. März 2003 auseinander und zogen diese - bloss im Sinne eines weiteren Hinweises - heran, um den Vorwurf der rechtsungleichen Behandlung zusätzlich zu belegen.
5. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, der Angebotspflicht bereits aus intertemporalrechtlichen Gründen nicht zu unterliegen.
5.1
5.1.1 Als Übergangsbestimmung zur Angebotspflicht lautet Art. 52
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
|
1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
5.1.2 Diese Bestimmung gilt nach ihrem Wortlaut für Aktionäre bzw. Aktionärsgruppen mit einem Stimmrechtsanteil zwischen 331 /3 und 50 Prozent. Das Gesetz regelt nicht ausdrücklich, was für Aktionäre oder Gruppen gilt, die bei Inkrafttreten bereits 50 Prozent oder mehr der Stimmrechtsanteile besessen haben. Nach einhelliger Lehre besteht in diesem Fall keine Angebotspflicht (BERNET, a.a.O., S. 217; ANDREAS BOHRER, Unfriendly Takeovers, Zürich 1997 S. 190, § 13 Rz. 91; HANS CASPAR VON DER CRONE, Angebotspflicht, in: SZW, Sondernummer 1997: Das Bundesgesetz über die Börsen und
BGE 130 II 530 S. 542
den Effektenhandel, S. 44 ff., dort S. 56 f.; MATTHIAS FELDMANN, L'obligation de présenter une offre publique d'acquisition à la suite d'une prise de contrôle, Diss. Lausanne 1999, S. 153; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, S. 950, § 61 N. 49; GRUBER, a.a.O., S. 68; KARL HOFSTETTER, in: Vogt/Watter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basel 1999, N. 2 zu Art. 52
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
5.1.3 Nach Art. 31
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
BGE 130 II 530 S. 543
5.2
5.2.1 Unbestrittenermassen haben die Beschwerdeführer zusammen mit der Coop Bank und der C+M Holding AG bei Inkrafttreten von Art. 32
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
5.2.2 Die EBK und die Übernahmekommission anerkennen, dass der blosse Abbau einer vorbestehenden Beteiligung nicht zu einer Angebotspflicht führt. Sie haben denn auch beim Ausscheiden der C+M Holding AG, wodurch der Stimmrechtsanteil der Gruppe an der Quadrant AG von rund 84 auf ungefähr 51 Prozent zurückging, keine solche angenommen. Sie gehen aber davon aus, im Oktober 2000 sei nicht nur ein bisheriges Mitglied aus einer vorbestehenden Gruppe ausgeschieden, sondern es sei gleichzeitig zu einem Aktientausch gekommen, durch den die Beschwerdeführer als eine andere Gruppe - nun zu dritt in gemeinsamer Ansprache handelnd - neu den Grenzwert von Art. 32 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
5.3
5.3.1 Zweck der Angebotspflicht ist es, die Minderheitsaktionäre vor einem für sie nachteiligen Kontrollwechsel in der Gesellschaft zu schützen (Botschaft vom 24. Februar 1993 zu einem Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, BBl 1993 I 1369 ff., S. 1389, 1417; BERNET, a.a.O., S. 212 f.; BOHRER, a.a.O., S. 165, § 13 Rz. 4; HOFSTETTER, in: Vogt/Watter, a.a.O., N. 2 zu Art. 32
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
BGE 130 II 530 S. 544
Sicht des Minderheitsaktionärs oder des Kapitalmarkts macht es kaum einen Unterschied, ob ein einzelner Mehrheitsaktionär oder eine gemeinsam handelnde Gruppe eine Gesellschaft beherrscht. Der Verteilung innerhalb der Gruppe kommt nur sekundäre Bedeutung zu ("Black box"-Prinzip; HOFSTETTER, in: Vogt/Watter, a.a.O., N. 37 zu Art. 32
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
5.3.2 Nun sieht allerdings Art. 32 Abs. 2 lit. a
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SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
5.4
5.4.1 Dasselbe muss im intertemporalrechtlichen Verhältnis gelten (KARL HOFSTETTER, Gruppentatbestände im Börsengesellschaftsrecht, in: SZW 1998 S. 285 ff., dort S. 294), jedoch mit dem Unterschied, dass jeweils andere Grenzwerte zu beachten sind. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kann nicht die Beteiligung als solche (d.h. das Aktienpaket) intertemporalrechtlich von der
BGE 130 II 530 S. 545
Angebotspflicht befreit sein, sondern nur die einzelne Person oder Gruppe, wobei danach zu differenzieren ist, wer die Beteiligung hält:
5.4.2 Eine vorbestehende Gruppe unterliegt als solche der Angebotspflicht gar nicht (wenn sie bei Inkrafttreten bereits mehr als 50 Prozent Anteil hatte) oder erst, wenn sie ihren Anteil auf mehr als 50 Prozent erhöht (im Falle von Art. 52
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
5.4.3 Da die einzelnen Aktionäre (bzw. Untergruppen) neben der Gruppe selbständig zu betrachten sind, bestimmt sich auch der massgebende Grenzwert je einzeln nach der jeweiligen intertemporalrechtlichen Situation: - Hält ein Mitglied der Gruppe bei Inkrafttreten von Art. 32
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SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
5.4.4 Entgegen der Auffassung des Gutachtens Nobel (dort S. 19) sind somit Übertragungen innerhalb einer vorbestehenden Gruppe
BGE 130 II 530 S. 546
mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 50 Prozent nicht von vornherein von der Angebotspflicht ausgenommen, so wenig wie (ausserhalb des intertemporalrechtlichen Sonderfalles) Übertragungen innerhalb einer Gruppe generell von der Angebotspflicht befreit sind. Privilegiert sind nur jene Aktionäre, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits mehr als 331 /3 Prozent bzw. mehr als 50 Prozent der Stimmrechte für sich gehalten haben.
5.5 Im vorliegenden Fall unterlag die vorbestehende Gruppe als solche der Angebotspflicht nicht, da sie bei Inkrafttreten des Gesetzes mehr als 50 Prozent der Stimmrechte hielt. Eine Angebotspflicht wäre auch nicht eingetreten, wenn ein Aktionär, der vorher bereits über mehr als 331 /3 Prozent, aber weniger als 50 Prozent der Stimmrechte verfügte, durch einen Aktientransfer seinen Anteil erhöht hätte, da er seinerseits intertemporalrechtlich privilegiert gewesen wäre. Die Beschwerdeführer besassen bei Inkrafttreten von Art. 32
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
6.
6.1 Das Börsenrecht stellt sowohl bei der Offenlegung und der Meldepflicht (Art. 20 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi - Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 15 Attività all'estero - L'istituto finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di: |
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a | istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero; |
b | acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
BGE 130 II 530 S. 547
b. Rechtsverhältnissen, welche die Ausübung der Stimmrechte zum Gegenstand haben (stimmrechtsverbundene Aktionärsgruppen); oder c. der Zusammenfassung von natürlichen oder juristischen Personen durch die Mehrheit von Stimmrechten oder Kapitalanteilen oder durch eine Beherrschung auf andere Weise zu einem Konzern oder einer Unternehmensgruppe. 3 Wer in gemeinsamer Absprache oder als organisierte Gruppe handelt, hat die gesamte Beteiligung, die Identität der einzelnen Mitglieder, die Art der Absprache und die Vertretung zu melden. 4 Erwerb und Veräusserung unter verbundenen Personen, die ihre Gesamtbeteiligung gemeldet haben, sind von der Meldepflicht ausgenommen. 5 Meldepflichtig sind demgegenüber Änderungen in der Zusammensetzung des Personenkreises und der Art der Absprache oder der Gruppe. Im 4. Kapitel "Pflicht zur Unterbreitung eines Angebotes" sieht Art. 27
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 27 Delega di compiti - 1 Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
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1 | Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. |
2 | Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
6.2
6.2.1 Bei der Transaktion vom Oktober 2000 hat die Coop Bank Aktien veräussert und ist aus dem bisherigen Aktionärspool ausgeschieden. Dies allein begründete noch keine Angebotspflicht (ebenso HOFSTETTER, in: Vogt/Watter, a.a.O., N. 20 zu Art. 32
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SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
6.2.2 Auch die Übernahmekommission und die EBK erachten offenbar das blosse Ausscheiden eines bisherigen Poolmitglieds nicht als Grund für ein Pflichtangebot, haben sie doch den 1999 erfolgten Austritt der C+M Holding AG in diesem Zusammenhang nicht als relevant gewertet. Sie sind hingegen der Ansicht, die Beschwerdeführer bzw. die Triventus AG hätten eine eigene Gruppe gebildet, die als solche mit der Transaktion vom Oktober 2000 den
BGE 130 II 530 S. 548
Grenzwert von 331 /3 Prozent überschritten habe. Die Beschwerdeführer und die ihnen gehörende Triventus AG hätten sich seit 1996 an der Quadrant AG beteiligt und deren Geschäftsführung übernommen; zudem seien sie in deren Verwaltungsrat entscheidend vertreten gewesen. An der Generalversammlung der Quadrant AG vom 19. Dezember 1996 hätten sie sich als partnerschaftlich organisierte Equipe präsentiert, die auf eine gemeinsame geschäftliche Tätigkeit von neun Jahren zurückblicken könne. Sie hätten zudem je eine etwa gleich grosse Anzahl Aktien erworben und sich auf eine gemeinsame Geschäftsstrategie geeinigt. Alle Handlungen seien gemeinsam erfolgt; bei Abstimmungen betreffend die Quadrant AG hätten sie sich gleich verhalten. Seit 1996 hätten sie als Aktionäre, Verwaltungsräte und Geschäftsführer die Quadrant AG massgeblich beeinflusst. Auch die Veränderungen der Aktienbestände in den Jahren 1999 bis 2001 seien fast stets parallel verlaufen. Die Transaktion im Oktober 2000 sei nur aufgrund eines abgesprochenen und koordinierten Verhaltens möglich gewesen; die Beschwerdeführer hätten denn auch die Meldepflicht gegenüber der Offenlegungsstelle gemeinsam und nicht individuell erfüllt. Es dränge sich daher der Schluss auf, dass sie nicht autonom, sondern als Gruppe gehandelt hätten. Die Beweggründe für die Transaktion seien unerheblich. Die Beschwerdeführer hätten per 17. Oktober 2000 als Gruppe im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
6.2.3 Die Beschwerdeführer kritisieren, die Bankenkommission habe zu Unrecht auf Art. 15
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
BGE 130 II 530 S. 549
gemeinsamen Ausübung des Stimmrechts. Ihre Handlungsweisen bildeten blosse Parallelverhalten, die übernahmerechtlich unbeachtlich seien. Soweit sie gemeinsam gehandelt hätten, beruhe dies darauf, dass sie zugleich als Verwaltungsräte und Geschäftsführer tätig gewesen seien und als Aktionäre im individuellen Interesse die Beschlüsse des Verwaltungsrats jeweils mitgetragen hätten.
6.3 Die herrschende Lehre nimmt zu Recht an, dass eine gemeinsame Absprache im Übernahmerecht wegen der damit verbundenen Rechtsfolgen zurückhaltender anzunehmen ist als im Offenlegungsrecht (BOHRER, a.a.O., S. 176, § 13 Rz. 41; HOFSTETTER, Gruppentatbestände, a.a.O., S. 295, 6.6.1; PASCAL M. KISTLER, Die Erfüllung der [aktien- und börsenrechtlichen] Meldepflicht und Angebotspflicht durch Aktionärsgruppen, Zürich 2001, S. 154 ff.; KÖPFLI, a.a.O., S. 165 f.; PETER NOBEL, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2. Aufl., Bern 2004, S. 944, § 11 Rz. 296; RENATE WEY, Neuste Entwicklungen des Schweizerischen Finanzmarktrechts, in: SZW 2002 S. 190 ff., dort S. 201; ZOBL/KRAMER, a.a.O., Rz. 422). Hiervon ist auch die Bankenkommission ausgegangen (vgl. E. 6d ihrer Verfügung). Die umfangreichen Ausführungen der Beschwerdeführer im Zusammenhang damit, dass Art. 27
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
6.4
6.4.1 In der Doktrin besteht Einigkeit darüber, dass ein blosses Parallelverhalten noch keine gemeinsame Absprache darstellt, sondern dass es hierfür einer qualifizierten Intensität und einer minimalen Organisation des Zusammenwirkens bedarf (vgl. - wenn auch mit einzelnen Unterschieden - PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2004, S. 692, § 7 Rz. 70; JEAN NICOLAS DRUEY, Die Meldepflicht, in: SZW, Sondernummer 1997: Das Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, S. 36 ff., dort S. 42; HOFSTETTER, Gruppentatbestände, a.a.O., S. 292; KISTLER, a.a.O., S. 160; KÖPFLI, a.a.O., S. 168 f.; KÜNG/HUBER/ KUSTER, Kommentar zum Börsengesetz, Zürich 1998/2002/2004, N. 58a zu Art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
BGE 130 II 530 S. 550
CRONE, Offenlegung von Beteiligungen und Kontrolltransaktionen im neuen Börsengesetz, in: Dieter Zobl, Aktuelle Fragen des Kapitalmarktrechts, Zürich 1996, S. 37 ff., dort S. 60 f.; WEBER, Börsenrecht, a.a.O., N. 51 zu Art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
6.4.2 Auch die Übernahmekommission nimmt indessen nicht an, dass jedes gemeinsame Vorgehen oder gar ein blosses Parallelverhalten ausreiche, um eine gemeinsame Absprache zu begründen; vielmehr hat sie in ihrer Empfehlung (dort Ziff. II.A.1.2) ausgeführt, für die Annahme einer abgestimmten Verhaltensweise müssten die Handlungen einen gewissen Mindestgrad an Intensität aufweisen, die ihren Ausdruck in einem Minimum an gemeinsamer (innerer) Finalität und (äusserer) Organisiertheit finde. Entscheidend sei, dass die Aktionäre zwecks Erreichen eines gemeinsamen Ziels zusammenwirkten, hierfür gemeinsam Mittel und Kräfte zur Verfügung stellten und ihre Einzelinteressen dem Gesamtinteresse der Gruppe unterordneten.
6.4.3 Die Bankenkommission hat zwar erklärt, das "Parallelverhalten" der Beschwerdeführer sei "kennzeichnend"; diese Formulierung mag - isoliert betrachtet - missverständlich erscheinen; aus dem Zusammenhang ergibt sich aber, dass sie im konkreten Fall damit lediglich ein besonders intensives Zusammenwirken bezeichnen und nicht auf ein blosses Parallelverhalten abstellen wollte. Allerdings ging die Bankenkommission auch davon aus, dass für eine gemeinsame Absprache keine vertragliche Verpflichtung erforderlich sei; hierzu genügten soziale Bindungen (z.B. Familien oder enge Geschäftspartnerschaften), falls diese derart intensiv seien, dass die Aktionäre nicht mehr völlig frei über ihre Stimmrechtsausübung entschieden. Die Beschwerdeführer erörtern ausführlich, ob eine rein soziale oder faktische Bindung für die Annahme einer gemeinsamen Absprache genügen könne oder ob in jedem Fall eine rechtsverbindliche Absprache erforderlich sei. Die Frage braucht im vorliegenden Zusammenhang nicht vertieft zu werden:
6.4.4 Eine rechtsverbindliche Absprache ist auch stillschweigend möglich (Art. 1 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
|
1 | Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
2 | Tale manifestazione può essere espressa o tacita. |
BGE 130 II 530 S. 551
S. 710). Auch eine abgestimmte Verhaltensweise im Sinne des Börsengesetzes kann rechtsverbindlich auf einem konkludenten Verhalten beruhen (KÜNG/HUBER/KUSTER, a.a.O., N. 58a zu Art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
6.4.5 Zwar lässt entgegen der Annahme der Bankenkommission der Umstand, dass die Beschwerdeführer im laufenden Verfahren durch die nämliche Anwaltskanzlei vertreten sind, nicht auf eine gemeinsame Absprache schliessen (TSCHÄNI, "Are we really all one?", a.a.O., S. 224). Dass sie die Meldung nach Art. 20
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
BGE 130 II 530 S. 552
wichtige Entscheide einstimmig getroffen würden. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktienübernahme im Oktober 2000 objektiv betrachtet als abgestimmte Verhaltensweise, wäre doch sonst nicht erklärbar, warum wiederum zu dritt je Anteile in annähernd gleicher Höhe übernommen wurden. Auf das Vorliegen einer gemeinsamen Absprache lässt sodann insbesondere der Fax vom 9. Oktober 2000 schliessen, worin mit dem Briefkopf der Triventus AG unter dem Titel "Offerte zu Aktientausch" der Coop Bank mitgeteilt wird: Zur Vorbereitung Ihres Aktienverkaufs von insgesamt 48'920 Inhaberaktien Quadrant Holding (QUA) an einen Dritten unterbreiten wir Ihnen hiermit das bis zum 17.10.2000 befristete Angebot, Ihre heute gehaltenen 223'100 Namenaktien (QUAN) in insgesamt 44'620 Inhaberaktien (QUA) zu tauschen. [...]
Anschliessend sind Sie von uns ermächtigt, Ihre insgesamt 48'920 Inhaberaktien en bloc zu veräussern. Mit dem Vollzug dieser Veräusserung wird dann unsere Pool-Vereinbarung vom 21.11.1996/30.9.1999 gemäss Ziffer 9 Abs. 2 der Pool-Vereinbarung ohne weiteres und automatisch hinfällig. Wir werden anschliessend an die Auflösung des Pools dafür besorgt sein, dass bezüglich Offenlegung nach Börsengesetz die entsprechenden Meldungen an die Gesellschaft (Quadrant Holding) sowie an die Schweizer Börse SWX erfolgen. [...]
TRIVENTUS AKTIENGESELLSCHAFT
Sig. Dr. A. Niggli sig. Dr. A. Schenk
Aus diesem Schriftstück ergibt sich, dass die Coop Bank ihre Aktien nicht den drei Beschwerdeführern je individuell veräussert hat, sondern der "Triventus" AG als solcher. Wenn auch rechtlich die Aktien nur teilweise von dieser, teilweise aber von den Beschwerdeführern je auf ihren eigenen Namen erworben worden sind, so haben doch die Beschwerdeführer und die von ihnen beherrschte Triventus AG bei diesem Geschäft zusammengewirkt. In der Tauschofferte ist nicht präzisiert, wer dadurch verpflichtet werden soll. Es steht nur, dass "wir" das Angebot unterbreiten. Dies weist darauf hin, dass die Triventus AG, von der die Offerte ausging, dabei nicht als blosse Stellvertreterin für ihre Aktionäre auftrat (was gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
BGE 130 II 530 S. 553
vgl. die Empfehlung der UEK vom 28. März 2003 i.S. Deutsche Bank AG und Rüd, Blass & Cie AG, E. 1.2), sondern dass die auf ihrer Seite Beteiligten gemeinsam handeln und sich auch gemeinsam verpflichten wollten. Damit muss zwangsläufig eine entsprechende Vereinbarung unter den Beschwerdeführern vorausgesetzt werden; diese erfolgte möglicherweise stillschweigend, was jedoch zur Annahme einer auch rechtlich verbindlichen Vereinbarung in der Form einer einfachen Gesellschaft genügt (Art. 1 Abs. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
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1 | Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
2 | Tale manifestazione può essere espressa o tacita. |
6.5 Die Beschwerdeführer machen geltend, gemäss Art. 27
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
6.5.1 Die Bankenkommission ging davon aus, die Beherrschungsabsicht bilde keine Voraussetzung dafür, dass eine gemeinsame Absprache besteht bzw. eine Gruppe vorliegt (E. 6d ihrer Verfügung). Die Beweggründe für den Erwerb der Aktien seien irrelevant. Das Gesetz stütze sich auf klare Tatbestände, nämlich auf die
BGE 130 II 530 S. 554
in Art. 20 Abs. 3
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
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1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
6.5.2 Nach Art. 27
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
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1 | Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. |
2 | Sono compiti essenziali: |
a | per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; |
b | per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; |
c | per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; |
d | per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
BGE 130 II 530 S. 555
6.5.3 Die Beschwerdeführer rügen eine rechtsungleiche Rechtsanwendung durch die Übernahmekommission und die EBK; diese hätten in mehreren vergleichbaren Fällen die Beherrschungsabsicht als eigenständiges, zusätzliches Tatbestandsmerkmal anerkannt und bei dessen Fehlen eine Angebotspflicht verneint. Sie verweisen in diesem Zusammenhang namentlich auf die Empfehlung vom 8. Dezember 2000 i.S. Klaus-Michael Kühne und SembCorp. Logistics Ltd. Dort hat die Übernahmekommission ausgeführt, die Vertragspartner bildeten zwar eine Gruppe im Sinne von Art. 15
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
6.5.4 Die Übernahmekommission hat sich damit in der Tat teilweise von ihren früheren Ausführungen distanziert. Indessen ist es einer Behörde nicht verwehrt, ihre Praxis zu ändern oder zu präzisieren, wenn sie zum Ergebnis kommt, dass diese rechtswidrig ist
BGE 130 II 530 S. 556
oder dass eine andere Rechtsanwendung dem Sinn des Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser Rechnung trägt (BGE 127 II 289 E. 3a S. 292 f.; BGE 125 II 152 E. 4c/aa S. 162 f.). Die geänderte Praxis muss ihrerseits aber wieder eine gewisse Konstanz aufweisen; namentlich darf die Behörde nicht ohne Grund einmal so und einmal anders entscheiden. Es ist daher zu prüfen, ob die Übernahmekommission die im Falle der Beschwerdeführer präzisierte Praxis beibehalten hat: In der Empfehlung vom 30. August 2002 i.S. Netstal-Maschinen AG hat sie massgeblich auf das Bestehen einer Vereinbarung im Zusammenhang mit der Stimmrechtsausübung abgestellt (dort E. 1.2). In der Empfehlung vom 15. Oktober 2002 i.S. UDT Group Ltd. hat sie das Bestehen einer Gruppe daraus abgeleitet, dass sich die Anbieter ausser in Bezug auf den Erwerb von Aktien auch hinsichtlich der künftigen Führung der Zielgesellschaft und der Stimmrechtsausübung koordiniert hätten (dort E. 2). In der Empfehlung vom 8. November 2002 i.S. Jelmoli Holding AG führte sie in E. 1.1 einerseits aus, im Hinblick auf eine Beherrschung handle, wer einzeln oder als Gruppe den Grenzwert überschreite, was der Empfehlung im vorliegenden Fall entspricht; andererseits leitete sie in E. 1.2 das Bestehen einer Gruppe aber gerade daraus ab, dass die Parteien zusätzlich zum Erwerbsgeschäft verschiedene Vereinbarungen bezüglich der Stimmrechtsausübung getroffen hatten. In der Empfehlung vom 4. Juni 2004 i.S. Vontobel Holding AG erwog sie schliesslich, die an der Transaktion Beteiligten bildeten zwar eine Gruppe im Sinne von Art. 15
SR 954.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse OIsFi Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
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1 | Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. |
2 | Sono compiti essenziali: |
a | per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; |
b | per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; |
c | per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; |
d | per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
6.5.5 Dies entspricht dem Sinn von Art. 27
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
BGE 130 II 530 S. 557
wenn damit nicht gegenüber Art. 15
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione - 1 La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
|
1 | La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. |
2 | È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. |
3 | È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
6.5.6 Die Übernahmekommission wendet ein, das Erfordernis der Beherrschungsabsicht führe zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Einzelaktionären, für die dieses Erfordernis nicht gelte. Eine unterschiedliche Behandlung von Einzelerwerbern und Gruppen lässt sich aber mit sachlichen Gründen rechtfertigen: Art. 32 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
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1 | Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
1 | la modificazione dello scopo sociale; |
10 | l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; |
11 | l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; |
12 | la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; |
13 | il trasferimento della sede della società; |
14 | l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; |
15 | la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; |
16 | lo scioglimento della società.553 |
2 | la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; |
3 | l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; |
4 | la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; |
5 | l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; |
6 | la conversione di buoni di partecipazione in azioni; |
7 | la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; |
8 | l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; |
9 | il cambiamento della moneta del capitale azionario; |
2 | Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 |
3 | I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. |
BGE 130 II 530 S. 558
machen. Demgegenüber ist es denkbar, dass mehrere Personen beim Kauf von Aktien ausschliesslich im Hinblick auf das Erwerbsgeschäft zusammenwirken (z.B. aus rein abwicklungstechnischen Gründen), ohne eine gemeinsame Ausübung der Stimmrechte ins Auge zu fassen. In diesem Fall erwerben sie zwar die Stimmrechte gemeinsam, doch besteht im Lichte des Regelungszwecks kein Grund, sie der Angebotspflicht zu unterstellen. Es entspricht daher dem Gesetz, einen gemeinsamen Erwerb nicht bereits dann der Angebotspflicht zu unterwerfen, wenn sich die Absprache einzig auf das Erwerbsgeschäft bezieht, sondern nur dann, wenn das Geschäft auch Auswirkung auf die Beherrschung der Gesellschaft haben kann. Im Ergebnis sind also Fälle denkbar, in denen zwar eine Gruppe im Sinne von Art. 15
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
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2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
6.5.7 Das bedeutet nun allerdings nicht, dass im Einzelfall jeweils eine subjektive Beherrschungsabsicht nachgewiesen werden müsste. Wie die Beschwerdeführer richtig darlegen, hat die anordnende Behörde jene Sachverhaltselemente zu beweisen, die zur Angebotspflicht führen. Bei der Festlegung des Beweismasses muss aber den sachimmanenten Beweisschwierigkeiten Rechnung getragen werden (vgl. BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 276 mit Hinweisen). Häufig lässt sich eine subjektive Beherrschungsabsicht nicht dartun, was zu Umgehungen der Angebotspflicht führen könnte. Es rechtfertigt sich daher, Vorkehren im Hinblick auf eine Beherrschung bereits dann anzunehmen, wenn der gemeinsame Erwerb eine solche objektiv ermöglicht und aufgrund der Umstände darauf zu schliessen ist, dass eine Beherrschung auch angestrebt wird. Dies ist mit dem Wortlaut von Art. 27
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
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2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
BGE 130 II 530 S. 559
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6.6 Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdeführer in diesem Sinne in gemeinsamer Absprache im Hinblick auf die Beherrschung der Quadrant AG gehandelt haben:
6.6.1 Die Übernahmekommission und die EBK haben sich nicht isoliert auf den gemeinsam vereinbarten Stimmrechtserwerb im Oktober 2000 abgestützt, sondern massgeblich den geschäftlichen Werdegang der Beschwerdeführer mitberücksichtigt, die seit 1996 gemeinsam als Geschäftsführer, Verwaltungsräte und Aktionäre in der Quadrant AG engagiert sind (vorne E. 6.2.2). Die Beschwerdeführer kritisieren dies: Wenn die Angebotspflicht damit begründet werde, dass mit der Transaktion vom Oktober 2000 eine neue Gruppe entstanden sei, könne ihr Verhalten vor diesem Zeitpunkt nicht von Bedeutung sein, da dieses in eine Zeit falle, in der die damals bestehende Gruppe aus intertemporalrechtlichen Gründen der Angebotspflicht nicht unterstanden habe. Die gemeinsame Absprache müsse nach Art. 32 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
6.6.2 Grundsätzlich trifft zu, dass sich die gemeinsame Absprache auf künftige Sachverhalte beziehen muss, nämlich den bevorstehenden Aktienerwerb und die damit eröffnete Beherrschungsmöglichkeit. Insofern ist die gemeinsame geschäftliche Vergangenheit der Beschwerdeführer für sich allein nicht ausschlaggebend; mit Blick auf die Konstanz und logische Kontinuität ihres bisherigen Handelns kann sie aber dennoch als Indiz auf ein organisiertes Vorgehen auch in der Zukunft hindeuten (ebenso TSCHÄNI, "Are we really all one?", a.a.O., S. 224). Die Beschwerdeführer bestreiten ihre langjährige gemeinsame Geschäftstätigkeit im Rahmen der Quadrant AG nicht, machen aber geltend, diese sei nicht in ihrer Eigenschaft als Aktionäre erfolgt, sondern als Geschäftsführer und Verwaltungsräte. Es sei aktienrechtliche Pflicht des Verwaltungsrats, gemeinsam für das Wohl der Gesellschaft zu sorgen. Aus einem aktienrechtlich gebotenen Verhalten dürfe nicht auf eine Angebotspflicht geschlossen werden. Diese Ausführungen überzeugen nicht: Das Übernahmerecht hat eine andere Zielsetzung als die aktienrechtlichen Bestimmungen über die Pflichten des Verwaltungsrats. Gerade dadurch, dass ein vom Mehrheitsaktionär eingesetzter Verwaltungsrat die von diesem definierten Interessen der Gesellschaft vertritt, können die durch die Angebotspflicht geschützten Interessen der Minderheitsaktionäre beeinträchtigt werden. Das bedeutet nicht, dass Mitglieder eines Verwaltungsrates immer als Gruppe im
BGE 130 II 530 S. 560
übernahmerechtlichen Sinne zu gelten haben, wenn sie gemeinsam Aktien kaufen. Im vorliegenden Fall erscheint es jedoch unrealistisch, zwischen den Tätigkeiten der Beschwerdeführer als Aktionäre, Verwaltungsratsmitglieder und Geschäftsführer zu differenzieren. Die Beschwerdeführer haben, um eine gemeinsame Strategie für die Quadrant AG entwickeln und durchsetzen zu können, Aktien erworben, sich in den Verwaltungsrat wählen lassen und sich bzw. die von ihnen beherrschte Triventus AG mit der Geschäftsführung beauftragt. Aufgrund dieser langjährigen gemeinsamen Tätigkeit ist nicht anzunehmen, sie hätten ab Oktober 2000 keine gemeinsame Strategie mehr für die Quadrant AG verfolgt.
6.6.3 Die Übernahmekommission und die EBK weisen zusätzlich darauf hin, dass die Beschwerdeführer auch nach der Transaktion vom Oktober 2000 in weitgehend paralleler Weise Aktien erworben hätten. Auch bei der Einführung der Einheitsaktie im Mai 2002 hätten sie sich einen Vorteil verschafft, indem eine Vinkulierungsklausel eingeführt worden sei, von der jene Aktionäre ausgenommen wurden, die am 4. April 2002 - wie sie - bereits mit mehr als 3 Prozent der Stimmrechte eingetragen gewesen seien. Diese Umstände, die von den Beschwerdeführern nicht substantiiert bestritten werden, deuten ebenfalls darauf hin, dass der Erwerb der Stimmrechte im Oktober 2000 nicht unabhängig von der zukünftigen gemeinsamen Tätigkeit für die Quadrant AG erfolgt ist. Insofern unterscheidet sich das Verhalten der Beschwerdeführer rechtserheblich von dem in der Replik zitierten Fall, in dem bei einer einmaligen oder kurzfristigen Aktion eine gemeinsame Absprache verneint wurde.
6.7 Die Beschwerdeführer wenden ein, die Angebotspflicht bestehe aus teleologischer Sicht nicht, da sich die Machtverhältnisse bei der Quadrant AG stets zu Gunsten der Publikumsaktionäre verschoben hätten und die Interessen der Minderheitsaktionäre damit gar nicht hätten beeinträchtigt werden können. Unter diesen Umständen eine Angebotspflicht zu bejahen, verletze die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie, da an der entsprechenden Massnahme kein öffentliches Interesse bestehe; im Übrigen erscheine die Angebotspflicht unverhältnismässig, weil nicht geeignet, den angestrebten Zweck zu erreichen, zumal die Aktionäre seit der Transaktion weitgehend geändert hätten. Es verstosse im Übrigen gegen Treu und Glauben, wenn die Übernahmekommission ein Jahr lang zugewartet habe, um überhaupt ein Verfahren zu
BGE 130 II 530 S. 561
eröffnen. Diese Bedenken verfassungsrechtlicher Natur überzeugen nicht: Wie die Bankenkommission richtig dargelegt hat, stellt Art. 32 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 52 Obbligo di autorizzazione - 1 Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
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1 | Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: |
a | gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; |
b | esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; |
c | negoziano valori mobiliari; |
d | concludono affari; o |
e | tengono conti della clientela. |
2 | Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. |
3 | Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
|
1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
7. Die Beschwerdeführer beantragen subeventualiter, es sei ihnen eine Ausnahme von der Angebotspflicht zu bewilligen.
7.1 Die Bankenkommission hat die Gewährung einer Ausnahme abgelehnt. Sie hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, es stehe den Parteien formell zwar frei, Anträge erst bei ihr einzureichen; das Gesetz sehe auch keine zeitliche Begrenzung vor, um das Gesuch für eine Ausnahme zu stellen. Eine solche sei im vorliegenden Fall jedoch abzulehnen, da die Gruppe bereits seit Oktober 2000 ein Angebot hätte unterbreiten müssen, indessen bisher keinerlei Anstrengungen hierzu getroffen und keine Ausnahme beantragt habe. Das erst bei ihr eingereichte Ausnahmegesuch erscheine unter diesen Umständen rechtsmissbräuchlich. Die Gewährung einer Ausnahme erweckte den Anschein, eine Verletzung der Angebotspflicht nachträglich legalisieren zu wollen.
7.2 Diese Argumentation überzeugt nicht: Zwar trifft grundsätzlich zu, dass die Pflicht, ein öffentliches Kaufangebot zu unterbreiten, unmittelbar von Gesetzes wegen und nicht erst durch eine Verfügung der Bankenkommission entsteht. Vorliegend war die Notwendigkeit eines Angebots indessen unklar; auch die Übernahmekommission hat erst Anlass zum Einschreiten gesehen, als ihr Präsident durch eine Bekannte auf das Geschäft aufmerksam gemacht worden war. Zudem kann nicht gesagt werden, die Beschwerdeführer hätten nicht bereits bei der Übernahmekommission um eine Ausnahme nachgesucht: In ihren Eingaben vom 31. Januar 2002 und 2. April 2002 hatten sie eventualiter eine Ausnahme geltend gemacht und beantragt, sich hierzu noch äussern zu können, sollte das Bestehen einer Angebotspflicht festgestellt werden. In ihrer verfahrensleitenden Anordnung vom 9. April 2002 hielt die
BGE 130 II 530 S. 562
Übernahmekommission fest, dass zunächst die Hauptfrage (Bestehen einer Angebotspflicht) beurteilt werden müsse; im Anschluss hieran würde - soweit dann noch nötig - den Parteien "selbstverständlich" Gelegenheit gegeben, um sich noch äussern und ein Ausnahmegesuch stellen zu können. In ihrer Empfehlung vom 23. Juli 2002 hat sie die Angebotspflicht in der Folge bejaht und festgehalten (dort E. II.A. E. 5.2), dass es den Parteien freistehe, (noch) um eine Ausnahme zu ersuchen, was die Beschwerdeführer in ihrer Stellungnahme vom 16. September 2002 getan haben. Somit kann nicht gesagt werden, ihr Ersuchen sei verspätet.
7.3 Aufgrund ihrer unzutreffenden Auffassung hat die Bankenkommission das Ausnahmegesuch der Beschwerdeführer abgelehnt, ohne die geltend gemachten Ausnahmegründe überhaupt zu prüfen. Im Grunde genommen ist sie materiell auf das Ausnahmegesuch gar nicht eingetreten und hat sie damit eine formelle Rechtsverweigerung begangen; zumindest hat sie aber den Anspruch der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie das Gesuch ohne Begründung abwies. Es kann nicht Sache des Bundesgerichts sein, erstinstanzlich selber über eine Ausnahme zu befinden. Der Gehörsmangel ist im vorliegenden Verfahren nicht ohne weiteres heilbar, da er Ermessensfragen betreffen kann, die der Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts entzogen sind (vgl. BGE 126 I 68 E. 2 S. 72; HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, in: SJZ 100/2004 S. 377 ff., dort S. 383). Zudem hat sich die Übernahmekommission, die zu Ausnahmegesuchen Stellung nehmen muss (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 23 Fondi propri - 1 I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
|
1 | I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. |
2 | I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
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1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
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1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
7.4
7.4.1 In der Vernehmlassung vom 30. September 2003 stellt sich die Bankenkommission auf den Standpunkt, es stehe in ihrem Ermessen, über die Gewährung einer Ausnahme zu entscheiden. In der Duplik vom 19. April 2004 hält sie zum Vorwurf fest, zu Unrecht keine Ausnahmebewilligung erteilt zu haben, ihr stehe
BGE 130 II 530 S. 563
diesbezüglich ein gewisser Ermessensspielraum zu. Vorliegend handle es sich um ein obligatorisches und nicht ein freiwilliges Angebot. Es könne nicht einfach wegen der inzwischen verstrichenen Zeit darauf verzichtet werden, die sich aus dem Gesetz klar ergebende Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots durchzusetzen.
7.4.2 Diese Auffassung ist unhaltbar: Wohl steht der Bankenkommission bei der Gewährung von Ausnahmen ein gewisser Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu. Das bedeutet aber nicht, dass sie die vorgebrachten Ausnahmegründe nicht zu prüfen braucht und ihren Entscheid nicht begründen muss (vgl. BGE 129 I 232 E. 3.2 S. 236 und E. 3.3 S. 239). Es geht vorliegend nicht darum, eine Ausnahme einfach aufgrund der inzwischen verstrichenen Zeit zu gewähren. Art. 32 Abs. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
7.4.3 Nach Art. 32 Abs. 2
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
7.4.4 Dies gilt auch für den in Art. 32 Abs. 2 lit. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
BGE 130 II 530 S. 564
grosszügig auszulegen und die Ausnahme zu gewähren, wenn keine Indizien auf ein Umgehungsgeschäft deuten oder andere Gründe dagegen sprechen (vgl. BOHRER, a.a.O., S. 179; GRUBER, a.a.O., S. 119; HOFSTETTER, in: Vogt/Watter, a.a.O., N. 37 zu Art. 32
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
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7.5 Die Übernahmekommission ist der Ansicht, es liege kein Fall von Art. 32 Abs. 2 lit. a
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7.5.1 Wie dargelegt (E. 2.1), verhält sich die Übernahmekommission widersprüchlich, wenn sie einerseits die Anwendbarkeit von Art. 32 Abs. 2 lit. a
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7.5.2 Die Auffassung der Übernahmekommission überzeugt aber auch in der Sache nicht: Aufgrund des von ihr hervorgehobenen gemeinsamen geschäftlichen Werdegangs der Beschwerdeführer muss angenommen werden, dass diese bereits eine Untergruppe innerhalb des ursprünglichen Aktionärspools gebildet haben. Mit der Transaktion vom Oktober 2000 ist deshalb nicht eine neue, bisher nicht existierende Gruppe entstanden. Aus dem bisherigen Pool ist ein Mitglied ausgeschieden, mit der Folge, dass nur noch die vorher bereits bestehende Untergruppe (Beschwerdeführer/Triventus AG) übrig geblieben ist. Diese hat einen Teil der bisher von der
BGE 130 II 530 S. 565
Coop Bank gehaltenen Stimmrechte erworben und dadurch ihren Anteil erhöht. Genau auf diesen Fall, in dem eine Gruppe ihren gesamten Anteil nicht steigert, aber durch interne Transaktionen ein Mitglied (bzw. eine Untergruppe) einzeln neu den Grenzwert überschreitet, ist Art. 32 Abs. 2 lit. a
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7.5.3 Die Übernahmekommission scheint anzunehmen, Art. 32 Abs. 2 lit. a
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7.5.4 Es mag zwar sein, dass damit ein Kontrollwechsel innerhalb der ursprünglichen Gruppe verbunden ist. Dies steht einer Ausnahme jedoch nicht entgegen: Wenn bei Übertragungen innerhalb eines Pools die Kontrollverhältnisse aus der Sicht der Minderheitsaktionäre nicht ändern, entsteht die Angebotspflicht nicht (TSCHÄNI,
BGE 130 II 530 S. 566
"Are we really all one?", a.a.O., S. 219 f., 221; vgl. auch die Empfehlungen der UEK vom 2. April 2001 i.S. Patria, E. 2.2, vom 7. Juli 2003 i.S. Richemont, E. 1.1) oder ist zumindest die Ausnahmebewilligung regelmässig zu erteilen (KÖPFLI, a.a.O., S. 172 f., 189, 195 f.). Aber auch wenn die Transaktion zu einem Kontrollwechsel führt, kann eine Ausnahme gewährt werden, wenn sich dadurch die Stellung der Minderheitsaktionäre nicht zusätzlich verschlechtert (GRUBER, a.a.O., S. 130; HOFSTETTER, Gruppentatbestände, a.a.O., S. 297 f.; derselbe, in: Vogt/Watter, a.a.O., N. 37 zu Art. 32
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7.6
7.6.1 Vorliegend erscheint fraglich, ob aus der Sicht der Minderheitsaktionäre überhaupt von einem Kontrollwechsel gesprochen
BGE 130 II 530 S. 567
werden kann. Die Übernahmekommission und die EBK haben das Vorliegen einer gemeinsamen Absprache zwischen den Beschwerdeführern hauptsächlich damit begründet, diese hätten seit Jahren eine massgebliche Beteiligung an der Quadrant AG gehalten, sässen im Verwaltungsrat der Gesellschaft und seien als deren Geschäftsführer tätig; sie hätten seit mehreren Jahren zusammen die Geschicke der Quadrant AG entscheidend beeinflusst und ihre gemeinsame Quadrant-Strategie umgesetzt (vgl. E. 6.2.2). Die Beschwerdeführer präsidieren zudem seit 1996 abwechslungsweise den Verwaltungsrat. Nach dem Ausscheiden der C+M Holding besassen sie zu dritt die nummerische Überzahl im fünfköpfigen Verwaltungsrat, nebst je einem Vertreter der Coop Bank und der Publikumsaktionäre. Später kam ein zweiter Vertreter der Coop Bank hinzu, doch verblieb das Präsidium und damit der Stichentscheid bei den Beschwerdeführern, obwohl diese innerhalb des Aktionärspools weniger Stimmrechte hielten als die Coop Bank. Wird das Vorliegen einer gemeinsamen Absprache aber wesentlich damit begründet, dass die Beschwerdeführer in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer und Verwaltungsräte sich auch im Hinblick auf die Generalversammlung abgesprochen und damit faktisch die Entscheidfindung der Quadrant AG massgeblich beeinflusst haben, scheint es widersprüchlich, im Erwerb der zusätzlichen Stimmrechte einen entscheidenden Kontrollwechsel zu sehen.
7.6.2 Selbst wenn ein solcher zu bejahen wäre, würde dies eine Ausnahme aber nicht ausschliessen (vgl. E. 7.5.4). Infolge der Transaktion vom Oktober 2000 hat der in gemeinsamer Absprache gehaltene Stimmrechtsanteil von rund 51 auf annähernd 42 Prozent abgenommen. Die Stellung der Minderheitsaktionäre ist dadurch eher verbessert worden. Zwar wurden nun diese 42 Prozent noch von den Beschwerdeführern bzw. der Triventus AG gehalten und nicht mehr wie zuvor die 51 Prozent von diesen mit der Coop Bank zusammen. Doch ist bisher von keiner Seite dargelegt worden, inwiefern die Minderheitsaktionäre dadurch benachteiligt worden sein könnten.
7.6.3 Nachdem sich weder die Bankenkommission noch die Übernahmekommission materiell einlässlich zur Gewährung einer Ausnahme geäussert haben, können diese Fragen nicht abschliessend beurteilt werden. Die Bankenkommission wird deshalb die Stellungnahme der Übernahmekommission einholen, allenfalls die Einsprachemöglichkeit nach Art. 34 Abs. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
|
1 | La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. |
2 | Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. |
3 | In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. |
4 | La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. |
BGE 130 II 530 S. 568
und über das Ausnahmegesuch materiell befinden müssen. Sie wird - unter Umständen mit Auflagen - eine Ausnahme gemäss Art. 32 Abs. 2 lit. a
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 32 Definizione - Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 200618 sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. |
|
1 | Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. |
2 | La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. |
3 | Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: |
a | una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito o |
b | giusta la presente legge, all'oggetto litigioso dev'essere applicato il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 5 - 1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. |
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1 | Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. |
2 | La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. |
3 | Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: |
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SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 2 - Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 2 - Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto. |
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